Le Sezioni Unite su definizione accelerata del processo e incompatibilità

La pronuncia in commento ha affermato che nel procedimento ai sensi dell’articolo 380- bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. numero 149/2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’articolo 380- bis .1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli articolo 51, comma 1, numero 4, e 52 c.p.c

Tale proposta infatti non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. In un giudizio di legittimità promosso in tema di costituzione di servitù di passaggio, il consigliere delegato formulava la sintetica proposta di definizione accelerata ex articolo 380- bis c.p.c. Il ricorrente chiedeva il ricorso fosse deciso dal Collegio nelle forme ordinarie, ed era designato quale relatore proprio lo stesso magistrato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata. Il ricorrente chiedeva l'assegnazione alle Sezioni Unite, perché la composizione del collegio giudicante senza il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata sarebbe l'unica soluzione compatibile con il principio di imparzialità del giudice . Richiamando la previsione dell' articolo 380- bis c.p.c. , occorre sottolineare che l a norma non prevede alcuna incompatibilità a carico dell'estensore della “proposta di definizione” qualora il giudizio prosegua su istanza di parte. Secondo una tesi dottrinaria, questa incompatibilità emergerebbe tuttavia dai princìpi generali sull'obbligo di terzietà/imparzialità del giudice, princìpi che imporrebbero un'interpretazione dell' articolo 380- bis c.p.c. nel senso della sussistenza della incompatibilità del redattore della “proposta di definizione” in caso di prosecuzione del giudizio. Va premesso che nel processo civile , in punto di incompatibilità, valgono regole diverse da quelle previste per il processo penale . Il principio è pacifico, avendo la Corte costituzionale «… ripetutamente affermato che non sono applicabili al giudizio civile ed a quello amministrativo, proprio per la particolarità e le diversità dei sistemi processuali, le regole delle incompatibilità soggettive per precedente attività tipizzata svolta nello stesso procedimento penale, bensì le disposizioni sull'astensione e la ricusazione del codice di procedura civile, cui anche le norme proprie del processo amministrativo fanno rinvio v., per le peculiarità dei sistemi processuali, sentenza numero 326 del 1997 . Le insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice sono risolvibili nel processo civile - per le sue caratteristiche - attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione, previsti dal codice di procedura civile ordinanze nnumero 359/1998 e 356/1997 e sentenza numero 326/1997 » espressamente in questi termini Corte cost. 387/1999 . Tra le norme in materia di obbligo di astensione , quella in tesi astrattamente evocabile ed applicabile alla fattispecie è l' articolo 51 numero 4 c.p.c. , che prevede il dovere di astensione a carico del giudice che abbia “conosciuto” la causa “come magistrato in altro grado del processo”. Ora, è incontroverso che la “ conoscenza ” cui fa riferimento l' articolo 51 numero 4 c.p.c. non significa mero svolgimento di attività istruttoria, occorrendo la partecipazione a momenti decisionali Cass. civ. numero 25487/2021 Cass. civ. numero 7578/2007 . Quanto invece al concetto di “grado del processo”, l'interpretazione non può fermarsi al mero dato letterale. Invero, la giurisprudenza costituzionale , nell'ottica di una tutela effettiva del principio di terzietà/imparzialità della giurisdizione, che è alla base del dovere di astensione, ha ritenuto che la locuzione “grado del processo” vada intesa «alla luce dei principi che si ricavano dalla Costituzione relativi al giusto processo, come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione articolo 24 della Costituzione avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge articolo 101 della Costituzione , né la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura articolo 104, primo comma, della Costituzione . In altri termini, la espressione “altro grado” non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall' ordinamento giudiziario , ma deve ricomprendere – con una interpretazione conforme a Costituzione – anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discute da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario» Corte cost. 460/2005 . Pertanto, anche in uno stesso grado si può porre un problema di incompatibilità del giudice che ha partecipato ad una fase anteriore di quel grado. Ma, come ci ricorda la Consulta, occorre che quel giudice abbia adottato una “decisione” e la successiva fase processuale si ponga quale momento “impugnatorio” di questa decisione ad esempio, nel caso di Corte cost. 387/1999 . In assenza di questi due presupposti, una “decisione” e una fase di “impugnazione” , si è al di fuori dello schema e del perimetro dell' articolo 51 numero 4 c.p.c. Che, si ricordi, è una norma di stretta interpretazione, «poiché i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall' articolo 51 c.p.c. , ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, incidono sulla capacità del giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge …» così in motivazione Cass. 2720/2020 . Per il giudice della nomofilachia, queste caratteristiche, ossia una “decisione” e una fase di “impugnazione” non si rinvengono nell'ipotesi di cui all'articolo 380- bis c.p.c. La norma, dunque, è chiara nel prevedere una mera “proposta di definizione” e nel contrapporre ad essa la “decisione” quale esito meramente eventuale e successivo. La rubrica della disposizione - comunque, come noto, di ridotta valenza ai fini esegetici e certo non vincolante - neanche depone in senso contrario. La rubrica dell'articolo 380- bis c.p.c. non configura, infatti, la “proposta di definizione” come una “decisione”, ma riferisce quest'ultima solo e soltanto al provvedimento adottato a seguito dell'eventuale istanza della parte che ritenga di non prestare acquiescenza allo iter che conduce alla rinuncia del ricorso ed all'estinzione del giudizio, non alla decisione. Conseguentemente, il meccanismo è costruito senza prevedere alcuna forma di impugnazione, ossia un reclamo o un'opposizione motivati la parte si limita a “ chiedere la decisione ” ed a tal fine è appunto sufficiente una mera “istanza sottoscritta dal difensore”, benché debba ritenersi ammissibile una “istanza motivata” anche se, di regola, le argomentazioni saranno affidate alla memoria depositata in prossimità della camera di consiglio , motivazione che è in ogni caso inidonea a connotarla di carattere impugnatorio di una “decisione” che manca del tutto. Dirimente è dunque che la fase di impugnazione manca anche perché, come detto, manca una decisione da impugnare, essendo in gioco una mera “proposta di definizione”. La quale non confluisce in una decisione, perché se non vi è la richiesta di decisione della parte vi è solo la rinunzia al ricorso e l'estinzione