Secondo la Cassazione la motivazione con cui la Corte d’appello ha rigettato la richiesta del padre di revocare l’assegno di mantenimento è contraddittoria e non può essere confermata.
Il Tribunale di Bergamo accoglieva la richiesta di un uomo volta alla revisione delle condizioni di divorzio e alla revoca dell'assegno di mille euro destinato al mantenimento del figlio. La richiesta era fondata sul fatto che il ragazzo, divenuto ormai maggiorenne, era colpevolmente inerte nel non procurarsi un'indipendenza economica posto che non aveva completato alcun corso di studi, non cercava occupazione e per di più aveva anche rifiutato le occasioni di lavoro proposte dal padre. La madre ha proposto reclamo sottolineando che figlio aveva dovuto allontanarsi dal lavoro e rifiutare altre offerte lavorative perché la sorella era affetta da una grave malattia che in seguito ne causerà il decesso e il ragazzo aveva deciso di donarle il midollo osseo. La Corte d'appello ha parzialmente accolto il reclamo alla luce della drammatica situazione che il ragazzo aveva vissuto a causa della malattia della sorella. La pronuncia è stata impugnata dal padre in Cassazione che ne sottolinea la contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha dapprima ritenuto ingiustificato il rifiuto di due offerte di lavoro e successivamente ha dato rilievo al fatto che il giovane si sia iscritto ad un'agenzia di ricerca di lavoro, che ha un'età non troppo distante dalla maggiore età e che comunque la malattia della sorella ha influito sulla sua scelta di non accettare proposte lavorative. Il ricorso risulta fondato. Secondo la giurisprudenza infatti, «una volta ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, dovrebbe trarsi la conclusione che il mancato conseguimento di autonomia economica non può giustificarsi e comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori». La Corte d'appello ha inoltre giustificato l'inerzia del ragazzo anche in virtù della drammatica situazione familiare a causa della malattia e morte della sorella ma si tratta di un giudizio di fatto che «pur se non privo di plausibilità, non è però temporalmente circoscritto, nonostante sia legato ad una vicenda già vissuta e non è adeguatamente spiegata quale sia la sua conseguenza in punto di diritto, vale a dire se la disposta riduzione dell'assegno di mantenimento sia destinata ad assicurare al giovane - e alla madre con la quale il figlio convive - un supporto per superare uno stato di difficoltà legato a circostanze contingenti, al tempo stesso implicitamente richiamandolo al dovere di attivarsi nel momento in cui queste difficoltà contingenti sono venute meno, oppure costituisca una giustificazione sine die del comportamento inerte». In conclusione, il ricorso trova accoglimento e la Cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame.
Presidente Genovese – Relatore Russo Rilevato che S.F. ha proposto ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio chiedendo la revoca dell'assegno, pari a euro 1.000,00 mensili, destinato al mantenimento del figlio N. nato nel omissis e in via subordinata la sua riduzione a euro 200,00 mensili, deducendo che il figlio maggiorenne è colpevolmente inerte, non avendo completato alcun corso di studi, non cercando alcuna occupazione e avendo anche rifiutato le occasioni di lavoro proposte dal padre. Il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda. La madre ha proposto reclamo, rilevando che il figlio aveva dovuto allontanarsi dal lavoro e rifiutare altre offerte lavorative perché la sorella A., nata nel omissis , era affetta da una grave malattia che in seguito ne causerà il decesso e che il fratello doveva donarle il midollo osseo. La Corte, parzialmente accogliendo il reclamo, ha osservato che è incontestato che il padre avesse offerto al figlio due occasioni lavorative, di cui una in provincia di Bergamo con stipendio di euro 2.000,00 mensili, che il giovane aveva ingiustificatamente rifiutato, rilevando, in particolare, che questa ultima attività era compatibile con la donazione del midollo osseo alla sorella. Tuttavia, considerando che, pur se il giovane aveva avuto una condotta disordinata già prima che la sorella si ammalasse, aveva però dovuto vivere questa drammatica situazione negli anni 2021/2022 e ha quindi concluso nei seguenti termini “se è provata la sua negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, è però anche vero che la sua tutto sommato ancor giovane età e le vicende familiari nelle quali si trovato dopo la proposizione del ricorso del padre giustificano in parte il mancato raggiungimento di un'autonomia economica”. Di conseguenza la Corte di merito, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha ridotto a decorrere da maggio 2021 e fatta salva la irripetibilità delle somme già versate, l'assegno di mantenimento ad euro 500,00 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie, mantenendo il versamento a mani della madre dal momento che il giovane è considerato “poco responsabile svogliato”. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione S.F., affidandosi ad un motivo. Si è costituita con controricorso S.S Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ritenuto che 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione degli articolo 132, comma secondo, numero 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma sesto Cost. in relazione all'articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello bresciana reso una motivazione meramente apparente e pertanto inidonea a rivelare il percorso logico-giuridico seguito, illogica e contraddittoria, e pertanto complessivamente incomprensibile, così incorrendo nella violazione di legge processuale attinente ai principi regolatori del giusto processo e, conseguentemente, nella nullità della pronuncia resa. Il ricorrente deduce che la motivazione del provvedimento è contraddittoria perché la Corte dapprima ha ritenuto ingiustificato il rifiuto di due offerte di lavoro e successivamente ha dato rilievo al fatto che il giovane si è iscritto ad un'agenzia di ricerca di lavoro, che ha un'età non troppo distante dalla maggiore età e che verosimilmente la malattia della sorella ha influito sulla sua scelta di non accettare proposte lavorative. Il ricorrente evidenzia come la semplice iscrizione a un'agenzia interinale non comprova la serietà degli intenti nella ricerca del lavoro, considerando la complessiva condotta del ragazzo che è sempre stato “svogliato”, come peraltro la stessa Corte afferma al fine di giustificare che il contributo continui ad essere versato alla madre. Deduce che è irragionevole il riferimento al fatto che N. è privo di qualifiche necessarie per trovare un lavoro, perché comunque nell'arco di sei mesi ha avuto ben tre offerte di lavoro, tutte rifiutate inoltre censura l'affermazione che le offerte di lavoro sarebbero state rifiutate a causa della tragedia familiare vissuta, trattandosi, ad avviso del ricorrente, di un giudizio del tutto ipotetico, posto che sarebbe altrettanto plausibile sostenere che proprio perché la sorella era malata e la madre doveva dedicarsi ad essa N. avrebbe dovuto maggiormente responsabilizzarsi. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso trattandosi di provvedimenti modificabili e revocabili, non aventi il carattere della definitività in ogni caso ne eccepisce la inammissibilità perché argomentato in punto di fatto. 2.- L'eccezione della controricorrente è infondata, perché il provvedimento impugnato ha natura decisoria ed è idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus Cass. sez. unumero numero 30903 del 19/10/2022 . Nel merito, la motivazione della Corte è effettivamente connotata dalle contraddizioni evidenziate dal ricorrente, e pertanto non raggiunge lo standard del c.d. minimo costituzionale. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, pur in seguito alla riformulazione dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., disposta dall'articolo 54 del d.l. numero 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. numero 134 del 2012, in ragione della quale non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'articolo 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c. Cass. numero 22598 del 25/09/2018 Cass. numero 7090 del 03/03/2022 2.1.- La Corte d'appello ha dato atto che il giovane, dopo un percorso scolastico irregolare aveva abbandonato la precedente occupazione e aveva rifiutato - o meglio non tenuto in considerazione - due offerte lavorative adeguate, di cui la seconda non distante da casa e ben remunerata. Al tempo stesso però, la Corte ha osservato che per un giovane ancora vicino alla minore età e privo di qualifiche professionali non è facile reperire un lavoro, pur essendosi egli iscritto ad una apposita agenzia. Così operando il giudice d'appello ha contrapposto all'accertamento concreto di circostanze specifiche rifiuto di lavorare una considerazione di carattere generale ed astratto - peraltro in aperto contrasto con le risultanze processuali perché di fatto il giovane aveva trovato concrete occasioni lavorative - di per sé non idonea a contrastare la presunzione di colpevole inerzia da parte del giovane. Di regola, invece, una volta ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, dovrebbe trarsi la conclusione che il mancato conseguimento di autonomia economica non può giustificarsi e comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori Cass. numero 19589 del 26/09/2011 Cass. numero 12952 del 22/06/2016 Cass. numero 26875 del 20/09/2023 . La Corte d'appello ha poi fatto ricorso ad un altro argomento per giustificare “in parte” l'inerzia, rilevando che il giovane ha vissuto una drammatica situazione familiare a causa della malattia e morte della sorella febbraio 2022 che “non può non avere influito sul suo stato d'animo e sul suo umore e che potrebbe davvero - come sostiene la S.S. - avere in parte influito sulla sua scelta di non accettare un lavoro come trasfertista che lo avrebbe tenuto lontano da casa, dove vivevano madre e sorella”. Questo giudizio di fatto, pur se non privo di plausibilità, non è però temporalmente circoscritto, nonostante sia legato ad una vicenda già vissuta e non è adeguatamente spiegata quale sia la sua conseguenza in punto di diritto, vale a dire se la disposta riduzione dell'assegno di mantenimento sia destinata ad assicurare al giovane - e alla madre con la quale il figlio convive - un supporto per superare uno stato di difficoltà legato a circostanze contingenti, al tempo stesso implicitamente richiamandolo al dovere di attivarsi nel momento in cui queste difficoltà contingenti sono venute meno, oppure costituisca una giustificazione sine die del comportamento inerte. Pertanto, la motivazione resa dal giudice d'appello risulta per un verso contraddittoria, per altro verso carente di quegli elementi essenziali idonei a spiegare le ragioni della decisione. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per un nuovo esame, condotto alla attualità, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/2003.