Addetti alla vendita a domicilio: nessun rapporto di agenzia

Smentita la decisione del Tribunale. In secondo grado cancellata la pretesa avanzata da ENASARCO e quantificata in oltre 5milioni di euro.

Il promoter a cui viene affidato l’incarico alla vendita diretta dei prodotti della società non è catalogabile come agente di commercio, checché ne dica l’ENASARCO. Clamorosa vittoria della “Bofrost Italia spa” – azienda specializzata nella vendita diretta di prodotti surgelati con consegna a domicilio – nello scontro giudiziario con l’ENASARCO – l’ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza –, scontro relativo alla posizione di ben mille e settecentocinquanta incaricati di vendita a domicilio e concernente una cifra superiore ai 5milioni di euro a fronte, secondo quanto ipotizzato da ENASARCO, di una evasione contributiva. Tutto ha origine alla fine di dicembre del 2018 con un verbale di accertamento ispettivo della “Fondazione Enasarco”, verbale con cui si contesta alla “Bofrost” l’omessa dichiarazione di numerosissimi rapporti di agenzia in realtà esistenti con gli incaricati alla vendita dei prodotti surgelati della società. Nello specifico, “Enasarco” contesta l’omessa iscrizione di oltre 1.750 incaricati di vendita a domicilio e chiede alla società il pagamento di quasi 3milioni di euro a titolo di omesso versamento di contributi al Fondo Previdenza. A tale contestazione la società ribatte prontamente, sostenendo che per l’attività di promozione e reperimento di nuova clientela si avvale, oltre che di operatori di vendita subordinati, anche di incaricati alla vendita diretta a domicilio che prestano la loro attività per mezzo di un incarico formale recante l’autorizzazione alla raccolta di ordinativi mediante l’utilizzo di cataloghi dei prodotti marchiati “Bofrost”, e precisa che quando la proposta d’acquisto, formulata dall’incaricato, viene accettata, questi, tramite una app installata sul proprio smartphone, comunica l’ordine all’azienda, che poi provvede mediante gli operatori di vendita dipendenti, dotati di furgone con cella frigo, alla consegna dei prodotti e alla riscossione del corrispettivo. La società aggiunge poi che gli incaricati, quando superano la soglia del fatturato annuo di 5.000 euro, vengono iscritti alla gestione separa dell’INPS, essendo venuti meno i requisiti del lavoro occasionale. Secondo la società, quindi, l’attività degli incaricati alla vendita non rientra nella categoria dei rapporti di agenzia, checché ne dica l’ENASARCO. Per i giudici del Tribunale di Roma, però, le obiezioni proposte da “Bofrost” non reggono. Ciò significa che, così come sostenuto da “Enasarco”, non è applicabile la fattispecie della vendita diretta a domicilio, anche perché «nella lettera di incarico era prevista l’esclusiva di zona, esclusiva propria del rapporto di agenzia» e «l’impegno del promoter a vendere, in uno con l’assegnazione, di fatto, a una zona predeterminata, configurava il diritto di esclusiva a carico dell’agente». Infine, i giudici annotano un ulteriore dettaglio «l’attività degli incaricati si svolgeva in un ambito territoriale corrispondente alla filiale di zona e in stretta correlazione con i piani di consegna della merce da parte del personale dipendente della società». Tirando le conclusioni, nel gennaio del 2022 i giudici del Tribunale capitolino condannano “Bofrost” a pagare oltre 5milioni e 300mila euro, comprensivi di quasi 3milioni di euro per contributi Fondo Previdenza, quasi 2milioni di euro a titolo di sanzioni per evasione contributiva e, infine, quasi 450mila euro per sanzioni. A ribaltare la decisione di primo grado provvedono, a sorpresa, i giudici della Corte d’Appello di Roma, i quali escludono, in sostanza, che gli addetti incaricati di vendere a domicilio i prodotti “Bofrost” siano in realtà catalogabili come agenti di commercio. In premessa viene ribadito un dato certo la società svolge la sua attività di commercializzazione a mezzo della vendita diretta a domicilio. A fronte di ciò, i giudici di secondo grado ricordano che, normativa alla mano, l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, senza vincolo di subordinazione, può essere esercitata in autonoma forma abituale o in forma occasionale o anche, come terza ipotesi, come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia. Inoltre, bisogna tener presente la mancanza, nel lavoro abituale di vendita a domicilio, dell’assunzione contrattuale dell’obbligo vincolante a svolgere attività promozionale. Di conseguenza, si ha rapporto di agenzia quando l’attività è oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, mentre tale tipologia di rapporto va esclusa quando l’obbligo non sia previsto contrattualmente, l’incaricato operi in assenza di esclusiva di zona, in assenza di vincoli di durata della prestazione e in presenza della semplice autorizzazione scritta, nonché quando il reddito percepito sia inferiore a 5mila euro. Analizzando in dettaglio il caso “Bofrost”, i giudici d’appello osservano che «nelle lettere di autorizzazione alla vendita si conferisce l’incarico alla vendita diretta al cosiddetto promoter, autorizzandolo a promuovere la raccolta di ordinativi di acquisto di prodotti alimentari surgelati, attraverso il sistema di tentata vendita, presso il domicilio di privati consumatori, secondo le condizioni e ai prezzi indicati nel catalogo “Bofrost”», e aggiungono che «nella lettera non è indicato alcun obbligo o altrimenti vincolo a svolgere attività di promozione, e la presenza dell’attività promozionale, pacifica e comunque neutra per la differenziazione fra agenzia e vendita a diretta, emerge chiaramente dalla circostanza che maggiori quantità di surgelati gli incaricati vendevano, maggiore sarebbe stato il compenso. Ma questo elemento non