del giudizio ex articolo 391 c.p.c. Dunque, nel procedimento ex articolo 380 bis c.p.c. la decisione o è quella finale , resa dal collegio dopo la richiesta di parte, oppure manca del tutto , perché il processo si conclude ai sensi dell' articolo 391 c.p.c. D'altro canto, anche rispetto al meccanismo del previgente articolo 380- bis c.p.c. si è sempre esclusa la sussistenza del dovere di astensione in capo al magistrato estensore della “relazione - proposta” poi esaminata dalla Sezione filtro la ex Sesta sezione civile . Prima della modifica introdotta dall'articolo 1- bis comma 1 lett. e del d.l. numero 168/2016, convertito con modificazioni dalla l. numero 197/2016 , si trattava di «una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia». Dopo la miniriforma del 2016, tale relazione è stata sostituita da una “proposta” ravvisante un'ipotesi di inammissibilità, manifesta fondatezza o manifesta infondatezza del ricorso. In conclusione per le Sezioni Unite, in difetto di una norma ad hoc e non ricorrendo i presupposti che impongono al giudice di astenersi ex articolo 51 numero 4 c.p.c., può far parte del collegio decidente il magistrato estensore della “proposta di definizione” di cui all'articolo 380 bis c.p.c.

Presidente D'Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa 1. La.Ma. e Ro.Anumero hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza numero 1227/2022 della Corte d'appello di Ancona, pubblicata il 30 settembre 2022. Resistono con controricorso La.Ma. e La.Ma., mentre l'altro intimato La.Ma. non ha svolto attività difensive. 2. Il giudizio ebbe inizio nel 2016, allorché La.Ma. e Ro.Anumero convennero dinanzi al Tribunale di Ancona La.Ma., La.Ma. e La.Ma. per sentir accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà degli attori, sito nel Comune di S compreso in più ampio parco che si estende alle pendici del monte C ed a vantaggio della punta panoramica particella numero Omissis , nonché per ottenere la costituzione giudiziale di una servitù di passaggio pedonale in favore della medesima punta panoramica , interclusa e priva di collegamento alla pubblica via, individuandone tracciato e modalità di esercizio. I convenuti La.Ma. e La.Ma., nel costituirsi, domandarono in via riconvenzionale di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio a vantaggio di distinto fondo di loro proprietà particelle nnumero Omissis e Omissis . 2.1. L'adito Tribunale di Ancona con sentenza del 22 gennaio 2018 rigettò le domande degli attori ed accolse la riconvenzionale, dichiarando che a favore e contro i fondi ivi indicati sussisteva una servitù di passaggio come imposta nella sentenza di divisione del parco pronunciata inter partes il 17 dicembre 2010 dal Tribunale di Ancona confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 13 luglio 2015 , sulla base dell'accordo raggiunto dai contendenti. 2.2. Venivano proposti appelli in via principale da La.Ma. ed Ro.Anumero ed in via incidentale da La.Ma. e La.Ma. al sol fine di integrare la pronuncia di primo grado con l'indicazione dei dati catastali omessi dal Tribunale . L'appello principale è stato respinto, mentre è stato accolto l'incidentale, provvedendo la Corte d'appello nel dispositivo della sentenza a dichiarare che a carico del fondo di proprietà di La.Ma. ed Ro.Anumero , individuato con i relativi dati catastali, ed in favore di La.Ma. , ovvero a vantaggio dei fondi, individuati con i relativi dati catastali, che vedono quest'ultimo quale titolare del diritto di superficie, ovvero quale proprietario esclusivo o, per i beni in comproprietà, nei limiti delle quote di sua spettanza, si è costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù di passaggio da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa mt. 4 attualmente esistente . 2.3. Il primo motivo del ricorso di La.Ma. e Ro.Anumero denuncia la violazione o falsa applicazione degli articolo 1362 e 1363 c.c. , con riguardo alla interpretazione della citazione introduttiva del giudizio, nella quale gli attori chiedevano di dichiarare l'inesistenza di servitù gravante sul loro fondo a vantaggio della punta panoramica particella numero Omissis , e non invece, come ritenuto dai giudici del merito, a vantaggio della proprietà di La.Ma. particelle nnumero Omissis e Omissis . Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omessa motivazione, comportante la nullità della sentenza, sempre sul punto attinente alla individuazione del fondo asseritamente dominante. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli articolo 1027,1028 e 1062 c.c. , in quanto la ritenuta costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, conseguente all'intervenuta divisione giudiziale tra i fratelli La., non poteva che stabilirsi a favore della punta panoramica , giacché rimasta totalmente interclusa per effetto della divisione. Il quarto motivo di ricorso, infine, denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. , sub specie del travisamento della prova , la violazione dell' articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 2697 c.c., ed ancora la violazione o falsa applicazione dell' articolo 1062 c.c. Questa censura contesta che al momento della divisione dei fondi 17 dicembre 2010 vi fossero opere visibili e permanenti in particolare, la strada destinate all'esercizio della pretesa servitù di passaggio gravante sul fondo separato attribuito a La.Ma. e Ro.Anumero 2.4. I controricorrenti hanno chiesto di dichiarare inammissibile, o comunque di respingere il ricorso. 3. Il Consigliere delegato, rilevato che i quattro motivi del ricorso di La.Ma. e Ro.Anumero avverso la pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale di confessoria servitutis si risolvono in doglianze di merito relative all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito in particolare, sotto i profili della individuazione del fondo dominante e della valutazione dei presupposti per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia , e perciò ravvisata la inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso stesso, aveva proposto con provvedimento dell'11 marzo 2023 la definizione del giudizio a norma dell'articolo 380 - bis c.p.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. numero 149 del 2022 . I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso con istanza del 20 aprile 2023. La trattazione del ricorso era stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articolo 375, comma 2, 4 - ter, e 380 - bis 1, c.p.c. , per l'adunanza del 28 settembre 2023, nominandosi relatore lo stesso Consigliere estensore della proposta di definizione mediante procedimento per la decisione accelerata. In data 13 settembre 2023 è stata formulata dai ricorrenti istanza di rimessione alle Sezioni Unite, sollevandosi la questione della legittimità della composizione del Collegio giudicante, perché di esso fa parte il Consigliere estensore della proposta di decisione accelerata del ricorso, il quale, ad avviso dei ricorrenti, verserebbe in una situazione di incompatibilità, in ragione del principio di imparzialità del giudice. Con decreto del 19 settembre 2023 la Prima Presidente, ai sensi degli articolo 374, comma 2, e 376 c.p.c. , ha disposto che sul ricorso la Corte pronunci a sezioni unite, presentando una questione di massima di particolare importanza se, nel procedimento ai sensi dell'articolo 380 - bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante. La questione investe il procedimento di cui all'articolo 380 - bis c.p.