Il testo del ddl AS 806 ha ricevuto ieri il via libera dal Senato con 89 sì, 18 no e 34 astenuti. Le nuove disposizioni in materia di sequestro di dispositivi informatici dovranno ora passare alla Camera.
Il testo prevede l'inserimento nel codice di procedura penale del nuovo articolo 254-ter con il quale è disciplinato il procedimento di sequestro di strumenti elettronici. Riprendendo parte della normativa sui tabulati telefonici e quella relativa alle intercettazioni, nel quadro di un generale bilanciamento tra tutela della privacy e salvaguardia delle esigenze di indagine, il testo prevede l'iniziativa del PM. Nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle 48 ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistano gravi indizi di reato. Qualora il reato per cui si procede rientri fra i delitti di criminalità organizzata, la convalida viene data anche in presenza di sufficienti indizi, secondo l'articolo 203 c.p.p. Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi e dei sufficienti indizi di reato, opera il divieto di acquisizione ed utilizzazione, prescritto dall'articolo 203 c.p.p., delle notizie assunte dalla polizia giudiziaria dai c.d. informatori . La copia dei dati è immediatamente trasmessa al PM ai fini della conservazione per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, su richiesta degli interessati, il PM deve provvedere alla distruzione della copia dei dati.