Torna la questione: cumulo di rivalutazione e interessi nel risarcimento danni

La Cassazione si pronuncia, nuovamente, su una questione di grande rilievo anche pratico il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi nel risarcimento danni.

Il tema potrebbe sembrare pacifico e consolidato ai più. Tuttavia, la decisione in esame si segnala perché accoglie il motivo di cassazione sul punto, cassando un doppio merito conforme. Quindi, la Suprema Corte fissa dei principi disattesi dai giudici merito. In realtà, poi, rimane aperta anche un'altra questione. La vicenda riguarda un sinistro stradale mortale. In questa sede interessa rilevare che i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, senza attualizzare in via equitativa le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nelle specie costituito “da perdita del rapporto parentale” . In particolare, la Corte d'Appello ritenne e confermò che gli importi risarcitori erano stati equitativamente attualizzati alla data della sentenza di primo grado, in ragione dell'utilizzo delle c.d. “tabelle milanesi” dell'anno 2014. La questione è se l'attualizzazione debba avvenire secondo le seguenti modalità devalutazione dell'importo tabellare alla data del sinistro successiva rivalutazione anno per anno secondo indice ISTAT applicazione degli interessi legali sul totale annuo rivalutato di anno in anno. La Suprema Corte, come accennato, sul punto censura il “doppio merito conforme”, avendo la Corte di Appello confermato la decisione di primo grado. Così, erra la sentenza impugnata, là dove conferma «la decisone del Tribunale di operare la quantificazione dei suddetti importi» – ovvero, quelli riconosciuti in favore dei congiunti della vittima deceduta – «all'attualità, e quindi non rivalutabili, e già comprensivi degli interessi compensativi». Sulla questione del cumulo tra rivalutazione e interessi compensativi, la Cassazione distingue è corretta la decisione di non procedere alla “rivalutazione”, essendo stata quantificata “all'attualità” la somma dovuta a titolo di risarcimento sicché non avrebbe avuto ragione d'essere la funzione di “reintegrazione” del valore del bene perduto, propria della rivalutazione gli interessi dovevano essere autonomamente conteggiati, data la loro differente funzione “compensativa” del pregiudizio ulteriore, oltre a quello costituito dalla lesione del diritto cagionata dall'illecito consistente nel ritardato pagamento della somma che esprime in termini monetaria l'entità del danno subito.   In effetti la Suprema Corte aveva già affermato che «ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale» e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto , «sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subit» Cass. Civ., sez. III, 10/06/2016, numero 11899 . In effetti, gli interessi «compensativi» o risarcitori sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito articolo 1219, comma 2, numero 1, c.c. , fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente Cass. Civ., sez. III, 10/06/2016, numero 11899, che ammette la liquidazione anche d'ufficio, al riguardo anche Cass. Civ., sez. III, 14/06/2016, numero 12140 Cass. Civ., sez. II, 07/06/2023, numero 16012 Cass. Civ., sez. II, 10/12/2021, numero 39376 . La sentenza in esame, tuttavia, aggiunge la condizione che «una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata» Cass. Civ., sez. III, 05/09/2023, numero 25906 . Sul punto non viene aggiunto altro, né vi è alcuna argomentazione, venendo solo richiamate le due sentenze Cass. numero 11899/2026 e numero 25906/2023 in apparente conformità, perché si omette di riferire la diversità circa il riconoscimento d'ufficio degli interessi compensativi. Dunque, è da evidenziare questo contrasto. In effetti la prima giurisprudenza, ritiene che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'articolo 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi. Cassata la decisione, viene affermato il seguente principio di diritto sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano , ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati – purché in presenza di specifica domanda – gli interessi c.d. «compensativi”», con decorrenza dal momento dell'illecito.

Presidente Frasca – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. Ma.Ga., nonché Ma.Cl. e Ma.Cr., ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza numero 1368/21, del 6 maggio 2021, della Corte d'appello di Venezia, che - respingendo sia il gravame proposto da costoro in via di principalità, sia quello incidentale di Vittoria Assicurazioni Spa, avverso la sentenza numero 1719/17, del 12 luglio 2017, del Tribunale di Verona - ha confermato quanto già statuito dal primo giudice. Esso, in particolare, aveva condannato, in solido, Ur.Se. e le società A.T.M. di Ma.Nu. & Co. Sas d'ora in poi, ATM e Vittoria Assicurazioni Spa a pagare agli odierni ricorrenti, a titolo di danno patrimoniale, la somma di Euro 31.529,51, nonché, a titolo di danno non patrimoniale, le ulteriori somme - rispetto a quelle corrisposte in precedenza da Vittoria Assicurazioni - di Euro 162.824,25, a Ma.Ga., di Euro 122.824,25, a Ma.Cr. e di Euro 82.824,25, a Ma.Cl., oltre interessi e rivalutazione condanna disposta in relazione all'avvenuto decesso del loro congiunto To.Ma., a causa di sinistro stradale occorsogli il 7 agosto 2012 sull'autostrada A 22, alla cui verificazione si è stimato che costui avesse, peraltro, contribuito nella misura del 20%. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito l'autorità giudiziaria per ottenere il ristoro dei danni, iure proprio e niure hereditatis , conseguenti al decesso del loro marito e genitore, il predetto To.Ma. All'uopo allegavano che lo stesso - nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio specificate - era rimasto vittima di investimento, allorché, nello scendere, dal lato del guidatore, dal proprio autocaravan posizionato sulla corsia d'emergenza dell'autostrada, a causa della foratura di uno pneumatico , veniva travolto da un autoarticolato che aveva invaso la corsia di emergenza, impattando contro il mezzo in sosta proprio all'altezza della portiera e in concomitanza con la sua apertura. Convenuti in giudizio l'Ur.Se., conducente dell'autoarticolato, e le società ATM e Vittoria Assicurazioni rispettivamente, l'una proprietaria del mezzo, l'altra assicuratrice dello stesso per la RCA , si costituiva la sola società di assicurazione. Al giudizio così radicato veniva riunito altro, successivo, incardinato - contro i medesimi convenuti - dai germani della vittima, Al., Fo. e Io.Ma. Istruita la causa anche con lo svolgimento di consulenza tecnica cinematica, per chiarire le modalità di verificazione del sinistro, l'esito del giudizio consisteva nell'accoglimento della domanda risarcitoria, nei termini sopra meglio indicati, quanto alla posizione degli odierni ricorrenti. Soltanto costoro, e non pure i germani del defunto, gravavano, con appello, la sentenza del Tribunale scaligero, impugnata, in via incidentale, pure dalla società Vittoria Assicurazioni, che chiedeva accertarsi l'integrale addebitabilità a To.Ma. dell'evento fatale. Il giudice di seconde cure, tuttavia, rigettava entrambi i gravami, confermando la decisione appellata, ritenendo anch'esso che la dinamica del sinistro - ricostruita nel senso che l'autoarticolato condotto dall'Ur.Se. avesse oltrepassato la propria corsia di marcia, dapprima con lo specchietto retrovisore destro, andando ad impattare contro lo specchietto del caravan, quindi con il rimorchio - implicasse un contributo della stessa vittima nella verificazione dello stesso. Si ravvisava, infatti, a carico di costui una violazione delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza , giacché il To.Ma. - in un contesto autostradale, dove i veicoli transitano a velocità elevata e vi è la presenza di mezzi pesanti, soprattutto nella prima corsia di marcia - risultava aver aperto la portiera al fine di scendere dal mezzo senza adeguatamente ispezionare la strada . 3. Avverso la sentenza della Corte lagunare hanno proposto ricorso per cassazione la Ma.Ga. e i To.Ma., sulla base - come detto - di cinque motivi, precisando, in via preliminare, di non aver notificato il proprio atto di impugnazione alle parti contumaci in appello ovvero, Al. e Io.Ma., nonché Ri.Ca. e Ca.Ys. To.Ma., le ultime due eredi di Fo. To.Ma., deceduto nelle more del giudizio , avendo costoro fatto acquiescenza alla pronuncia del primo giudice. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, nnumero 3 , 4 e 5 , cod. proc. civ. - nullità della sentenza per errores in procedendo , oltre a violazione del combinato disposto di cui agli articolo 2700 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. e a nullità della sentenza per violazione degli articolo 132, comma 2, numero 4 , cod. proc. civ., nonché 111, comma 6, Cost. per motivazione inesistente e/o apparente e/o perplessa . Viene, altresì, denunciato difetto di motivazione e omesso esame di una decisiva circostanza di fatto rilevante dagli atti di causa e pretermessa dalla Corte territoriale e, infine, incorretto esercizio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove . Si censura la sentenza impugnata, innanzitutto, per aver escluso la natura di piena prova sia delle misurazioni effettuate dalla Polizia stradale, accorsa sul luogo del sinistro, e riportate nel verbale redatto nell'immediatezza dello stesso, sia delle modalità di rilevamento ivi oggettivizzate e puntualmente descritte . Difatti, pure la sentenza impugnata - nel rigettare il motivo di gravame, con il quale si era censurata la decisione del primo giudice per aver recepito quanto risultante