La polizza unit linked ha natura assicurativa se collegata al rischio demografico

Il tratto qualificante della polizza assicurativa unit linked è l’allocazione del c.d. rischio demografico, ossia dell’evento legato alla durata della vita umana.

Nel 2020 Tizio concluse, per il tramite di una banca, una polizza unit linked che prevedeva una copertura assicurativa sulla vita di Caia e come beneficiarie la stessa Caia e Sempronia. Successivamente, alla morte di Tizio, Caia subentrava al de cuius quale intestataria della polizza e riscattò la polizza. Avendo però appurato che il controvalore di essa era sensibilmente inferiore all'ammontare dei premi versati, chiese al Tribunale la dichiarazione di nullità del contratto sia per difetto di volontà dello stipulante, sia perché la polizza, concretando a suo avviso uno strumento finanziario, era da ritenere nulla in quanto non preceduta dalla stipulazione di un contratto quadro munito di forma scritta. Il Tribunale escludeva la natura assicurativa del contratto, inquadrandolo invece nell'ambito dell'intermediazione finanziaria e, di conseguenza, accertava l'inadempimento della banca dell'obbligo di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria e sulla propensione al rischio del cliente. La decisione veniva però ribaltata in appello . La vicenda è giunta all'attenzione della Cassazione . In primo luogo, i Giudici di legittimità chiariscono che la vicenda deve essere valutata alla luce della normativa applicabile ratione temporis essendo la polizza stata stipulata «in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. numero 262/05 , la quale ha abrogato la lett. f dell' articolo 100 t.u.f. , che escludeva, dall'ambito di operatività delle norme sulla sollecitazione all'investimento dei valori mobiliari, i prodotti assicurativi compresi quelli connotati da profili di investimento finanziario». Passando all'analisi della fattispecie, la pronuncia precisa che «le polizze unit linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento». L' articolo 2 d.lgs. numero 209/2005 , in base al quale «rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II , le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento », ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked , ma solo quelle guaranteed e partial garanteed «il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario». In altre parole «il tratto qualificante sta nell' allocazione del cd. rischio demografico , ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato , tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente». Applicando tali principi alla vicenda in esame, la pronuncia d'appello risulta aver correttamente ravvisato la natura assicurativo-previdenziale della polizza stipulata , posto che ha accertato che «il contratto garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l'incremento dell'1% al momento del sinistro», di modo che « non vi era…alcun rischio di perdita del capitale per il beneficiario…per cui la componente assicurativa del rapporto è stata effettivamente garantita attesa la conservazione rectius incremento del capitale alla scadenza» laddove l'evento assicurato, ossia il decesso di Caia, non si era ancora verificato quando la polizza è stata riscattata. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Presidente Marulli – Relatore Perrino Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che C.G.S. concluse nel 2000 con omissis , per il tramite della Banca omissis , una polizza del tipo unit linked, che prevedeva come assicurata, ossia come persona sulla cui vita era stipulata la polizza, C.A.M. e come beneficiarie la stessa C.A.M. e A.G In esito alla morte dello stipulante, C.A.M., subentrata al de cuius quale intestataria della polizza, verificato che il controvalore di essa era sensibilmente inferiore all'ammontare dei premi versati, prima la riscattò e poi chiese che fosse dichiarata la nullità del relativo contratto sia per difetto di volontà dello stipulante, sia perché la polizza, concretando a suo avviso uno strumento finanziario, era da ritenere nulla in quanto non preceduta dalla stipulazione di un contratto quadro munito di forma scritta. L'attrice propose in subordine anche domanda di risoluzione del contratto per l'inadempimento da parte delle convenute degli obblighi informativi ed in punto di valutazione di adeguatezza su di loro gravanti e chiese la restituzione dell'importo pari alla differenza tra premi versati e importo riscattato, da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria in via ulteriormente subordinata propose azione risarcitoria dei danni cagionati, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Parma escluse la natura assicurativa del contratto, al quale reputò applicabili le norme relative all'intermediazione finanziaria e, per conseguenza, pur non ravvisando alcune delle violazioni rappresentate dall'attrice, accertò l'inadempimento di Banca omissis dell'obbligo di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria e sulla propensione al rischio del cliente, nonché dell'obbligo di astenersi dal dare corso a operazioni inadeguate e la condannò a risarcire i danni cagionati a