Archiviazione del procedimento per lieve entità del fatto e ordinanza del GIP

Oggetto della pronuncia in esame è la richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia criminis del procedimento iscritto nei confronti di due imputati, all’esito dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 409 comma 2 c.p.p., in relazione al delitto di furto e all’eventuale tenuità del fatto.

Il ricorso in esame è fondato. Infatti, il Collegio ribadisce la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazioneex articolo 131-bis c.p., che, «pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo. Infatti, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito» Cass. numero 13681/2016 . Inoltre, in tema di delimitazione dei poteri di controllo attribuiti al giudice per le indagini preliminari sull'operato del PM «per assicurare il rispetto del principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale ex articolo 112 Cost., la sfera di valutazione del giudice non è limitata a un semplice esame della richiesta finale del PM, essa estendendosi al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dell'organo requirente» Cass. numero 33763/2015 . Nel caso in esame, la richiesta di archiviazione in questione è stata formulata dal PM sul rilievo che nei fatti si ravvisano gli estremi di una controversia avente rilievo meramente civilistico, riconducibile a situazioni di responsabilità contrattuale, pertanto, non ricorre la dedotta nullità dell'ordinanza. Infatti, alle parti è stato assicurato un contraddittorio pieno sul tema specifico della archiviazione per lieve entità del fatto, realizzatosi avuto riguardo anche alla tipologia di archiviazione specificatamente individuata dall'articolo 411, comma 1-bis, c.p.p. Pertanto, il Collegio conclude che «non è nulla l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che, in seguito alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento per irrilevanza penale del fatto, si pronunci ai sensi degli articolo 131-bis c.p. e 411 comma 1-bis c.p.p. disponendo l'archiviazione del procedimento per la lieve entità del fatto, ove, nel provvedimento con cui viene fissata l'udienza in camera di consiglio, le parti siano state rese espressamente edotte del tema sul quale il giudice ha inteso garantire il contraddittorio».

Presidente Miccoli – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia criminis del procedimento iscritto nei confronti di G.V.C. e Z.N., all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 409 co. 2 cod. proc. penumero , ha ravvisato gli estremi del delitto di furto, di cui ha ordinato l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, con l'iscrizione del procedimento nel casellario giudiziale. 2. Il ricorso per cassazione è affidato al difensore di fiducia, avvocato Alessandro Busoni, il quale svolge un unico motivo, con cui denuncia nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa degli indagati e del diritto al contraddittorio. Evoca approdi giurisprudenziali che non consentono al giudice per le indagini preliminari di disporre di ufficio l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto senza la richiesta del Pubblico Ministero. Considerato in diritto Il ricorso non è fondato. 1. Va ribadita, in premessa, la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione ex articolo 131-bis cod. penumero , che, pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo. Infatti, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito Sez. U, numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione . Ne deriva che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in sede di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Sez. 5 numero 36468 del 31/05/2023 Rv. 285076 . 1.1. D'altronde, va riconosciuto l'interesse all'impugnazione, perché il provvedimento di archiviazione pronunciato ai sensi dell'articolo 131-bis cod. penumero è un epilogo che comporta conseguenze a carico dell'indagato, implicando l'ordinanza un accertamento sulla sussistenza del fatto che può avere conseguenze negative anche solo ai fini della ritenuta abitualità della condotta, ove si consideri che, a mente dell'articolo 131-bis, comma 3, cod. penumero , la causa di non punibilità in questione non è ammessa nel caso di compimento di «più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità». In via generale, poi, va ricordato che l'esiguità del disvalore penale del fatto - pur corrispondente alla figura tipica - è stata costruita nella legge come particolare causa di esclusione della