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. numero 149 del 2022 , che costituisce una novità assoluta nel giudizio di cassazione. Il decreto della Prima Presidente evidenzia che il filtro ex articolo 380 - bis c.p.c. assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo connotato da una potenziale definitorietà che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflattive del contenzioso . La questione è inoltre complessa , essendo in gioco il principio di imparzialità del giudice e il confronto con la giurisprudenza costituzionale . Il decreto di rimessione alle Sezioni Unite segnala altresì il contrasto di interpretazioni dottrinali sul punto, alcune che escludono ogni profilo di incompatibilità della partecipazione del consigliere proponente alla decisione collegiale, altre che dubitano della parzialità dello stesso estensore della proposta, in quanto influenzato dal suo anteriore pre - giudizio sulla medesima res iudicanda . Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, chiedendo di dichiarare insussistente l'incompatibilità del redattore della proposta di definizione a partecipare al collegio nel procedimento di cui al novellato articolo 380 - bis c.p.c., con ritrasmissione del ricorso alla Seconda sezione civile per la relativa decisione. Hanno depositato memorie anche le parti. Motivi della decisione 1. La questione rimessa alla decisione di queste Sezioni Unite con decreto del 19 settembre 2023 della Prima Presidente, ai sensi degli articolo 374, comma 2, e 376 c.p.c. , viene così definita se, nel procedimento ai sensi dell'articolo 380 - bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante. 2. La questione riguarda la formulazione dell'articolo 380 - bis c.p.c. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 149 . In tale formulazione l'articolo 380 - bis c.p.c. che era stato inserito dal D.Lgs. numero 40 del 2006 , e poi più volte sostituito fin da ultimo dal d.l. numero 168 del 2016 , convertito nella legge numero 197 del 2016 , stando al regime transitorio dettato dall' articolo 35 del D.Lgs. numero 149 del 2022 , come modificato dalla legge numero 197 del 2022 , si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Il testo vigente dell'articolo 380 - bis c.p.c. dispone I . Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. II . Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. III . Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380 - bis. 1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 . È stata in tal modo data attuazione dal D.Lgs. numero 149 del 2022 all'articolo 1, comma 9, della legge di delega 26 novembre 2021, numero 206 , che, nell'indicare i principi e criteri direttivi da rispettare nelle modifiche da apportare al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione, richiedeva oltre che, tra l'altro l'unificazione dei riti camerali disciplinati dall'articolo 380 - bis e dall'articolo 380 - bis. 1 la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380 - bis , alla lettera e , di introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo 1 che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata 2 che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti 3 che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 - quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115 . La Relazione illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 149, a proposito dell'articolo 380 - bis, spiegava che tale procedimento, volto alla definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati, è destinato a svolgere la funzione di filtro dapprima assegnata alla apposita sezione di cui all' articolo 376, comma 1, c.p.c. , e così sviluppa e completa il disegno prefigurato dalla legge delega, tenendo presenti gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione avuti di mira dal legislatore delegante . La Relazione aggiungeva che la proposta di inammissibilità, di improcedibilità o di manifesta infondatezza formulata dal presidente della sezione o dal consigliere delegato prefigura un esito negativo per il ricorso, con un'uscita anticipata dalla Corte mentre l'espresso richiamo all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 96, terzo e quarto comma, nel caso di decisione conforme alla proposta di definizione, discenderebbe dalla realistica presa d'atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata . 3. Nelle prime interpretazioni del novellato articolo 380 - bis c.p.c., questa Corte ha avuto già occasione di soffermarsi sui presupposti di applicabilità del terzo e del quarto comma dell' articolo 96 c.p.c. , allorché, appunto, il giudizio, all'esito dell'istanza di decisione, sia definito in conformità alla proposta di decisione accelerata Cass. Sez. Unite, ordinanze numero 36069, numero 27195, numero 28540 e numero 27433 del 2023 . In queste pronunce, il nuovo articolo 380 - bis è stato qualificato in termini di strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un'ipotesi di abuso del diritto di difesa, giacché non attenersi alla delibazione altrimenti definita valutazione del presidente o del consigliere delegato, che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata. Si è comunque raccomandata una interpretazione della norma che non conduca ad un indifferenziato automatismo sanzionatorio, dovendo l'applicazione del terzo e del quarto comma dell' articolo 96 c.p.c. rimanere pur sempre affidata alla analisi delle caratteristiche del caso di specie. 4. Per dare soluzione alla questione di massima di particolare importanza rimessa a queste Sezioni Unite, se, cioè, il presidente della sezione o il consigliere da questo delegato, il quale abbia formulato la proposta di definizione accelerata del giudizio, possa far parte del collegio che pronunci sul ricorso, nel caso che il ricorrente abbia chiesto la decisione, occorre dapprima rappresentare l'elaborazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte costituzionale sul principio di imparzialità - terzietà della giurisdizione e sulla incompatibilità del giudice, che subisca la forza della prevenzione per aver già conosciuto della causa, a partecipare ulteriormente al giudizio, avendo particolare riguardo al processo civile. 