costituisce affatto prova dell’esistenza di un obbligo dell’incaricato a svolgere attività promozionale, essendo di per sé elemento caratteristico anche della tentata vendita, dove solitamente il compenso è previsto in funzione del venduto». Inoltre, «nelle lettere si prevede che l’incarico verrà svolto senza limiti di alcun genere e non sono previsti gli altri elementi sintomatici del rapporto di agenzia». Inoltre, «l'incaricato riceve solo una autorizzazione a promuovere la vendita e non assume alcuna obbligazione alla vendita. L'incarico non ha vincoli di durata ed è liberamente recedibile nella lettera nulla è previsto in ordine alla durata del vincolo, al recesso o a clausole risolutive espresse. Non è prevista, poi, alcuna zona in cui l’incaricato debba operare ed alcun “portafoglio clienti” a lui affidato da “Bofrost”». Corretta, poi, secondo i giudici d’appello, l’osservazione proposta dalla società, osservazione secondo cui «le strategie aziendali e l’organizzazione del commercio non possono essere considerate in astratto, per cui migliore è l’organizzazione degli incaricati alla vendita e maggiore la possibilità di configurare sussistente il loro obbligo nei confronti della società a svolgere attività di promozione, ma devono essere lette alla luce della realtà imprenditoriale di “Bofrost”, con fatturato annuo di circa 230 milioni di euro, di cui solo in minima parte l’1% riconducibile all’attività dei cosiddetti promoters e per la maggior parte svolta con i propri dipendenti circa mille e seicento operatori di vendita con rapporto di lavoro subordinato, su un organico di circa duemila e duecento dipendenti , per cui in primo luogo la pianificazione riguarda l’attività dei venditori dipendenti e, in secondo luogo, quanto agli incaricati, il collegamento con l’azienda viene effettuato nella sola fase della consegna e attraverso un’app installata sul loro telefono con la quale l’ordine viene comunicato all’azienda». Per maggiore chiarezza, poi, i giudici d’appello aggiungono che «la suddivisione in filiali e il collegamento fra luogo della tentata vendita e luogo da dove partono i mezzi per la consegna dei surgelati con tutta la necessaria organizzazione sono fattori che riguardano l’organizzazione imprenditoriale con particolare riferimento alla fase della consegna dei prodotti, ma non escludono affatto la possibilità che l’incaricato possa, a sua discrezione, non svolgere alcuna attività, svolgerla solo in minima parte o estenderla anche ad altre zone lontane dal luogo dove opera normalmente, acquisendo il collegamento con l’organizzazione delle consegne del luogo». Quindi, «l'organizzazione commerciale può aver avuto, indirettamente, la funzione di organizzare meglio anche il lavoro degli incaricati, ma non costituisce elemento decisivo per determinare la tipologia contrattuale tipica del rapporto di agenzia diversamente ragionando, la fattispecie della vendita a domicilio abituale potrebbe configurarsi solo in settori di commercio limitati, dove non vi sia alcun collegamento organizzativo fra chi conclude la vendita e chi si occupa delle fasi successive o per limitati prodotti in commercio che non necessitino di pianificazione nelle consegne o particolari modalità organizzative». Né, d’altro canto, può affermarsi a priori, che «gli investimenti effettuati per predisporre una formazione per “Bofrost”, solo un iniziale affiancamento o per mettere a disposizione degli incaricati un limitato numero di auto, possano costituire elementi indiziari dell’obbligo a promuovere e, quindi, del rapporto di agenzia». Per quanto concerne l’assenza di esclusiva di zona, con conseguente possibilità per il promoter di svolgere l’attività dove vuole, tale assenza non può essere confusa con l’obbligo di non concorrenza. Un conto, difatti, è l’assenza di esclusiva di zona, altro è l’obbligo dell’incaricato di non svolgere attività concorrenziale limitatamente ad altri committenti che commercializzino prodotti surgelati a domicilio comunque, rimane nella scelta dell’incaricato di associare ai prodotti “Bofrost” anche altre tipologie di prodotti. Invece, «nel rapporto di agenzia la società non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, cosa che non avviene nella tentata vendita» e non è avvenuta nel “caso Bofrost”. A spazzare ulteriori dubbi è utile, poi, sempre secondo i giudici, il richiamo al chiarimento fornito nel 2007 dal Ministero del Lavoro. In generale, «l'assenza di obiettivi, unitamente a vincoli di durata, quali elementi caratteristici del rapporto di agenzia, è particolarmente rilevante». A maggior ragione, poi, alla luce della definizione fornita dal Ministero del Lavoro, secondo cui «l’incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell’impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Quindi, l’incaricato non assume nei confronti dell’impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell’esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione o di raggiungimento di risultati di vendita». E nelle lettere di incarico emesse da “Bofrost” e richiamate da ENASARCO «non sono previsti obiettivi minimi di fatturato o ordini minimi da raccogliere. Dall’istruttoria è emerso solo che vi era un ordine minimo 12 euro affinché un utente contattato potesse considerarsi un nuovo cliente questo limite non costituiva affatto un obiettivo minimo obbligatorio dell’incaricato, ma semplicemente una soglia 12 euro, appunto al di sotto della quale la vendita a domicilio non è considerata affatto redditizia, anche evidentemente considerando i costi della consegna dei surgelati». A fronte di tale quadro, è, secondo i giudici d’appello, priva di fondamento la pretesa avanzata nei confronti di “Bofrost” dalla “Fondazione Enasarco”, che si ritrova invece condannata a versare oltre 17mila euro di spese processuali alla società specializzata nella vendita di prodotti surgelati.

