Patteggiamento e rifusione delle spese alla parte civile

In termini fattuali la situazione posta a fondamento della decisione del Supremo Collegio era piuttosto lineare nel corso di una udienza preliminare il Pubblico Ministero e l’imputato presentavano una richiesta concordata di patteggiamento prima della decisione la persona offesa si costituiva parte civile e chiedeva il pagamento delle spese processuali.  

Il giudice accoglieva la richiesta. L’imputato ricorreva per Cassazione.   Il Supremo Collegio, ritenendo la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia rimetteva la questione alle Sezioni unite. Il dato assumeva un cospicuo rilievo in considerazione del fatto che con la sentenza numero 443 del 1990 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 444, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».  Invero, sul punto si manifestavano  diversità di opinioni.  Riportando quanto precisato dal Supremo Collegio con la sentenza numero 14403 del 19 aprile 2024 vi erano tre differenti orientamenti   Secondo un primo orientamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla domanda di applicazione della pena quale è l’udienza preliminare , al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta dell’imputato ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza sua e del giudice. In tale caso, infatti, il danneggiato è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno. Diversamente, qualora il danneggiato non sia stato informato dell’intervenuto accordo tra le parti, non gli è inibita la costituzione in giudizio, con conseguente legittimità del provvedimento con il quale il giudice liquida in suo favore le relative spese.  Secondo un diverso indirizzo, al contrario, non è preclusa al danneggiato la costituzione di parte civile all’udienza preliminare, anche se la richiesta ed il consenso siano già stati formalizzati, posto che detta udienza, a differenza di quella prevista dall’articolo 447, comma 1, c.p.p. fissata nel caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini, può avere epiloghi diversi da quelli del mero accoglimento o del rigetto della richiesta stessa, sicché deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale il giudice liquidi a favore di detta parte le spese di costituzione.  Infine, un terzo orientamento valuta gli effetti della conoscenza dell’accordo in relazione alla legittimità della condanna al pagamento delle stesse. Mantiene, pertanto, fermo il principio secondo cui la costituzione di parte civile può avvenire anche nel caso in cui sia già intervenuto l’accordo sulla pena ma, al contempo, incentrando il diritto alla liquidazione agli esiti dell’accoglimento o meno dell’istanza di applicazione concordata della pena, nega, in caso di accoglimento della proposta, che l’imputato debba rifondere le spese di costituzione nei confronti di un soggetto già edotto della probabile definizione del giudizio senza che sia adottata alcuna statuizione risarcitoria infatti, una volta conosciuta l’esistenza dell’accordo, la parte civile non potrebbe lamentare di aver subito una scelta processuale effettuata dalle altre parti.    La Cassazione richiama preliminarmente dati normativi in materia. Con l’articolo 76, comma 2, c.p.p., afferma, infatti, che la costituzione di parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo e con l’articolo 79, comma 1, c.p.p. si sottolinea che la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e quando manca l’udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli adempimenti previsti dall’art 454 e dall’articolo 554-bis, comma 2, c.p.p.  Afferma così che, ferma restando la possibilità per il giudice di verificare la legittimità della costituzione di parte civile, non esiste preclusione alla costituzione della parte civile nell’udienza preliminare, come emerge anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale.  Se la mancata decisione sull’azione civile esercitata nel processo penale non è addebitabile al danneggiato, ma soltanto ad una scelta favorevolmente valutata dal giudice, proprio il rispetto dell’articolo 24 Cost. non consente il paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi nel processo, anche le spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive nell’indurre l’imputato a richiedere il rito speciale pregiudizio e paradosso – come si è visto – ancor più evidenti nel caso di trasferimento dell’azione civile, inizialmente proposta avanti al giudice civile, nel processo penale.  Sulla base di questi elementi la Corte fissa il seguente punto di diritto «in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione».