La Cassazione si pronuncia su una questione che essa stessa definisce nascente da un “contrasto occulto ” nella sua giurisprudenza.
Si tratta della questione di applicabilità diretta di una direttiva il problema nasce sia dalla successione di leggi nel tempo, sia dall'intreccio con il diritto comunitario. Nel 2007, infatti, il massimale per il Fondo delle Vittime della Strada era di 1,5 miliardi delle vecchie lire la Direttiva europea 2005/14, invece, prevedeva l'innalzamento a 5 milioni di euro. Il caso Una persona viene investita da un veicolo privo di copertura assicurativa. I congiunti della vittima evocano in giudizio l'impresa assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. L'assicurazione eccepisce il limite del massimale nella cifra di euro 774.685,35, come previsto dal d.P.R. del 19 aprile 1993, applicabile ratione temporis, non il maggior massimale di 2,5 milioni di euro, introdotto dal d.lgs. numero 198/2007 in attuazione della Direttiva 2005/14/CE. La questione La questione è stabilire quale sia il massimale applicabile all'impresa designata di cui all'articolo 283 cod. ass., nel caso di sinistro avvenuto il 16 ottobre 2007. Il problema nasce dalla successione nel tempo di leggi e dall'intreccio, della normativa nazionale e di quella comunitaria. Sul piano del diritto interno, infatti, si è verificata una successione di leggi il d.P.R. del 19 aprile 1993 fissò il massimale a 1,5 miliardi di lire 774.685,35 euro l'articolo 128 cod. ass. d. lgs. numero 209/2005 , nel suo testo originario, delegò l'ISVAP a fissarne la misura, stabilendo che «è comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario» l'articolo 354 cod. ass., dopo avere disposto comma 1 l'abrogazione del d.P.R. del 19 aprile 1993, stabilì comma 4 che le disposizioni abrogate «continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il 1° gennaio 2006» e dunque fino al 1° luglio 2008 il d. lgs. numero 198/2007 elevò il massimale a 2,5 milioni di euro con decorrenza dal 30.11.2019, ed a 5 milioni di euro con decorrenza dall'11.6.2012 in attuazione della Direttiva 2005/14 contestualmente abrogò il d.P.R. del 19 aprile 1993. Parallelamente, sul piano del diritto comunitario la Direttiva 2005/14 in vigore dall'11.6.2005 elevò il massimale a 5 milioni di euro e doveva essere attuata entro l'11.6.2007, ma facoltizzava gli Stati membri a differire l'adeguamento fino a “5 anni dall'attuazione della Direttiva” obbligava gli Stati membri ad aumentare il massimale a 2,5 milioni di euro entro “entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE”. Si tratta dunque di stabilire se lo Stato italiano, non avendo rispettato il termine dell'11.6.2007 per attuare la Direttiva, poteva ancora avvalersi della facoltà, prevista dalla Direttiva, di differirne l'attuazione all'11.6.2012. La soluzione La Suprema Corte evidenzia il contrasto occulto nella sua giurisprudenza. Secondo un primo orientamento Cass. civ. numero 25949/2023 Cass. civ. numero 17893/2020 , la Dir. 2005/14 contemporaneamente impose agli Stati membri un obbligo e accordò loro una facoltà. Essa non ha attribuito alle vittime di sinistri avvenuti prima dell'11.12.2009 alcun diritto certo ed incondizionato a beneficiare d'un massimale di 2,5 milioni di euro. L'obbligo era di aumentare il massimale di garanzia a 2,5 milioni di euro al più tardi entro l'11.12.2009 trenta mesi dalla scadenza del termine di attuazione della Direttiva, fissato all'11.6.2007 la facoltà era quella di differire l'ulteriore innalzamento del massimale a 5 milioni di euro fino al 11.6.2012. La facoltà di differire l'innalzamento del massimale, secondo questo orientamento, non era subordinata alla tempestiva attuazione della Direttiva. Dunque prima dell'11.12.2009 l'Italia non aveva l'obbligo di aumentare il massimale. E anche se avesse attuato la Direttiva entro l'11.6.2007, sarebbe restata sua facoltà differire l'entrata in vigore delle norme attuative all'11.12.2009. Un secondo orientamento Cass. civ. numero 19425/2022 giunge a conclusioni opposte, osservando che secondo l'articolo 128 cod. ass., nel suo testo originario, il massimale doveva essere stabilito dall'Isvap oggi IVASS in misura non inferiore al minimo previsto dal diritto comunitario la previsione per cui il massimale non poteva essere inferiore ai minimi previsti dal diritto comunitario non era rivolta al legislatore interno, ma era immediatamente