punibilità, istituto di diritto sostanziale, e non come causa di improcedibilità dell'azione, istituto marcatamente processuale Sez. 5, numero 40293 del 15/06/2017, Rv. 271010 . Da ciò sono derivate una serie di conseguenze in campo processuale, data la particolare natura dell'istituto, che innegabilmente presuppone un «accertamento» del fatto, delle sue modalità obiettive di realizzazione e delle sue conseguenze essendo tali parametri richiamati come indicatori al fine di qualificare la particolare tenuità dell'offesa e che rappresenta un epilogo del giudizio ove la tenuità venga dichiarata con sentenza non completamente liberatorio per il destinatario la sentenza dibattimentale ha efficacia di giudicato in altri giudizi civili o amministrativi quanto a sussistenza del fatto, illiceità penale e attribuibilità al suo autore , giacché il provvedimento, anche se di archiviazione, va iscritto nel casellario giudiziale, in virtù di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. numero 28 del 2015 Sez. U, numero 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463 . 1.2. Sempre in via preliminare, giova sottolineare che, in tema di delimitazione dei poteri di controllo attribuiti al giudice per le indagini preliminari sull'operato del pubblico ministero per assicurare il rispetto del principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale ex articolo 112 Cost., la sfera di valutazione del giudice non è limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, essa estendendosi al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente Sez. 6, numero 33763 del 30/04/2015, P.M. in proc. Quintavalle e altri, Rv. 264427 . 2. Il comma 1-bis, dell'articolo 411 cod. proc. penumero , inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. b , del D.L.vo 16 marzo 2015, numero 28, afferma che, se l'archiviazione è richiesta per la particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne notizia alla persona offesa e all'indagato che possono prendere visione degli atti e formulare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso. 3. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato l'orientamento - evocato dal difensore ricorrente - secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'articolo 411, comma 1, cod. proc. penumero , è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli articolo 408 e ss. cod. proc. penumero idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. penumero La norma recita, infatti, che «se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso [ ]», prevedendo un'unica modalità di attivazione del procedimento nell'ipotesi in cui la richiesta attenga alla causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. penumero così Sez. 6, numero 10455 del 14/02/2018, Rv. 272247, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa in seguito all'udienza camerale fissata per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero fondata sull'inidoneità degli atti a sostenere l'accusa in giudizio - conf. Sez. 5, numero 36857 del 07/07/2016, Rv. 268323 Sez. 5, numero 40293 del 15/06/2017, Rv. 271010 . In linea con tale orientamento, Sez. 6, numero 6959 del 16/01/2018, Rv. 272483 - pronunciando in una fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente invitato le parti a prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione ai sensi dell'articolo 131-bis cod. penumero , ha affermato che Non può, in vero, costituire equipollente della richiesta in tal senso del pubblico ministero, prevista dalla richiamata disposizione, l'invito del giudice, nel corso dell'udienza camerale disposta a seguito di opposizione della persona offesa dal reato, di prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione per particolare tenuità del fatto, invito che non soddisfa i requisiti di espressa e specifica motivazione della richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 131-bis cod. penumero che sola è in grado di garantire il diritto di difesa e la pienezza del contraddittorio, con conseguente nullità del provvedimento impugnato il giudice deve seguire lo schema procedimentale ordinario, restituendo gli atti al pubblico ministero e disponendo con ordinanza che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione, salvo che non ritenga di presentare una nuova richiesta di archiviazione ex articolo 411, comma 1 bis, cod. proc. penumero questo perché la disposizione in esame non contiene alcuna deroga al descritto iter procedimentale, per il caso in cui sia il giudice a ravvisare, in presenza di