dall'espletata CTU -sarebbe incorsa nel medesimo errore del Tribunale. Anch'essa, in particolare, avrebbe indebitamente stravolto la misurazione fidefacente della pubblica autorità circa la distanza della parte posteriore del camper dalla linea delimitante la corsia d'emergenza, sostituendo senza alcuna ragione il riferimento allo spigolo posteriore dell'allestimento , specificamente risultante dalla suddetta relazione, con il mozzo ruota , così sottraendo dai 70,00 cm. rilevati dagli agenti i 19,50 di rientranza del mozzo ruota rispetto alla sagoma dell'allestimento e ricollocandone le sagome rispetto alla ricostruzione di Polstrada . Inoltre, si addebita alla sentenza impugnata - nell'aver mutuato ad litteram dall'arresto di prime cure il rilievo secondo cui il riferimento fatto dal CTU non alla sagoma esterna del camper ma al mozzo ruota non avrebbe avuto nessuna effettiva incidenza sulla ricostruzione della posizione della parte anteriore del mezzo , ovvero del camper - di aver materialmente omesso un passaggio motivazionale , così rendendo assolutamente incomprensibile quale sia il rapporto di inferenza logica che dalla premessa assunta permette di giungere alla conclusione proposta. Il tutto, inoltre, senza tacere del fatto - assumono i ricorrenti - che il suddetto passaggio motivazionale sarebbe smentito dal tenore dell'elaborato peritale , donde il conseguente malgoverno delle risultanze istruttorie di lite, censurabile ai sensi del numero 5 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. . Ulteriore censura che si rivolge alla sentenza impugnata è di aver affermato che della irrilevanza del riferimento, fatto dal consulente tecnico d'ufficio, al mozzo ruota, avrebbero dato atto gli stessi appellanti principali, giacché essi, pur affermando - in comparsa conclusionale - che il modus procedendi adottato dall'ausiliario del giudice fosse manifestamente illegittimo , riconoscono che per il giudice di prime cure l'utilizzo dello stesso non ha avuto effettiva incidenza sulla ricostruzione della posizione della parte anteriore del mezzo . Assumono, per contro, gli odierni ricorrenti di non aver mai riconosciuto termine che sembra implicare una qualche accondiscendenza , ma semplicemente dato atto che è diverso dell'assunto del Tribunale . Si contesta, infine, alla Corte territoriale di aver adottato una tecnica motivazionale ammessa per il solo Giudice di legittimità è citata, al riguardo, Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2020, numero 8460 . Difatti, il giudice di seconde cure - nel premettere che gli appellanti principali avevano riproposto le medesime doglianze espresse dal consulente di parte in sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, per poi evidenziare, sul punto, come l'ausiliario del giudice avesse puntualmente e correttamente replicato - si sarebbe limitato a rinviare sic et simpliciter ad alcuni numeri di pagina della C.T.U. , e ciò con una formula neppure recata dalla statuizione di primo grado, ma da un provvedimento interinale adottato in quella sede , vale a dire l'ordinanza ex articolo 186-quater cod. proc. civ., resa dal Tribunale veronese. La Corte lagunare, pertanto, avrebbe omesso completamente di esaminare le puntuali e precise critiche motivi di appello che erano state rivolte alla sentenza di primo grado nel suo adagiarsi alla consulenza tecnica , avendo, così, platealmente disatteso quell'obbligo motivazionale su di sé gravante in forza dell'effetto devolutivo dell'appello e dell'atteggiarsi di quel giudizio a revisio prioris istantiae . 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, numero 3 , cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'articolo 157, comma 7, cod. strada e della ivi dedotta regola di prudenza qualificata . Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto, nella misura del 20%, il contributo dello stesso To.Ma. nella causazione dell'evento consistito nel suo decesso, ravvisando a suo carico una violazione delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza , giacché costui, in un contesto autostradale, dove i veicoli transitano a velocità elevata e vi è la presenza di mezzi pesanti, soprattutto nella prima corsia di marcia , risulta aver aperto la portiera al fine di scendere dal mezzo senza adeguatamente ispezionare la strada . Rilevano, al riguardo, i ricorrenti che il richiamo - presente nella sola sentenza della Corte veneziana giacché il primo giudice aveva fatto riferimento esclusivo alla comune prudenza -all'articolo 157, comma 7, cod. strada integrerebbe il vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto. La disposizione suddetta, infatti, fa divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada . Orbene, nel caso di specie, il To.Ma. non avrebbe affatto creato una situazione di pericolo o intralcio per gli altri conducenti , giacché non ha