Rispondendo ad un quesito posto dal Dirigente del Tribunale di Napoli, Filodiretto ha fornito chiarimenti in ordine al soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato nel caso di pignoramento mobiliare avente ad oggetto somme di denaro.
Il quesito fa presente che «nel caso in cui siano pignorate somme di denaro, l’ufficiale giudiziario, a mente dell’articolo 520 c.p.c., deve consegnarle al cancelliere che provvederà a depositarle nelle forme dei depositi giudiziari. In queste ipotesi, poiché la procedura esecutiva viene iscritta “d’ufficio” dal cancelliere in base a quanto stabilito dall’articolo 159-ter disp. att. c.p.c., quindi senza contestuale pagamento del contributo unificato, il tribunale chiede se sia possibile applicare la circolare emanata dalla Direzione generale della giustizia civile, n. prot. DAG 164795.U del 20.08.2018». Il Dipartimento per gli affari di giustizia direzione generale degli affari interni, con provvedimento 16 aprile 2024 pubblicato sul canale Filodiretto, ha chiarito che «nel pignoramento mobiliare avente ad oggetto somme di denaro, la procedura esecutiva viene iscritta “d’ufficio” dal cancelliere nel momento in cui le somme gli sono consegnate dall’Ufficiale giudiziario ex articolo 520 c.p.c. In questo caso, così come avviene per le procedure esecutive iscritte dal debitore o dal terzo pignorato ex articolo 159-ter disp. att. c.p.c., l’onere del pagamento del contributo unificato ricade sempre sul creditore pignorante come indicato nella circolare DAG n. prot. 164795.U del 20.08.2018».