richiesta di archiviazione per ragioni diverse, la particolare tenuità del fatto e, quindi, non contempla il potere del giudice di pervenire a tale esito processuale, esito che, anche nel caso in cui il giudice abbia portato il tema della particolare tenuità del fatto all'attenzione delle parti, nell'udienza fissata a seguito di opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato, integra una violazione del diritto al contraddittorio positivamente disciplinato attraverso la disposizione di cui all'articolo 411, comma 1 bis cod. proc. penumero . In tale contesto, si argomenta che Il contraddittorio che si realizza riguarda, cioè, un oggetto diverso dall'ipotesi di cui agli articolo 408,409 e 410 cod. proc. penumero , con una ben distinta struttura procedimentale che è posta a tutela sia dell'indagato, sia della stessa parte offesa che, sulla ritenuta tenuità del fatto, può effettuare motivati rilievi Sez. 5, numero 36857 del 07/07/2016, Rv. 268323 . In sintesi, secondo tale prospettiva ermeneutica, il d.lgs. 16 marzo 2015, numero 28, che ha introdotto l'istituto di cui all'articolo 131-bis cod. penumero , non ha considerato l'ipotesi in cui sia il giudice a ritenere applicabile la causa di non punibilità, in presenza di una richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato. 4. Venendo al caso in esame, la richiesta di archiviazione è stata formulata dal Pubblico Ministero sul rilievo che nei fatti si ravvisano gli estremi dì una controversia avente rilievo meramente civilistico, riconducibile a situazioni dì responsabilità contrattuale . Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo di non accogliere la richiesta, ha proceduto a fissare l'udienza con decreto, ai sensi dell'articolo 409 co. 2 cod. proc. penumero , nel quale ha precisato di non ritenere condivisibili le argomentazioni relative alla insussistenza di elementi per il positivo esercizio dell'azione penale, dovendo, comunque, valutarsi anche la possibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis c.p. . Quindi, ha disposto che fosse dato avviso a tutte le parti e al Procuratore Generale, che ne hanno ricevuto notifica rituale. All'udienza camerale, presente il solo difensore di ufficio degli indagati, questi ha chiesto accogliersi la richiesta di archiviazione così come formulata dal P.M. . All'esito della camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari ha adottato l'ordinanza impugnata. 5. Ritiene il Collegio che non ricorra, nel caso di specie, la dedotta nullità dell'ordinanza. 5.1. L'orientamento al quale si richiama la difesa ricorrente ritiene che l'iter procedimentale delineato dall'articolo 411, comma 1 bis, cod. proc. penumero richieda che il pubblico ministero dia gli avvisi all'indagato e alle parti offese che la normativa non contenga alcuna deroga a tale procedura che, pertanto, essa non contempli il potere del giudice di pervenire all'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, per il caso in cui sia lo stesso giudice a ravvisare, in presenza di richiesta di archiviazione per ragioni diverse, tale esito processuale. Si afferma, invero, che, qualora il g.i.p. ritenga tale possibilità, non possa fare altro che ritrasmettere gli atti ex articolo 409, comma 4 e 5, cod. proc. penumero perché svolga ulteriori indagini, se nel caso valorizzabili ex articolo 131-bis cod. penumero , o formuli l'imputazione, invitando il pubblico ministero a valutare la possibilità di attivare la richiesta prevista dall'alt. 411, comma 1-bis, cod. proc. penumero , richieste di integrazioni ed invito compatibili con i poteri di controllo riconosciuti al giudice in fase di indagini Sez. 6 numero 88/2018 del 16/01/2018, numero m. Sez. 5, numero 40293 del 15/06/2017, Rv. 271010 Sez. 6, numero 10455 del 14/02/2018, Rv. 272247 . 5.2. Se quello che si richiede, ai fini dell'archiviazione pronunciata ai sensi dell'articolo 131-bis cod. penumero , è che essa debba essere preceduta dall'audizione delle parti se compaiono sul punto, in apposita udienza in camera di consiglio come d'altronde previsto dall'articolo 469 comma 1 bis ai fini della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 131-bis cod. proc. penumero , ritiene il Collegio che, nel caso in scrutinio, la procedura seguita per pervenire all'archiviazione abbia assicurato il contraddittorio tra tutte le parti, che sono state rese edotte ab initio, con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, del thema sul quale si sarebbe svolto il confronto in camera di consiglio la anticipata