Presidente Ciardi - Relatore Mostarda Svolgimento del processo La Bofrost Italia S.p.a. conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la Fondazione Enasarco chiedendo dichiararsi l'insussistenza di rapporti di agenzia con gli incaricati alla vendita indicati nel verbale di accertamento ispettivo della Fondazione Enasarco del 21.12.2018 e, per l'effetto, annullarsi il verbale. La Fondazione Enasarco aveva contestato l'omessa iscrizione di oltre 1.750 incaricati di vendita a domicilio e aveva intimato il pagamento di euro 2.948.623,37 a titolo di omesso versamento di contributi al “Fondo Previdenza”. La società sosteneva che per l'attività di promozione e reperimento di nuova clientela si avvaleva, oltreché di operatori di vendita subordinati, anche di incaricati alla vendita diretta a domicilio che prestavano la loro attività per mezzo di un incarico formale recante l'autorizzazione alla raccolta di ordinativi mediante l'utilizzo di cataloghi dei prodotti marchiati Bofrost. Quando la proposta d'acquisto formulata dall'incaricato veniva accettata, questi tramite una app installata sul proprio smartphone comunicava l'ordine all'azienda, che poi provvedeva mediante gli operatori di vendita dipendenti dotati di furgone con cella frigo, alla consegna e riscossione del corrispettivo. Evidenziava che quando gli incaricati superavano la soglia del fatturato annuo di euro 5.000,00 essi erano stati iscritti alla gestione separa dell'Inps, per essere venuti meno i requisiti del lavoro occasionale. La ricorrente affermava che l'attività di questi incaricati alla vendita rientrava nella fattispecie di cui dall'articolo 1, comma 1, lett. B , l.numero 173/2005 e non nel rapporto di agenzia. La Fondazione Enasarco chiedeva il rigetto del ricorso e chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi l'obbligo contributivo a carico di Bofrost Italia S.p.a. per il complessivo importo di € 5.328.745,86, incluse sanzioni per l'omesso pagamento dei contributi e sanzioni per l'omessa iscrizione degli agenti ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione. La società, in sede di memoria di replica alla domanda riconvenzionale, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'INPS chiedendo, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale, accertarsi la natura di indebito dei versamenti contributivi eseguiti all'Inps nella gestione separata e condannare l'istituto al trasferimento diretto ad Enasarco con restituzione della differenza tra quanto dovuto ad Enasarco e quanto effettivamente versato o, in via alternativa, condannarsi l'INPS alla restituzione dei contributi versati, con riserva di quantificazione in separato giudizio. Il giudice rigettava l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dell'INPS perché non ricorreva né l'ipotesi della necessaria integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. né quella della comunanza di causa o di chiamata in garanzia ex articolo 106 c.p.c., bensì esclusivamente la richiesta di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo verso Enasarco. Il giudice, all'esito della prova per testimoni, rigettava il ricorso in quanto riteneva non applicabile la fattispecie della vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a , della L. 173/2005, condividendo le argomentazioni di Enasarco. Dall'istruttoria era emerso che gli incaricati svolgevano un'attività promozionale finalizzata a suscitare l'acquisto dei prodotti offerti, attraverso la compilazione di copie commissioni, da trasmettere alla ditta attraverso modalità prestabilite. o svolgimento di detta attività non era contestuale alla consegna della merce ordinata, perché sia la consegna che l'incasso erano affidati successivamente a personale dipendente, secondo una precisa pianificazione. Il compenso era riconosciuto per ordinativi di acquisto dei prodotti promossi presso “nuovi clienti”, intesi come nuclei familiari che effettuano per la prima volta un ordine di spesa di almeno 12,00 euro dalla determinazione di un ordine di spesa minimo emergeva che lo scopo era quello di incrementare la clientela. L'attività dell'incaricato non poteva rivolgersi a potenziali clienti da lui liberamente contattati, ma doveva svolgersi in un ambito operativo determinato ed ex ante definito. L'assenza di margini di scelta della clientela e la determinazione di un ordine di spesa minimo rendevano evidente come lo scopo di tali rapporti fosse quello di incrementare costantemente la numerosità della clientela della Bofrost, sicché la loro attività aveva rilevanza sia strategica che economica per l'attività commerciale. Nelle lettere di incarico era prevista l'esclusiva di zona propria del rapporto di agenzia prevista dall'articolo 1743 c.c., nella parte in cui l'incaricato si impegnava a “non assumere né a mantenere, per tutta la durata del presente incarico, altri incarichi con imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di prodotti alimentari surgelati e gelati” così nelle lettere di incarico . L'impegno del promoter a vendere, in uno con l'assegnazione, di fatto, a una zona predeterminata, configurava il diritto di esclusiva a carico dell'agente di cui all'articolo 1743 c.c. Gli incaricati avevano come riferimento una filiale di zona e la loro attività era inserita in un contesto pianificato nel dettaglio sia in senso geografico sia in relazione alla platea dei potenziali clienti. Il territorio italiano era suddivisione in “49 filiali e 14 depositi”, l'attività era pianificata da parte del Responsabile di filiale che organizzava il territorio nel quale operavano i promoter suddividendolo in “sotto zone” a seconda del numero delle famiglie, indicando le date di