La determinazione della pena finale in caso di reato continuato

Secondo le SS.UU. “Sacchettino”, «”pena legale” è solo quella positiva, ovvero prevista dall’ordinamento giuridico e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge».

Mentre si parla di “ pena illegale ” quando «non corrisponde, pe specie ovvero per quantità sia in difetto che in eccesso , a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». Cass. numero 877/2023 . E tale nozione non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termina, la pena è illegale non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio … , ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore» Cass. numero 38809/2022 . Pertanto, per dirimere la controversia in oggetto, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto «allorquando nella determinazione della pena finale , in ipotesi di reato continuato , si indichi come pena base quella più bassa ovvero più altra del limite edittale normativamente previsto ma non si eccedano i limiti generali previsti dagli articolo 23 e seguenti, nonché 65, 71 e seguenti e 81 terzo e quarto comma, c.p., non ricorre un'ipotesi di illegalità della stessa , dovendosi aver riguardo alla misura finale complessiva della pena, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge».

Presidente Verga – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19/10/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, su richiesta delle parti, applicava nei confronti di G.C. la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.150 di multa in relazione al procedimento di cui in epigrafe, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutte le violazioni contestate nonché delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti e recidiva. 2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale di Bolzano, sezione distaccata della Corte d'appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione agli articolo 448, numero 2-bis cod. proc. penumero e 628 cod. penumero Assume il ricorrente che, pur avendo il giudice correttamente individuato il reato più grave in quello di cui al capo U articolo 628, primo e terzo comma, numero 1 cod. penumero , commesso in data 09/09/2022 , è partito da una pena base detentiva di anni quatto di reclusione, ancorché il minimo edittale sia quello di anni cinque di reclusione, avuto riguardo al tempus delicti commissi. L'errore si è riverberato nella misura della pena detentiva finale applicata, tenuto conto degli aumenti effettuati ex articolo 81 cod. penumero e della diminuente per il rito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità Sez. U, numero 877 del 14/07/2022, dep. 2023, S., in motivazione , pena legale , è soltanto quella positiva , ovvero prevista dall'ordinamento giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge [ ] [ ] attraverso la predeterminazione di limiti astratti per ciascuna specie di pena, e di limiti edittali riferibili a ciascun reato, il legislatore fissa - per ciascuna pena e per ciascun reato - il minimum cui possa riconoscersi concreta valenza rieducativa ed il limite massimo oltre il quale la pena perderebbe la predetta valenza e si risolverebbe nell'inflizione di una mera e non rieducativa sofferenza. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità cfr., in sintesi, Sez. U, numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass, sul punto è ferma nel qualificare come illegale la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità sia in difetto che in eccesso , a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». Plurime decisioni hanno precisato che non si configura un'ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti cfr., ad esempio, Sez. 6, numero 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326 Sez. 6, numero 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729 Sez. 2, numero 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197 . L'illegalità della pena rileva anche in relazione alla funzione cui essa assolve «se i limiti edittali di pena astrattamente previsti rappresentano la valutazione di disvalore del fatto incriminato compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità - seppure ancorata al limite della ragionevolezza - la pena concretamente inflitta esprime e, al contempo, misura il giudizio di responsabilità per un determinato fatto illecito» Sez. U, numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass., sul punto . Il principio è stato sviluppato in riferimento a casi nei quali l'illegalità della pena risulti sopravvenuta, conseguendo a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio [ ] Alle stesse conclusioni si è già pervenuti in relazione alla pena applicata su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del vigente codice di rito, in base al rilievo che le peculiarità che caratterizzano la individuazione della sanzione in questo rito speciale non comportano deroghe ai principi suindicati. Invero, nel patteggiamento non è richiesto un accertamento positivo della responsabilità penale, ma solo un accertamento negativo della non punibilità, attraverso la constatazione della insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all' articolo 129, comma 1, cod. proc. penumero «tuttavia, mentre in relazione alla responsabilità il giudice può limitarsi ad un accertamento negativo funzionale alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità, la verifica in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica, all'applicazione delle circostanze e alla congruità della pena impone un controllo positivo. In questi ultimi casi, l'estensione del controllo attribuito