Per i giudici di terzo grado, difatti, la condotta tenuta dall’uomo non è catalogabile come reato. Impossibile condannare per abbandono di animali l’uomo che non va a recuperare il proprio meticcio – regolarmente registrato all’anagrafe canina – che si è smarrito, finendo in un’altra Regione, ed è stato catturato e trattenuto in un canile.
A dare il ‘la' al fronte giudiziario, che vede sotto processo un uomo originario della Puglia, è la fuga di un cane meticcio, di cui l'uomo è regolarmente proprietario. Il quadrupede è scappato difatti dagli spazi riservatigli nella casa del padrone, in Puglia, ed è finito in Calabria, dove è stato catturato nelle vicinanze di un lido e affidato ad un canile. Una volta contattato, però, il padrone non ha provveduto tempestivamente a recuperare il proprio amico a quattro zampe, bensì lo ha lasciato lì, adducendo difficoltà legate alle limitazioni agli spostamenti tra Regioni – risalendo la vicenda all'estate del 2020 – e problemi economici causatigli dalla perdita del lavoro. Nonostante queste giustificazioni, però, l'uomo viene ritenuto colpevole in Tribunale e viene condannato per il reato di abbandono di animali. Inequivocabile, secondo i giudici, il comportamento da lui tenuto e consistito nell'«avere, quale proprietario di un cane meticcio provvisto di microchip identificativo registrato all'anagrafe canina, abbandonato l'animale nel territorio di un Comune in Calabria» nel luglio del 2020. A smentire la visione del Tribunale provvedono i Giudici di Cassazione, i quali sanciscono che la condotta tenuta dall'uomo sotto processo non è catalogabile come abbandono di animali. In premessa, viene ricordato che la normativa della Regione Puglia, normativa concernente controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione, «punisce, con sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro, la condotta del detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale». Inevitabile il riferimento alla condotta tenuta dall'uomo sotto processo, ritenuto colpevole in Tribunale alla luce di due specifici elementi fattuali. In sostanza, «l'uomo è stato condannato per una condotta» consistita nell'«omessa denuncia di smarrimento», osservano i magistrati, i quali precisano che tale condotta rientra appieno nell'ambito della legge regionale pugliese, che, però, «commina esclusivamente sanzioni amministrative». Non può invece applicarsi il reato di abbandono di animali, previsto dal Codice Penale, poiché «la norma punisce qualunque condotta di dolosa volontà di non tenere l'animale con sé o l'attuazione di comportamenti di inerzia e di violazione dei doveri di cura e di custodia del proprio animale», ma quella stessa norma «non prevede alcun obbligo, penalmente sanzionato, di denunciare lo smarrimento dell'animale». I magistrati di Cassazione pongono poi in rilievo un ulteriore errore di valutazione compiuto in Tribunale, ossia quello di evidenziare che «l'uomo, allertato dai funzionari del canile che l'animale era stato catturato e collocato presso una struttura di ricovero in Calabria, non si era recato presso il canile per ritirare l'animale, manifestando così la volontà di non prendersene più cura nonché indifferenza verso le sue sorti, non provvedendo neppure al pagamento della retta per il mantenimento dell'animale per quasi un anno dalla cattura». Questa visione non è corretta poiché, precisano i magistrati, «non integra il reato di abbandono di animali», difatti, «la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che ad essi, nell'attesa della cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia». E in questa ottica non è catalogabile come abbandono di animali «neppure la condotta», tenuta dall'uomo sotto processo, «di omesso ritiro del cane».
Presidente Gentili – Relatore Magro Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 maggio 2023, il Tribunale di Castrovillari ha condannato Z.D. in relazione al reato di cui all'articolo 727 cod. penumero , per avere, quale proprietario di un cane meticcio, provvisto di microchip identificativo registrato all'anagrafe canina dell'Asl Bari Servizio Veterinario Sanità Animale, abbandonato l'animale nel territorio del Comune di OMISSIS , sito nella regione Calabria, in data OMISSIS . 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento affidando il ricorso a quattro motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione, violazione di norme processuali e delle norme relative alla valutazione della prova, per avere il Tribunale affermato la responsabilità penale senza aver adeguatamente considerato le risultanze processuali, da cui emerge che l'imputato ha dichiarato che l'animale, detenuto nel Comune di OMISSIS , era solito allontanarsi anche per più giorni. Il ricorrente ha evidenziato che il cane è stato catturato nella Regione Calabria, a distanza di quasi 200 km dal luogo ove veniva custodito e ove risiede il ricorrente, nella Regione Puglia e di non aver mai visitato la località di OMISSIS , sita nella provincia di Cosenza, ove l'animale, è stato catturato. Inoltre rappresenta che, una volta contattato dal canile locale ove l'animale era stato ricoverato, pur manifestando pieno interesse al recupero dell'animale, si è trovato nell'impossibilità materiale di effettuare il ritiro inizialmente a causa dei limiti imposti agli spostamenti da una Regione all'altra dalla normativa in tema di emergenza pandemica, e successivamente a causa delle gravi condizioni economiche nelle quali versava, dovute all'interruzione dell'attività lavorativa, che gli hanno impedito di ritirare il cane, previo saldo della retta. Sotto questo profilo, evidenzia la carenza del dolo di abbandono di animali, non avendo mai manifestato la volontà di perdere il possesso dell'animale, avendo peraltro egli sempre nutrito un grande amore per gli animali, rappresentando di aver sempre posseduto numerosi cani che sono stati accuditi da lui stesso e dalla sua famiglia. Si deduce, inoltre, che la condotta contestata non integra la fattispecie penale di cui all'articolo 727 cod. penumero , in