consegna e gli ordini indicativi che i promoter dovevano fare sulla scorta di un'analisi storica. Le modalità di selezione degli incaricati prevedevano la pubblicazione di annunci di lavoro su piattaforme internet, sulla base delle esigenze commerciali di Bofrost, declinate territorialmente, ovvero per zona di competenza delle filiali. L'attività degli incaricati si svolgeva in un ambito territoriale corrispondente alla filiale di zona e in stretta correlazione con i piani di consegna della merce da parte del personale dipendente, soggiacendo altresì all'effettiva copertura territoriale della filiale di riferimento, determinata sempre della medesima incaricante. Le fatture emesse dai promoter avevano numerazione consecutiva e ciò dimostrava come l'attività fosse svolta, di fatto, esclusivamente per Bofrost. I rapporti con risultato economico “esiguo”, al di sotto cioè dei 2.500,00 euro annui, avevano durata breve, non superiore a ventiquattro mesi, e ciò dimostrava la diretta correlazione tra la durata dei rapporti e il risultato economico degli stessi. A disposizione dei promoter vi erano formatori, lavoratori subordinati, a disposizione per varie esigenze. La società aveva provveduto anche ad effettuare un rilevante investimento di vetture a disposizione degli incaricati in ciascuna filiale, il cui utilizzo in numero inferiore a quello dei promoter , richiedeva un coordinamento tra promoter appartenenti alla medesima filiale, un obbligo di “reportistica” circa il loro utilizzo e l'obbligo di rispetto degli orari di apertura e chiusura della filiale ai fini del prelievo e della riconsegna del mezzo. L'impegno economico per la formazione e le autovetture denotava che la società non avrebbe mai investito importi rilevanti in presenza di attività per le quali gli incaricati non avevano alcun obbligo o per rapporti di lavoro occasionali era “del tutto incoerente”, da parte di Bofrost, il destinare risorse interne alla formazione di obiettivi di vendita, per un'attività che si poteva fare o non fare, a libera discrezione dei soggetti destinatari di tali obiettivi. Nel periodo estivo, in cui si riscontrava una maggiore difficoltà di acquisizione di nuova clientela, era stata data ai promoter la possibilità di svolgere l'attività mediante la sottoscrizione di un “contratto di incaricato alle vendite autonomo e noleggio dell'automezzo refrigerato e del terminalino”, con previsione di diritti e obblighi propri del contratto di agenzia la disponibilità di Bofrost a stipulare con i promoter il suddetto contratto denotava la volontà aziendale di introdurre un formale elemento di ulteriore stabilità dei rapporti in esame. Il giudice ha affermato, però, che alcuni elementi valorizzati da Enasarco erano irrilevanti in quanto compatibili con entrambe le figure, non presupponendo il carattere stabile e predeterminato del rapporto ciò con riferimento al tipo di attività promozionale perché la promozione della raccolta di ordinativi di acquisto implicava l'illustrazione e pubblicizzazione del prodotto ed era finalizzata alla conclusione dell'affare all'assenza di margini di scelta della clientela perché l'attività tipica dell'agente non richiede necessariamente la ricerca del cliente, potendo questi essere acquisito anche su indicazioni del preponente per il fatto che il compenso dell'incaricato consisteva in provvigioni. Il giudice ha rigettato il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla Fondazione convenuta, condannando la ricorrente al pagamento di euro 5.328.745,86 di cui euro 2.948.623,37 per contributi Fondo Previdenza, euro 1.934.872,49 a titolo di sanzioni per evasione contributiva aggiornate al 7.7.20 ed euro 445.250,00 per sanzioni. Avverso la suindicata decisione, la Bofrost propone appello. Ritualmente costituitasi, la Fondazione Enasarco insiste per l'integrale conferma della sentenza impugnata. È intervenuta in giudizio la Unione Italiana Vendita Diretta – Univendita in adesione alla posizione della Bofrost. All'odierna udienza, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo. Motivi della decisione 1.-In via logicamente preliminare deve essere affrontata da questione relativa all'intervento in appello di Univendita, contestato Dalla Fondazione Enasarco. Univendita è intervenuta solo in appello e in adesione della difesa della Bofrost, ma questa tipologia di intervento non è ammissibile “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. Cass.numero 32887/22, Cass.numero 17004/23 . 2.-L'appello proposto da Bofrost riguarda le seguenti censure. Con il primo motivo d'appello si sostiene la carente ricostruzione normativa per non avere il tribunale tenuto conto della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 7 comma 1 lett.c d.lgs.numero 147/12 che ha modificato l'articolo 69 d.lgs.numero 59/10 introducendo il comma 5 bis. L'appellante sostiene l'erronea interpretazione dei criteri distintivi tra la figura di agente e quella di un incaricato la vendita di domicilio in base alla predetta normativa. Con un secondo motivo d'appello parte appellante sostiene l'erronea valutazione delle risultanze del verbale ispettivo e all'omessa valorizzazione delle risultanze documentali e testimoniali. Con un terzo motivo si sostiene l'omessa valutazione delle posizioni di incaricato alla vendita occasionale, che riguardava la maggior parte delle posizioni contestate, con conseguente estrapolazione dalle presunte omissioni contributive contestate. Con un quarto motivo Bofrost lamenta l'omesso esame dell'articolo 116 comma 20 l.numero 388/20 con riferimento al profilo sanzionatorio. Con un quinto motivo l'erroneo rigetto della domanda di chiamata in causa dell'Inps. Ritiene il collegio che i primi tre motivi d'appello siano fondati. 1.