5. La Corte EDU, nell'interpretare l'articolo 6 par. 1 della Convenzione, a proposito del diritto a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge , spiega che l'imparzialità del giudice significa assenza di pregiudizio Corte EDU, 9 gennaio 2018, Nicholas c. Cipro l'imparzialità va verificata sia in base ad un criterio soggettivo, attinente ad un determinato giudice con riguardo ad una causa particolare, sia in base ad un criterio oggettivo, che riguarda soprattutto le garanzie offerte dalla composizione del tribunale Corte EDU 25 settembre 2018, Denisov c. Ucraina le procedure nazionali in materia di astensione dei giudici, oltre a garantire l'imparzialità della giurisdizione eliminando ogni ragionevole dubbio, devono anche eliminare ogni apparenza di parzialità Corte EDU, 15 luglio 2005, Meznaric c. Croazia Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micallef c. Malta Corte EDU, 19 ottobre 2021, Miroslava Todorova c. Bulgaria il difetto di imparzialità dell'organo giurisdizionale, oltre cha da situazioni di natura personale, può discendere da situazioni di natura funzionale, quali quelle correlate allo svolgimento di diverse funzioni ad esempio, consultive e giurisdizionali nella medesima causa da parte dello stesso soggetto Corte EDU, 6 maggio 2003, Kleyn e altri c. Paese Bassi per stabilire se la partecipazione del medesimo giudice a diverse fasi di una causa civile sia conforme al requisito di imparzialità di cui all'articolo 6 par. 1 CEDU , occorre procedere ad una valutazione caso per caso Corte EDU, 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino Corte EDU, 1° dicembre 2020, Guòmundur Andri Àstraòsson c. Islanda il fatto che un giudice abbia già adottato una decisione nella fase pre - processuale o che abbia una conoscenza particolareggiata della causa non comporta alcun pregiudizio sulla sua imparzialità al momento della pronuncia finale, purché questa sia svolta al momento della sentenza che chiude il giudizio sulla base delle difese svolte dalle parti e non sia vincolata dalle questioni definite nella fase pregressa Corte EDU 6 giugno 2000, Morel c. Francia Corte EDU, 24 luglio 2012, Toziczka c. Polonia il difetto di imparzialità oggettiva in relazione ad un componente del collegio che abbia prima della decisione assunto una particolare posizione nel processo non mina ex se la imparzialità del collegio, dovendosi tener conto altresì del numero dei giudici che partecipano alla sentenza e del ruolo rivestito nell'organo collegiale Corte EDU, 4 marzo 2014, Fazli Aslaner c. Turchia Corte EDU, 31 agosto 2021, Karrar c. Belgio . 6. La Corte costituzionale, a sua volta, afferma che il principio di imparzialità - terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo sentenza numero 387 del 1999 ed è compreso nel giusto processo , giacché connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, e condiziona l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio sentenza numero 7 del 2022 la disciplina sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua ratio proprio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla forza della prevenzione , cioè dalla tendenza a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito ed a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda ex multis, sentenze numero 172 del 2023, numero 64, numero 16 e numero 7 del 2022, numero 66 del 2019, numero 183 del 2013 numero 387 del 1999 l'imparzialità del giudice richiede, invero, che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto terzo , scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi sentenza numero 155 del 1996 per potersi ritenere sussistente l'incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono, quindi, concorrere le seguenti condizioni a che le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda b che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione e non abbia avuto semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione c che quest'ultima abbia natura non formale , ma di contenuto , ovvero comporti valutazioni sul merito d che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. La necessità che la valutazione pregiudicante si collochi in una distinta fase del procedimento si spiega con la contemporanea esigenza che, all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In queste ipotesi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito sentenze numero 172 e numero 91 del 2023 numero 64, numero 16 e numero 7 del 2022 . Quanto, in particolare, al processo civile, pur considerate le differenze col sistema delle incompatibilità proprie del processo penale sentenza numero 78 del 2015 ordinanza numero 497 del 2002 , le implicazioni poste dall' articolo 111, secondo comma, Cost. portano ad interpretare l' articolo 51, comma 1, numero 4 , c.p.c. , il quale contempla l'obbligo di astensione per il giudice che ha conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo cui corrisponde il diritto di ricusazione delle parti articolo 52 c.p.c. , nel senso che la nozione di altro grado sia riferibile non soltanto alla relazione di competenza funzionale fra i diversi uffici giudiziari sottordinati e sovraordinati previsti dall' ordinamento giudiziario , ma anche alla progressione fra le distinte fasi che si susseguono nel medesimo giudizio civile con carattere di autonomia e con contenuti e finalità impugnatorie, nella specie ove si tratti di dover rendere una pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario e sia circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice del primo segmento procedimentale sentenze numero 45 del 2023, numero 78 del 2015, numero 460 del 2005, numero 387 del 1999 . Esempio di procedimento di natura lato sensu impugnatoria, da attrarre nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà - imparzialità del giudice, è quello che dia vita ad una revisio prioris instantiae, la quale può tramutarsi in meccanismo di reiterazione provvedimentale e sprigionare la forza della prevenzione in termini contrari a tali garanzie sentenza numero 45 del 2023 . Viceversa, neppure sussiste l'esigenza di ordine costituzionale dell'astensione, rispetto alla pronuncia della sentenza, del giudice che abbia emesso una ordinanza con effetto anticipatorio della decisione definitiva nell'ambito di un meccanismo potenzialmente idoneo a concludere il grado del processo, stabilito a fini essenzialmente deflattivi del contenzioso, ritenuti conseguibili grazie alla eventuale rinuncia delle parti ad una successiva pronuncia di tale sentenza ferme le garanzie difensive, la continuità del medesimo giudice nel condurre il processo fino alla decisione conclusiva salvaguarda nel contempo l'esigenza di un pieno rendimento dell'attività giurisdizionale, secondo il principio di concentrazione degli atti e di economia endoprocessuale ordinanze numero 168 e numero 533 del 2000 . L'interpretazione conforme a Costituzione dell'articolo 51, comma 1, numero 4, c.p.c., dunque, comporta che si debba riconoscere connotata di intrinseca natura impugnatoria la fase che si svolge davanti al medesimo ufficio giudiziario e sottoponga a revisio un provvedimento avente una funzione decisoria idonea di per sé a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale fino alla decisione del merito , ma anzi suscettibile - in caso di mancata opposizione - di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti e che, inoltre, il provvedimento preveniente sia volto ad esprimere una valutazione delle condizioni che ne legittimano l'adozione non divergente, quanto a parametri di giudizio, da quella che deve compiere il giudice dell'eventuale opposizione, se non per il carattere del contraddittorio e della cognizione sommaria sentenze numero 45 del 2023, numero 460 del 2005, numero 387 del 1999 . 