Anche gli educatori hanno diritto alla c.d. carta del docente

Esattamente come il personale docente, anche il personale educativo ha diritto al bonus previsto dalla legge numero 107/2015.

Il Tribunale di Roma accoglieva la richiesta di un'educatrice presso un Convitto a percepire il bonus di cui all'articolo 1, comma 121, l. numero 107/2015 c.d. carta del docente . La Corte d'appello ribaltava la decisione accogliendo il gravame del MIUR e ritenendo che la normativa circoscrive la platea degli aventi diritto al suddetto bonus ai soli docenti di ruolo e non anche al personale educativo. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione e le doglianze sollevate sono risultate fondate. Richiamando il contesto normativo che regola la c.d. carta del docente, la S.C. ricorda che il bonus è attribuito al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'articolo 395 d.lgs. numero 297/1994, rubricato «funzione docente». Inoltre, con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il CCNL Comparto Scuola 2016-2018 include espressamente tale categoria nell'area professionale del personale docente. Di conseguenza, «svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del CCNL di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente». Escluso ogni dubbio anche sul fatto che il personale educativo, a differenza di quello docente, non sarebbe soggetto ad un preciso obbligo formativo. In tal senso, il medesimo CCNL prevede che «rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa» articolo 129 . In conclusione, «tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio». Il ricorso trova quindi accoglimento e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello.

Presidente Tria – Relatore Buconi Fatto 1. La Corte di Appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito , avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto di C.S., educatore a tempo indeterminato presso il Convitto Nazionale omissis di Tivoli, a percepire il bonus economico di cui all'articolo 1 comma 121 della legge numero 107/2015. 2. La Corte territoriale ha richiamato la propria pronuncia emessa nella causa numero 3777/2019, secondo cui le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 121 a 124, ed il DPCM di attuazione del 23.9.2015 circoscrivono la platea dei destinatari ai soli docenti di ruolo e non anche al personale educativo, mentre al complesso delle disposizioni normative e contrattuali si desume che il personale docente ed il personale educativo, pur appartenendo alla medesima “area professionale docente” si differenziano radicalmente in relazione alla specifica funzione e al profilo professionale, nonché per il contenuto delle rispettive attività principali l'insegnamento per i docenti e la partecipazione al processo formativo/educativo per gli educatori . 3. Secondo la medesima pronuncia, è parimenti diversificata l'attività di formazione delle due categorie ed ha pertanto ritenuto che il termine “docenti” non possa essere inteso in un'accezione estensiva, riferita in modo indifferenziato a tutto il personale dell'area professionale docente, ma che vada riferito al solo personale titolare della funzione docente interessato dal rinnovato assetto del regime formativo e per il quale lo strumento della Carta elettronica concorre all'assolvimento dell'obbligo di formazione “continua”, ad esso riferito. 4. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che la normativa in esame, inerente allo specifico campo della formazione e dell'aggiornamento professionale dei docenti, si giustifica anche in ragione della spesa prevista, che pacificamente copre le sole esigenze del personale docente ed ha ritenuto assorbente il rilievo che si tratta di una normativa speciale, che può dunque derogare alla precedente disciplina generale. 5. Ha infine condiviso la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui a fronte delle diverse funzioni non sussiste omogeneità tra la figura del docente e quella dell'educatore considerato che la “carta elettronica del docente” deve compensare la maggiore gravosità della formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” imposta in via aggiuntiva al personale docente di ruolo, ha escluso che la disciplina richiamata comporti la lesione dei principi di cui all'articolo 3 Cost. 6. Avverso tale sentenza Santina C.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. 7. Il Ministero dell'Istruzione già MIUR è rimasto intimato. Diritto 1. Con l'unico motivo, il ricorso denuncia violazione dell'articolo 1 legge numero 107/2015, degli articolo 25, 127 e 129 del CCNL comparto Scuola, nonché degli articolo 395,396,397 e 398 del d. lgs. numero 297/1994, dell'articolo 121 del DPR numero 417/1974 e dell'articolo 12 delle preleggi, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 3 cod. proc. civ. Evidenzia che il contributo per la formazione è destinato a tutti i docenti di ruolo, senza distinzioni improntate sulle singole competenze peculiari dei vari componenti della categoria. Lamenta che la sentenza impugnata si è limitata a motivare per relationem, improntando la decisione al dictum del Consiglio di Stato e stravolgendo il portato della nomenclatura dei docenti operata dal CCNL del Comparto Scuola. Addebita alla Corte territoriale di avere sminuito la funzione docente, in aperta discrasia con le norme pattizie e di rango primario, segnatamente con l'articolo 25 del CCNL Comparto Scuola, con l'articolo 121 del DPR numero 417/1974 e con l'articolo 398 del d. lgs. numero 297/1994, da cui si desume che dall'appartenenza al corpo docente discende l'obbligo alla formazione incombente sul personale educativo. Richiama la giurisprudenza di merito e contabile, che hanno affermato l'equipollenza tra il profilo professionale degli educatori e quello degli insegnanti della scuola primaria. Sostiene che gli educatori dei convitti appartengono al personale docente e che la loro esclusione dal beneficio economico relativa alla Carta docenti concreta una grave discriminazione rispetto agli altri insegnanti, costituendo una macroscopica violazione di legge. 2. Il ricorso è fondato, in conformità a precedente di questa Corte Cass. numero 32104/2022 , che si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità. 3. L'articolo 1, comma 121, della legge numero 107 del 2015, testualmente recita “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università̀ e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima». In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile». 4. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'articolo 395 d.lgs. numero 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». 5. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.numero l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'articolo 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia i docenti della scuola primaria i docenti della scuola secondaria di 1° grado i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili». Il successivo articolo 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. 3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive». L'articolo 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento». 6.Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.numero l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. 7. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Infatti l'articolo 129 c.c.numero l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. La circostanza che l'articolo 398 del d.lgs. numero 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del MIUR, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'articolo 121 del d.P.R. 31/05/1974, numero 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni. Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. 8. Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, la quale ha escluso che gli educatori abbiano titolo per invocare il riconoscimento della carta docente la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.