-La doglianza dell'appellante per la quale il giudice avrebbe omesso di tener conto della normativa in materia di vendita a domicilio è fondata. Il tribunale, infatti, ha motivato sulla base del testo della l.numero 173/05 senza tener conto delle successive modifiche normative. Anzitutto, deve evidenziarsi come costituisca circostanza pacifica il fatto che l'odierna appellante svolge la sua attività di commercializzazione a mezzo della “vendita diretta a domicilio”, disciplinata dal legislatore con la l.numero 173/05. L'articolo 1 di questa legge fornisce il concetto di “vendita diretta a domicilio” e di “incaricato alla vendita diretta a domicilio” a per vendita diretta a domicilio , la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago b per incaricato alla vendita diretta a domicilio , colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. L'articolo 3 Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio stabilisce che 1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento. 2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia. 3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. 4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro. L'articolo 4 Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato prevede …2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all' articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6…………. 9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto. Dunque, in forza dell'articolo 3 l.numero 173/05 l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in autonoma forma abituale o in forma occasionale o anche, come terza ipotesi, come “ oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia” . Il decreto legislativo numero 59 del 2010 ha posto alcune ulteriori regole e prescrizioni formali alle “vendite presso il domicilio dei consumatori” . Il successivo decreto legislativo numero 147/12 all'articolo 7 ha poi introdotto significative modificazioni all'articolo 69 del d.lgs. numero 59/10, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori così stabilendo c dopo il comma 5, è aggiunto il seguente «5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, numero 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, numero 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale. ». In particolare, l'ultima espressione fornisce precise indicazioni nel senso della mancanza, nel lavoro abituale di vendita a domicilio, dell'assunzione contrattuale del “obbligo vincolante” a svolgere attività promozionale. Il legislatore con l'articolo 7 ha chiaramente ribadito e rafforzato l'enunciazione di cui all'articolo 3 comma 2 l.numero 173/05 secondo la quale si ha rapporto di agenzia quando l'attività è “oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia”, ma ha significativamente introdotto elementi sicuramente più specializzanti, escludendo questa tipologia quando l'obbligo non sia previsto contrattualmente, l'incaricato operi in assenza di esclusiva di zona, in assenza di vincoli di durata della prestazione e in presenza della semplice autorizzazione scritta, nonché quando il reddito percepito sia inferiore a cinquemila euro negli stessi termini, Corte App. Roma numero 2993/20 . Indubbiamente, la ripetizione da parte del legislatore del 2012 della necessaria indicazione nel contratto dell'attività promozionale e la sottolineatura data all'”obbligo” -che deve essere, non solo “vincolante” ma “assunto contrattualmente” di svolgere tale attività-, costituiscono elementi interpretativi che denunciano la chiara intenzione del legislatore di limitare il rapporto di agenzia alle ipotesi di vendita a domicilio solo ove strettamente configurato, nel contenuto contrattuale e nel concreto del contratto, l'obbligo a svolgere attività promozionale, in assenza degli altri requisiti previsti dalla norma. Tale limitazione assume particolare rilievo considerando che ai fini dell'individuazione del contratto di agenzia la giurisprudenza afferma che l'obbligo di promuovere gli affari, ove non espressamente presente nel contratto, può anche desumersi dal concreto atteggiarsi del rapporto Cass.numero 2828/16 , circostanza che sembra essere esclusa dal legislatore quanto alla vendita a domicilio. In ogni caso, l'espressa previsione legislativa induce a valutare con estremo rigore la posizione assunta da Fondazione Enasarco, che in presenza di una semplice autorizzazione scritta a vendere e senza alcuna previsione contrattuale dell'impegno, ha desunto l'esistenza dello stesso dall'organizzazione commerciale che Bofrost si è data in generale, e riferita non solo agli incaricati messa a disposizione di vetture, formazione , ma più in generale anche ai suoi dipendenti suddivisione in filiali, consegna delle merce . 2- Nelle lettere di autorizzazione alla vendita di cui è causa, dunque, si conferisce l'incarico alla vendita diretta al c.d. promoter “autorizzandolo a promuovere la raccolta di ordinativi di acquisito di prodotti alimentari surgelati, attraverso il sistema di tentata vendita, presso il domicilio di privati consumatori, secondo le condizioni e ai prezzi indicati nel catalogo Bofrost”. Nella lettera non è indicato alcun obbligo o altrimenti vincolo a svolgere attività di promozione, e la presenza dell'attività promozionale, pacifica e comunque “neutra” per la differenziazione fra agenzia e vendita a diretta per come affermato dallo stesso giudice , emerge chiaramente dalla circostanza che maggiori quantità di surgelati gli incaricati vendevano, maggiore sarebbe stato il compenso ma questo elemento non costituisce affatto prova dell'esistenza di un obbligo dell'incaricato a svolgere attività promozionale essendo di per sé elemento caratteristico anche della tentata vendita, dove solitamente il compenso è previsto in funzione del venduto. Nelle lettere si prevede che