Qualora a seguito di proposta di decisione formulata ex articolo 380-bis c.p.c., relativa sia ad un ricorso principale che ad un ricorso incidentale non condizionato, una sola delle parti depositi istanza di decisione, l’impugnazione non coltivata va considerata rinunciata. Ma come devono essere regolate le spese?
Nell'ambito di una controversia per l'accertamento della proprietà esclusiva di alcuni terreni, giunta all'attenzione della Corte di legittimità, il ricorrente principale, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c.,, ha chiesto la decisione del ricorso. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex articolo 380-bis c.p.c.,, «con la precisazione che il ricorso incidentale, che non è stato coltivato con deposito di istanza di decisione a seguito della comunicazione alle parti della proposta di definizione anticipata ex articolo 380-bis c.p.c.,, deve intendersi rinunciato». Le memorie depositate dalle parti non hanno infatti offerto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso. In conclusione, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui «Qualora a seguito di proposta di decisione formulata ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., relativa sia ad un ricorso principale che ad un ricorso incidentale non condizionato, una sola delle parti depositi istanza di decisione, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata, e la decisione finale adottata in esito alla camera di consiglio va limitata alla sola impugnazione per la quale è stata proposta istanza di decisione. Ove la decisione dell'impugnazione coltivata sia di segno conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende prevista dall'articolo 96, quarto comma, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, e non anche di quella che abbia fatto acquiescenza alla proposta. Le spese del giudizio di legittimità, viceversa, vanno regolate in base all'esito complessivo del giudizio di legittimità, e dunque considerando non soltanto l'esito della decisione del ricorso, principale o incidentale, che sia stato coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto a sua volta impugnazione, principale o incidentale, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata».
Presidente Mocci – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 25.5.2009 L.S. e L.A.G. evocavano in giudizio T.V. e T.G. innanzi il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, invocando l'accertamento del loro diritto di proprietà esclusiva su alcuni terreni e la condanna dei convenuti al loro rilascio ed al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio T.V., resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione dei terreni controversi. Con sentenza numero 681/2014 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale di usucapione. Con la sentenza impugnata, numero 1237/2019, la Corte di Appello di Palermo riformava in parte la decisione di prime cure, rigettando anche la domanda di usucapione. Propone ricorso principale per la cassazione della pronuncia di secondo grado L.S., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso T.V., spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Il ricorso non risulta notificato alle altre parti del giudizio di merito, L.A.G. che il ricorrente afferma essere deceduto in corso di causa e T.G Con istanza del 29.5.2023 la parte ricorrente principale, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria Ragioni della decisione Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte numero 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'articolo 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente principale lamenta la violazione o errata applicazione degli articolo 2967,948,475,476,832 c.c., 115, 116, 100 e 36 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere della prova della proprietà gravante sulla parte attrice in rivendicazione. Con il secondo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli articolo 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunziarsi sul motivo di gravame con il quale era stata censurata la decisione di primo grado, nella parte in cui la stessa non aveva motivato la mancata ammissione della C.T.U. invocata dall'odierno ricorrente. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il T.V. lamenta il travisamento della prova, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito la successione temporale dei fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della data di inizio della relazione con la res. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. è del seguente tenore “INAMMISSIBILITA' e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso principale avverso statuizione di rigetto di domanda principale di rivendicazione di alcuni terreni. INAMMISSIBILITA' e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso incidentale avverso statuizione di rigetto della domanda riconvenzione di usucapione dei beni rivendicati. Primo motivo del ricorso principale attinge la statuizione della Corte di Appello con la quale è stato ritenuto non assolto l'onere probatorio previsto dall'articolo 948 c.c. in capo al rivendicante. Secondo motivo del ricorso principale attinge la mancata ammissione di C.T.U. finalizzata ad accertare la corrispondenza tra i beni rivendicati e quelli indicati nel titolo di acquisto prodotto dall'odierno ricorrente, attore in rivendicazione. Unico motivo del ricorso incidentale attinge la statuizione con cui la Corte distrettuale ha ritenuto non conseguita la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'usucapione. Tutte le censure attingono il giudizio di merito della Corte territoriale, la quale ha da una parte ritenuto non assolto l'onere della prova previsto dall'articolo 948 c.c. a carico del rivendicante, e dall'altro lato parimenti non conseguita la dimostrazione del possesso esclusivo utile ad usucapionem. Ambedue i ricorrenti, principale ed incidentale, sollecitano una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale, senza considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione Cass. Sez. U, Sentenza numero 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 . Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” Cass. Sez. 3, Sentenza numero 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595 conf. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 Cass. Sez. L, Sentenza numero 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 . Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione cfr. Cass. Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 “. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex articolo 380-bis c.p.c., con la precisazione che il ricorso incidentale, che non è stato coltivato con deposito di istanza di decisione a seguito della comunicazione alle parti della proposta di definizione anticipata ex articolo 380-bis c.p.c., deve intendersi rinunciato. Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso. Alla luce del complessivo esito del presente giudizio di legittimità, che vede il ricorso principale dichiarato inammissibile e quello incidentale rinunciato per mancata presentazione di istanza di decisione, le spese vanno compensate per intero tra le parti, vista la loro reciproca soccombenza. Non osta a tale conclusione la circostanza che i due ricorsi, principale ed incidentale, siano definiti secondo modalità diverse, posto che il governo delle spese va operato comunque sulla base dell'esito complessivo del giudizio. Poiché il solo ricorrente principale ha depositato istanza di decisione dopo la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, le conseguenze previste per l'ipotesi di decisione conforme alla proposta si applicano nei soli confronti del predetto ricorrente principale, e non invece nei riguardi del ricorrente incidentale, che ha prestato acquiescenza alla predetta proposta di decisione. Può essere in definitiva affermato il seguente principio di diritto “Qualora a seguito di proposta di decisione formulata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., relativa sia ad un ricorso principale che ad un ricorso incidentale non condizionato, una sola delle parti depositi istanza di decisione, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata, e la decisione finale adottata in esito alla camera di consiglio va limitata alla sola impugnazione per la quale è stata proposta istanza di decisione. Ove la decisione dell'impugnazione coltivata sia di segno conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende prevista dall'articolo 96, quarto comma, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, e non anche di quella che abbia fatto acquiescenza alla proposta. Le spese del giudizio di legittimità, viceversa, vanno regolate in base all'esito complessivo del giudizio di legittimità, e dunque considerando non soltanto l'esito della decisione del ricorso, principale o incidentale, che sia stato coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto a sua volta impugnazione, principale o incidentale, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata”. Pertanto, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c., con conseguente condanna della sola parte ricorrente principale al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Condanna altresì la parte ricorrente principale, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.