travalicato la linea di demarcazione della corsia di emergenza , ciò, naturalmente, ferme restando le doglianze relative all'illegittima riallocazione dei veicoli sulla scena del sinistro ad opera del CTU . D'altra parte, siffatta conclusione sarebbe viepiù confermata da una lettura sistematica di detta norma in rapporto con altre previsioni di legge applicabili al caso di specie , quali, in particolare, l'articolo 162, comma 1, cod. strada. Difatti, poiché tale norma esonera i conducenti di veicoli fermi sulla carreggiata dal dovere di collocare il segnale mobile di pericolo, allorché gli stessi possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo , ricorrendo una situazione siffatta come avvenuto nel caso di specie, trattandosi di verità processuale acquisita , si determinerebbe un allentamento delle cautele imposte al conducente del mezzo in stato emergenziale , le quali vengono spostate , invece, in capo agli altri automobilisti, sui quali è riversato l'obbligo di prestare massima attenzione nell'ipotesi in cui rilevino da lontano la presenza di un veicolo fermo nella corsia di emergenza . 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, nnumero 4 e 5 , cod. proc. civ. - nullità della sentenza per violazione degli articolo 132, comma 2, numero 4 , cod. proc. civ. nonché 111, comma 6, Cost. , per motivazione carente o apparente e/o perplessa , oltre a difetto di motivazione e omesso esame di una decisiva circostanza di fatto rilevante dagli atti di causa e pretermessa dalla Corte territoriale per incorretto esercizio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove . È denunciata, altresì, nullità della sentenza per violazione degli articolo 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione agli articolo 347 e 167 cod. proc. civ. . Si censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di liquidazione della voce di danno patrimoniale costituita da oneri di rimessaggio del camper incidentato , come quantificati dalla fattura depositata, per la prima volta, in appello. In particolare, la Corte veneziana - nel rigettare tale domanda -evidenziava come essa fosse stata formulata per la prima volta in sede di appello e comunque sfornita di nesso di causa, non essendo stato neanche allegato il motivo per cui vi era stato un così lungo periodo di rimessaggio . La doglianza dei ricorrenti è articolata, anche in questo caso, su più piani, essendo in primo luogo dedotto il vizio di omessa o apparente motivazione . In tal senso, si addebita al giudice di appello di essersi limitato a proclamare la tardività sic et simpliciter del documento in parola , nel più assoluto difetto di esplicitazione delle ragioni giuridiche che l'hanno indotta ad escludere i costi di rimessaggio dai danni risarcibili prodottisi dopo la sentenza di primo grado , ex articolo 345, comma 1, seconda alinea, cod. proc. civ. assenza di motivazione ancor più rimarchevole, stante la puntuale deduzione , operata nell'atto di appello, volta ad evidenziare come la fattura, attestante l'avvenuta riparazione, risalisse ad epoca 6 febbraio 2018 successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, la quale sola ha reso certo, liquido ed esigibile il relativo credito. Si evidenziano, inoltre, i profili di perplessità e inconciliabilità logica delle ulteriori e comunque argomentazioni addotte per negare il ristoro di tale danno, là dove si fa riferimento ad un supposto difetto di nesso causale, così mostrando di ritenere la fattura e quindi l'attività di custodia dell'autocarro ivi indicata a causale aprioristicamente sganciata dai fatti di lite . Infine, si sottolinea come Vittoria Assicurazioni nulla avesse dedotto - se non, tardivamente, in comparsa conclusionale - su tale domanda. 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, nnumero 3 , 4 e 5 , cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 cod. proc. civ. e dell'articolo 75 disp. att. cod. proc. civ. in riferimento all'articolo 190 cod. proc. civ. , oltre a nullità della sentenza per violazione degli articolo 132, comma 2, numero 4 , cod. proc. civ. nonché 111, comma 6, Cost. per motivazione perplessa o incomprensibile . Viene, altresì, denunciato difetto di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, infine, incorretto esercizio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove . In questo caso, si deduce l'errata applicazione delle norme del codice di rito che governano l'allegazione e liquidazione delle spese di lite, per aver ritenuto il giudice di appello come tradiva l'allegazione degli oneri peritali di C.T.P. , in realtà compiegati alla nota spese di primo grado, a sua volta riversata telematicamente in uno alla comparsa conclusionale autorizzata dal Tribunale . Richiamano, sul punto, i ricorrenti quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in relazione alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto , le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa articolo 75 disp. att. cod. proc. civ. è citata Cass. Sez. Unumero , sent. 10 luglio 2017 numero 16990 , sicché errata risulta l'affermazione della Corte lagunare che reputa tardiva la produzione della fattura, giacché avvenuta solo con il deposito della comparsa conclusionale . Si censura, altresì, la sentenza impugnata per aver escluso la liquidazione di tale spesa per asserito difetto di corrispondenza tra il soggetto emittente detta fattura Studio Delta e il consulente di parte P.I. Si.Bo. , e ciò, tra l'altro, essendo tale documento rimasto ex adverso incontestato . Si sottolinea, inoltre, che la fattura prodotta reca chiaro il riferimento al numero di ruolo generale del procedimento in seno al quale è stata prevista l'attività fatturata . 3.5. Il quinto motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4 , cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1226,2043 e 2056 cod. civ. , nonché degli articolo 113, comma 1, 114 e 115 cod. proc. civ. , oltre a motivazione carente o apparente o perplessa e contraddittoria e/o incomprensibile e a nullità della sentenza per violazione degli articolo 132, comma 2, numero 4 , cod. proc. civ. nonché 111, comma 6, Cost. . Si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito erroneamente confermato il modus decidendi del Tribunale quanto all'attualizzazione equitativa delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nelle specie costituito da perdita del rapporto parentale , avendone disatteso la natura di debito di valore . La Corte territoriale, infatti, nel ritenere che gli importi risarcitori fossero stati equitativamente attualizzati alla data della sentenza di primo grado, in ragione dell'utilizzo delle c.d. tabelle milanesi dell'anno 2014, si sarebbe discostata dai criteri normativi previsti e consolidati nella costante giurisprudenza di questa Corte in particolare, da Cass. Sez. 3., ord. 28 agosto 2019, numero 21764 . Essi, infatti, richiedono - secondo i ricorrenti - che l'attualizzazione avvenga secondo le seguenti modalità devalutazione dell'importo tabellare alla data del sinistro successiva rivalutazione anno per anno secondo indice ISTAT applicazione degli interessi legali sul totale annuo rivalutato di anno in anno . Di qui, pertanto, il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge. Assorbente, tuttavia, rispetto allo stesso vizio ex articolo 360, comma 1, numero 3 , cod. proc. civ. si porrebbe quello motivazionale, poiché la decisione di procedere secondo il già descritto - ed erroneo - modus operandi risulta affidata unicamente a massima giurisprudenziale quella di cui a Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, numero 7948 , che risulta non conferente - riguardando l'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale e non da illecito aquiliano - e pure contraddittoria rispetto alle premesse logiche del giudice di appello. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, Vittoria Assicurazioni, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati Ur.Se. e Nu.Ma., evocata in giudizio quale già legale rappresentante e socia accomandataria della società A.T.M., cancellata dal registro delle imprese. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ 7. Non consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. Ragioni della decisione 8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati, ovvero solo in relazione al suo quinto motivo e per quanto di ragione. 9. In via preliminare, peraltro, deve rilevarsi che tutte le censure di omesso esame di fatti presenti, in particolare, nei motivi primo, terzo e quarto sono inammissibili, a norma dell'articolo 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Al riguardo va, infatti, segnalato che - avendo gli odierni ricorrenti esperito gravame contro sentenza resa in prime cure in data 12 luglio 2017 - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione ratione temporis dell'articolo 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, numero 26860, Rv. 63381701 in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, numero 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, numero 11439, Rv. 648075-01 , norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd. doppia conforme di merito , la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5 , cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, numero 26774, Rv. 643244-03 Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, numero 20994, Rv. 654646-01 Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, numero 5947, Rv. 667202-01 . Dimostrazione, peraltro, che deve evidenziare l'esistenza di differenze sostanziali, dato che l'ipotesi di doppia conforme ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, numero 7724, Rv. 664193-01 . 