Con informazione provvisoria numero 7, depositata oggi, le Sezioni Unite Penali hanno risposto al quesito posto sul tema della disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi.
È stato chiesto in particolare se tale disciplina, di cui all'articolo 270, comma 1, c.p.p.operi nel caso in cui il procedimento, nel quale sono state compiute le intercettazioni, e il procedimento diverso, siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data. La risposta è affermativa. La disciplina in questione opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020.
Informazione provvisoria numero 7/2024