7. In dottrina non si è mancato di appuntare criticamente le interpretazioni raggiunte dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità sul terreno delle incompatibilità del giudice nel processo civile, lamentando la lettura riduttiva prescelta al riguardo dalla riformulazione dell' articolo 111 Cost. operata nel 1999. In sostanza, l'attuazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice civile, pure dopo la costituzionalizzazione del giusto processo , sarebbe stata lasciata al funzionamento dei meccanismi di astensione e ricusazione stabiliti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura. Sono stati, piuttosto, riconosciuti i meriti del legislatore, per avere di recente proceduto ad una frequente tipizzazione di ipotesi di incompatibilità rispetto alla trattazione dei giudizi di opposizione o alla partecipazione dei collegi di reclamo del giudice che abbia pronunciato il provvedimento, rispettivamente, opposto o reclamato. Un ulteriore esempio si avrebbe, da ultimo, nei modelli degli articolo 183 - ter e 183 - quater c.p.c. , introdotti dal D.Lgs. numero 149 del 2022 , in caso di accoglimento del reclamo e di prosecuzione del giudizio. Tali ipotesi di incompatibilità, peraltro, dando luogo a specificazioni dell'obbligo di astensione, possono comunque essere dedotte dalle parti soltanto col rimedio della ricusazione ex articolo 52 c.p.c. , e non in sede di impugnazione come motivo di nullità così, ad esempio, Cass. Sez. Unite numero 1545 del 2017 . Facendo uso dei principi indicati dalla giurisprudenza convenzionale nella interpretazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU , il vulnus dell'imparzialità del giudice che abbia conosciuto della causa, a mente dell' articolo 51, comma 1, numero 4 , c.p.c. , emergerebbe in base al criterio soggettivo, individuando quel determinato magistrato la cui neutralità sia alterata dalla forza della prevenzione , ma atterrebbe, in realtà, alla garanzia oggettiva della necessaria diversità fra il giudice della decisione e il giudice deputato al riesame o al controllo su di essa. La piena realizzazione della imparzialità del giudice, ex articolo 111, comma 2, Cost. , passa, dunque, per una corretta esegesi della nozione di altro grado del processo , adoperata nell' articolo 51, comma 1, numero 4 , c.p.c. Come del resto chiarito dall'ormai consolidato orientamento della stessa Corte costituzionale, l' altro grado del processo che abbia procurato al giudice la preveniente conoscenza della causa non si esaurisce nel catalogo dei mezzi di impugnazione elencati dall' articolo 323 c.p.c. Perciò la dottrina richiama costantemente l'attenzione sulle analoghe insidie che pongono i procedimenti oppositori e di reclamo, i quali sovente rivelano tratti comuni ai giudizi stricto sensu impugnatori. L' alterità del grado del processo , che determina l'obbligo di astensione del giudice e la facoltà della parte di chiederne la ricusazione, ad avviso delle più note elaborazioni scientifiche, dovrebbe così ravvisarsi ogni qual volta ci si trovi in presenza di un procedimento che a postula un riesame della medesima situazione sostanziale oggetto del giudizio, senza l'apporto di nuovo materiale probatorio e per il tramite della decisione assunta proprio da quel determinato magistrato, in maniera da pervenire, all'esito di tale rinnovata verifica delle questioni che questo aveva già esaminato, ad una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata b resta rimesso all'indispensabile e tempestiva iniziativa di una parte che abbia interesse a modificare la regolamentazione delle contrapposte ed interdipendenti pretese contenuta in detta decisione, la quale diviene altrimenti immodificabile c viene affidato alla competenza funzionale di un giudice diverso da quello che si è già pronunciato. 7.1. Una strada alternativa percorsa in dottrina ha ipotizzato l'applicabilità analogica al processo civile della causa di ricusazione del giudice stabilita dall'articolo 31, comma 1, lett. b cod. proc. penumero , allorquando egli abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sul merito della res iudicanda, ipotesi sussistente allorché il magistrato abbia anticipato una siffatta valutazione senza che fosse imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, né funzionale al provvedimento incidentale adottato Cass. Sez. Unite penali, numero 41263 del 2005 . Ciò ha indotto tuttavia subito a replicare che nel processo civile giammai possa fraintendersi come manifestazione indebita l'espressione anticipata del proprio convincimento sull'esito della lite fatta dal giudice mediante provvedimenti regolati dalla legge e che contribuiscono alla formazione progressiva del contenuto della decisione definitiva, rendendo anche più prevedibile lo stesso per le parti. 8. Come registra il decreto della Prima Presidente di rimessione alle Sezioni Unite, nei commenti dottrinali relativi al procedimento ex articolo 380 - bis c.p.c., alla stregua del testo introdotto dal D.Lgs. numero 149 del 2022 , è stata espressa l'opinione che il presidente della sezione o il consigliere da questo delegato, autore della sintetica proposta di definizione del giudizio, ove la parte ricorrente chieda la decisione, versi in una situazione di incompatibilità a comporre il collegio chiamato a definire il giudizio di cassazione ai sensi dell' articolo 380 - bis.1 c.p.c. In tal senso deporrebbero, indicativamente, la rubrica dello stesso articolo 380 - bis, che parla di p rocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e la constatazione che l'accelerazione si riduce a questa fase prodromica del giudizio. Viene segnalata la similitudine tra la proposta di definizione del giudizio di cui al novellato articolo 380 - bis c.p.c. e la proposta di conciliazione del giudice di cui all' articolo 185 - bis c.p.c. ed anche all' articolo 420, comma 1, c.p.c. , ove, per la verità, è tuttavia precisato che l a proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice si assume che il giudice che formuli e motivi una proposta di definizione, ritenendo il ricorso per cassazione manifestamente infondato, inammissibile o improcedibile, perde la sua posizione di terzietà ed imparzialità rispetto alla causa, allorché la stessa debba essere decisa su istanza del ricorrente, rimanendo influenzato dal suo pre - giudizio o comunque apparendo non più neutrale alle parti. Nonostante il nome di proposta di definizione prescelto dal legislatore, quel che l'articolo 380 - bis affida al presidente della sezione o al consigliere delegato configurerebbe, piuttosto, una decisione , tant'è che l'effetto suo proprio ove il ricorrente