Qualora un bando richiami una prima legge che ha previsto un meccanismo restrittivo per individuare gli idonei, l’Amministrazione deve conformarsi alla legge sopravvenuta che, nel disciplinare il medesimo meccanismo, abbia disposto – in senso più favorevole per i partecipanti – che esso trovi applicazione solo dopo la sua entrata in vigore. Fattispecie in cui il TAR ha ritenuto inapplicabile la normativa sul c.d. “taglia idonei ad un concorso pubblico, bandito prima dell’entrata in vigore della l. numero 112 del 2023 .
In applicazione di tale principio il TAR Lazio, con la sentenza numero 6362 pubblicata il 2 aprile 2024, ha accolto il ricorso proposto, e per l'effetto ha annullato nei limiti dell'interesse del ricorrente gli atti impugnati ed in particolare l'avviso con cui l'Amministrazione centrale ha precisato di essere tenuta ad «applicare la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando». Il caso I fatti traggono origine, da un bando con cui l'Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 530 dipendenti per l'area funzionari, con ripartizione dei posti su base regionale. Al termine della procedura, l'Agenzia delle Entrate aveva pubblicato, un avviso con il quale segnalava che avrebbe dato applicazione al punto 7.4. del bando, considerando idonei «i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi», e in data successiva approvava la graduatoria finale, indicando tra gli idonei solo i candidati rientranti nel limite numerico previsto dal punto 7.4. del bando. Il ricorrente, che ha partecipato al concorso conseguendo un punteggio superiore a quello minimo utile al superamento dell'unica prova selettiva fissata dal bando, ha impugnato gli atti del procedimento che, in applicazione del punto 7.4. del bando, non hanno previsto il suo inserimento nella graduatoria finale di merito, in qualità di idoneo. Il ricorso - dopo aver riportato il contenuto degli atti del procedimento - si componeva di articolate censure, con cui veniva lamentata, la violazione dell'articolo 28-ter della legge numero 112 del 2023, di conversione del decreto-legge numero 75 del 2023. In particolare, il ricorrente si lamentava che l'Amministrazione avrebbe applicato erroneamente la normativa sul “taglia idonei”, dal momento che, per il concorso al quale ha partecipato, il medesimo articolo 28 ter ha reso irrilevante il meccanismo di cui al punto 7.4. del bando e ne ha differito l'applicazione ai concorsi indetti successivamente, alla data di entrata in vigore della legge numero 112 del 2023. Le soluzioni giuridiche La sentenza del TAR Lazio è di particolare interesse perché s'interroga sulla questione che riguarda la modalità, con cui è stata applicata la normativa sul c.d. “taglia idonei” - introdotta nel 2023 dal legislatore in relazione alle graduatorie finali dei concorsi pubblici - nell'ambito di una procedura concorsuale alla quale ha partecipato il ricorrente, il cui bando è successivo alla prima modifica dell'articolo 35 del d. lgs. numero 165 del 2001, mentre la pubblicazione delle graduatorie di merito è avvenuta successivamente alla seconda modifica della stessa norma. Invero in passato, chi superava con il punteggio minimo le prove o la prova unica era inserito in graduatoria nel caso di prove scritte e orali, tutti coloro che superavano le prove nel caso come quello in esame, di concorsi con superamento di un punteggio minimo, tutti coloro che superavano il minimo . E tuttavia il legislatore del 2023, per ridurre il numero degli idonei che, in quanto tali, avrebbero potuto aspirare a scorrimenti di graduatoria ed assumere iniziative volte ad evitare l'indizione di ulteriori concorsi , ha introdotto disposizioni innovative, dirette a limitare l'individuazione degli idonei ai concorsi entro il limite di coloro che astrattamente potrebbero ambire alla nomina, nel caso di ampliamento dei posti e conseguente scorrimento della graduatoria con la cd. “regola del doppio decimo”, prevista dall'articolo 8 del Testo unico approvato con il d. lgs. numero 3 del 1957 . Così al fine di perseguire tale finalità, con l'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, numero 44 convertito nella legge 21 giugno 2023, numero 74 è stato introdotto l'istituto del c.d. “taglia idonei” che ha modificato l'articolo 35, comma 5-ter, del d. lgs. numero 165 del 2001, con l'aggiunta dei seguenti periodi «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo». Nel vigore di tale disciplina, l'Amministrazione ha indetto, con bando del 24 luglio 2023 contenente, al punto 7.4, un richiamo a tale normativa , il concorso al quale ha partecipato il ricorrente. Tuttavia, la disciplina del c.d. “taglia idonei” è stata modificata dall'articolo 28-ter del d.l. 22 giugno 2023, numero 75, essendo stata aggiunta dalla legge di conversione 10 agosto 2023, numero 112 la riformulazione dell'articolo 