9.1. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso - che si articola in quattro diverse censure - risulta in parte non fondato e in parte inammissibile. 9.1.1. Non fondata è la censura - la prima - con cui si addebita alla sentenza impugnata di aver disatteso il valore di piena prova sia delle misurazioni effettuate dalla Polizia stradale, accorsa sul luogo del sinistro, e riportate nel verbale redatto nell'immediatezza dello stesso, sia delle modalità di rilevamento ivi oggettivizzate e puntualmente descritte . Invero, l'articolo 2700 cod. civ. non è utilmente invocabile nel presente caso. Difatti, con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza, giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente , si è affermato - da parte di questa Corte - che il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati , rende gli stessi attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, numero 20025, Rv. 642611-01 Analogamente, nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca , cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, numero 22662, Rv. 60468901 , ma non efficacia probatoria privilegiata in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, numero 33208, non massimata . 9.1.2. Inammissibile, invece, è la seconda delle quattro censure articolate, ovvero quella che denuncia come assolutamente incomprensibile il percorso logico che ha portato la Corte territoriale ad affermare che il riferimento fatto dal CTU non alla sagoma esterna del camper ma al mozzo ruota non avrebbe avuto nessuna effettiva incidenza sulla ricostruzione della posizione della parte anteriore del mezzo . Secondo i ricorrenti, infatti, il suddetto passaggio motivazionale sarebbe smentito dal tenore dell'elaborato peritale , donde il conseguente malgoverno delle risultanze istruttorie di lite . Orbene, sul punto, deve ribadirsi che, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5 , cod. proc. civ. - nel testo novellato dall'articolo 54, comma 1, lett. b , del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134 applicabile ratione temporis al presente giudizio - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il minimo costituzionale cfr. Cass. Sez. Unumero , sent. 7 aprile 2014, numero 8053, Rv. 629830-01, nonché, ex multis , Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, numero 23828, Rv. 637781-01 Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, numero 16502, Rv. 637781-01 Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, numero 13248, Rv. 658088-01 . Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti meramente apparente , evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di carenza grafica della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento Cass. Sez. Unumero , sent. 3 novembre 2016, numero 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, numero 13977, Rv. 654145-0 , o perché affetta da irriducibile contraddittorietà cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, numero 23940, Rv. 645828-01 Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, numero 22598, Rv. 650880-01 , ovvero connotata da affermazioni inconciliabili da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, numero 16111, Rv. 649628-01 , mentre resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, numero 20721, Rv. 650018-01 . Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata Cass. Sez. Unumero , sent. numero 8053 del 2014, cit. , vale a dire prescindendo dal confronto con le risultanze processuali così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, numero 20955, non massimata in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, numero 7090, Rv. 664120-01 . Nella specie, proprio un confronto con le risultanze processuali in particolare, quelle dell'espletata CTU dovrebbe, secondo i ricorrenti, evidenziare il carattere incomprensibile della motivazione, sicché il vizio motivazionale denunciato non ha, come invece necessario, carattere testuale , nel senso di emergere direttamente dal testo della sentenza impugnata. D'altra parte, neppure può sostenersi che il suddetto passaggio motivazionale sia ex se incomprensibile la Corte veneziana, infatti, spiega le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che il riferimento fatto dal CTU non alla sagoma esterna del camper, ma al mozzo ruota non ha avuto nessuna effettiva incidenza sulla ricostruzione della posizione della parte anteriore del mezzo . Essa, infatti, mostra di condividere quanto ritenuto già dal primo giudice, ovvero che fosse stato l'autoarticolato a oltrepassare la propria corsia di marcia, prima con lo specchietto retrovisore destro, andato ad impattare contro lo sportello del Caravan, quindi con il rimorchio, travolgendo il To.Ma. e, per effetto della successiva deviazione a sinistra da parte del conducente Ur.Se., strisciando infine contro la fiancata del camper . Quanto, poi, al merito di tale valutazione, esso è frutto di un giudizio di fatto, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità. 9.1.3. Nuovamente inammissibile è la terza censura formulata con il presente motivo, giacché si risolve in poco più che un sofisma la pretesa di ricorrenti di non aver riconosciuto , ma solo dato atto che il modus procedendi adottato dall'ausiliario del giudice, sebbene manifestamente illegittimo , non avesse avuto effettiva incidenza sulla ricostruzione della posizione della parte anteriore del mezzo . 