l'incarico verrà svolto “senza limiti di alcun genere” e non sono previsti gli altri elementi sintomatici del rapporto di agenzia, come previsto dal d.lg.s.147/12. L'incaricato riceve solo una autorizzazione a promuovere la vendita e non assume alcuna obbligazione alla vendita. L'incarico non ha vincoli di durata ed è liberamente recedibile nella lettera nulla è previsto in ordine alla durata del vincolo, al recesso o a clausole risolutive espresse. Non è prevista alcuna zona nella quale l'incaricato debba operare ed alcun portafoglio clienti a lui affidato da Bofrost. Il contenuto delle lettere di incarico è stato confermato dai testimoni e finanche dalle dichiarazioni rese agli ispettori. In sede ispettiva gli incaricati hanno dichiarato che la loro attività consisteva nel “suonare il campanello di un potenziale cliente” presentarsi attraverso l'esibizione di un tesserino o indumento riconoscibile con marchio Bofrost, cercare di interagire con il potenziale cliente per capire le sue abitudini alimentari e le sue preferenze, proporre potenziali prodotti nel catalogo, compilare un ordine e trasmetterlo entro due giorni tramite app all'azienda I testimoni escussi nel processo hanno affermato che non esisteva alcuna “esclusiva di zona” pur richiesta dall'articolo 69 comma 5 bis , che gli incaricati non avevano alcun limite territoriale, che la loro attività era discontinua, che non avevano obbligo di rendiconto né obiettivi di fatturato da raggiungere e che non davano alcun preavviso nel caso di interruzione del rapporto e “anzi, nella maggior parte dei casi, scompaiono” teste C. . Sia nelle dichiarazioni testimoniali, sia in quelle rese agli ispettori non è emerso che gli incaricati avessero un ambito operativo determinato ed ex ante definito e non è emersa l'assegnazione di un portafoglio clienti, per cui è evidente che essi si rivolgevano a potenziali clienti da loro liberamente contattati. D'altro canto, come rilevato dalla società, per l'incaricato una cosa è operare per scelta personale in una determinata zona con un numero indefinito di incaricati, altra è avere l'obbligo di lavorare su una specifica zona. 3.-Gli ispettori, e così il giudice, hanno tratto l'esistenza di un obbligo dell'incaricato ad operare su una determinata zona esclusivamente dalle modalità organizzative della consegna dei surgelati dopo l'acquisizione del cliente. Gli ispettori hanno infatti rilevato, sulla base degli esiti dell'ispezione, che l'attività degli incaricati si svolge in stretta correlazione con i piani di consegna della merce da parte del personale dipendente e così in tal modo soggiace all'effettiva copertura territoriale della filiale di riferimento da ciò gli ispettori hanno tratto l'esistenza di un ambito territoriale di operatività degli incaricati corrispondente alle filiali. Afferma quindi il giudice, sempre sulla base degli esiti dell'ispezione, che l'attività degli incaricati poteva svolgersi solo in quanto presente una formalizzata pianificazione degli obiettivi di vendita, definita sia temporalmente che per zona di attività, prevedendo il coinvolgimento di personale dipendente, tale per cui, se la coordinazione del piano fallisse, si determinerebbero molteplici disguidi, tra cui il caricamento non ottimale del mezzo refrigerato per le consegne così in sentenza . Deve rilevarsi che in sede ispettiva sono state rese dichiarazioni dagli informatori relativamente al collegamento fra attività dell'incaricato e consegna della merce, ma nessuno di loro ha riferito, tantomeno gli incaricati sentiti dagli ispettori, sull'esistenza di una esclusiva di zona, o comunque di un obbligo dell'incaricato a svolgere attività. I testimoni escussi nell'odierno processo, sebbene non abbiano reso dichiarazioni seriamente contrastanti con il modello organizzativo adottato per la consegna delle merce, hanno però affermato che non vi era alcuna pianificazione nella concessione sul territorio delle autorizzazioni alle vendite, tanto che il testimone C. ha affermato che non sussisteva alcuna esclusiva degli incaricati sulle zone e che anzi la società, una volta rilevato che più promoters lavoravano su un determinato territorio il più delle volte corrispondente al loro luogo di residenza , approfittava, grazie alla loro concomitante attività, per tentare lo sviluppo in quella zona. In ultima analisi, le conclusioni degli ispettori si fondano sulle generali modalità organizzative della vendita da parte di Bofrost -ripartizione della vendita in filiali sul territorio, collegamento del promoter ad una determinata filiale per la consegna dei surgelati, messa a disposizione di vetture aziendali, formazione iniziale-, ma il dedotto “contesto aziendale pianificato nel dettaglio” fa necessariamente parte dell'organizzazione imprenditoriale in generale e inoltre riguarda la fase successiva al lavoro degli incaricati relativa alla consegna, mentre non è emerso dall'istruttoria che la società si occupasse di pianificare preventivamente sia il loro reclutamento sia la loro attività. Bofrost ha poi correttamente evidenziato come le “strategie” aziendali e l'organizzazione del commercio non possono essere considerate in astratto, per cui migliore è l'organizzazione degli incaricati alla vendita e maggiore la possibilità di configurare sussistente il loro obbligo nei confronti della società a svolgere attività di promozione, ma devono essere lette alla luce della realtà imprenditoriale di Bofrost, non contestata da Enasarco, con fatturato annuo di circa 230 milioni di cui solo in minima parte 1% riconducibile all'attività dei c.d. promoters e per la maggior parte svolta con i propri dipendenti circa 1.600 operatori di vendita con rapporto di lavoro subordinato, su un organico di circa 2.200 dipendenti , per cui in primo luogo la