Danno da violazione del diritto alla riservatezza: condizioni e criteri per il risarcimento

Quali sono le condizioni e i criteri per il risarcimento del danno da violazione del diritto alla riservatezza? Lo chiarisce la Cassazione richiamando gli esiti della consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di danno non patrimoniale.

Tizia chiede il rimborso spese per prestazione sanitarie volte al concepimento medicalmente assistito alla Direzione del D.S. Cosenza / Savuto e l'istanza viene accolta. Tutto bene sin qui, verrebbe da commentare. Certo, ma, come si dice nel gergo “I panni sporchi si lavano in famiglia”. E infatti la catastrofe si verifica quando la delibera di accoglimento della richiesta di Tizia viene pubblicata sull'Albo Pretorio online dell'ASP di Cosenza, rendendo pubblici, secondo la prospettazione della signora, dati sensibili riguardanti la sua persona, le sue patologie e i trattamenti eseguiti, nonché le coordinate bancarie per l'accredito del rimborso. Lamentando la violazione dell'articolo 2 della Costituzione, dell'articolo 8 della CEDU e dell'articolo 4 del Codice Privacy, Tizia agisce nei confronti dell'ASP di Cosenza per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in 150mila euro. Analoga domanda risarcitoria – per titolo e per ammontare – viene proposta da Caio, marito di Tizia.   Il Tribunale di Cosenza accoglie solo in minima misura le richieste dei coniugi, riconoscendo loro un risarcimento del danno solo nella misura di 10mila euro, oltre interessi e spese. Del resto, come rilevato dall'ASP di Cosenza al momento della costituzione in giudizio le generalità di Tizia e le coordinate bancarie di Caio erano state oscurate entro le 24 ore dalla pubblicazione sull'Albo pretorio nella delibera non erano menzionate né la patologia di Tizia né la prestazione sanitaria da lei eseguita, ma erano indicati soltanto l'acronimo e il provvedimento di legge che dava diritto al rimborso per la prestazione sanitaria la lesione della riservatezza aveva natura di “danno conseguenza” e doveva essere quindi specificamente provata in giudizio ex articolo 2043 c.c., non potendosi ritenere in re ipsa. Delusi dall'esito del giudizio, Tizia e Caio propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza, denunciandone, fra l'altro, la nullità per falsa applicazione degli articolo 2059 e 2697 c.c. La Corte di Cassazione non accoglie, però, la prospettazione dei ricorrenti e conferma la decisione impugnata, richiamando le seguenti argomentazioni secondo il costante orientamento di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione. Invero, in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale numero 235 del 16 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito è tenuto «a valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale […] quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita […]» v., ad esempio, Cass. 31 gennaio 2019, numero 2788 e Cass. 21 settembre 2017, numero 21939 il danno non patrimoniale, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato, deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo delle presunzioni semplici v., ad esempio, Cass., ord., 10 luglio 2013, numero 19551 e Cass. 13 ottobre 2016, numero 20643 la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge a una precisa valutazione analitica e resta affidata al criterio equitativo che non è sindacabile in sede di legittimità a due condizioni, ossia i il fatto che il giudice dia conto di tale criterio nella decisione ii il fatto che la valutazione risulti congruente al caso concreto, non essendo sproporzionata per difetto o per eccesso, simbolica o irrisoria v., ad esempio, Cass. 14 luglio 2004, numero 13066 Cass. 16 maggio 2003, numero 7632 Cass. 7 marzo 2003, numero 3414 . Tali principi, tutti pacifici in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, sono stati correttamente applicati dal Tribunale di Cosenza la Corte di merito, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisiti, ha liquidato il danno in via equitativa in modo unitario, omnicomprensivo e proporzionato al danno non patrimoniale subito da Tizio e da Caia.