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001. Per tale via il Collegio è stato dunque investito a risolvere la questione che attiene l'applicabilità delle modifiche apportate all'articolo 35 d. lgs. numero 165/2001, succedutesi in un limitato arco temporale, a mezzo, dapprima, dell'articolo 1 bis del d.l. numero 44/2023 e poi dell'articolo 28 ter del d.l. numero 75/2023. Si deve dunque verificare come la seconda modifica dell'articolo 35 del d. lgs. numero 165/2001 disposta dall'articolo 28 ter del d.l. numero 74/2023 si raccordi con la prima modifica disposta dall'articolo 1 bis del d.l. numero 44/2023 . Il TAR Lazio condivide la tesi del ricorrente secondo cui il comma 2 del ridetto articolo 28 ter avrebbe congelato “in blocco” la normativa introdotta col d.l. numero 44/2023 sul cd. “taglia idonei”, differendone la portata innovativa a decorrere dalle procedure indette successivamente. La Sezione Seconda Ter del Tar Lazio osserva infatti, che la stretta connessione temporale tra la legge numero 74/2023, di conversione del d.l. numero 44/2023 e l'articolo 28-ter del d.l. numero 75/2023 induce a ritenere che il legislatore ha sostituito la disciplina recata dall'articolo 1-bis del d.l. numero 44/2023, in vigore al momento dell'indizione del bando, probabilmente a causa del suo testo letterale di difficile interpretazione per la parte in cui ha inciso sull'articolo 35 del d.lgs. numero 165/2001. Sicché, il Tar, ha chiarito come l'articolo 28 ter non ha introdotto un diverso meccanismo di “taglia idonei” rispetto al primo, per come inserito col d.l. numero 44/2023 Il legislatore, se avesse così voluto disporre la riforma, avrebbe adoperato al comma 2 un'espressione del tipo «Le disposizioni del precedente comma 1, lettera c , si applicano ai bandi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ovvero “Le modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, di cui al precedente comma 1, lettera c , si applicano ai bandi successivi ». In questo modo, secondo il TAR Lazio, si sarebbe infatti evidenziato che - fino all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. numero 75/2023 - avrebbero conservato rilevanza giuridica le disposizioni dell'articolo 35 del d. lgs. numero 165/2001, nella versione modificata dal d.l. numero 44/2023 attraverso l'inserimento del quarto e quinto periodo nel comma 5 ter dell'articolo 35 . Per il TAR Lazio l'Amministrazione ha dunque illegittimamente applicato la norma “taglia idonei” ad un concorso bandito prima dell'entrata in vigore della legge numero 112 del 2023. Ad avviso del Collegio, vi è infatti un univoco dato testuale - nel citato articolo 28 ter - in base al quale per i bandi anteriori alla data di entrata in vigore della legge numero 112 del 2023, non rilevano più le disposizioni dell'articolo 35, comma 5 ter, quarto e quinto periodo i.e. il meccanismo del “taglia idonei” . Nel caso di specie, il bando era stato emanato prima della data di entrata in vigore della legge numero 112 del 2023, ma la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta successivamente, sicché - applicandosi il comma 2 dell'articolo 28-ter – ha perso rilievo il suo punto 7.4 che deve intendersi disapplicato. Nel ritenere giuridicamente fondati i motivi del ricorrente il TAR ha pertanto annullato gli atti impugnati, in specie, laddove si precisa che nella graduatoria finale di merito sono presenti solo «i candidati che hanno riportato all'esito della prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30 e che si collocano nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi».
Presidente Scala - Estensore Oliva Fatto e diritto 1. Con bando del 24 luglio 2023, l'Agenzia delle entrate ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 530 dipendenti per l'area funzionari, con ripartizione dei posti su base regionale. Al termine della procedura, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, in data 15 dicembre 2023, un avviso con il quale ha segnalato che avrebbe dato applicazione al punto 7.4. del bando, considerando idonei “i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi”, e in data 22 dicembre 2023 ha approvato la graduatoria finale, indicando tra gli idonei solo i candidati rientranti nel limite numerico previsto dal punto 7.4. del bando. 2. Il ricorrente, che ha partecipato al concorso conseguendo un punteggio superiore a quello minimo pari a 21/30 utile al superamento dell'unica prova selettiva fissata dal bando, ha impugnato gli atti del procedimento che, in applicazione del punto 7.4. del bando, non hanno previsto il suo inserimento nella graduatoria finale di merito, in qualità di idoneo. Il ricorso - dopo aver riportato il contenuto degli atti del procedimento - si compone di articolate censure, con cui è lamentata, in sostanza, la violazione dell'articolo 28 ter della legge numero 112 del 2023, di conversione del decreto legge numero 75 del 2023. In particolare, il ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione avrebbe applicato erroneamente la normativa sul “taglia idonei”, dal momento che, per il concorso al quale ha partecipato, il medesimo articolo 28 ter ha reso irrilevante il meccanismo di cui al punto 7.4. del bando e ne ha differito l'applicazione ai concorsi indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge numero 112 del 2023. L'Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia respinto. 