Sì al collocamento alternato nella casa familiare se nell’interesse superiore dei figli

In tema di assegnazione della casa familiare, il giudice, preso atto dell’incapacità delle parti di raggiungere un accordo, può decidere di riconoscere che i figli passino “pari tempi” con entrambi i genitori, purché questi ultimi, nei tempi ordinari, ruotino, a settimane alterne, nella casa familiare.

Questo il principio enunciato nel provvedimento in esame. La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Appello affronta, in particolare, il tema dell’assegnazione della casa familiare, posto che entrambi i genitori la rivendicavano e ne facevano discendere le dirette conseguenze in punto di collocazione abituale e residenza anagrafica delle figlie minori, nonché la previsione di un calendario di visita per il genitore non collocatario. Secondo il Tribunale, infatti, non vi erano ragioni per preferire un genitore piuttosto che l’altro quale collocatario delle figlie e, conseguentemente, quale assegnatario della casa contesa, in quanto nessuno dei due genitori aveva evidenziato particolari profili di inidoneità genitoriale. Da qui, quindi, la decisione, tenuto conto delle altre disponibilità immobiliari delle parti, di riconoscere pari tempi con le figlie ad entrambi i genitori, con rotazione di questi ultimi, nei tempi ordinari, a settimane alterne, nella casa familiare e con previsione di due pomeriggi a settimana delle figlie con l’altro genitore, dall’uscita di scuola sino alla sera. Avverso tale pronuncia la madre ha promosso reclamo in quanto a suo dire non vi erano le basi per un collocamento alternato delle minori. Nel caso in esame, la Corte di Appello, sulla base delle relazioni svolte dai Servizi sociali, ha ritenuto che ricorressero i presupposti del collocamento paritario delle figlie minori con i genitori, a settimane alterne, presso l’abitazione familiare. Siffatta decisione è stata giustificata, in primo luogo, dal fatto che entrambi i genitori hanno manifestato buone capacità genitoriali in quanto soddisfano i bisogni primari di accudimento, cura e assistenza delle loro figlie e sono presenti nella vita delle stesse, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico, sebbene si avvalgano dell’aiuto dei parenti nell’organizzazione della quotidianità. Dall’altra parte, al contempo, la situazione abitativa dei genitori non si presentava di ostacolo alla prosecuzione dell’attuale assetto di vita delle minori in quanto, nelle more, quando non sono di turno presso l’ex abitazione familiare, la madre vive in una spaziosa casa in affitto nello stesso paese dove lavora, mentre il padre vive presso i suoi genitori. Tali motivi, dunque, accompagnati dall’osservazione psicologica, all’esito della quale si è evidenziato per entrambe le minori un attaccamento sufficientemente sicuro nei confronti di entrambi i genitori, hanno portato la Corte di appello a respingere il reclamo. Il provvedimento in questione, inoltre, si presenta interessante anche nella parte in cui la Corte di Appello, a fronte della significativa difficoltà di comunicazione all’interno della coppia genitoriale, emersa anche dalle relazioni dei Servizi e da cui discende, inevitabilmente, l’impossibilità di prendere accordi congiunti in ordine a ciò che concerne le figlie, sottolinea la necessità e l’urgenza per la coppia di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale allo scopo di essere guidata in un processo di risoluzione alternativa per la condivisione di decisioni e iniziative a favore della prole.