precettiva pertanto, dall'entrata in vigore del codice delle assicurazioni 1° gennaio 2006 , e fino alla modifica dell'articolo 128 cod. ass. introdotta dal d. lgs. numero 198/2007, per stabilire quale fosse il massimale minimo di legge occorreva fare riferimento diretto alla normativa comunitaria, non al d.P.R. del 19 aprile 1993. E la Dir. 2005/14, entrata in vigore l'11.6.2005, aveva previsto un massimale minimo di 2,5 milioni di euro, ed era divenuta efficace l'11.6.2007. La sentenza in esame aderisce al primo orientamento, confermando le decisioni di merito. La tesi secondo cui gli Stati membri che non avessero attuato la Dir. 2005/14 entro l'11.6.2007 avrebbero perso la facoltà di prevedere un periodo transitorio, e scaglionare nel tempo l'innalzamento del massimale, non ha appoggio nell'articolo 2 della Direttiva, il quale non subordina la suddetta facoltà alla tempestiva attuazione della Direttiva stessa. Questo emerge dal confronto del testo della Dir. 2005/14 con la precedente Dir. 84/5. La Dir. 84/5/CEE, dopo avere fissato al 31.12.1987 il termine di recepimento da parte degli Stati membri, stabiliva «gli … Stati membri dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1990 per aumentare gli importi di garanzia sino agli importi previsti all'articolo 1, paragrafo 2. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà devono, entro il termine di cui al paragrafo 1, aumentare le garanzie di almeno la metà ecc.». Nel caso della Dir. 2005/14 il testo della norma è diverso. In questo caso, l'obbligo di aumentare il massimale almeno a 2,5 milioni di euro entro l'11.12.2009 non è imposto solo agli Stati «che si avvalgono» della facoltà di differimento. Se ne deve quindi dedurre che la facoltà di “scalare” nel tempo l'aumento del massimale non era subordinata al tempestivo recepimento della Direttiva. In secondo luogo, la Suprema Corte argomenta dal decimo Considerando della Dir. 2005/14, secondo cui «gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la metà dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione», senza alcuna ulteriore precisazione ad esempio, “entro trenta mesi dalla data di tempestiva attuazione” . Comunque, anche se la Direttiva fosse stata tempestivamente recepita, gli Stati membri avevano la facoltà di prevedere che l'innalzamento del massimale entrasse in vigore “entro trenta mesi dall'attuazione”. In terzo luogo, non può dirsi che il codice delle assicurazioni abbia abrogato ipso facto il d.P.R. 19 aprile 1993, e disposto un rinvio recettizio, immediatamente precettivo, alle norme del Diritto comunitario. I tre commi dell'articolo 128 cod. ass. nel testo originario devono leggersi congiuntamente e non separatamente complessivamente si comprende che il terzo comma per cui è comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario è un limite posto dalla fonte primaria alla discrezionalità del ministro delegato ad emanare la normativa secondaria. Il d. lgs. numero 198/2007 ha espressamente disposto l'abrogazione del d.P.R. 19 aprile 1993. Per sostenere la tesi che esso fu abrogato dal cod. ass., si è costretti ad imbastire una teoria assai complessa priva di base testuale e contradditoria in estrema sintesi, il d.p.r. 19.4.1993 fu prima abrogato dal codice delle assicurazioni a partire dal 1.1.2006 e poi “riesumato” dal d. lgs. numero 198/2007 a partire dal 24.11.2007 e fino all'11.12.2009 . Conclusioni e principio di diritto Posto che il massimale da applicare nel caso concreto è quello vigente al momento del sinistro, e non quello vigente al momento della liquidazione, si possono avere le seguenti situazioni per i sinistri verificatisi sino al 10.12.2009 il massimale minimo di garanzia è quello di cui al d.P.R. 19 aprile 1993, in applicazione dell'articolo 3 d. lgs. numero 198/2007 per i sinistri avvenuti dall'11.12.2009 all'11.6.2012 il massimale minimo di legge è quello di cui all'articolo 128, comma 5, cod. ass. 2,5 milioni di euro per danni a persone, 0,5 milioni di euro per danni a cose per i sinistri avvenuti a partire dall'11.6.2012 il massimale minimo di legge è quello di cui all'articolo 128, comma 1, cod. ass. 5 milioni di euro per danni a persone, 1 milione di euro per danni a cose, e successivi aggiornamenti . Viene affermato il seguente principio di diritto «la Direttiva 2005/14/CE, nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a., non ha subordinato tale facoltà al tempestivo recepimento della Direttiva. Ne consegue che il d. lgs. 198/07, pur recependo tardivamente la Direttiva 2005/14/CE, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti e cioè l'11.12.2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro, e l'11.6.2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro . Pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada resta limitata, per i sinistri avvenuti sino al 10.12.2009, al massimale previsto dal d.p.r. 19.4.1993».