3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per definire il giudizio all'esito della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm., circostanza di cui le parti sono state rese edotte come attestato dal verbale d'udienza. 4. Rileva preliminarmente il Collegio che l'interesse a ricorrere è attuale, poiché è contestata la determinazione, immediatamente lesiva della posizione attorea, e più volte manifestata dall'Amministrazione, che – già con l'atto del 15 dicembre 2023 e la conseguente graduatoria provvisoria – ha fissato la soglia di sbarramento dei soggetti da inserire utilmente in graduatoria al fine di orientare la successiva attività dell'Amministrazione. 4.1 Ritiene il Collegio, sempre in limine litis, che non sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ancorché il ricorso sia stato notificato ad almeno “un controinteressato”, in quanto dall'accoglimento delle censure dedotte non si determinerebbe alcuna lesione della posizione degli altri partecipanti alla procedura, in quanto rimarrebbe immutata la posizione posseduta da ciascuno di essi, dovendosi risolvere la questione se tutti coloro che hanno conseguito almeno il minimo punteggio possano rimanere nella graduatoria degli idonei, ma sempre secondo la graduazione raggiunta in base al voto riportato. 5. Passando, dunque, all'esame del ricorso, la questione sollevata dal ricorrente riguarda la modalità con cui è stata applicata la normativa sul c.d. “taglia idonei” - introdotta nel 2023 dal legislatore in relazione alle graduatorie finali dei concorsi pubblici - nell'ambito della procedura concorsuale alla quale ha partecipato, il cui bando è successivo alla prima modifica dell'articolo 35 del d. lgs. numero 165 del 2001, mentre la pubblicazione delle graduatorie di merito è avvenuta successivamente alla seconda modifica della stessa norma. In passato, tutti coloro che superavano con il punteggio minimo le prove o la prova unica erano inseriti in graduatoria nel caso di prove scritte e orali, tutti coloro che superavano le prove nel caso come quello in esame, di concorsi con superamento di un punteggio minimo, tutti coloro che superavano il minimo . Per ridurre il numero degli idonei che, in quanto tali, avrebbero potuto aspirare a scorrimenti di graduatoria ed assumere iniziative volte ad evitare l'indizione di ulteriori concorsi , il legislatore nel 2023 ha introdotto disposizioni innovative, dirette a limitare l'individuazione degli idonei ai concorsi entro il limite di coloro che astrattamente potrebbero ambire alla nomina, nel caso di ampliamento dei posti e conseguente scorrimento della graduatoria con la cd. “regola del doppio decimo”, prevista dall'articolo 8 del Testo unico approvato con il d. lgs. numero 3 del 1957 . Al fine di perseguire tale finalità, con l'articolo 1 bis del decreto legge 22 aprile 2023, numero 44 convertito nella legge 21 giugno 2023, numero 74 è stato introdotto l'istituto del c.d. “taglia idonei” che ha modificato l'articolo 35, comma 5 ter, del d. lgs. numero 165 del 2001, con l'aggiunta dei seguenti periodi «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo». Nel vigore di tale disciplina, l'Amministrazione ha indetto, con bando del 24 luglio 2023 contenente, al punto 7.4, un richiamo a tale normativa , il concorso al quale ha partecipato il ricorrente. Tuttavia, la disciplina del c.d. “taglia idonei” è stata modificata dall'articolo 28 ter del d.l. 22 giugno 2023, numero 75, essendo stata aggiunta dalla legge di conversione 10 agosto 2023, numero 112 la riformulazione dell'articolo 35, comma 5 ter, d.lgs. 165/2001, nei termini che seguono “1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, sono apportate le seguenti modificazioni omissis c all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma». Omissis” 5.1 Il Collegio è chiamato a risolvere la questione di come debbano essere applicate le modifiche apportate all'articolo 35 d. lgs. numero 165/2001, succedutesi in un limitato arco temporale, a mezzo, dapprima, dell'articolo 1 bis del d.l. numero 44/2023 e poi dell'articolo 28 ter del d.l. numero 75/2023. Si deve dunque verificare come la seconda modifica dell'articolo 35 del d. lgs. numero 165/2001 disposta dall'articolo 28 ter del d.l. numero 74/2023 si raccordi con la prima modifica disposta dall'articolo 1 bis del d.l. numero 44/2023 . La tesi sostenuta dall'Amministrazione – con gli atti emessi a far data dal 15 dicembre 2023 – è di ritenere che la novella apportata dall'articolo 28 ter non abbia inciso sulla clausola del bando del concorso, che aveva richiamato l'articolo 35 del d. lgs. numero 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1 bis del d.l. numero 44 del 2023, secondo il criterio tempus regit actum. Ad avviso del ricorrente, invece, in sostanza il comma 2 del ridetto articolo 28 ter avrebbe congelato “in blocco” la normativa introdotta col d.l. numero 44/2023 sul cd. “taglia idonei”, differendone la portata innovativa a decorrere dalle procedure indette successivamente. 