non reagisca entro quaranta giorni , e cioè l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, si produce senza bisogno di alcuna espressa accettazione del destinatario. Altrimenti, si ravvisa nella proposta di definizione una sorta di contenuto decisorio, sia pure sulla base di una valutazione delibativa, e nella investitura del Collegio, mediante la istanza di decisione, una sorta di reclamo. Queste letture avvertono che la proposta di definizione contemplata nel modello processuale allestito dal D.Lgs. numero 149 del 2022 è cosa diversa dalla proposta del relatore rivolta al presidente, come dalla relazione rivolta al collegio, contemplate nelle previgenti versioni dell'articolo 380 - bis c.p.c. Saremmo in presenza, piuttosto, di un giudice singolo di Cassazione, il quale opera in modo del tutto svincolato dal collegio interloquendo unicamente con le parti private e senza alcun coinvolgimento nemmeno del pubblico ministero e il cui provvedimento monocratico è votato a definire la fase della decisione accelerata, alla quale, eventualmente, segue una diversa fase oppositoria, subordinata alla tempestiva istanza di parte sottoscritta da difensore non a caso munito di una nuova procura speciale , e che la Corte definisce in camera di consiglio, venendo meno il beneficio del mancato raddoppio del contributo unificato comma 1 - quater. 1 dell'articolo 13 del d.P.R. numero 115 del 2002 se il ricorso è respinto integralmente o è dichiarato inammissibile o improcedibile, e comminando altresì le sanzioni di cui al terzo ed al quarto comma dell' articolo 96 c.p.c. se la decisione finale risulta conforme alla proposta . Questo apparato sanzionatorio eserciterebbe una forte coartazione della volontà del ricorrente, rendendo nei fatti la proposta difficilmente rifiutabile. In sostanza, il provvedimento acceleratorio del presidente della sezione o del consigliere da questo delegato darebbe luogo ad una anticipazione di giudizio e perciò deporrebbe per l'incompatibilità a comporre il collegio della definizione camerale, e vieppiù ad essere nominato relatore il che, del resto, gli articolo 380 - bis e 380 bis.1 non prevedono testualmente . Le interpretazioni dottrinali in esame dubitano altrimenti della legittimità costituzionale dell'articolo 380 - bis c.p.c. con riferimento all' articolo 111, secondo comma, Cost. , ed affermano che il giudice che abbia elaborato la proposta e poi faccia anche parte del collegio giudicante può essere fondatamente ricusato dalle parti, ex articolo 52 c.p.c. , in relazione all' articolo 51, comma 1, numero 4, c.p.c. 9. È noto che questa Corte, nella vigenza della precedente disciplina del procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, aveva ripetutamente escluso che ricorresse l'obbligo di astensione di cui all' articolo 51, comma 1, numero 4, c.p.c. , in capo al giudice relatore autore dapprima della relazione e poi della proposta ai sensi del primo comma dell'articolo 380 - bis c.p.c., ratione temporis operante, non rivelando detta relazione o proposta carattere decisorio, né configurandosi quale anticipazione di giudizio da parte del relatore, giacché non ne risultava in alcun modo menomato il verdetto finale spettante al collegio ex multis, Cass. numero 27305 e numero 8939 del 2021 numero 2720 del 2020 numero 7541 del 2019 numero 24140 del 2010 numero 24612 del 2007 arg. anche da Cass. Sez. Unite numero 7433 e numero 8999 del 2009 . Era stata pure dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 377 e 380 - bis c.p.c., con riferimento all' articolo 52 c.p.c. ed in riferimento all' articolo 111, secondo comma, Cost. , nella parte in cui si consentiva che il giudice relatore potesse comporre il collegio giudicante nel procedimento camerale di cassazione. A proposito della relazione prevista nel modello inserito dal D.Lgs. numero 40 del 2006, la quale recava una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto posti a sostegno della prospettata decisione camerale, le pronunce descrivevano la stessa non come segmento di decisione da sottoporre all'approvazione del collegio, né come qualificata opinione versata agli atti, ma quale mera proposta ipotetica di definizione processuale accelerata, rivolta ad indicare alle parti e al collegio, a contraddittorio dispiegato sull'intero thema decidendum, la possibile ricorrenza delle condizioni di cui all' articolo 375 c.p.c. Cass. numero 18047 del 2008 numero 9094 e numero 20965 del 2007 . Della prima versione dell'articolo 380 - bis c.p.c., d'altro canto, si era detto che esso riprendeva dalla storia il modello dell'istituto dell' opinamento , ove si prevedeva, nell'intento di garantire il rispetto del contraddittorio, la comunicazione alle parti di un progetto di motivazione, il quale non fungeva da atto di volontà, ma serviva a manifestare un dubbio, cui soltanto la sentenza avrebbe dato risposta. Anche rispetto all' ordinanza opinata , con cui la Corte deliberava sul ricorso a seguito della comunicazione della relazione e della presentazione delle conclusioni del pubblico ministero e delle memorie delle parti nella vigenza del primo articolo 380 - bis c.p.c., era stato avanzato dagli studiosi il sospetto di un deficit di terzietà del relatore, che prima comunicava il suo opinamento e poi partecipava alla decisione. Si era tuttavia rimarcato che la relazione opinata valesse, piuttosto, ad assicurare una preventiva ostensione della proposta di definizione, in maniera da evitare alle parti sorprese al momento della decisione e da favorirne, nell'ottica della collaborazione, l'adozione delle conseguenti scelte difensive. 10. Nelle prime interpretazioni seguite da questa Corte, si è affermato che il nuovo articolo 380 - bis c.p.c. non ha inciso sull'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità , in quanto la proposta di definizione accelerata, conformemente alle sue predecessore, continuerebbe a rappresentare un mero opinamento del relatore proponente, privo di valore decisionale, il novum essendo rappresentato unicamente dalla richiesta del legislatore di una interlocuzione della parte . L'impulso di definizione del giudizio resterebbe rimesso alla volontà del ricorrente, il quale si trova di fronte all'alternativa tra non chiedere la decisione entro il termine stabilito, il che dà luogo ad una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso , disciplinata come la rinuncia regolata dagli articolo 390 e 391 c.p.c. e che comporta la definizione del giudizio non come indicato nella proposta oppure, formulare una mera istanza, non motivata , la quale di per sé provoca la decisione della Corte così Cass. numero 31839 del 2023 . 