Gli aspetti peculiari dell’opposizione al decreto ingiuntivo sulle spese dell’esecuzione per obblighi di fare

L’emissione del decreto ingiuntivo, per le spese del processo esecutivo per obblighi di fare, ricade nella competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione e pertanto, il relativo ricorso dovrà essere indirizzato al medesimo giudice e depositato nel fascicolo dell’esecuzione già formatosi, senza che sia necessaria una nuova iscrizione a ruolo.

Per quanto riguarda l' opposizione , invece, dato che il richiamato articolo non prevede alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione, in questo caso si applicheranno le disposizioni generali inerenti l'opposizione a decreto ingiuntivo, contenute nell' articolo 645 c.p.c. e pertanto il relativo giudizio ricadrà nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell'esecuzione stesso e il relativo atto introduttivo dev'essere iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi. La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza in commento ha affrontato i due diversi profili processuali, inerenti rispettivamente la proposizione dell'istanza per l'emissione del decreto ingiuntivo per la liquidazione delle spese dell'esecuzione per obblighi di fare, di cui all' articolo 614 c.p.c. e l'instaurazione del relativo giudizio di opposizione. Il fatto Il punto di partenza dell'intera vicenda processuale si rinviene nella richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo per la liquidazione delle spese di una procedura esecutiva , avente ad oggetto degli obblighi di fare. Avverso il detto decreto ingiuntivo, gli obbligati ingiunti proponevano opposizione , innanzi al Tribunale, cui seguiva l'instaurazione del giudizio, che si concludeva con la revoca del detto decreto, ma anche con la conferma della condanna degli ingiunti al pagamento delle spese della procedura esecutiva, sebbene rimodulate in misura inferiore. La sentenza di primo grado veniva poi impugnata e i giudici della Corte d'Appello la riformavano totalmente, dichiarando improseguibile l'opposizione al decreto ingiuntivo. Avverso quest'ultima decisione, gli obbligati ingiunti proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. La competenza per il decreto ingiuntivo sulle spese dei processi esecutivi per obblighi di fare I giudici della Terza Sezione hanno ritenuto di dover partire dalla rappresentazione di un importante principio di diritto, inerente la proposizione dell'istanza per il decreto ingiuntivo sulle spese del processo esecutivo per obblighi di fare. Essi hanno ritenuto che, poiché l' articolo 614 c.p.c. prevede che l'emissione del detto decreto ricade nella competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione , il relativo ricorso dovrà essere indirizzato al medesimo giudice e depositato nel fascicolo dell'esecuzione già formatosi, senza che sia necessaria una nuova iscrizione a ruolo. Per quanto riguarda l' opposizione , invece, dato che la norma non prevede alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione, in questo caso si applicheranno le disposizioni generali sull'opposizione a decreto ingiuntivo, contenute nell' articolo 645 c.p.c. e pertanto il relativo giudizio ricadrà nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell'esecuzione stesso e il relativo atto introduttivo dovrà essere iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi. Le conseguenze della costituzione tardiva dell'opponente Dopo aver opportunamente chiarito questo principio, i giudici della Suprema Corte hanno operato un'ulteriore precisazione, affermando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l' improcedibilità dell'opposizione, indipendentemente dal fatto che l'opposto si sia costituito tempestivamente sentenza numero 18203/2008 . Nel caso esaminato, ad esempio, la sanzione dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo era dovuta al fatto che gli opponenti non avevano correttamente iscritto a ruolo il procedimento nel registro generale degli affari contenziosi, ma lo avevano iscritto nel registro speciale dei procedimenti esecutivi. A seguito di tale errore il giudice dell'esecuzione, avendo rilevato la mancata iscrizione a ruolo, disponeva che gli opponenti vi provvedessero. Questi ultimi, tuttavia, non procedevano alla normale iscrizione a ruolo, ma sceglievano inopinatamente di operare una riassunzione del giudizio, ai sensi dell' articolo 50 c.p.c. , di modo che l'iscrizione a ruolo avveniva solo in virtù della detta riassunzione. I giudici della Terza Sezione, pertanto, sulla scorta del principio richiamato, hanno confermato quanto già rilevato dalla Corte d'Appello, circa l'improcedibilità dell'opposizione per mancata costituzione degli opponenti, a nulla rilevando il fatto che gli opposti, invece, si fossero tempestivamente costituiti.

Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa All'esito di un procedimento esecutivo per l'esecuzione di obblighi di fare promosso nei confronti di C.A. e S.L.S., i creditori procedenti C.C. e M.L.D. hanno chiesto ed ottenuto decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle relative spese, ai sensi dell' articolo 614 c.p.comma , per un importo pari ad € 16.000,00. Gli obbligati ingiunti hanno proposto opposizione. Il Tribunale di Pesaro ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli ingiunti al pagamento della minor somma di € 11.912,21, oltre accessori. La Corte d'appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato improseguibile l'opposizione al decreto in-giuntivo proposta dagli obbligati. Ricorrono C.A. e S.L.S., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso C.C. e D.M., anche quali eredi di M.L.D., deceduto nel corso del giudizio di merito. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 e 380 bis. 1 c.p.comma . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell' articolo 380 bis.1 c.p.comma . Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Risulta logicamente preliminare l'esame del secondo motivo del ricorso, con il quale si denunzia «violazione degli articolo 614 e 645 c.p.comma in relazione all'articolo 360 comma 1° numero 3 c.p.c.». Secondo i ricorrenti, vi sarebbe una «competenza, funzionale ed inderogabile, del G.E. prima della riforma del Pretore sia ad emettere il decreto ingiuntivo ex articolo 614 c.p.comma , sia a decidere sulle opposizioni avverso detto decreto» ne conseguirebbe, non solo «che il ricorso per decreto ingiuntivo non viene iscritto al Ruolo Generale ordinario per poi essere assegnato al G.E., ma viene depositato direttamente nel fascicolo al quale si riferisce presso la Cancelleria Esecuzioni», ma ne dovrebbe altresì discendere che sarebbe «quindi incomprensibile ed illogico il motivo per cui l'opposizione a decreto non debba seguire una sorte analoga, dovendo invece transitare per una diversa Cancelleria per poi essere assegnata al giudice competente, già perfettamente identificato». Il motivo è infondato. Non vi è dubbio che sussiste la competenza funzionale ed inde-rogabile del giudice dell'esecuzione, in quanto tale, ad emettere il decreto d'ingiunzione di cui all' articolo 614 c.p.comma e va, in proposito, senz'altro confermato il consolidato principio di diritto, richiamato dai ricorrenti, secondo il quale la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice dell'esecuzione, con ricorso a lui diretto e depositato nel fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna iscrizione a ruolo, in quanto si tratta di un decreto d'ingiunzione con un particolare oggetto, cioè la liquidazione delle spese del processo esecutivo per l'esecuzione degli obblighi di fare, e la competenza a liquidare le spese di qualunque processo, in base ai principi generali, spetta, di regola ed in via esclusiva, al giudice davanti al quale il processo si è svolto, sia esso un processo di cognizione, sia esso un processo di esecuzione. Lo stesso articolo 614 c.p.comma , d'altra parte, prevede espressamente, nell'ambito delle disposizioni di cui al Titolo IV del Libro III, dettate per la disciplina del processo di «esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare», che è proprio il giudice dell'esecuzione, in quanto tale, che «quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642» cioè, con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo . Nulla prevede, invece, tale disposizione in ordine all'opposizione al decreto d'ingiunzione emesso dal giudice dell'esecuzione, per la quale, di conseguenza, si applicano le disposizioni ordinarie articolo 633 e ss. c.p.comma . Ne deriva che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la competenza funzionale ed inderogabile a decidere in ordine all'opposizione al decreto d'ingiunzione emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell' articolo 614 c.p.comma , non è una “competenza funzionale” del giudice dell'esecuzione in quanto tale, trattandosi, invece, dell'ordinaria competenza funzionale ed inderogabile a decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo prevista dall' articolo 645 c.p.comma , cioè quella che spetta, in generale, all'ufficio giudiziario «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» in questo caso, dunque, all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione che ha emesso il decreto di cui all' articolo 614 c.p.comma in passato, il Pretore, oggi il Tribunale, pur sempre intesi ciascuno come ufficio giudiziario nel suo complesso . Ne deriva, altresì, che l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell' articolo 614 c.p.comma , a differenza del ricorso per l'emissione di detto decreto che, come appena chiarito, può effettivamente essere depositato nel fascicolo dell'esecuzione già formato ed iscritto nel relativo registro, senza ulteriore iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi o dei procedimenti speciali, in quanto la sua emissione spetta al giudice dell'esecuzione stesso, in quanto tale , va senz'altro iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione stesso, e la sua trattazione spetta a tale ufficio giudiziario, ma non necessariamente al medesimo giudice dell'esecuzione che lo ha pronunciato, ai sensi dell' articolo 645 c.p.comma , pur non essendo – naturalmente – illegittima anzi probabilmente essendo addirittura opportuna una eventuale previsione di natura mera-mente tabellare ed interna del singolo ufficio giudiziario che ne preveda l'assegnazione ad un giudice destinato allo svolgi-mento di funzioni di giudice dell'esecuzione. È poi appena il caso di precisare che nulla osta alla designazione dello stesso giudice dell'esecuzione che lo abbia emesso circostanza che, peraltro, non modifica in alcun modo il regime dell'iscrizione a ruolo, nella specie rilevante , visto che non opera, quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo ed in ragione della sua struttura di ordinario giudizio bifasico ad ambito differenziato di cognizione ed a contraddittorio differito ed eventuale, il criterio della prevenzione idoneo a postulare l'esigenza di una alterità soggettiva tra il giudicante che ha pronunciato il decreto monitorio e quello investito