Validità della notificazione a mezzo posta in Paesi membri UE e fiducia nell’efficienza dei servizi postali: quid iuris?

In caso di notifica, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente in Paesi UE, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notifica a mezzo posta.

Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dal Fallimento di una società in liquidazione e, per l'effetto, condannava la controparte al pagamento di oltre due milioni di euro a titolo di risarcimento del danno per mala gestio arrecata alla società dallo stesso amministrata fino alla dichiarazione del fallimento. L'uomo proponeva appello lamentando, tra l'altro, la nullità della notifica dell'atto di citazione che aveva introdotto il giudizio di primo grado deducendo di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto di citazione presso la propria residenza in Olanda, essendo stato lo stesso notificato al vecchio indirizzo, pur sempre nello stesso Paese dell'UE. Il Fallimento, dal proprio canto, eccepiva che il certificato allegato dall'uomo dimostrava che lo stesso aveva effettivamente trasferito la propria residenza ma che, nell'atto di costituzione nel procedimento cautelare, egli aveva indicato quale luogo di residenza quello presso il quale era stato successivamente notificato l'atto di citazione. La Corte di Appello, senza definire il giudizio, riteneva che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato correttamente eseguito. In particolare, la Corte evidenziava che il Fallimento, che aveva eseguito la notifica mezza posta, aveva prodotto in giudizio l'atto di citazione di primo grado con la relativa busta sulla quale era apposto un bollino adesivo con la dicitura “non richiesta” nonché la cartolina di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione dell'atto di citazione che reca la firma di colui che l'ha sottoscritta all'atto della ricezione. In sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto che tale notifica deve ritenersi regolare sul rilievo che l'agente notificatore, ove non avesse rinvenuto nel luogo di destinazione il nominativo della persona da citare, avrebbe restituito il plico con una dicitura diversa. Al contrario, nel caso di specie, il fatto che il plico riportasse la dicitura “non richiesta” e che la cartolina di ricevimento della raccomandata di spedizione del plico fosse stata recapitata nello stesso luogo, dimostrava che l'agente notificatore, recatosi a quell'indirizzo per recapitare il plico, lo ha individuato come luogo riferibile al destinatario, a nulla rilevando che la firma apposta la cartolina non sembrasse quello del convenuto. In tale circostanza si deve, infatti, presumere che chi ha ricevuto l'atto sia persona a ciò abilitata, in assenza della persona da convenire, alla ricezione dell'atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed nella cui vece ha, quindi, sottoscritto per ricezione la cartolina di ricevimento. D'altra parte, ha proseguito la Corte, dal certificato di residenza AIRE prodotto dalla Curatela appellata risultava che l'uomo, ancora a quella data, aveva la residenza nello stesso luogo ove era stato notificato l'atto di citazione di primo grado. Pervenuta la questione alla Corte di Cassazione, i Giudici hanno ribadito il principio per cui, ai fini della validità della notificazione, tramite servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali, in materia civile o commerciale, a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notifica a mezzo posta, vanificando così, altrimenti, la facoltà alternativa concessa dalla norma di riferimento articolo 14 Reg. UE numero 1393/2007 ed ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli Stati membri. Pertanto, la Corte di Appello risulta aver correttamente ritenuto che la notifica dell'atto di citazione introduttivo, in quanto eseguita a mezzo posta nel luogo in cui il destinatario aveva in quel momento ancora la residenza AIRE, doveva ritenersi giuridicamente corretta per le ragioni ben spiegate nella sentenza di secondo grado. Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al versamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, in virtù della sussistenza dei relativi presupposti processuali. 

