Come si determina il reddito sottratto al fallimento per il mantenimento della famiglia del fallito?

Ai sensi dell'articolo 46 l. fall. sono esclusi dal fallimento gli stipendi e le pensioni entro i limiti di quanto occorre al fallito per il mantenimento suo e della famiglia.

Il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 46 l. fall. dalla socia fallita per ripercussione del fallimento di una società in nome collettivo, ha determinato nella misura di 950 euro mensili, pari ad un quinto dello stipendio, la somma che la socia dovrà versare alla procedura. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso straordinario in Cassazione dalla socia che si duole per la violazione dell'articolo 46, comma 1, numero 2 l. fall. per aver il Tribunale, nel determinare in ragione di un quinto dello stipendio mensile l'importo da corrispondere alla procedura, violato i limiti imposti dalla norma con specifico riferimento a quanto occorre per il mantenimento personale del fallito e della sua famiglia. Nello specifico, secondo la ricorrente, l'intero stipendio era da escludere dal fallimento, in quanto la cifra complessiva è inferiore al triplo della pensione sociale e dunque non pignorabile ai sensi dell'articolo 545, comma 8, c.p.c. Il ricorso risulta fondato. La pronuncia impugnata non risulta adeguatamente motivata in relazione al rilievo che la fallita deve provvedere al mantenimento di due figli, che lo stipendio del marito non è fisso e che le spese familiari da sostenere sono elevate in relazione all'età dei figli. Inoltre, la ricorrente aveva dedotto che il reddito familiare complessivo era prossimo alla soglia di povertà fissata per un nucleo composto da 4 adulti. In altre parole, si tratta di elementi decisivi per stabilire se, alla luce del combinato disposto dell'articolo 46 l. fall., la ricorrente davvero usufruisse di un reddito mensile maggiore di quello necessario a sopperire ai bisogni propri e della propria famiglia. Con l'accoglimento del ricorso, la Cassazione annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale per un nuovo esame.

Presidente Cristiano – Relatore Crolla Rilevato che 1. Il Tribunale di Vicenza, con decreto depositato in data 5/1/2023, “in parziale accoglimento del reclamo ex art 26 l.fall proposto da P.M.”, fallita per ripercussione del Fallimento della omissis s.numero c. di omissis , ha determinato nella misura di un quinto dello stipendio percepito dalla reclamante € 950 mensili la somma che questa dovrà versare alla procedura ai sensi dell'articolo 46 1° comma numero 2 e 2° comma l.fall. 2. P.M. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a cinque motivi il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva. Considerato che 1. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 46 1° comma nr. 2 e 2° comma l. fall., per avere il Tribunale, nel determinare in ragione di un quinto dello stipendio mensile l'importo da corrispondere alla procedura, violato i limiti imposti dalla norma con specifico riferimento a quanto occorre per il mantenimento personale del fallito e della sua famiglia. 1.1 Il secondo motivo prospetta violazione dell'articolo 46 comma 1 numero 5 l. fall. e dell'articolo 545 c.p.c La ricorrente sostiene che non potendo essere ricompreso nel fallimento ciò che per legge è impignorabile, il tribunale avrebbe dovuto conservarle l'intero stipendio, il cui ammontare è inferiore al triplo della pensione sociale e quindi non pignorabile ai sensi dell'art 545 comma 8 c.p.c. 1.2 Il terzo motivo denuncia l'omesso esame dei fatti decisivi desumibili dai documenti prodotti e costituiti dall'ammontare dello stipendio della ricorrente, dalla composizione del suo nucleo familiare e dalle spese da sostenere. 1.3 Il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione apparente del decreto, avendo il Tribunale di Vicenza indicato a sostegno della decisione ragioni illogiche e obiettivamente incomprensibili, omettendo di illustrare il processo motivazionale che l'ha portato a determinare in un quinto la quota dello stipendio che la ricorrente dovrà versare al Fallimento, ritenendola maggiormente equa rispetto alla somma, inferiore, fissata dal Giudice Delegato nel decreto reclamato. 1.4 Il quinto motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. per aver il tribunale - nel determinare in misura superiore a quella quantificata dal G.D. la parte dello stipendio che P.M. dovrà versare al Fallimento - pronunciato oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti. 2. Va preliminarmente riconosciuta l'ammissibilità del ricorso straordinario avendo questa Corte affermato che Il decreto emesso dal Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, a norma della L. Fall., articolo 46, determina la quantità del salario percepito dal fallito da destinare alle esigenze di questo e della sua famiglia, incidendo sui diritti del fallito e su quelli dei creditori e presentando i caratteri della decisorietà e della definitività, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. Cass. nnumero 10736 /94, 13171/99 . 3. Il terzo e il quinto motivo del ricorso, da esaminare prioritariamente per ragioni di economia processuale, sono fondati, con conseguente assorbimento degli altri motivi. 3.1. Il decreto impugnato, che si caratterizza per la sua laconicità, si fonda sull'unico rilievo che la fallita, sia pur con il sostegno di altro non elevato reddito, deve provvedere al mantenimento di due figli. Il giudice del merito ha dunque sostanzialmente ignorato gli ulteriori fatti che sorreggevano il reclamo di P.M. entità mutevole dello stipendio del marito età dei figli elevato importo delle spese mensili da sostenere reddito familiare complessivo prossimo alla soglia di povertà fissata per un nucleo composto da 4 adulti , indubbiamente decisivi per stabilire se, alla luce del comb. disp. del 1° comma numero 2 e del 2° comma dell'articolo 46 l. fall., la signora davvero usufruisse di un reddito mensile maggiore di quello necessario a sopperire ai bisogni propri e della propria famiglia. 3.2 Peraltro, nel pervenire alla decisione impugnata, il giudice del reclamo non si è neppure accorto di aver operato una reformatio in peius del provvedimento reclamato, che certamente non gli era consentita in mancanza di una domanda in tal senso del curatore pur affermando di accogliere parzialmente il reclamo, il tribunale ha infatti determinato in € 190 mensili un quinto di € 950 l'importo da sottrarre alla retribuzione della fallita fissato invece dal Giudice Delegato, con un provvedimento ben più articolato, nella misura massima di € 175,00 mensili , così incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato . 4. All'accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.