valutazione di non condivisione da parte del giudice della richiesta di archiviazione come formulata dal pubblico ministero e la possibile riconducibilità del fatto nell'alveo dell'articolo 131-bis cod. proc. penumero Tutte le parti, quindi, sono state poste in condizione di interloquire sul prospettato possibile esito dell'udienza, di formulare le proprie valutazioni sul punto e di articolare le rispettive difese, anche opponendosi motivatamente alla decisione ventilata dal giudice per le indagini preliminari. Sotto tale ultimo profilo, si osserva come il pubblico ministero, non comparendo all'udienza e, di conseguenza, non argomentando l'eventuale proprio dissenso rispetto alla prospettazione contenuta nel decreto del giudice, ha tenuto un comportamento processuale implicitamente adesivo alla valutazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'articolo 131 bis cod. penumero e, comunque, apprezzabile ai sensi dell'articolo 411 co. 1-bis cit Dal canto suo, la difesa, insistendo in udienza nel richiedere l'archiviazione così come formulata dal P.M. , ha mostrato di essersi confrontata con la possibilità di un'archiviazione ai sensi dell'articolo 131-bis, prospettata chiaramente dal giudice per le indagini preliminari, ab initio, e, tuttavia, ha omesso di argomentare le ragioni del dissenso rispetto a tale epilogo decisorio. Dissenso che il ricorrente neppure ha espresso con il ricorso, nel quale manca una specifica deduzione in merito alla concreta lesione del diritto di difesa, che viene evocato solo in termini astratti. Conclusivamente va dunque rilevato che nella specie, tenuto conto della ricostruita sequenza procedimentale, emerge che alle parti è stato assicurato un contraddittorio pieno sul tema specifico della archiviazione per lieve entità del fatto tale contraddittorio si è realizzato avuto riguardo anche alla tipologia di archiviazione specificamente individuata dall'articolo 411 co. 1 bis cod. proc. penumero e la decisione è intervenuta all'esito della camera di consiglio che, in definitiva, ha avuto come oggetto della decisione non tanto e non solo l'infondatezza o meno della notitia criminis, quanto, specificamente, la particolare tenuità del fatto. 5.3. D'altronde deve considerarsi che diverse sono le ipotesi in relazione alle quali si è formato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa e di cui si è dato conto sopra. Invero, si tratta di casi in cui le parti sono state poste 'a sorpresa' dinanzi alla decisione del giudice, dopo che l'udienza camerale si era incentrata sulla sola richiesta di archiviazione per un altro dei motivi consentiti dalla legge si vedano decisioni massimate Rv. 272247, 268323,271010 cit. oppure sono state invitate a interloquire su tale profilo solo nell'udienza camerale così nel caso di cui alla decisione RV 272483 cit. , senza essere state preventivamente avvisate e, quindi, senza essere poste in condizione di predisporre ponderatamente le rispettive difese e di esprimere eventuale motivato dissenso. 5.4. Nel caso in esame può escludersi, da un lato, che il giudice si sia pronunciato per il riconoscimento della responsabilità, seppure nella dimensione lieve , in assenza di richiesta del pubblico ministero e, dall'altro, la lesione del diritto di difesa dell'indagato e della persona offesa, ai quali è stato garantito il contraddittorio sul punto. Richiedere che il giudice per le indagini preliminari - anche in tale contesto - avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero e disporre con ordinanza che, entro dieci giorni, questi formulasse l'imputazione, invitandolo a valutare la presentazione di una nuova richiesta di archiviazione ex articolo 411, comma 1-bis, cod. proc. penumero , equivarrebbe a duplicare adempimenti già effettuati e a reiterare un contraddittorio già assicurato su quello specifico epilogo decisorio, senza alcuna opposizione delle parti. 5.5. Può, allora, affermarsi il seguente principio Non è nulla l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che, in seguito alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento per irrilevanza penale del fatto, si pronunci ai sensi degli arti. 131 bis cod. penumero e 411 co. 1 bis cod. proc. penumero disponendo l'archiviazione del procedimento per la lieve entità del fatto, ove, nel provvedimento con cui viene fissata l'udienza in camera di consiglio, le parti siano state rese espressamente edotte del tema sul quale il giudice ha inteso garantire il contraddittorio. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.