Presidente Ferro - Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Il tribunale di Catania, con sentenza del 17/6/2016, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ha accolto la domanda proposta dal Fallimento ACUM Srl in liquidazione ed ha, per l'effetto, condannato Me.Anumero al pagamento della somma di Euro. 2.231.450,00 a titolo di risarcimento del danno da mala gestio arrecato alla società dallo stesso amministrata fino alla dichiarazione di fallimento. 1.2. Me.Anumero ha proposto appello lamentando, tra l'altro, la nullità della notifica dell'atto di citazione che aveva introdotto il giudizio di primo grado. 1.3. L'appellante, sul punto, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto di citazione presso la propria residenza in O. e, cioè, a far data dal 16/4/2013, omissis , essendo stata, in realtà, notificata al vecchio indirizzo ove egli era residente in O. . 1.4. Il Fallimento, dal suo canto, ha eccepito che il certificato allegato dal Me.Anumero dimostra che lo stesso, in data 16/4/2013, aveva trasferito la propria residenza da omissis a omissis ma che lo stesso Me.Anumero , nell'atto di costituzione nel procedimento cautelare dell'8/7/2013, aveva indicato quale luogo di residenza quello presso il quale era stato successivamente notificato l'atto di citazione, e cioè il primo dei due luoghi indicati. 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, senza definire il giudizio, ha, per quanto ancora rileva, ritenuto che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stata correttamente eseguita. 2.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che - la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado da eseguirsi nei Paesi Bassi , dove il convenuto risiede, è disciplinata dal Regolamento CEE 1393/2007 , il cui articolo 14 consente a ciascuno Stato membro di procedere alla notifica degli atti giudiziari direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente - il Fallimento, che ha eseguito la notifica a mezzo posta , ha prodotto in giudizio l'atto di citazione di primo grado con la relativa busta di colore giallo , recapitata all'indirizzo omissis , sulla quale è apposto un bollino adesivo datato 25.10.2013 con la dicitura non richiesta , nonché la cartolina di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione dell'atto di citazione , indirizzato al Me.Anumero presso il suddetto luogo di residenza , che reca la firma di colui che l'ha sottoscritta all'atto della ricezione ha, in sostanza, ritenuto che tale notifica deve ritenersi regolare sul rilievo che l'agente notificatore , ove non avesse rinvenuto nel luogo di destinazione il nominativo del Me.Anumero avrebbe restituito il plico con diversa dicitura . 2.3. Il fatto che il plico riporti la dicitura non richiesta e che la cartolina di ricevimento della raccomandata di spedizione del plico sia stata recapitata nello stesso luogo , dimostra, ha osservato la corte, che, al contrario, l'agente notificatore recatosi a quell'indirizzo per recapitare il plico lo ha individuato quale luogo riferibile al destinatario, ossia il Me.Anumero , a nulla rilevando che la firma apposta alla cartolina non sembra quella del Me.Anumero , dovendosi, infatti, presumere che chi ha ricevuto l'atto sia persona a ciò abilitata, in assenza del Me.Anumero , alla ricezione dell'atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell'atto a lui destinato . 2.4. D'altra parte, ha proseguito la corte, dal certificato di residenza AIRE prodotto dalla curatela appellata risulta che il Me.Anumero ancora alla data 28/2/2017 risultava avere la residenza nello stesso luogo ove è stato notificato l'atto di citazione di primo grado . 2.5. Né rileva, ha aggiunto la corte, il fatto che il Me.Anumero , dopo aver dichiarato il proprio trasferimento all'estero, come emerge dal certificato di residenza AIRE, non abbia, poi, comunicato il cambio della residenza quale risulta dal predetto certificato, trattandosi di fatto che si risolve in suo danno non potendosi ravvisare, a fronte delle predette risultanze AIRE, alcun onere ulteriore di verifica o di ricerca a carico del notificante. 2.6. D'altra parte, ha concluso la corte, il fatto, rimasto incontestato, che il Me.Anumero , quando si è costituito nel procedimento cautelare ante causam nel luglio del 2013, avesse dichiarato di essere residente nel luogo ove poi gli è stato notificato l'atto di citazione , che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE , indebolisce ulteriormente la tesi sostenuta dall'appellante, incentrata sulle risultanze del certificato di residenza prodotto con l'atto di appello , non apparendo plausibile che lo stesso, nel luglio del 2013, non ricordasse di aver cambiato residenza già da tre mesi. 2.7. La corte, pertanto, ha ritenuto che la notifica dell'atto di citazione di primo grado era stata correttamente eseguita e che, di conseguenza, il relativo motivo d'appello era infondato. 2.8. Me.Anumero , con ricorso notificato sabato 26/9/2020, illustrato da memoria, ha tempestivamente chiesto, per quattro motivi, la cassazione della descritta sentenza. 