9.1.4. Infine, non fondata è la censura con cui si addebita alla Corte veneziana di aver adottato una tecnica motivazionale ammessa per il solo Giudice di legittimità . Premesso che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione Cass. Sez. 6-3, ord. 14 febbraio 2019, numero 4352, Rv. 653010-01 in senso conforme Cass Sez. 1, sent. 13 ottobre 2020, numero 22056, Rv. 659275-01 , non giova ai ricorrenti il riferimento all'arresto di questa Corte da essi citato si tratta, come detto, di Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2020, numero 8460, Rv. 657800-01 . Difatti, ciò che questa Corte ha inteso censurare, nella richiamata pronuncia, è l'enunciazione di quello che ha definito come un manifesto programmatico assunto dal giudice di appello come regola per l'adempimento del suo dovere decisorio, dichiaratamente ricalcato su principi enunciati in sede di giudizio di legittimità e, dunque, validi solo per l'esercizio del controllo sulla decisione di merito impugnata con il ricorso pe Da cassazione , destinato a svolgersi entro confini ristretti, com'è consono alla natura del giudizio di cassazione, che è processo scritto innestato da una impugnazione a motivi limitati e tipizzati così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. numero 8460 del 2020, cit. . In sostanza, non è stato il ricorso alla tecnica della motivazione per reiationem ciò che questa Corte ha inteso stigmatizzare, bensì la logica programmatica con cui la Corte territoriale aveva ritenuto di espletare il suo compito di giudice d'appello , vale a dire come se avesse rivestito la funzione di giudice di legittimità e, quindi, come se avesse avuto i limiti di sindacato proprio del giudizio di cassazione Cass. Sez. 3, sent. numero 8460 del 2020, cit. . Di tale logica programmatica , e, con essa, della pretesa del giudice di appello di rivalutare i fatti di causa come se avesse avuto i limiti di sindacato proprio del giudizio di cassazione , non vi è traccia, per vero, nella sentenza impugnata. 9.2. Il secondo motivo è inammissibile. 9.2.1. La denunciata violazione dell'articolo 157, comma 7, cod. strada si fonda sull'assunto che To.Ma., nell'aprire lo sportello anteriore sinistro del proprio caravan, non avrebbe recato pericolo o intralcio per altri utenti della strada, giacché non ha travalicato la linea di demarcazione della corsia di emergenza , ma ciò, naturalmente, ferme restando le doglianze relative all'illegittima riallocazione dei veicoli sulla scena del sinistro ad opera del CTU . In altri termini, il motivo di ricorso muove da un presupposto di fatto diverso da quello recepito dalla sentenza, secondo la quale l'ingombro dato dalla portiera del caravan si è collocato oltre tale linea di demarcazione. Tanto basta per escludere che la censura prospettata possa ricondursi alla fattispecie di cui all'articolo 360, comma 1, numero 3 , cod. proc. civ., se è vero che essa consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ex multis , Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, numero 24155, Rv. 645538-03 Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, numero 640, Rv. 652398-01 Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, numero 3340, Rv. 652549 -02 , e ciò in quanto il vizio di sussunzione postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, numero 6035, Rv. 648414-01 . Ne consegue, quindi, che il discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa così, in motivazione, Cass. Sez., Unumero , sent. 26 febbraio 2021, numero 5442 evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un apprezzamento delle risultanze istruttorie differente da quello operato dalla Corte veneziana. In ogni caso, a prescindere da quello che fosse l'effettivo ingombro della corsia di marcia, determinato dall'apertura della portiera del caravan, resta il fatto che l'esecuzione di tale manovra - in un contesto autostradale , come sottolinea la sentenza dove i veicoli transitano a velocità elevata e vi è la presenza di mezzi pesanti, soprattutto nella prima corsia di marcia - richiedeva la verifica che essa non recasse pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada . 9.3. Il terzo motivo non è fondato. 