della successiva fase di opposizione. Di conseguenza, il motivo di ricorso in esame deve ritenersi infondato, in applicazione dei seguenti principi di diritto «poiché l' articolo 614 c.p.comma prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione, in quanto tale, ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice dell'esecuzione, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo al contrario, l'opposizione al suddetto decreto in-giuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell' articolo 614 c.p.comma , per la quale tale ultima disposizione non prevede alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione in quanto tale, è regolata dalle disposizioni generali dettate per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, ai sensi dell' articolo 645 c.p.comma , il giudizio di opposizione rientra nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione stesso, indifferenziatamente inteso, non ravvisandosi tra giudici dello stesso ufficio giudiziario tranne il solo caso di alcune sezioni specializzate alcuna questione di competenza pertanto, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio ed il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari previste dall'articolo 7 bis del r.d. numero 12 del 1941, che legittimamente possono prevedere anche la designazione, peraltro senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento, di un magistrato incaricato delle funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto». 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione degli articolo 156, comma 3 , 165, 168 c.p.comma e 71 disp.att. c.p.c., in relazione all'articolo 360 comma 1° numero 3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione degli articolo 113, 156, comma 3 , 165, 168 c.p.comma e 71 disp.att. c.p.comma in relazione all'articolo 360 comma 1° numero 5 c.p.c.». Il primo e il terzo motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. I ricorrenti contestano la sentenza impugnata «per aver ricollegato acriticamente alla sola mancanza della nota d'iscrizione l'invalidità della costituzione in giudizio» primo motivo e per avere terzo motivo omesso di valutare che «la mancanza della nota di iscrizione a ruolo non ha comportato, tra l'altro, alcuna compromissione del contraddittorio, dal momento che i sig.ri D.M.-C.C. si erano costituiti il 18.11.2016 proprio nella causa di opposizione avanti al G.E., in tempo utile per l'udienza del 07.12.2016 che poi il G.E. non tenne , senza eccepire la mancanza della nota di iscrizione a ruolo e svolgendo anzi le difese nel merito, quindi accettando il contraddittorio». Anche questi motivi sono infondati. Il deposito dell'atto di opposizione e degli altri documenti fascicolo documenti, contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo, secondo quanto riferiscono gli stessi ricorrenti è, pacificamente, avvenuto nel fascicolo dell'esecuzione già formato per lo svolgimento del procedimento di esecuzione forzata per obblighi di fare, che risultava, ovviamente, iscritto non nel ruolo degli affari contenziosi ma nel registro speciale dei procedimenti esecutivi precisamente al numero 207 dell'anno 2004 del R.G.E. , mentre non vi è stata, in tale fase, alcuna iscrizione del giudizio di opposizione nel ruolo degli affari contenziosi R.G.A.C. , come sarebbe stato necessario per consentirne la trattazione, appunto in sede contenziosa, da parte dell'ufficio giudiziario. Di conseguenza, del tutto correttamente il giudice dell'esecuzione, ritenuto di non poter procedere alla trattazione del giudizio contenzioso di opposizione, in mancanza della sua iscrizione nel ruolo generale degli affari contenziosi, ha disposto che gli opponenti vi provvedessero. Gli opponenti, invece di effettuare immediatamente l'iscrizione a ruolo anche per l'avvenuto decorso del relativo termine perentorio , hanno, in realtà, operato una riassunzione del giudizio stesso, ai sensi dell' articolo 50 c.p.comma , di modo che l'iscrizione del procedimento di opposizione nel ruolo degli affari contenziosi civili ha avuto luogo solo in virtù di detta riassunzione l'iscrizione risulta avvenuta al numero 3638 dell'anno 2016 del R.G.A.C. . In tale situazione, la corte d'appello, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, ha del tutto correttamente rilevato che la costituzione degli opponenti non poteva ritenersi valida, non per il semplice omesso deposito o per una irregolarità della nota di iscrizione a ruolo, ma per avere essi, radicalmente, omesso di provvedere tempestivamente alla stessa iscrizione nel ruolo generale degli affari contenziosi del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, da loro instaurato con la notificazione dell'atto di opposizione, il che a differenza della mera irregolarità formale della nota di iscrizione o il mero mancato deposito della stessa, pur in presenza di una regolare iscrizione, concretamente avvenuta certamente implica l'omessa costituzione degli opponenti. Altrettanto correttamente, la corte d'appello ha rilevato che, in mancanza di una tempestiva iscrizione della causa nel ruolo degli affari contenziosi, oltre a non essere possibile la trattazione del giudizio in tale sede, non era neanche possibile alcuna riassunzione del medesimo, tanto meno ai sensi dell' articolo 50 c.p.comma . Né sarebbe possibile attribuire alla costituzione degli opposti alcun rilievo sanante, in proposito, in conformità all'indirizzo consolidato di questa Corte che il ricorso non offre motivi idonei a rimeditare secondo il quale «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilità dell'opposizione» Cass., Sez. 1, Sentenza numero 6304 del 22/06/1999 , Rv. 527795 – 01 Sez. 2, Sentenza numero 849 del 26/01/2000, Rv. 533173 – 01 Sez. 3, Sentenza numero 16117 del 14/07/2006, Rv. 591568 – 01 Sez. 1, Sentenza numero 5039 del 08/03/2005, Rv. 579681 – 01 Sez. 3, Sentenza numero 18203 del 03/07/2008, Rv. 605012 - 01 . 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui all' articolo 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 . Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, non-ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui all' articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 , per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.