11. I commenti dottrinali sono invece più propensi a sottolineare le differenze che le analogie tra i vecchi modelli di procedimento camerale ex articolo 380 - bis c.p.c. e quello da ultimo introdotto dal D.Lgs. numero 149 del 2022 . Nei modelli previgenti, l'ipotesi decisoria veicolata nella relazione o nella proposta veniva anticipata ai difensori, ma non chiudeva mai il procedimento, al quale fine occorreva pur sempre che la Corte deliberasse sul ricorso con ordinanza, o con sentenza se la medesima Corte rinviava la causa alla pubblica udienza. Il tipo del provvedimento decisorio in tali modelli era, dunque, come si è già detto, quello dell'ordinanza opinata . Questa ricostruzione sorreggeva la conclusione circa la non incompatibilità del relatore rispetto al collegio giudicante, giacché autore di un atto dell'unico procedimento decisorio di per sé privo di autonomia provvedimentale anzi, la possibilità che il relatore partecipasse al collegio chiamato a pronunciare sul ricorso sembrava garanzia di conseguimento dello scopo acceleratorio del peculiare rito allestito per le ipotesi di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione. Ben diverso risulterebbe il meccanismo del novellato articolo 380 - bis c.p.c. Esso si strutturerebbe in una prima fase caratterizzata dalla formulazione della proposta del presidente di sezione o del consigliere delegato, provvedimento del tutto autonomo a valenza potenzialmente decisoria, giacché, in difetto di richiesta del ricorrente, il ricorso si intende rinunciato. Se invece la richiesta di decisione ci sia, il collegio non è investito di altro che di una sorta di revisio prioris instantiae sulla medesima res iudicanda già valutata dal presidente o consigliere proponente si tratterebbe, dunque di una seconda fase procedimentale che duplica la cognitio della prima e perciò impone l'alterità dei giudici, sicché il medesimo proponente sarebbe incompatibile ad assumere la qualità di componente del collegio. 12. La questione rimessa a queste Sezioni Unite con decreto del 19 settembre 2023 della Prima Presidente, va risolta nel senso che, nel procedimento ai sensi dell'articolo 380 - bis c.p.c., come disciplinato dal D.Lgs. numero 149 del 2022 , il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'articolo 380 - bis. 1, ove il ricorrente abbia chiesto la decisione. 12.1. Il novellato articolo 380 - bis c.p.c. prevede che il presidente della sezione, o il consigliere da questo delegato, può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, recante la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza del ricorso ravvisata secondo quanto precisato dalla legge di delega numero 206 del 2021 . Tale proposta va comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente può chiedere la decisione del ricorso con apposita istanza. Questa istanza non apre una nuova fase del giudizio di cassazione pendente e non provoca, perciò, una frammentazione del procedimento, non potendosi imporre che, per la medesima fase del giudizio, vi siano tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. Non depone per l'esaurimento di una fase del giudizio di cassazione e per l'apertura di una distinta ed autonoma fase il dato che l'articolo 380 - bis c.p.c. richiede che l'istanza di decisione, a seguito della comunicazione della proposta di definizione, sia sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale. Si è convincentemente sostenuto dai commentatori che la nuova procura speciale a corredo dell'istanza di decisione, di cui all'articolo 380 - bis, comma 2, c.p.c., non va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata benché non contemplata fra gli atti di cui al terzo comma dell' articolo 83 c.p.c. . Non si tratta, invero, di nuova procura alle liti, ma di procura a compiere, nell'interesse del ricorrente, uno specifico ed eventuale atto del processo di cassazione, il cui espletamento sollecita non soltanto l'adempimento dei doveri di informazione verso il cliente incombenti sull'avvocato nel contesto della disciplina sostanziale che regola il rapporto interno relativo al conferimento dell'incarico, ma onera altresì la Corte di verificare la diretta riferibilità alla parte della peculiare attività processuale svolta in tale segmento dal difensore. Il legislatore, a fronte del rilievo attribuito nel secondo e nel terzo comma al sopravvenire della proposta che ravvisi l'inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, ha quindi ritenuto, con scelta che non può dirsi né arbitraria né irragionevole, di porre a carico del difensore l'onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere la decisione, in maniera che la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta e attuale di dare vita alla pronuncia del collegio. Tale limitazione del mandato conferito con la originaria procura ex articolo 365 c.p.c. e della condotta processuale affidata al difensore postula soltanto l'osservanza di una ulteriore regola di procedura che può dirsi mirata ad un'attivazione consapevole della giurisdizione di legittimità cfr. Corte cost., sentenza numero 13 del 2022 . 12.2. Come chiarito nella sentenza della Corte costituzionale numero 142 del 2023 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 2, comma 1, della legge numero 89 del 2001 , nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'articolo 1 - ter, comma 6, della medesima legge nei giudizi davanti alla Corte di cassazione , il rito accelerato delineato dal nuovo articolo 380 - bis c.p.c. non ha alcuna attinenza con il sistema dei rimedi preventivi e dei correlati modelli procedimentali alternativi, volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga. L'istanza sottoscritta dal difensore del ricorrente ex articolo 380 - bis, comma 2, c.p.c., pur necessitando di nuova procura speciale, ha, dunque, soltanto effetto dichiarativo del permanente interesse alla decisione del ricorso già incardinato nel processo mediante la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell' articolo 366, comma 1, numero 4, c.p.c. La Relazione illustrativa al D.Lgs. numero 149 del 2022 definisce l'istanza di decisione come necessario atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente . 12.3. Ciò porta a ritenere che nessuna differenza funzionale sussiste, quanto al rapporto con la decisione finale del collegio, tra la relazione o la proposta delle precedenti formulazioni dell'articolo 380 - bis c.p.c. e la attuale proposta di definizione accelerata del giudizio quest'ultima, al pari delle sue predecessore, è rivolta alle parti, evita loro sorprese nell'ottica della collaborazione, assicura la dialetticità della procedura e provoca l'eventuale contraddittorio, non costituisce alcun vincolo né alcuna preclusione per il giudizio del collegio, è priva di autonomia, non decide anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in una fase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere ai sensi dell' articolo 380 - bis.1 c.p.c. 12.4. La vera novità del novellato articolo 380 - bis c.p.c. sta nell'aver previsto che la mancata dichiarazione del permanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l'istanza di cui al secondo comma, lascia intendere rinunciato il ricorso, sicché la Corte provvede ai sensi dell' articolo 391 c.p.c. ovvero con decreto del presidente, anziché secondo la regola di costituzione del collegio giudicante imposta dall' articolo 67 ord. giud. e garantita ove sia chiesta la decisione . Costituiva approdo già sicuro nella giurisprudenza di questa Corte che l'instaurazione del procedimento camerale ex articolo 380 - bis c.p.c., con la comunicazione della relazione o della proposta che prospetti un determinato esito del ricorso, sia in ogni caso destinata a recedere ove la parte rinunci allo stesso, dovendo comunque alla manifestazione di tale volontà abdicativa seguire la declaratoria di estinzione anche qualora sussista una causa di inammissibilità o di manifesta infondatezza dell'impugnazione Cass. Sez. Unite numero 19514 del 2008 . Nella disciplina del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale ad un determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, intendendolo come equipollente alla manifestazione di una volontà abdicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell'impugnazione. 