Presidente Scrima – Relatore Ambrosi Fatti di causa 1. Il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento dei distinti ricorsi proposti da Fa.Ca. e Se.Anumero a norma dell'articolo 152 del D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196 codice della privacy nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale A.S.P. di Cosenza ha condannato quest'ultima a rifondere ai predetti Euro 10.000,00, oltre interessi e spese. Fa.Ca. aveva premesso in fatto che - in data 21 giugno 2018 presentava presso la Direzione del D.S. Cosenza/Savuto la richiesta di rimborso spese relative alle prestazioni sanitarie eseguite presso l'A.O. Regionale San Carlo di Potenza - Dipartimento della donna e del bambino - U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, - che in data 18 settembre 2018, con deliberazione numero 1522, l'A.S.P. di Cosenza autorizzava il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, - che nella medesima giornata, la predetta delibera veniva integralmente pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'ASP di Cosenza, rendendo pubblici, in modo del tutto illecito , importanti dati sensibili riguardanti non solo la sua persona, ma anche le patologie ed i trattamenti eseguiti per un concepimento medicalmente assistito fuori regione, nonché le coordinate necessarie all'accredito dei rimborsi, - che tale evento aveva generato uno stato di profonda prostrazione, disagio, ansia ed insicurezza, - che l'illecita attività di pubblicazione integrale sull'Albo Pretorio dell'A.S.P. di Cosenza della documentazione alle stessa presentata aveva violato gli articolo 2 Cost. e 8CEDU diritto al rispetto della vita privata e familiare , nonché dell'articolo 4 del Codice Privacy, - che oltre al danno morale, aveva subito anche un danno alla vita di coppia, che era stata lesa nella sua serenità sia dal punto di vista sentimentale che sessuale, alla vita di relazione, al nome, all'immagine ed all'onore, - che aveva avanzato richiesta risarcitoria all'ASP di Cosenza, senza esito, chiedeva la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, anche patrimoniali, nella misura di Euro 150,000,00. Con separato ricorso, successivamente riunito, Se.Anumero , marito della Fa.Ca., chiedeva a sua volta il risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi nella misura di Euro 150.000,00. Costituitasi l'A.S.P. di Cosenza eccepiva l'infondatezza delle domande sul rilievo che aveva proceduto ad oscurare l'indicazione delle generalità nome, cognome e indirizzo di residenza della Fa.Ca. e delle coordinate bancarie del Se.Anumero su cui eseguire il rimborso, entro le ventiquattro ore dalla pubblicazione sull'Albo pretorio, che non risultava menzionata nella delibera de qua alcuna patologia, né la prestazione sanitaria eseguita bensì semplicemente l'acronimo e l'indicazione del provvedimento di legge DCA numero 150/2017 che dava diritto al rimborso del costo di quella determinata prestazione, che la lesione della privacy aveva natura giuridica di danno conseguenza e doveva quindi essere provato specificamente in giudizio ex articolo 2043 c.c., non potendosi ritenere la prova in re ipsa, e che comunque la pretesa era esorbitante in considerazione della condotta tenuta in sede di oscuramento dei dati. 2. Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione Fa.Ca. e Se.Anumero sulla base di un unico motivo. La A.S.P. di Cosenza, sebbene intimata, non ha ritenuto inizialmente di svolgere le proprie difese. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., la causa è stata fissata per l'udienza del 20 settembre 2022 e la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Con ordinanza interlocutoria numero 33821 del 16 novembre 2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e fissata nuovamente ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. per l'udienza del 10 ottobre 2023. Va precisato che si è costituita la A.S.P. di Cosenza, con controricorso depositato il 13 ottobre 2022, in data successiva alla camera di consiglio del 20 settembre 2022 e in data precedente la pubblicazione dell'ordinanza interlocutoria sopra indicata 16 novembre 2022 . Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni in diritto 1. In via pregiudiziale, in ordine all'ammissibilità del ricorso stesso, a seguito dell'ordinanza numero 33281 del 2022, ai fini della integrità del contraddittorio sotto il profilo della sussistenza e della validità della notifica del ricorso al difensore costituito in appello e domiciliatario della A.S.P. di Cosenza , è stato acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di merito. 1.1. Risulta altresì acclarato che la notifica del ricorso è avvenuta in data 10 novembre 2021, non nel domicilio eletto e presso il difensore costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale, bensì presso la parte come pure eccepito dall'Azienda provinciale nel controricorso. In proposito va richiamato il principio secondo cui la notifica dell'impugnazione nella specie, il ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex articolo 291, comma 1, c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'articolo 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità Cass. numero 11069/2022 Cass. numero 24450/2017 Cass. numero 15236/2014 Cass. numero 19702/2011 Cass. numero 10119/2006, Cass. numero 13667/2007 e Cass. Sez. U, numero 5785/1994 . Nel caso di specie, la costituzione della controparte è avvenuta nel mese di ottobre 2022 e con tale atto la A.S.P. ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notifica e, nel merito, ha svolto le proprie difese. Tuttavia, il principio sopra ricordato non vale a sanare la nullità della notifica del ricorso in esame in quanto al controricorso della A.S.P. di Cosenza è stata allegata una procura non speciale difatti, risulta essere stata rilasciata per il giudizio di merito e reca la data del 17 ottobre 2019, data anteriore alla sentenza impugnata pubblicata il 13 aprile 2021 . Da ciò consegue che il controricorso, stante la non specialità della procura, è inammissibile e, quindi, tamquam non esset. In ogni caso risulta ultronea ed inutilmente dispendiosa e defatigante l'altrimenti necessaria attività volta alla rinnovazione della notifica del ricorso, atteso che esso risulta prima facie inammissibile. Giova in proposito richiamare l'orientamento espresso da questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice ai sensi degli articolo 175 e 127 c.p.c. di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti Cass. Sez. 6 - 3, 17/06/2019 numero 16141 Cass. Sez. 2, 21/05/2018 numero 12515 . 2. Va precisato che l'articolo 152 del D.Lgs. numero 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ammette direttamente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale, come evidenziato dai ricorrenti nella memoria depositata in data 29 settembre 2023 e come avvenuto nella specie. 3. Venendo al merito, con un unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c la nullità della sentenza per falsa applicazione dell'articolo 2059 cod. civ. Falsa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. in particolare, assumono che, secondo gli indirizzi consolidati della giurisprudenza di legittimità viene citata la decisione di legittimità numero 1608/2014 , il danno da violazione del diritto alla riservatezza non sia soltanto patrimoniale ma anche morale e esistenziale, e che l'articolo 15 del codice della protezione dei dati personali statuisce un generale principio di indemnisation integrale del danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali insistono nel lamentare che la danneggiata, nel caso di specie, ha subito un danno alla vita di coppia ed alla sfera sessuale, un danno alla vita di relazione, un danno al diritto al nome all'immagine e all'onore e in ordine alla quantificazione del danno, richiamano la definizione del danno non patrimoniale come prevista dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni nelle sue componenti essenziali e lamentano che il giudice di merito non abbia ammesso la Ctu medico legale la quale avrebbe potuto dimostrare l'esistenza del danno biologico, nonostante l'esistenza dagli atti di CTP medico-legale e dei relativi certificati medici e che, in proposito, la sentenza di merito non sia motivata. 3.1. Il motivo è inammissibile e prive di pregio sono le doglianze prospettate sotto il vizio sia di falsa applicazione dell'articolo 2059 c.c. che di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 2697 c.c. 3.1.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in materia di responsabilità civile, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione. All'esito della pronunzia Corte Cost. numero 235 del 2014 e dell'entrata in vigore della L. numero 124 del 2017 che all'articolo 1, comma 17, ha modificato l'articolo 138 Cod. ass. richiamato dai ricorrenti , questa Corte ha posto in rilievo come il giudice del merito sia tenuto a valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso , quanto quelle incidenti sul piano dinamico - relazionale della sua vita che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé così Cass., 31/1/2019, numero 2788 Cass., 21/9/2017, numero 21939 . Il danno preteso, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato non potendo esaurirsi nella figura del c.d. danno-evento, ossia in re ipsa , dev'essere essere oggetto di specifica allegazione e di prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo di presunzioni semplici v. Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 19551 del 10/07/2023, Rv. 668139 - 01 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 - 02 , ossia anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle specifiche circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 34026 del 18/11/2022, Rv. 666153 - 01 . Inoltre, questa Corte ha posto in evidenza che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la liquidazione compiuta dal giudice di merito sfugge ad una precisa valutazione analitica e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità allorquando lo stesso giudice dia conto del criterio medesimo e la valutazione risulti congruente al caso e la concreta determinazione dell'ammontare del danno non sia, per eccesso o per difetto, palesemente sproporzionata Cass. Sez. 3 14/07/2004, numero 13066 o non congrua Cass. Sez. 3, 7/03/2003 numero 3414 o, addirittura, simbolica o irrisoria Cass. Sez. 3, 16/05/2003 numero 7632 . 3.1.2. Sul punto, giova sottolineare come nella specie il Tribunale ha avuto cura di evidenziare che la divulgazione di informazioni in violazione degli obblighi di riservatezza e di privacy avvenuta in modo illegittimo in particolare, circa gli aspetti inerenti allo stato di salute e alla vita sessuale della odierna parte ricorrente, nonché alle prestazioni sanitarie cui era stata sottoposta, e alle coordinate bancarie del coniuge su cui accreditare il rimborso ottenuto determinò l'odierna azienda controricorrente a provvedere in un tempo brevissimo nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione ad oscurare i dati sensibili presenti nel testo diffuso. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente considerato il complesso degli elementi istruttori documentali e testimoniali acquisiti ed è pervenuto alla quantificazione e liquidazione del danno in via equitativa, in modo unitario e omnicomprensivo e proporzionato al danno di natura non patrimoniale subìto in concreto dalla parte ricorrente. Va sottolineato infine che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato Cass. Sez. 6-1, 13/01/2020 numero 326 . 4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Stante la dichiarata inammissibilità del controricorso, nulla va disposto per le spese. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 numero 4315 . Va disposto che, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. numero 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. numero 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.