L’assicurazione ha diritto di accedere alla registrazione della chiamata al 118

L’istanza di accesso, inizialmente rigettata dall’ASL locale, trova condivisione da parte dei giudici del TAR che sottolineano, però, la necessità di contemperare l’interesse della compagnia assicurativa con la necessità di tutela dei dati sensibili contenuti nel documento.

Una compagnia assicurativa lamentava dinanzi al TAR il diniego di accesso agli atti opposto dall'ASL locale a fronte della richiesta presentata a seguito di un sinistro stradale. Secondo parte ricorrente, sussiste un interesse diretto, concreto e attuale a visionare ed estrarre copia della registrazione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118, avendo rilevato che la dinamica dell'incidente riportata nella richiesta di risarcimento da parte del controinteressato è in contrasto con quella accertata dai Carabinieri intervenuti sul luogo. L'ASL invece ritiene insussistenti i presupposti soggettivi per l'accesso ai documenti richiesti, contenenti dati sensibili dell'interessato. Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso TAR Puglia, sez. II, sent., 5 febbraio 2024, numero 171 . Difatti, «la posizione di natura “conoscitiva” azionata dalla ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, oggetto della richiesta stragiudiziale di risarcimento e di, eventuale e futuro, scrutinio avanti il Giudice civile». L'istanza di accesso è infatti diretta ad un documento di cui è indubbia l'esigenza conoscitiva della compagnia assicurativa, in funzione della massima acquisizione degli elementi istruttori necessari alla ricostruzione del sinistro. Nessun dubbio, dunque, sulla sussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto in capo alla ricorrente all'accesso ai documenti in questione. «Tale interesse – si legge nella sentenza - si lega, inoltre, anche a quello mutualistico a che eventuali frodi assicurative non comportino una lievitazione dei premi in danno di tutti gli altri assicurati». Ciò posto, in virtù del fatto che il documento contiene effettivamente dei dati sensibili, occorre contemperare i contrapposti interessi in giochi alla luce dei principi di proporzionalità e minimizzazione, così sintetizzabili «la situazione giuridica, cui l'accesso è funzionale, è pienamente soddisfatta allorquando sono esibiti i documenti richiesti, nella parte in cui essi contengono la ricostruzione di “fatti” la valutazione dell' agere dei privati e degli operatori del 118 è, invero, consapevolmente effettuabile dal ricorrente sulla base del nucleo fattuale rappresentato nella prima chiamata al 118 tale strumentalità è da escludere, di contro, per quanto attiene a quelle parti del documento in forma di registrazione, afferenti ad elementi estranei ai “fatti” in questione, ovvero relative ad eventuali dati identificativi di soggetti terzi non rilevanti a fini difensivi per la ricorrente e, dunque, non ostensibili per ragioni di riservatezza grava in capo alla resistente Azienda sanitaria, in seno alla quale si è formato il documento in questione, la puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare, in ragione di quanto sopra». In conclusione, sussiste la « legittimazione all'accesso da parte della società ricorrente, nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di terzi estranei alla vicenda in questione, ovvero contenga dati sensibili o elementi affatto estranei al sinistro». L'ASL dovrà quindi concedere l'ostensione del file audio in questione, previo oscuramento delle parti estranee alla richiesta risarcitoria e contenenti dati identificativi o sensibili non pertinenti.