Giudice Mecca Fatto e diritto Con il decreto riportato in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha affidato le figlie minori omissis congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di maggiore importanza attinenti istruzione, educazione e cura ha disposto che le figlie abbiano residenza e collocazione stabile presso la casa familiare che è stata assegnata alla madre ha disciplinato i tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore a settimane alternate nella casa familiare ha disposto che il signor omissis corrisponda alla signora omissis a titolo di contributo perequativo al mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile di € 200,00 100,00 per ciascuna figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate. Il primo giudice ha osservato che il “il vero tema del contendere tra le parti risulta, dall'esame degli atti, l'assegnazione della casa familiare, posto che entrambe rivendicano tale assegnazione e, dalla stessa, fanno discendere le prevedibili conseguenze in punto collocazione abituale e residenza anagrafica delle bambine presso di sé nonché previsione di un calendario di visita dell'altro genitori quale genitore non collocatario omissis sono ragioni per preferire l'uno o l'altro genitore quale collocatario delle bambine e, conseguentemente, quale assegnatario della casa tanto contesa in quanto la madre, pur rappresentando di essere stata, quantomeno sino alla proposizione del ricorso, più presente del padre nella vita delle figlie, non prospetta alcuna incapacità genitoriale del padre né evidenzia ragioni di disagio delle figlie nel trascorrere del tempo con lui, tanto da proporre un ampio calendario di visita delle figlie con il padre e neppure il padre evidenzia profili di inidoneità genitoriale materna o di disagio alcuno delle omissis con la madre omissis che pertanto preso atto dell'incapacità delle omissis appare corretto riconoscere pari tempi con le figlie ad entrambi i genitori, i nei tempi ordinari - dovranno dunque ruotare, a settimane alterne, nella casa familiare, con previsione di due pomeriggi a settimana delle bambine con l'altro genitore, dall'uscita di scuola sino alla sera, cena compresa, e con riaccompagnamento presso la casa familiare entro le ore 20.30 p.4 del decreto impugnato . Il primo giudice ha ritenuto praticabile tale soluzione anche in considerazione del fatto che entrambe le parti sono titolari di altri immobili il ricorrente in Dogliani e la convenuta in Torino presso i quali potranno permanere nella settimana in cui la casa spetterà all'altro o che potranno locare così traendo proventi utili per reperire altro immobile più confacente alle rispettive esigenze. Ha assegnato la casa familiare, sita in omissis , alla signora al solo fine di garantire alla stessa un titolo giuridico per permanere nell'immobile insieme alle figlie nelle settimane di alternanza di sua spettanza mentre il padre non necessita di tale assegnazione in quanto potrà rimanervi, nelle settimane di sua spettanza, essendo il nudo proprietario nonché in forza del presente provvedimento. Rilevato che la situazione economica del ricorrente appare certamente più florida di quella della convenuta, la cui richiesta appare spropositata rispetto alle effettive presumibili esigenze di due bambine ancore piccole e del contesto socio-economico di riferimento, al tenore di vita goduto in corso di convivenza e in relazione ai tempi di permanenza paritari delle minori con i genitori, ha stabilito che il signor omissis contribuirà al mantenimento delle figlie minori con un assegno mensile di € 200,00 € 100,00 per ciascuna figlia . Avverso detto decreto ha tempestivamente interposto reclamo la signora la quale, in parziale riforma, ha chiesto di disporre la collocazione prevalente e la residenza anagrafica delle minori presso la propria abitazione, una nuova disciplina dei tempi di permanenza delle minori presso il padre e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di € 1.200,00 600,00 per ciascuna figlia , oltre al 50% delle spese mediche straordinarie, comprese quelle dentistiche, nonché delle spese scolastiche, ludiche e ricreative sostenute in favore delle figlie. Parte reclamante deduce che non sussistano i presupposti per il collocamento alternato delle minori essendo pacifico, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, che il diritto dei genitori di essere presenti in maniera paritetica nella vita dei figli non presuppone una divisione a metà nel tempo del figlio con i genitori, come affermato dalla dottrina al cui orientamento ha aderito la Suprema Corte che ha sostenuto che il collocamento alternato “assicura buoni risultati quando vi è un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti” Cass. numero 4060/2017 , orientamento che è stato fatto proprio dal Tribunale ordinario di Torino intervento del 2017 del Presidente dott. Cesare CASTELLANI presso la Regione Piemonte, doc.3 . Deduce che, in relazione agli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado non sia attuabile la previsione di tempi paritetici di permanenza delle minori con i genitori e lamenta che il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione, in assenza di domande delle parti di collocamento alternato, si sia discostato anche dal parere del Pubblico Ministero che aveva chiesto il rigetto del ricorso del signor omissis con accoglimento delle domande formulate dalla signora omissis docomma 4 . Evidenzia che le particolari condizioni di omissis affetta da “ omissis verbale e ipoacusia percettiva monolaterale destra” doc.2 , che impongono alla bambina di vivere con l'ausilio di una protesi fissa all'orecchio, richiedano particolare cura della minore, la quale necessita di stabilità e di