2.9. Il Fallimento è rimasto intimato. Ragioni della decisione 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articolo 14 e 15 Reg. CE numero 1393/2007 e del comb. disp. degli articolo 139,142 e 143 c.p.c., in relazione agli articolo 360 numero 3 e 366 numero 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la notifica dell'atto di citazione innanzi al tribunale era stata correttamente eseguita, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, il convenuto, come dedotto nell'atto d'appello, non ha mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado presso la sua effettiva residenza in O., essendo stata, in realtà, eseguita, nel mese di ottobre del 2013, in un luogo nel quale il convenuto, come emerge dalle risultanze anagrafiche, non era più residente a partire dal 16/4/2013. 3.2. La notifica a mezzo posta a norma dell'articolo 14 e 15 del regolamento numero 1393 cit. richiede, del resto, ha aggiunto il ricorrente, la prova certa che l'atto sia stato consegnato personalmente alla parte evocata in giudizio oppure ad un familiare che vive nello stesso indirizzo del destinatario oppure a persone che lavorino come dipendenti all'indirizzo del destinatario. 3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 19 del Reg. CE numero 1393/2007, in relazione agli articolo 360 numero 3 e 366 numero 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata correttamente eseguita senza, tuttavia, dar conto dell'esecuzione di tutti gli incombenti previsti dall'articolo 19 del Reg. CE numero 1393 cit., il quale, in particolare, prevede che, quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova a che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio oppure b che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi . 3.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 7 della l. numero 890/1982 e dell'articolo 160 c.p.c., in relazione agli articolo 360 numero 3 e 366 numero 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata correttamente eseguita omettendo, però, di considerare che, come emerge dalla dicitura niet afgehaald e cioè non richiesta , apposta in data 25/10/2013, il plico non era stato ritirato dal destinatario e che risultava, quindi, impossibile, specie a fronte della sua trasmissione in Italia il 5/11/2013, che lo stesso sia stato ricevuto nel medesimo giorno da persona abilitata in sua assenza della quale, peraltro, l'avviso di ricevimento non indica, in violazione dell'articolo 7 della l. numero 890/1982, né l'identità né il suo rapporto con il destinatario dell'atto. 3.5. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 101 c.p.c. e dell'articolo 24 Cost., in relazione agli articolo 360 numero 3 e 366 numero 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata correttamente eseguita senza, tuttavia, considerare che, onde considerare valida la notifica eseguita dal Fallimento, sarebbe stato necessario svolgere ulteriori ricerche al fine di appurare, senza ombra di dubbio, il reale indirizzo del convenuto che ne era il destinatario. 4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.2. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 2/3/2017, pronunciata nella causa C-354/15, Henderson/Novo Banco SA, in tema di notifica a mezzo posta, ha, in effetti, ritenuto che l'articolo 14 del Reg. numero 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida anche se l'atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all'interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. 4.3. La Corte di giustizia, in particolare, dopo aver rilevato che - la previsione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una formalità idonea alla notifica di un atto giudiziario in quanto tale modalità offre la garanzia che il destinatario riceva effettivamente la raccomandata contenente l'atto notificato e, al contempo, di costituire una prova affidabile della regolarità della procedura per il mittente par. 75 - la posta raccomandata consente, invero, di tracciare le varie tappe dell'inoltro al destinatario posto che l'avviso di ricevimento, che è compilato al momento in cui tale destinatario, o, eventualmente, il suo rappresentante, riceve la posta, reca le menzioni della data della consegna, del luogo della consegna nonché della qualifica e firma della persona che ha ricevuto tale posta e viene poi riconsegnato al mittente, portandolo così a conoscenza di tali dati e consentendogli di dimostrarli in caso di cointestazione par. 76 - l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata costituisce, pertanto, un elemento di prova della ricezione da parte del destinatario dell'atto giudiziario notificato o comunicato nello Stato membro richiesto e altresì delle modalità di consegna di tale atto par. 77 ha ritenuto che nel caso, come quello in esame, in cui l'invio raccomandato contenente l'atto da notificare sia stato ricevuto nello Stato membro richiesto non dal destinatario di tale atto, ma da una terza persona , l'atto da notificare o da comunicare, come si desume dall'articolo 19, par. 1, lett. b , del regolamento cit., può essere consegnato non soltanto al destinatario in persona, ma anche, in sua assenza, a una persona che si trovava nel luogo della sua residenza , ferma restando, però, la necessità che tutte le garanzie necessarie alla tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario dell'atto siano rispettate in una situazione quale quella del procedimento principale, in cui il convenuto non è comparso all'udienza di citazione la cui data di fissazione era precisata nell'atto che gli era stato notificato a mezzo posta, è effettivamente di primaria importanza sincerarsi del fatto che, da un lato, detto convenuto abbia realmente ricevuto l'atto di citazione, consentendogli sia di apprendere che era stata avviato un procedimento giudiziario contro di lui in un altro Stato membro sia di identificare l'oggetto e la causa della domanda giudiziale, e, dall'altro, che abbia avuto sufficiente tempo per preparare la propria difesa par. 86-90 . 