Le Sezioni Unite sulle elezioni forensi e il divieto del terzo mandato consecutivo

Con tre sentenze depositate l’11 aprile 2024, le Sezioni Unite si sono espresse sull’impugnazione dei risultati delle elezioni forensi in alcuni COA precisando la portata del divieto del terzo mandato.

I ricorsi proposti muovono dalla denuncia di violazione e falsa applicazione dell' articolo 3, commi 3 e 4, l. numero 113/2017 e dell' articolo 28, comma 10, l. numero 247/2012 in quanto le decisioni del CNF di rigetto dei reclami si ponevano in contrasto con i principi fissati dalle medesime Sezioni Unite con sentenza numero 8566 del 26 marzo 2021 . Accogliendo i ricorsi, le Sezioni Unite tornano a precisare la nozione oggettiva di mandato , ai fini dell'applicazione del divieto del terzo mandato consecutivo. Dimissioni del consigliere In due dei casi presi in esame delle Sezioni Unite Cass. civ., sez. Unite, 11 aprile 2024, numero 9751 e 9755 viene in rilievo la rielezione di un candidato al terzo mandato, sul presupposto dell'esclusione dal conteggio dei mandati consecutivi del periodo trascorso in carica ma interrotto per dimissioni volontarie. Sul punto, il Supremo Collegio valorizza la nozione oggettiva di mandato che risulta correlata alla «durata oggettiva della consiliatura», negando rilevanza alla minor durata “soggettiva” che sia dipesa da dimissioni volontarie del singolo consigliere. Si tratta di una lettura «funzionale alla compiuta realizzazione delle finalità sottese al divieto di terzo mandato consecutivo», con la conseguenza che le eventuali dimissioni volontarie presentate dal consigliere risultano irrilevanti. Durata della consiliatura Nell'ulteriore vicenda analizzata Cass. civ., sez. Unite, 11 aprile 2024, numero 9771 , il consigliere di cui si contesta la rielezione per il quadriennio 2023/2026 era già stato in carica dal 7.2.2015 fino al 19.7.2019, quando erano stati proclamati i consiglieri eletti per il quadriennio 2019/2022. Dopo l'espletamento di due mandati, non si era candidato alla tornata elettorale 2019/2022 ma aveva ripresentato la sua candidatura per il quadriennio 2023/2026 senza che fosse decorso -come richiesto dall' articolo 3, comma 3, terzo periodo l numero 113/2017 - un numero di anni pari a quello del precedente mandato quattro anni e sette mesi , essendo trascorsi soltanto 3 anni e 5 mesi. L'ipotesi emersa è dunque quella di una consiliatura intermedia giunta a termine, ma di durata inferiore a quella del precedente mandato svolto dal candidato. Anche in questo caso, risulta dirimente la nozione di mandato in senso oggettivo «dovendosi far riferimento alla durata effettiva delle consiliature, con la conseguenza che, ai fini della verifica del rispetto della previsione anzidetta, non è sufficiente che vi sia stato un “fermo” di consiliatura e che la consiliatura saltata sia giunta alla naturale scadenza, ma occorre anche che sia decorso un periodo di durata eguale al mandato precedentemente svolto ossia il periodo che il legislatore ha considerato necessario ad escludere il possibile condizionamento sul corpo elettorale derivante dal pregresso espletamento del mandato consiliare ».