Presidente Travaglino - Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Il 16.10.2007 K.K., mentre attraversava a piedi la strada, fu investita da un motociclo condotto da C.G., privo di copertura assicurativa. La vittima patì lesioni che ne determinarono la morte. 2. Nel 2009 i congiunti della vittima odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la società I.A. s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che in seguito muterà ragione sociale in G. s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, “la G.” , chiedendone la condanna al risarcimento del danno rispettivamente patito. 3. La G. si costituì, eccependo il limite del massimale, indicato nella cifra di euro 774.685,35, come previsto dal d.p.r. 19.4.1993, applicabile ratione temporis. 4. Con sentenza numero 3018 del 2014 il Tribunale di Roma accolse la domanda, ma contenne l’obbligazione dell’impresa designata nei limiti del massimale di euro 774.685,35. Il Tribunale ritenne che alla data del sinistro 16.10.2007 non fosse applicabile il maggior massimale di 2,5 milioni di euro, introdotto dal d. lgs. 6.11.2007 numero 198 in attuazione della Direttiva 2005/14/CE, ed applicabile solo con decorrenza dall’11.12.2009. La sentenza fu appellata su questo punto dagli attori. 5. Con sentenza 21.5.2019 numero 3385 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello ha applicato il massimale di 775.685,36 euro previsto dal 19.4.1993, sul duplice presupposto che a se lo Stato italiano non aveva rispettato il termine di attuazione della Direttiva 2005/14, rispettò però il termine entro il quale il massimale andava elevato a 2,5 milioni di euro b in ogni caso, avesse o non avesse l’Italia rispettato i termini di attuazione della Direttiva 2005/14, la misura del massimale ivi prevista “non è di attuazione automatica”. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su un solo, articolato motivo. La G. ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. C.G. è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo i ricorrenti sostengono una tesi così riassumibile a la Direttiva 2005/14/CE elevò i massimali minimi di garanzia dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli r.c.a. , e quindi il “tetto” dell’obbligazione dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, a 5 milioni di euro b l’Italia avrebbe dovuto recepire tale Direttiva entro l’11.6.2007 c l’Italia non lo fece, in quanto recepì la Direttiva solo col d. lgs. 6.11.2007 numero 198 d a causa di questo ritardo, l’Italia perse la facoltà, accordata agli Stati membri dall’articolo 2 della Direttiva, di prevedere un periodo transitorio di cinque anni nella legge di recepimento della Direttiva, e quindi di consentire un primo aumento a 2,5 milioni di euro entro trenta mesi dall’attuazione della Direttiva, ed il secondo e definitivo aumento a 5 milioni di euro entro cinque anni dall’attuazione della Direttiva e avendo perduto questa facoltà, doveva ritenersi che a partire dalla scadenza del termine di attuazione della Direttiva 2005/14 come s’è detto, 11.6.2007 , il massimale esigibile nei confronti dell’impresa designata fosse di 5 milioni di euro. In sostanza secondo i ricorrenti gli Stati che non avessero attuato la Direttiva entro l’11.6.2007 non potevano più giovarsi della facoltà di elevare il massimale a 5 milioni di euro in un periodo transitorio di cinque anni decorrenti dall’11.6.2007. 2. Il ricorso chiede a questa Corte di stabilire quale sia il massimale applicabile all’impresa designata di cui all’articolo 283 cod. ass., nel caso di sinistro avvenuto il 16.10.2007. Questo problema nasce dalla successione nel tempo, e dall’intreccio, della normativa nazionale e di quella comunitaria. 