12.5. Il tenore letterale del vigente articolo 380 - bis c.p.c., al pari delle formulazioni previgenti, se non depone nel senso della obbligatorietà della partecipazione al collegio del magistrato autore della proposta, neppure lascia inferire un suo obbligo di astensione e la possibilità di una sua ricusazione. Adoperando, allora, gli indici operativi selezionati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, nel procedimento ai sensi dell'articolo 380 - bis c.p.c., come disciplinato dal D.Lgs. numero 149 del 2022 , non sussiste l'obbligo di astensione di cui all' articolo 51, comma 1, numero 4 , c.p.c. né perciò spetta alle parti il diritto di ricusazione , nei confronti del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta, con riguardo al collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'articolo 380 - bis. 1. La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta della parte ricorrente non si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta di definizione accelerata, e non può dunque tramutarsi in meccanismo di reiterazione provvedimentale . Tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione del collegio rivela una intrinseca natura impugnatoria rispetto a quella. La proposta e l'ordinanza del collegio non danno luogo, cioè, a due decisioni sulla stessa causa, rimanendo unico il convincimento decisorio espresso nel provvedimento finale reso ai sensi dell' articolo 380 - bis.1 c.p.c. Che l'ordinanza del collegio debba avere ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata è ulteriormente confermato dal generico rinvio operato dal terzo comma dell'articolo 380 - bis al procedimento in camera di consiglio, ove si accorda alle parti soltanto la facoltà di depositare sintetiche memorie illustrative inerenti alle censure già proposte. La considerazione che non si apre, invece, un apposito contraddittorio sulla proposta di definizione del giudizio, consentendo o richiedendo alle parti di prendere posizione su di essa, appare in linea con la constatazione che la medesima proposta non entra innovativamente nell'oggetto del processo di cassazione, né può in alcun modo essere posta dal collegio a fondamento della decisione. La proposta di cui al vigente articolo 380 - bis c.p.c. realizza un assetto meramente strumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alla decisione conclusiva che spetta al collegio se ad essa non segue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio viene definito dal decreto che dichiara l'estinzione del giudizio emesso a norma dell' articolo 391 c.p.c. il che ne spiega la forma monocratica , e non con una statuizione confermativa della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente. La previsione secondo cui la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391 comporta l'operatività altresì del terzo comma di tale norma, in forza del quale i l decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione . Tale richiesta, da svolgersi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, si spiega come sollecitazione alla fissazione dell'udienza per la decisione collegiale, non avente natura di impugnazione del provvedimento, quanto di atto che rimette alla Corte di valutare se l'estinzione sia stata correttamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore del decreto di estinzione ai fini della definizione del giudizio di cassazione Cass. Sez. Unite numero 19980 del 2014 . 13. La partecipazione quale componente o la nomina quale relatore del presidente della sezione o del consigliere delegato proponente, ex articolo 380 - bis c.p.c., al collegio che definisce il giudizio, ove il ricorrente abbia chiesto la decisione, non rilevano, pertanto, quali ragioni di incompatibilità, ai sensi dell' articolo 51, comma 1, numero 4 e dell'articolo 52 c.p.c. Il proponente ex articolo 380 - bis c.p.c. non ha di certo neppure manifestato indebitamente il proprio convincimento sul merito della res iudicanda. La sua partecipazione al collegio che definisce il giudizio può, anzi, contribuire ad assicurare sia un maggiore rendimento dell'attività giurisdizionale, sia una maggiore celerità della decisione, e perciò una migliore qualità dell'accertamento sui cui la stessa deve poggiare. Tale conclusione non è frutto di un bilanciamento tra il canone oggettivo di efficienza dell'amministrazione della giustizia e il diritto delle parti ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale, in quanto tali valori non possono entrare in comparazione, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie ai fini dei principi dettati sia dall' articolo 111, secondo comma, Cost. , sia dall'articolo 6 della CEDU , ciò che rileva è esclusivamente la durata del giusto processo Corte cost., sentenze numero 111 del 2022 numero 317 del 2009 . L'interpretazione qui prescelta dell'articolo 380 - bis c.p.c., quanto alla possibile partecipazione del magistrato autore della proposta al collegio che decide sul ricorso, poggia, piuttosto, sulla convinzione che detta partecipazione non confligge con il principio di terzietà del giudice e non costituisce affatto alcuna deroga all'attuazione del principio del giusto processo, sia pur ritenuta utile allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti di cassazione. 14. Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto nel procedimento ai sensi dell'articolo 380 - bis c.p.c., come disciplinato dal D.Lgs. numero 149 del 2022 , il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'articolo 380 - bis. 1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli articolo 51, comma 1, numero 4 e 52 c.p.c. , atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. 15. Queste Sezioni Unite, dopo aver pronunciato sulla questione pregiudiziale di massima di particolare importanza rimessa con decreto del 19 settembre 2023 della Prima Presidente, non ritengono opportuno decidere sui motivi di ricorso, il cui esame va perciò rimesso alla Seconda Sezione civile, a norma dell' articolo 142 disp. att. c.p.c. P.Q.M. La Corte risolve la questione nei sensi di cui in motivazione e rimette alla Seconda Sezione civile la decisione del ricorso.