quanto, in base ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento del cane ad una struttura privata con obbligo di custodia esclude la condotta di abbandono dell'animale. Evidenzia che la condotta di abbandono non può essere integrata neppure dal mancato pagamento della retta al canile, condizione indispensabile per avere la riconsegna dell'animale da parte dei gestori del canile. In proposito, deduce che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la situazione di oggettiva impossibilità dell'imputato di riprendere l'animale, a causa del blocco di mobilità tra Regioni connesso all'emergenza pandemica e alle sue difficoltà economiche connesse alla perdita dell'attività lavorativa, che l'obbligavano a destinare le poche risorse economiche alla famiglia, piuttosto che al pagamento della retta del canile. Pertanto, deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto né l'omesso pagamento della retta al canile né l'omesso ritiro dell'animale custodito presso struttura idonea possono integrare la condotta di abbandono nè possono ravvisarsi profili di colpa nella condotta del ricorrente. 2.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di applicare l'articolo 131-bis cod. penumero , senza aver considerato la tenuità del fatto, realizzatosi in un episodio isolato, nel contesto pandemico. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il Tribunale ha omesso di esplicitare le ragioni sottese alla commisurazione della pena e di effettuare una compiuta valutazione della personalità dell'imputato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudice di merito tenuto conto delle circostanze già indicate a fondamento della valutazione del fatto come tenue, nonché delle difficoltà pratiche connesse all'esigenza pandemica e alle difficoltà economiche indicate dall'imputato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. A prescindere dalle doglianze formulate, questa Corte di legittimità deve prendere atto che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Si specifica che l'articolo 30, comma 1, lett. b , della legge numero 7 del 07/02/2020 della Regione Puglia, che prevede Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, numero 12 Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo , punisce, con sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00, la condotta del detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale. Trattasi, proprio ed esattamente, della condotta contestata per la quale l'imputato è stato condannato. Si evince, infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata che l'affermazione della responsabilità è fondata sulla base di due specifici elementi fattuali il rinvenimento del cane dotato di microcip e quindi di proprietà del ricorrente presso il lido OMISSIS nel Comune di OMISSIS , in Calabria, e la mancata presentazione di una denuncia di smarrimento dell'animale. Risulta dunque dall'apparato argomentativo che la condotta per la quale l'imputato è stato condannato è l'omessa denuncia di smarrimento, da presentarsi presso l'anagrafe canina della Regione Puglia, ove l'animale era custodito. Ne deriva, pertanto, che quest'ultima rientra appieno nel disposto dell'articolo 30 della legge regionale appena citata, che commina esclusivamente sanzioni amministrative. Non può d'altronde applicarsi l'articolo 727 cod. penumero in forza del principio di specialità di cui all'articolo 15 cod. penumero La norma penale infatti punisce il reato di abbandono di animali, nozione che comprende qualunque condotta di dolosa volontà di non tenere l'animale con sé o l'attuazione di comportamenti di inerzia e di violazione dei doveri di cura e di custodia del proprio animale, ma che non prevede alcun obbligo penalmente sanzionato di denunciare lo smarrimento dell'animale. Dal raffronto testuale tra le due norme citate si evince dunque inequivocabilmente come il disposto della norma regionale costituisce lex specialis. Infine, si sottolinea che erroneamente il giudice di merito ha anche evidenziato che l'imputato, allertato dai funzionari del canile che l'animale era stato catturato e collocato presso una struttura di ricovero in Calabria, non si era recato presso il suddetto canile per ritirare l'animale, manifestando così la volontà di non prendersene più cura nonché indifferenza verso le sue sorti, non provvedendo neppure al pagamento della retta per il mantenimento dell'animale per quasi un anno dalla cattura. Tuttavia, si precisa che non integra il reato di cui all'articolo 727 cod. penumero maltrattamento di animali , neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia Sez. 3, numero 34396 del 05/07/2001 Ud. dep. 21/09/2001 Rv. 220105 . Deve pertanto escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario Sez. 3, numero 14421 del 21/02/2008 Ud. dep. 08/04/2008 Rv. 239969 . Ed infatti, si configura il reato in questione solo nel caso in cui il proprietario abbia affidato il proprio cane ad un canile privato, che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, sospenda i pagamenti o non effettui il ritiro dell'animale, qualora sia concretamente prevedibile per l'inaffidabilità o per la mancanza di professionalità della struttura affidataria che l'inadempimento possa determinare l'abbandono del cane da parte del canile Sez. 3, numero 13338 del 10/01/2012 Ud. dep. 10/04/2012 Rv. 252392 01 . Sotto questo profilo deve ritenersi che non rilevi neppure la condotta di omesso ritiro dell'animale, catturato nei pressi di OMISSIS , nella Regione Calabria, e ricoverato presso un canile di OMISSIS . 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Occorre addivenire, a norma dell'articolo 129 cod. proc. penumero a pronuncia di annullamento senza rinvio perché il fatto non è, previsto dalla legge come reato avendo solo potenziale rilevanza amministrativa. La natura di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina delle ulteriori doglianze le quali sono palesemente asserite dalla decisione già presa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia degli atti al Prefetto di Bari.