2.1. Sul piano del diritto nazionale, infatti, si è verificata la seguente successione di leggi - il d.p.r. 19.4.1993 fissò il massimale a 1,5 miliardi di lire 775.000 euro circa - l’articolo 128 del codice delle assicurazioni d. lgs. 7.9.2005 numero 209 , nel suo testo originario, delegò l’ISVAP a fissarne la misura, stabilendo che “è comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario” - l’articolo 354 cod. ass., dopo avere disposto comma 1 l’abrogazione del d.p.r. 19.4.1993, stabilì comma 4 che le disposizioni abrogate “continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo” il 1° gennaio 2006 e dunque fino al 1° luglio 2008 - il d. lgs. 198/07 elevò il massimale a 2,5 milioni di euro con decorrenza dal 30.11.2019, ed a 5 milioni di euro con decorrenza dall’11.6.2012 in attuazione della Direttiva 2005/14 contestualmente abrogò il d.p.r. 19.4.1993. 2.2. Parallelamente, sul piano del diritto comunitario - la Direttiva 2005/14 in vigore dall’11.6.2005 elevò il massimale a 5 milioni di euro e doveva essere attuata entro l’11.6.2007, ma a facoltizzava gli Stati membri a differire l’adeguamento fino a “5 anni dall’attuazione della Direttiva” articolo 2 Direttiva 2005/14, che modificò in tal senso l’articolo 1, § 2, secondo comma, della Direttiva 84/5/CEE b obbligava gli Stati membri ad aumentare il massimale a 2,5 milioni di euro entro “entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE” articolo 2 Direttiva 2005/14, che modificò in tal senso l’articolo 1, § 2, quarto comma, della Direttiva 84/5/CEE . Si tratta dunque di stabilire se lo Stato italiano, non avendo rispettato il termine dell’11.6.2007 per attuare la Direttiva, poteva ancora avvalersi della facoltà, prevista dalla Direttiva, di differirne l’attuazione all’11.6.2012. 3. Rileva il Collegio che sulla questione prospettata dai ricorrenti esiste un contrasto occulto nella giurisprudenza di questa Corte. 3.1. Secondo un primo orientamento la Direttiva 2005/14, nello stesso tempo, impose agli Stati membri un obbligo, e accordò loro una facoltà. L’obbligo era quello di aumentare il massimale di garanzia a 2,5 milioni di euro al più tardi entro l’11.12.2009 trenta mesi dalla scadenza del termine di attuazione della Direttiva, fissato all’11.6.2007 la facoltà era quella di differire l’ulteriore innalzamento del massimale a 5 milioni di euro fino al 11.6.2012. La facoltà di differire l’innalzamento del massimale, secondo questo orientamento, non era affatto subordinata alla tempestiva attuazione della Direttiva. Dunque prima dell’11.12.2009 l’Italia non aveva l’obbligo di aumentare il massimale. E anche se avesse attuato la Direttiva entro l’11.6.2007, sarebbe restata sua facoltà differire l’entrata in vigore delle norme attuative all’11.12.2009. La conclusione è che, secondo l’orientamento in esame, la direttiva 2005/14 non ha attribuito alle vittime di sinistri avvenuti prima dell’11.12.2009 alcun diritto certo ed incondizionato a beneficiare d’un massimale di 2,5 milioni di euro così Sez. 3, Ordinanza numero 25949 del 05/09/2023 . 3.2. Un secondo orientamento giunge a conclusioni opposte, così argomentando - l’articolo 128 cod. ass., nel suo testo originario, stabiliva che il massimale dovesse essere stabilito dall’Isvap oggi IVASS , in misura non inferiore al minimo previsto dal diritto comunitario - la previsione secondo cui il massimale non potesse essere inferiore ai minimi previsti dal diritto comunitario non era rivolta al legislatore interno, ma era immediatamente precettiva - pertanto a far data dall’entrata in vigore del codice delle assicurazioni 1° gennaio 2006 , e fino alla modifica dell’articolo 128 cod. ass. introdotta dal d. lgs. 198/07, per stabilire quale fosse il massimale minimo di legge occorreva fare riferimento diretto alla normativa comunitaria, non al d.p.r. 19.4.1993. E la Direttiva 2005/14, entrata in vigore l’11.6.2005, aveva previsto un massimale minimo di 2,5 milioni di euro articolo 2 , ed era divenuta efficace l’11.6.2007 Sez. III, Sentenza numero 19425 del 16.6.2022, non massimata . 4. Reputa il Collegio che debba essere preferito il primo orientamento, come condivisibilmente osservato anche dal Sostituto Procuratore Generale. Infatti la tesi secondo cui gli Stati membri che non avessero attuato la Direttiva 2005/14 entro l’11.6.2007 avrebbero perso la facoltà di prevedere un periodo transitorio, e scaglionare nel tempo l’innalzamento del massimale, non ha alcun appoggio nell’articolo 2 della Direttiva, il quale non subordina affatto la suddetta facoltà alla tempestiva attuazione della Direttiva stessa. 