pianificazione riguarda l'attività dei venditori dipendenti e, in secondo luogo, quanto agli incaricati, il collegamento con l'azienda viene effettuato nella sola fase della consegna e attraverso una app installata sul loro telefono con la quale l'ordine viene comunicato all'azienda teste C. . La suddivisione in “filiali”, il collegamento fra luogo della tentata vendita e luogo da dove partono i mezzi per la consegna dei surgelati con tutta le necessaria organizzazione sono fattori organizzativi che riguardano l'organizzazione imprenditoriale con particolare riferimento alla fase della consegna dei prodotti, ma non escludono affatto la possibilità che l'incaricato possa, a sua discrezione, non svolgere alcuna attività, svolgerla solo in minima parte o estenderla anche ad altre zone lontane dal luogo dove opera normalmente, acquisendo il collegamento con l'organizzazione delle consegne del luogo come dichiarato dal teste C., anche quanto alla possibilità di usufruire delle auto poste a disposizione . L'organizzazione commerciale può aver avuto, indirettamente, la funzione di organizzare meglio anche il lavoro degli incaricati, ma non costituisce elemento decisivo per determinare la tipologia contrattuale tipica del rapporto di agenzia diversamente ragionando, la fattispecie della vendita a domicilio abituale potrebbe configurarsi solo in settori di commercio limitati, dove non vi sia alcun collegamento organizzativo fra chi conclude la vendita e chi si occupa delle fasi successive o per limitati prodotti in commercio che non necessitino di pianificazione nelle consegne o particolari modalità organizzative. 4.-Né d'altro canto, può affermarsi a priori che gli investimenti effettuati per predisporre una formazione per Bofrost, solo un iniziale affiancamento o per mettere a disposizione degli incaricati un limitato numero di auto, possano costituire elementi indiziari dell'obbligo a promuovere e, quindi, del rapporto di agenzia perché se non vi fosse alcun obbligo a promuovere assunto dagli incaricati, allora la società non avrebbe mai previsto investimenti per le auto a disposizione e per la formazione . In tal modo si attribuisce esclusivo valore, invece neutro, alle insindacabili scelte imprenditoriali di Bofrost. In ogni caso, non è neanche chiaro dalla documentazione in atti quale sarebbe stata la rilevante consistenza di tali investimenti in auto aziendali e formazione, posto che i testimoni escussi hanno affermato che erano disponibili presso ciascuna filiale 1 o 2 auto aziendali e che non si svolgeva alcuna formazione ma semmai un limitato periodo di affiancamento. Deve poi rilevarsi che la messa a disposizione di auto per i promoter che ne volessero usufruire, non è affatto indicativa del rapporto di agenzia, nel quale anzi l'agente solitamente è artefice della organizzazione dei mezzi e risorse con i quali svolge la propria attività di promozione. Inoltre, come sopra evidenziato, i testimoni hanno affermato, quanto alla possibilità per l'incaricato di utilizzare la macchina aziendale, che se un incaricato decideva di svolgere l'attività non in prossimità del domicilio, poteva recarsi presso altra filiale e verificare la disponibilità del mezzo. Analogamente la formazione, che nel concreto risulta essere stata svolta mediante un breve periodo di affiancamento con altro incaricato o dipendente e in termini di spiegazione del catalogo di vendita, non è elemento che denota la presenza di un rapporto di agenzia. 5.-L'assenza di esclusiva di zona di cui all'articolo 69 comma 5 bis cit. per cui il promoter può svolgere attività dove vuole non può poi essere confusa con l'obbligo di non concorrenza. Un conto è l'”assenza di esclusiva di zona”, altro è l'obbligo dell'incaricato di non svolgere attività concorrenziale limitatamente ad altri committenti che commercializzino prodotti surgelati a domicilio comunque, rimane nella scelta dell'incaricato di associare ai prodotti Bofrost anche altre tipologie di prodotti. È invece significativo che nel rapporto di agenzia ai sensi dell'articolo 1743 c.c. la prepotente non possa valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, cosa che non avviene nella tentata vendita, e nel caso in oggetto. 6.-Non sono previsti nelle lettere di incarico, né sono emersi dalla prova testimoniale e dall'ispezione, obiettivi minimi di fatturato o ordini minimi da raccogliere così come confermato da tutti testimoni escussi . Dall'istruttoria è emerso solo che vi era un ordine minimo 12 euro affinché un utente contattato potesse considerarsi un “nuovo cliente” questo limite non costituisce affatto, come sostenuto dagli ispettori, un “obiettivo minimo obbligatorio” dell'incaricato, ma semplicemente una soglia 12 euro al di sotto della quale la vendita a domicilio non è considerata affatto redditizia anche evidentemente considerando i costi della consegna dei surgelati . Gli incaricati, inoltre, non avevano alcuna possibilità di concedere sconti, dilazioni di pagamento e operavano solo sul catalogo dei prodotti di vendita di Bofrost. L'assenza di obiettivi, unitamente a vincoli di durata, quali elementi caratteristici del rapporto di agenzia, è particolarmente rilevante, considerando che già nel 2007 il Ministero del lavoro con nota dell'11.5.07 di risposta all'interpello proposto dall'AVEDISCO Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori affermava “… l'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita”. 7.-La numerazione progressiva della fatture degli incaricati, oltre ad essere contestata da Bofrost la quale ha rilevato che Fondazione Enasarco non ha affatto prodotto le fatture , è comunque neutra perché, come sopra rilevato, la circostanza che un incaricato abbia preferito lavorare solo per Bofrost e non per altri committenti non costituisce elemento distintivo fra vendita porta a porta e contratto di agenzia. Così come irrilevante è la modalità di ricerca del personale sulle piattaforme internet. 