al giudice è pieno, non sommario e bilancia il contenuto negoziale del rito, come del resto ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 313 del 1990 in cui, riconoscendo il ruolo determinante e non notarile del giudice nel controllo della pena nel patteggiamento , ha fatto esplicito richiamo all' articolo 27, terzo comma, Cost. , ribadendo il suo collegamento con il principio di proporzione fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altro » Sez. U, numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass., sul punto . Sulla base delle considerazioni sinora svolte, può, pertanto, dirsi che, nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato cfr. Sez. U, numero 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez. U, numero 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934, quest'ultima inerente ai problemi sanzionatori derivati da un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, ed in particolare da una novella legislativa sfavorevole, la prima inerente ali approdi della sentenza P. in ordine al concetto di illegalità della pena, in generale e nel patteggiamento . Invero, come già chiarito dalle Sezioni Unite, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo de la sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore» la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» Sez. U, numero 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass., sul punto . Infine, con la sentenza numero 47182 del 31/03/2022, Savini, le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena illegale in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento e di pena meramente illegittima , perché determinata in violazione di legge, affermando, con riferimento al caso esaminato, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali astratti, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso . 3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come i principi della sentenza S. possano essere esportati anche nella presente fattispecie assimilabile quanto agli effetti. Al G.C., invero, su richiesta delle parti, è stata applicata la pena finale di anni quattro di reclusione ed euro 1.150 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione nonché delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti e recidiva, considerato come più grave reato quello di cui al capo U , pena base, anni quattro di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per la continuazione come segue -per il capo A , mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa -per il capo B , giorni quindici di reclusione ed euro 20 di multa -per il capo C , mesi uno di reclusione ed euro 30 di multa -per il capo D , mesi due di reclusione ed euro 60 di multa -per il capo E , giorni quindici di reclusione ed euro 20 di multa -per il capo F , giorni quindici di reclusione ed euro 20 di multa -per il capo G , giorni quindici di reclusione ed euro 20 di multa -per il capo H , mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa -per il capo I , giorni quindici di reclusione ed euro 20 di multa -per il capo L , mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa -per il capo M , mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa -per il capo N , mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa -per il capo O , mesi due di reclusione ed euro 60 di multa -per il capo P , mesi due di reclusione ed euro 60 di multa -per il capo Q , mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa -per il capo R , mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa -per il capo S , giorni quindici di reclusione ed euro 20 di multa -per il capo T , mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa -per il capo V , mesi uno di reclusione ed euro 30 di multa -per il capo W , mesi uno di reclusione ed euro 30 di multa. Pena finale, anni sei di reclusione ed euro 1.717 di multa, diminuita per il rito ad anni quattro di reclusione ed euro 1.150 di multa. Invero, l'evidente errore nell'indicazione di una pena detentiva base, ai fini della successiva quantificazione finale della sanzione, in misura inferiore rispetto alla previsione edittale per la violazione più grave anni quattro, pur se il minimo per il reato di cui al capo U è pari ad anni cinque di reclusione non ha comportato l'applicazione di una pena finale illegale, in quanto il deficit di sanzione anni uno di reclusione, ridotto per il rito a mesi otto di reclusione è stato ampiamente compensato dall'aumento complessivo - superiore al minimo - di pena detentiva ex articolo 81 cpv. cod. penumero , pari a complessivi anni due di reclusione ridotti per il rito ad anni uno e mesi quattro aumento che, in realtà, ben avrebbe potuto essere contenuto, senza alcuna violazione dei parametri di cui all' articolo 81, terzo e quarto comma, cod. penumero , in complessivi anni uno e mesi sei con riduzione per il rito ad anni uno , finendo così per giungere alla medesima pena finale detentiva, pienamente legale, di anni quattro di reclusione. 4. Va quindi affermato il seguente principio di diritto Allorquando nella determinazione della pena finale, in ipotesi di reato continuato, si indichi come pena base quella più bassa ovvero più alta del limite edittale normativamente previsto ma non si eccedano i limiti generali previsti dagli articolo 23 e seguenti, nonché 65, 71 e seguenti e 81 terzo e quarto comma, cod. penumero , non ricorre un'ipotesi di illegalità della stessa, dovendosi aver riguardo alla misura finale complessiva della pena, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge . 5. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.