4.1. La correttezza di questa conclusione emerge dal confronto del testo della Direttiva 2005/14 con la precedente Direttiva 84/5. Anche la Direttiva 84/5 aveva fissato la misura minima del massimale, ed anche la Direttiva 84/5 aveva consentito agli Stati membri di elevare progressivamente i massimali previgenti, al fine di parificarli alla misura stabilita dal diritto comunitario. Ed anche con riferimento alle previsioni di quella Direttiva sorse controversia sui termini di recepimento da parte degli Stati membri, e sulle conseguenze del tardivo recepimento. Tuttavia la Direttiva 84/5/CEE, dopo avere fissato al 31.12.1987 il termine di recepimento da parte degli Stati membri, stabiliva “gli … Stati membri dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1990 per aumentare gli importi di garanzia sino agli importi previsti all'articolo 1, paragrafo 2. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà devono, entro il termine di cui al paragrafo 1, aumentare le garanzie di almeno la metà ecc.”. Tale previsione è stata interpretata da questa Corte nel senso che “soltanto in caso di rispetto del termine del 31 dicembre 1987 agli Stati membri è stata consentita una diluizione degli effetti nel tempo un primo aumento e poi quello completo e definitivo” così Sez. 3, Sentenza numero 2186 del 31/01/2014, Rv. 629753 - 01 . 4.2. Nel caso della Direttiva 2005/14, invece, il testo della norma è ben diverso. In questo caso l’obbligo di aumentare il massimale almeno a 2,5 milioni di euro entro l’11.12.2009 non è imposto solo agli Stati “che si avvalgono” della facoltà di differimento. Non vi è infatti nel testo della Direttiva alcuna subordinazione tra la facoltà degli Stati di prevedere un periodo transitorio per l’adeguamento del massimale, e l’obbligo di attuare la Direttiva entro il 11.6.2007. Se ne deve quindi dedurre che la facoltà di “scalare” nel tempo l’aumento del massimale non era affatto subordinata al tempestivo recepimento della Direttiva. Oltre che dal testo della norma, tale conclusione è confermata dal decimo Considerando della Direttiva 2005/14, ove si precede che “gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la metà dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione”, senza alcuna ulteriore precisazione o distinzione ad es., “entro trenta mesi dalla data di tempestiva attuazione” . Reputa, infine, opportuno il Collegio aggiungere che comunque il tempestivo recepimento della Direttiva non avrebbe garantito affatto al danneggiato da un sinistro avvenuto prima dell’11.12.2009 la certezza che avrebbe beneficiato del più elevato massimale di 2,5 milioni di euro. Infatti, anche se la Direttiva fosse stata tempestivamente recepita, restava pur sempre facoltà degli Stati membri prevedere che l’innalzamento del massimale entrasse in vigore “entro trenta mesi dall’attuazione”. 4.3. Detto delle ragioni per cui è preferibile l’orientamento adottato da Cass. 25949/23, resta da aggiungere per quali ragioni non può darsi continuità all’orientamento seguito da Cass. 19425/22. Tale orientamento infatti poggia interamente sull’assunto che il codice delle assicurazioni abbia abrogato ipso facto il d.p.r. 19.4.1993, e disposto un rinvio recettizio, immediatamente precettivo, alle norme del Diritto comunitario. Sicché a prescindere da qualsiasi provvedimento nazionale di attuazione, quelle norme sarebbero entrate illico et immediate nel nostro ordinamento, attraverso la porta rappresentata dall’articolo 128 cod. ass., nel suo testo originario. Questa ricostruzione, per quanto ampiamente motivata, non può tuttavia essere condivisa. 4.3.1. In primo luogo, infatti, non è sostenibile che l’articolo 128, comma 3, testo originario, cod. ass., sia una norma precettiva, e non un indirizzo rivolto al legislatore delegato. Il testo originario dell’articolo 128 cod. ass., infatti, al primo comma delegava il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’Isvap, a stabilire i massimali minimi di garanzia al secondo comma delegava il medesimo Ministro ad aggiornare la misura del massimale per adeguarla alla svalutazione monetaria al terzo comma stabiliva che “è comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario”. Ora, è principio antico dell’ermeneutica che incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere. Dunque i tre commi dell’articolo 128 cod. ass. nel testo originario debbono leggersi congiuntamente e non separatamente e nel leggerli congiuntamente si comprende che il terzo comma non è che un limite ovvio posto dalla fonte primaria alla discrezionalità del ministro delegato ad emanare la normativa secondaria. 