9.3.1. Risulta, infatti, immune da vizi la decisione della Corte lagunare di ritenere inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello , la domanda di risarcimento del danno prima ancora che la documentazione volta a supportarla consistente nella necessità di riparazione del caravanumero Vano è il tentativo dei ricorrenti di richiamarsi alla previsione di cui all'articolo 345, comma 1, seconda alinea cod. proc. civ., giacché essa concerne i danni sofferti e non già quantificabili dopo la sentenza di primo grado. Invero, la necessità della riparazione del Caravan sussisteva dal momento del sinistro, sicché la relativa richiesta avrebbe dovuto essere formulata sin dal primo grado di giudizio, irrilevante essendo che la fattura attestante i costi per il ripristino cioè a dire, il documento che ne consentirebbe la quantificazione sia posteriore alla sentenza di primo grado. Sotto questo profilo, dunque, non è inutile ricordare che la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 345 cod. proc. civ. costituisce una deroga al generale divieto di nova in appello, il quale, a propria volta, risponde al principio di ordine pubblico di garantire l'esigenza del rispetto del doppio grado di giurisdizione cfr., tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 24 novembre 2008, numero 27890, Rv. 605623-01 , ciò che quindi rende del tutto irrilevante la circostanza che la società di assicurazione nulla abbia dedotto - se non, tardivamente, con la comparsa conclusionale - su tale domanda, atteso che il suddetto divieto è posto a salvaguardia di esigenza di carattere generale. Quella invocata dai ricorrenti è, dunque, norma eccezionale Cass. Sez. 2, sent. 30 luglio 1990, numero 7656, Rv. 468431-01 nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 1962, numero 2666, Rv. 253974-01 , prevista al solo fine di evitare il frazionamento dei giudizi Cass. Sez. 3, sent. 15 marzo 2006, numero 5678, Rv. 58810701 , da interpretare restrittivamente, sicché la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d'appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado , con l'ulteriore conseguenza che la nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo petitum , costituisce inammissibile domanda nuova da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 3 marzo 2010, numero 5067, Rv. 611584-01 . 9.4. Il quarto motivo - che concerne un particolare profilo che attiene alla liquidazione delle spese di lite - resta assorbito dall'accoglimento del quinto motivo. Difatti, la cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall'articolo 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, numero 4887, Rv. 639295-01 . 9.5. Il quinto motivo è, invece, fondato, per quanto di ragione. 9.5.1. Erra la sentenza impugnata, là dove afferma che non risultava censurabile la decisone del Tribunale di operare la quantificazione dei suddetti importi - ovvero, quelli riconosciuti in favore dei congiunti di To.Ma., in ragione del decesso dello stesso - all'attualità, e quindi non rivalutabili, e già comprensivi degli interessi compensativi . Difatti, mentre è corretta la decisione di non procedere alla rivalutazione , essendo stata quantificata all'attualità la somma dovuta a titolo di risarcimento sicché non avrebbe avuto ragione d'essere la funzione di reintegrazione del valore del bene perduto, propria della rivalutazione , gli interessi dovevano essere autonomamente conteggiati, data la loro differente funzione compensativa del pregiudizio ulteriore, oltre a quello costituito dalla lesione del diritto cagionata dall'illecito consistente nel ritardato pagamento della somma che esprime in termini monetaria l'entità del danno subito. Questa Corte ha, invero, costantemente affermato che ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore attuale del bene perduto , sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, numero 11899, Rv. 640204-01 . Affermazioni, queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli interessi compensativi o risarcitori , in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito articolo 1219, comma 2, numero 1, cod. civ. , fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione e ciò in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, numero 39376, Rv. 663173-01 , sempre che, beninteso, una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata . Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, numero 4938, Rv. 667257-01 . 10. In conclusione, va accolto solo il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto e rigettando il ricorso per il resto, sicché la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati - purché in presenza di specifica domanda - gli interessi c.d. compensativi , con decorrenza dal momento dell'illecito . P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto e rigettando il ricorso per il resto, cassando in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.