mantenere il proprio legame con la mamma quale genitore di prevalente riferimento nella sua quotidianità. Deduce che il collocamento alternato delle minori, contrariamente a quanto ha affermato il primo giudice, non sia praticabile in quanto sia l'abitazione della signora omissis sita in Torino quanto quella del signor omissis in Dogliani CN risultano locate né può ritenersi di facile soluzione reperire due nuove abitazioni più confacenti alle esigenze dei genitori in quanto la pronuncia deve essere messa in base alla situazione di fatto esistente e non di un ipotetico futuro. Deduce che il collocamento non sia praticabile anche per le difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori, emerse nel corso del primo grado di giudizio che sia incompatibile con gli impegni lavorativi del signor omissis il quale è lavoratore dipendente con contratto di lavoro full time, oltre che esercente l'attività professionale privata di ricercatore di funghi e tartufi ai fini di rivendita ad attività commerciali, con la conseguenza che non si trova nella condizione di offrire alle figlie eguale assistenza rispetto alla madre. Parte reclamante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma il criterio presuntivo di preferenza all'affidamento materno quando i figli sono di età scolare o prescolare Cass. civ. numero 21054/2022 numero 18087/2016 . Deduce, infine, che in atti sia documentato come la condizione economica delle parti risulti di gran lunga squilibrata in favore del signor omissis in ragione dell'evidente e non controversa sperequazione reddituale intercorrente tra le parti e come il nucleo familiare avesse sempre goduto di un tenore di vita medio-alto il nucleo familiare viveva in una casa indipendente dotata di annesso e ampio giardino privato, aveva dei cani da tartufo, come noto di ingente valore, e le minori, come riferito dallo stesso signor omissis erano solite sciare, fare trekking in montagna, trascorrere vacanze al mare . Con memoria di costituzione del 18/05/2023 il signor omissis in via istruttoria ha chiesto alla Corte di ammettere i documenti prodotti con la memoria sub numero 2 copia certificato ASL Città di Torino 30.08.2022 e sub numero 3 copia certificato ASL CN1 05.05.2023 e di espungere i documenti contrassegnati ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 prodotti con il reclamo in quanto inammissibili nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo e, per l'effetto, la conferma del decreto reclamato. Richiama giurisprudenza di merito che afferma che la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è sempre da preferire ma lo è ove sussistano le condizioni di fattibilità in considerazione delle caratteristiche del caso concreto Tribunale di Catanzaro numero 443/2019 , osservando anche non esiste nel nostro ordinamento un regime ordinario tale per cui il genitore collocatario debba essere necessariamente e aprioristicamente la madre. Replicando alle argomentazioni della reclamante, deduce i seguenti motivi - l'età di cinque e quattro anni di omissis non è ostativa al regime di affido paritetico alternato, a fronte anche del fatto che i genitori sono reciprocamente presenti così da garantire la continuità e stabilità - a tale regime non sono ostative le condizioni di salute di omissis che, protesizzata, è in buon compenso ed è in carico al Servizio di NPI, come si evince dal certificato del 05.05.2023 doc.3 - la signora omissis già dalla comparizione presso il Tribunale affermava di aver dato in locazione l'alloggio di Torino ricavandone 800 € mensili, mentre il signor omissis ha iniziato da marzo 2023 a locare il proprio appartamento a Dogliani traendone un affitto di 400 € mensili - l'assenza di dialogo tra i genitori è condizione ostativa di qualsiasi soluzione perché impedisce l'interazione costruttiva tra gli stessi sia che si tratti di affido condiviso con genitore collocatario che di affido condiviso paritetico - il signor omissis lavora a 300 metri dalla casa coniugale come impiegato e ciò significa che è vicinissimo alle figlie per qualsiasi emergenza e, in ragione del rapporto di lavoro, usufruisce di permessi, riduzioni di orario, congedi speciali e flessibilità maggiori rispetto alla madre che ha un'attività autonoma insieme alla sorella distante da omissis tre mattine alla settimana esce di casa alle 4.45 per andare a lavorare e la nonna materna, la sera prima, è obbligata a trasferirsi presso la casa di omissis per accudire le minori accompagnandole a scuola - quanto al tenore di vita del nucleo familiare, i due cani da tartufo di proprietà del signor omissis non hanno alcun valore se non quello affettivo, non essendo dotati di pedigree o di certificazione alcuna proventi della vendita di tartufo erano messi a disposizione della famiglia la famiglia omissis conduce un tenore di vita medio e, come ha osservato il primo giudice, la richiesta di controparte è spropositata tenuto conto anche dell'età delle bambine l'assegnazione della casa familiare, pur finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, costituisce ex se un'utilità suscettibile di apprezzamento economico - il signor omissis attualmente occupa a titolo gratuito un immobile sito in omissis di proprietà della sorella in attesa che si liberi altro appartamento sempre nella stessa località. In via preliminare la Corte osserva che è inammissibile per tardività il doc.2 di parte reclamata trattandosi di certificato medico datato 30.08.2022 che ben poteva essere prodotto nel primo grado di giudizio, mentre è ammissibile e rilevante il documento 3 trattandosi dell'aggiornamento in data 05.05.2023 del Servizio di NPI successivo dunque alla pubblicazione del decreto impugnato in merito alla presa in omissis bambina con ipoacusia