5.2. Ritiene il Collegio che sia condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente. Deve osservarsi che la stretta connessione temporale tra la legge numero 74/2023, di conversione del d.l. numero 44/2023 e l'articolo 28 ter del d.l. numero 75/2023 induce a ritenere che il legislatore ha sostituito la disciplina recata dall'articolo 1 bis del d.l. numero 44/2023, in vigore al momento dell'indizione del bando, probabilmente a causa del suo testo letterale di difficile interpretazione per la parte in cui ha inciso sull'articolo 35 del d.lgs. numero 165/2001. Milita in tal senso il testo del comma 2 dell'articolo 28 ter, d. l. 75/2023 “2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ndr 17 agosto 2023 . Ritiene il Collegio che l'articolo 28 ter non ha introdotto un diverso meccanismo di “taglia idonei” rispetto al primo, per come inserito col d.l. numero 44/2023. Il legislatore, se avesse così voluto disporre la riforma, avrebbe adoperato al comma 2 un'espressione del tipo “Le disposizioni del precedente comma 1, lettera c , si applicano ai bandi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ovvero “Le modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, di cui al precedente comma 1, lettera c , si applicano ai bandi successivi ”. In questo modo, si sarebbe infatti evidenziato che - fino all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. numero 75/2023 - avrebbero conservato rilevanza giuridica le disposizioni dell'articolo 35 del d. lgs. numero 165/2001, nella versione modificata dal d.l. numero 44/2023 attraverso l'inserimento del quarto e quinto periodo nel comma 5 ter dell'articolo 35 . Al contrario, il comma 2 dell'articolo 28 ter del d.l. numero 75/2023 come convertito nella legge numero 112 del 2023 ha affermato che ‘tutte' le disposizioni dell'articolo 35, comma 5 ter, quarto e quinto periodo, rilevano per i soli bandi successivi all'entrata in vigore della legge numero 112 del 2023. Vi è dunque un univoco dato testuale - nel citato articolo 28 ter - in base al quale per i bandi anteriori alla data di entrata in vigore della legge numero 112 del 2023, non rilevano più le disposizioni dell'articolo 35, comma 5 ter, quarto e quinto periodo i.e. il meccanismo del “taglia idonei” . Nel caso di specie, il bando è stato emanato prima della data di entrata in vigore della legge numero 112 del 2023, ma la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta successivamente, sicché - applicandosi il comma 2 dell'articolo 28 ter – ha perso rilievo il suo punto 7.4 che deve intendersi disapplicato. Pertanto, l'Amministrazione ha illegittimamente applicato la norma “taglia idonei” ad un concorso bandito prima dell'entrata in vigore della legge numero 112 del 2023. Ritiene il Collegio che, trattandosi di normativa che limita il favor partecipationis, qualora un bando abbia richiamato una prima legge che ha previsto un meccanismo restrittivo per individuare gli idonei, l'Amministrazione deve conformarsi alla legge sopravvenuta che, nel disciplinare il medesimo meccanismo, abbia disposto – in senso più favorevole per i partecipanti – che esso trovi applicazione solo dopo la sua entrata in vigore. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso risulta fondato e va accolto, sicché – nei limiti dell'interesse del ricorrente – vanno annullati gli atti impugnati, in parte qua e, in specie, laddove si precisa che nella graduatoria finale di merito sono presenti solo “i candidati che hanno riportato all'esito della prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30 e che si collocano nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi” e, in particolare, l'avviso di data 15 dicembre 2023 e tutti gli atti successivi che vi hanno fatto applicazione. 7. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della novità della questione trattata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Ter , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla, nei limiti dell'interesse del ricorrente, gli atti impugnati e, in particolare, l'avviso di data 15 dicembre 2023 e tutti gli atti successivi che vi hanno fatto applicazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.