4.3.2. In secondo luogo non è condivisibile la tesi secondo cui il codice delle assicurazioni abrogò con effetto immediato il d.p.r. 19.4.1993. Il codice delle assicurazioni infatti non abrogò con effetto immediato il d.p.r. 19.4.1993, ma stabilì articolo 354, comma 4, cod. ass. che tutte le norme da esso “continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie” e comunque non oltre il 1.1.2008. 4.3.3. In terzo luogo, il d. lgs. 198/07 ha espressamente disposto l’abrogazione del d.p.r. 19.4.1993. Pertanto, per sostenere la tesi che esso fu abrogato dal cod. ass., la Cass. 19425/22 è costretta ad imbastire una teoria assai complessa, così riassumibile a dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, mercé il disposto dell’articolo 128 cod. ass., il massimale applicabile secondo il diritto nazionale era pari a quello “comunitario”, e quindi 2,5 milioni di euro a partire dal 2005 b di conseguenza deve ritenersi che il codice delle assicurazioni abrogò il previgente d.p.r. 19 aprile 1993, che aveva fissato il massimale a 775.000 euro c quando però il legislatore, recependo la Direttiva 2005/14, emanò il d. lgs. 198/07, “riportò in vita” l’abrogato d.p.r. 19.4.1993, che pertanto tornò a stabilire la misura del massimale in 775.000 euro fino a quando non divenne efficace il d. lgs. 198/07, ovvero a partire dal 24.11.2007. In pratica, secondo la suddetta sentenza, il d.p.r. 19.4.1993 fu dapprima abrogato dal codice delle assicurazioni a partire dal 1.1.2006 , e poi “riesumato” dal d. lgs. 198/07 a partire dal 24.11.2007 e fino all’11.12.2009. Questa ricostruzione del quadro normativo non può tuttavia essere condivisa, sia perché priva di una solida base testuale, sia perché contrastante con l’articolo 354, comma 4, cod. ass. sia perché attribuisce al d. lgs. 198/07 l’effetto inutile di avere abrogato una norma il d.p.r. 19.4.1993 che si assume già abrogata sia perché, infine, non sembra sostenibile che la medesima fonte il d. lgs. 198/07 nello stesso tempo ripristinò ed abrogò il d.p.r. 19.4.1993 lo ripristinò per i sinistri avvenuti tra il 24.11.2007 data di entrata in vigore del d. lgs. 198/07 e l’11.12.2009 data di applicazione dei nuovi massimali , e lo abrogò per i sinistri avvenuti dopo. 5. Per effetto di quanto sin qui esposto, e tenuto conto che il massimale da applicare nel caso concreto è quello vigente al momento del sinistro, e non quello vigente al momento della liquidazione, potremo avere le seguenti situazioni a per i sinistri verificatisi sino al 10.12.2009 il massimale minimo di garanzia è quello di cui al d.p.r. 19.4.1993, in applicazione dell’articolo 3 d. lgs. 198/2007 b per i sinistri avvenuti dall’11.12.2009 all’11.6.2012 il massimale minimo di legge è quello di cui all’articolo 128, comma 5, cod. ass. 2,5 milioni di euro per danni a persone, 0,5 milioni di euro per danni a cose c per i sinistri avvenuti a partire dall’11.6.2012 il massimale minimo di legge è quello di cui all’articolo 128, comma 1, cod. ass. 5 milioni di euro per danni a persone, 1 milione di euro per danni a cose, e successivi aggiornamenti . 6. Il ricorso va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto “La Direttiva 2005/14/CE, nell’accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell’assicurazione r.c.a., non ha subordinato tale facoltà al tempestivo recepimento della Direttiva. Ne consegue che il d. lgs. 198/07, pur recependo tardivamente la Direttiva 2005/14/CE, legittimamente ha differito l’adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti e cioè l’11.12.2009 per l’innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro, e l’11.6.2012 per l’innalzamento del massimale a 5 milioni di euro . Pertanto l’obbligazione indennitaria dell’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada resta limitata, per i sinistri avvenuti sino al 10.12.2009, al massimale previsto dal d.p.r. 19.4.1993”. 7. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della complessità della questione e dei contrasti di giurisprudenza sopra segnalati. Per questi motivi la Corte di cassazione - rigetta il ricorso - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità - ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.