monolaterale destra, protesizzata, di cui si dice che è una condizione di buon compenso. Sono inammissibili e irrilevanti i documenti prodotti da parte reclamata sub docomma 3 si tratta dell'intervento del Presidente dott. Castellani nel 2017, che ben poteva essere prodotto nel primo grado di giudizio , il docomma 4 parere espresso dal Pubblico Ministero , docomma 5 distanza tra il Comune di omissis e l'immobile torinese della signora omissis e il docomma 6 elenco di Comuni in cui sono più care le bollette della luce e del gas . Nel merito la Corte osserva che il reclamo è infondato. Le relazioni dei Servizi, richieste dalla Corte, costituiscono un'evidente conferma della sussistenza dei presupposti del collocamento paritario delle minori con i genitori, a settimane alterne, presso l'abitazione familiare. Entrambi i genitori sono presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico e nell'organizzazione della quotidianità si avvalgono, come diffusamente succede, del supporto dei nonni materni e paterni. La situazione abitativa dei genitori non è di ostacolo alla prosecuzione dell'attuale assetto di vita delle minori in quanto, nelle more, quando non sono di turno presso l'abitazione ex familiare, la signora omissis vive in una casa in affitto con giardino e ampi spazi esterni nello stesso paese dove lavora e il signor omissis vive presso i suoi genitori. Sia il Servizio sociale che il Servizio di N.P.I. hanno concluso nel senso che i bisogni primari di accudimento, cura ed assistenza di omissis e di omissis sono pienamente soddisfatti dunque, nessuna criticità per omissis e per le sue esigenze di cura dall'attuale regime di collocamento in particolare, l'osservazione psicologica consistita anche nella somministrazione di test ha evidenziato per entrambe le minori un attaccamento sufficientemente sicuro nei confronti di entrambi i genitori, percepiti come accudenti, consolanti e protettivi. Si confermano, dunque, le buone capacità genitoriali delle parti. I Servizi, tuttavia, evidenziano che la vera criticità è rappresentata dalla difficoltà di comunicazione all'interno della coppia genitoriale e, inevitabilmente, dall'impossibilità di prendere accordi congiunti in merito a ciò che concerne le loro figlie che, in ogni caso, da entrambe le parti emerge la consapevolezza e il desiderio di potersi parlare e raccordare come genitori. A fronte di una difficoltà così importante non può esservi per le parti altra soluzione se non quella, già indicata dai Servizi, di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale allo scopo di essere guidati in un processo di risoluzione alternativa per la condivisione di decisioni ed iniziative a favore di omissis e di omissis si conferma anche qui la criticità già rilevata dal Tribunale per la cui risoluzione è quanto mai importante che le parti si attivino con urgenza . Quanto alla produzione documentale di parte reclamante del 23.01.2024, a fronte dell'eccezione di parte reclamata per cui detta produzione non risulta dal verbale dell'udienza del 12.01.2024 essere stata autorizzata la parte osserva che, in forza dei propri poteri officiosi nelle cause di affidamento di omissis cui prevalgono interessi di tutela dei minori, poiché all'udienza del 12.01.2024 parte reclamante riferiva che la signora omissis aveva intrapreso un percorso psicologico presso un Centro antiviolenza, possono essere ammessi i documenti 9 e 10 che attestano l'avvio di detto percorso da parte dell'odierna reclamante proprio con l'obiettivo di essere aiutata nell'affrontare le difficoltà connesse ad una separazione estremamente conflittuale e alle difficoltà comunicative con l'ex compagno nei confronti del signor omissis pende procedimento a seguito della denuncia querela sporta nei suoi confronti dalla sig. omissis il 16.05.2023, docomma 8 di parte reclamante , iniziativa che delinea la capacità dell'odierna reclamante di trovare le corrette strategie di aiuto in una situazione certamente complessa e difficile nel rapporto con il signor omissis quale è quella già sopra descritta. Non sono invece ammessi i documenti 11, 12 e 13 di parte reclamante in quanto non autorizzati. Quanto, infine, agli aspetti economici, nessuna omissis merita la decisione del primo giudice che ha correttamente valutato le situazioni economiche delle parti, certamente connotate da un divario reddituale a favore del signor omissis ma non tale da giustificare un assegno così spropositato, tenuto conto delle reali esigenze delle minori in relazione alla loro età, in un contesto familiare di cui non emergono indicatori di un tenore di vita medio-alto e dei tempi paritari di collocazione delle minori presso i genitori. Pertanto, la Corte rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. 10/3/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Tenuto conto del valore indeterminabile del decisum scaglione indeterminato basso € 26.000,01 - € 52.000,00 , degli effetti della decisione, della complessità e importanza delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente prestata e dei complessivi risultati del giudizio, è possibile liquidare le spese del presente reclamo in € 2.336,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. P.Q.M. Visto l'articolo 739 c.p.c., respinge il reclamo avverso il decreto numero 1465/2023 del Tribunale Ordinario di Cuneo, pubblicato il 13/03/2023 nel procedimento numero 2231/2022 V.G, che, per l'effetto, conferma. Condanna parte reclamante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.336,00, oltre 15% rimborso spese forfettarie, CPA e IVA. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del decreto alle parti. Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e delle minori articolo 52 codice privacy .