4.4. In effetti, ha osservato la Corte, sebbene una terza persona possa validamente ricevere un atto giudiziario in nome e per conto del destinatario, tale possibilità deve però essere riservata a ipotesi chiaramente circoscritte, al fine di assicurare al meglio il rispetto dei diritti della difesa di detto destinatario - intanto, occorre intendere la nozione di residenza , ai sensi del regolamento numero 1393/2007, come riferita al luogo in cui il destinatario dell'atto abita e soggiorna abitualmente - inoltre, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a , del regolamento numero 805/2004 per quanto attiene alla notificazione o alla comunicazione di un atto di citazione in materia di crediti non contestati, la facoltà data a un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all'interno della residenza del destinatario, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che lavorano come dipendenti a tale indirizzo , essendo, in effetti, ragionevole ritenere che simili persone rimetteranno effettivamente l'atto in questione al suo destinatario - ciò, al contrario, non avviene necessariamente per altri terzi, come è il caso di un vicino di casa o di una persona che risiede nello stesso stabile in cui il destinatario occupa un appartamento la ricezione di un atto da parte di un simile terzo, poiché non offre sufficienti garanzie che il destinatario sia realmente informato entro il termine impartito, non può essere considerata sufficientemente affidabile ai fini dell'applicazione del regolamento numero 1393/2007 par. 93-97 . 4.5. Nel caso in esame, la corte d'appello ha, come visto, ritenuto che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita a mezzo posta nel luogo in cui il destinatario aveva in quel momento ancora la residenza AIRE, doveva ritenersi, alla luce del reg. CE numero 1393/2007, giuridicamente corretta posto che - l'agente notificatore recatosi a quell'indirizzo per recapitare il plico , e cioè omisssis , che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE , lo ha individuato quale luogo riferibile al destinatario, ossia il Me.Anumero - la cartolina di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione dell'atto recava la firma di colui che l'ha sottoscritta all'atto della ricezione , a nulla rilevando che la firma apposta alla cartolina non sembra quella del Me.Anumero , dovendosi, infatti, presumere che chi ha ricevuto l'atto sia persona a ciò abilitata, in assenza del Me.Anumero , alla ricezione dell'atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell'atto a lui destinato - il Me.Anumero , quando si è costituito nel procedimento cautelare ante causam nel luglio del 2013, aveva, del resto, dichiarato di essere residente proprio nel luogo ove poi gli è stato notificato l'atto di citazione . 4.6. Tale statuizione è giuridicamente corretta, fondata com'è sul rilievo del tutto coerente con i sopraesposti principi della Corte di Giustizia UE - che la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita a mezzo posta mediante consegna del plico presso un indirizzo che, pur se non corrispondente alla nuova residenza anagrafica del destinatario, era stato nondimeno individuato dall'agente notificatore come un luogo riferibile allo stesso, come confermato dal fatto che si tratta dello stesso luogo che il convenuto aveva dichiarato come sua residenza ancora nel mese di luglio del 2013 e che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulta improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE Cass. SU numero 6737 del 2002 Cass. numero 1608 del 2012 - che, a fronte di tali emergenze, doveva, di conseguenza, presumersi senza che tale deduzione risulti in qualche modo smentita da risultanze che possano deporre in senso contrario , che la persona che ha ricevuto l'atto fosse abilitata, in assenza del Me.Anumero , alla ricezione dell'atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell'atto a lui destinato . 4.7. Quanto al resto, la Corte ribadisce il principio per cui ai fini della validità della notificazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CE numero 1393/2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri Cass. numero 11140 del 2015 . 5. Escluso, dunque, ogni rilievo all'istanza avanzata in memoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, che ha in realtà chiarito il significato astratto e generale della normativa unionale applicabile al caso di specie cfr. Cass. SU 12067 del 2007 Cass. numero 15041 del 2017 , il ricorso dev'essere, in definitiva, rigettato. 6. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione del Fallimento, rimasto intimato. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della l. numero 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della l. numero 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.