8.-Deve poi evidenziarsi che proprio i pochi contratti stipulati nel mese di agosto con due incaricati sono significativi della differenza fra contratto di agenzia e le lettere di autorizzazione alla vendita cui si riferiscono le posizioni di cui è causa. In questi contratti non mere autorizzazioni alla vendita è significativamente previsto l'obbligo a promuovere e anche la parziale assegnazione di un portafoglio clienti perchè l'incaricato “è tenuto a vendere a privati consumatori, sia facenti parti di un portafoglio clienti segnalato da bofrost, sia a quello acquisiti durante l'esecuzione dell'incarico e/o affidati successivamente, prodotti alimentari surgelati ”. Sono poi previsti limiti di durata del contratto e risultati di vendita “il mancato raggiungimento degli obiettivi definiti dalle parti, per un periodo di tre mesi consecutivi e con una tolleranza del 25% rispetto al valore concordato legittima la Bofrost a pretendere l'immediata risoluzione del presente contratto ” condizioni di vendita punto numero 7 del contratto nonchè l'obbligo di non concorrenza dell'incaricato per il periodo successivo allo scioglimento del contratto in relazione “all'ambito territoriale di competenza della filiale cui il portafoglio clienti affidato fa riferimento”, da cui si evince, mediante il collegamento fra obbligo di non concorrenza e portafoglio clienti, anche l'assegnazione di una zona, sebbene non esclusiva quanto ai nuovi clienti. Deve da ultimo rilevarsi che questa tipologia contrattuale è stata adottata per il solo periodo di agosto e non vi è prova, né questa è stata fornita da Fondazione Enasarco, in ordine al mancato superamento del limite previsto per la fattispecie occasionale di vendita prodotti. Non è poi chiara l'affermazione del tribunale secondo la quale la disponibilità di Bofrost a stipulare questo contratto per il mese di agosto “denota la volontà aziendale di introdurre un “formale elemento di ulteriore stabilità dei rapporti in esame” così in sentenza , anche solo considerando che questa tipologia contrattuale riguarderebbe solo due incaricati su 1.781 posizioni esaminate circostanza evidenziata da Bofrost e non specificatamente contestata da Enasarco . 9.-In presenza di questi elementi, e alla luce del chiaro intento del legislatore di limitare il contratto di agenzia alle vendite a domicilio alle sole ipotesi di “pura riconducibilità” espressa a tale fattispecie contrattuale, la presenza di elementi contigui a tale fattispecie contrattuale non è elemento sufficiente, in assenza di altri elementi probatori concreti, nella pur linea di confine incerta, ad affermare che vi sia nella causa contrattuale concreta la rilevanza dell'obbligo a promuovere, piuttosto che alla vendita a domicilio. 10.-Anche il terzo motivo d'appello è fondato, nella parte in cui la Bofrost sostiene l'omessa valutazione delle posizioni di incaricato di vendita occasionale. L'articolo 3 comma 4 l.numero 173/05 fa rientrare nella mera attività occasionale pacificamente esclusa dal contratto di agenzia la realizzazione di un reddito annuale non superiore ad euro 5.000,00 in tal caso è chiaramente escluso il contratto di agenzia, che presuppone un incarico abituale e stabile. Dal verbale di accertamento emerge invece che egli ispettori non hanno fatto alcun riferimento ai casi in cui non vi è stato superamento del limite annuo di euro 5.000,00, mentre la stessa società afferma che la maggior parte delle posizioni contestate si trovava in questa situazione. Non essendo state prodotte le fatture da Enasarco, o quantomeno un riepilogo relativo alle 1.781 lettere di incarico esaminate, non è dato sapere quanti rapporti siano effettivamente occasionali d'altro canto, Enasarco non ha affatto negato di aver effettuato un unico accertamento per tutte le posizioni sulla sola base del contenuto delle lettere di incarico. Analogamente, quanto ai contratti stipulati con i due incaricati per il mese di agosto, non vi è prova alcuna che tale limite sia stato superato, anche considerando la loro limitata durata. 11.-L'accoglimento del principale motivo d'appello inerente il presupposto contributivo assorbe il motivo d'appello sulla violazione del diritto di difesa e dell'articolo 2697 c.c. per non aver il giudicante consentito l'escussione, anche solo in via di interrogatorio libero, dei trasportatori. Gli stessi, peraltro, sono stati sentiti in sede ispettiva e si sono solo limitati a confermare le modalità di ricerca dei clienti e le consegne, ma nulla hanno riferito agli ispettori in termini di assegnazione di una zona, o obbligo a svolgere attività di promozione, o vincoli di durata. Sono assorbiti altresì gli ulteriori motivi d'appello, in quanto formulati condizionatamente all'infondatezza dei principali motivi di impugnazione. 12. Le spese del doppio grado fra Enasarco e Bofrost seguono la soccombenza e sono a carico della prima. Sussistono giusti motivi, attesto il solo intervento in appello, per compensare le spese del doppio grado nei confronti di Univendita. P.Q.M. - dichiara inammissibile l'intervento dell'Unione Italiana Vendita Diretta – Univendita - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, dichiara che Bofrost Italia spa non è tenuta al pagamento degli importi di cui al verbale di accertamento del 21.12.18 - condanna la Fondazione Enasarco al pagamento in favore della Bofrost Italia spa delle spese processuali del doppio grado, liquidate in euro 6.545,00 per il primo grado ed euro 10.000,00 per il grado d'appello, oltre spese forfettarie, iva e cpa - compensa le spese processuali con Unione Italiana Vendita Diretta – Univendita