titolo di responsabilità precontrattuale, dalla data del contratto al saldo rigettò, invece, la domanda proposta contro omissis . La Corte d'appello di Bologna ha, invece, accolto l'appello principale della banca e rigettato quello incidentale proposto per il profilo di soccombenza da C.A.M., che ha condannato a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata. A fondamento della decisione, la corte territoriale ha osservato che, nel contratto in questione, a fronte del rischio morte dell'assicurata era garantito il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l'incremento dell'1% al momento del sinistro, di modo che non v'era alcun rischio di perdita del capitale investito per le beneficiarie. Per conseguenza, ha osservato, la componente assicurativa era stata garantita, il che consentiva di escludere che il contratto rientrasse nel novero degli investimenti finanziari la polizza difatti garantiva, all'evento morte dell'assicurata, non solo il recupero di tutti i premi versati, ma anche il relativo incremento senza o con performance finanziaria. Contro questa sentenza S.T., nella qualità indicata in epigrafe, propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui Banca omissis e omissis rispondono con controricorso, che illustrano con memoria. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo di ricorso, adeguatamente formulato, diversamente da quanto obiettato in controricorso e ribadito in memoria, si lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 1, lett. w-bis, del d.lgs. numero 58/98, là dove la corte territoriale ha escluso il carattere finanziario dell'operazione, affermandone quello assicurativo. La parte ricorrente pone quindi la questione della qualificazione della polizza unit linked, nel caso in esame stipulata nel 2000, che va quindi affrontata tenendo conto della disciplina applicabile in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. numero 262/05 , la quale ha abrogato la lett. f dell' articolo 100 t.u.f. , che escludeva, dall'ambito di operatività delle norme sulla sollecitazione all'investimento dei valori mobiliari, i prodotti assicurativi compresi quelli connotati da profili di investimento finanziario, e ha introdotto l'articolo 25-bis, con il quale è stata estesa ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione prodotti ramo III e V, tra cui le polizze linked l'applicazione degli articolo 21 e 23 t.u.f. in cui sono enunciati i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento e alcune regole relative alla fase precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione dei contratti , attribuendo alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva sulla sottoscrizione e collocamento dei prodotti finanziari assicurativi ad opera delle imprese di assicurazione e degli altri soggetti abilitati. 1.1. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte vedi, in particolare, Cass. numero 6061/12 conf., numero 10333/18 ha stabilito che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. numero 262/05 e del d.lgs. numero 303/06 , nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premi siano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sia tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso polizze unit linked , il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall' articolo 1337 c.c. , deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita in cui il rischio avente ad oggetto l'evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore , oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato . Tale giudizio, in quanto rispettoso delle regole di ermeneutica contrattuale ed espresso con motivazione congrua e logica, non è sottoposto a censura in sede di legittimità. 2. Da ultimo, con riguardo alle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private , ma prendendo le mosse da Cass., sez. unumero , numero 8271/2008 , questa Corte Cass. numero 3785/24 ha sottolineato che è lo scopo previdenziale attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall' articolo 1923 c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età in questi termini le Sezioni Unite l'hanno considerata “il terzo pilastro” della previdenza . Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale. 2.1. Orbene, ha chiarito questa Corte con la sentenza citata, la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I individuato dall' articolo 2 del d.lgs. numero 209/05 , ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana. 3. Le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento. E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. 3.1. Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l' articolo 2 del d.lgs. numero 209/2005 , in base al quale «rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario. 4. In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente. 4.1. Non va trascurato, d'altronde, che la giurisprudenza unionale ha inquadrato le polizze unit linked nell'alveo dei contratti di assicurazione, escludendo pertanto l'applicazione della disciplina sui contratti stipulati fuori dai locali commerciali Corte giust. causa C-166/11 , González Alonso e, con riferimento a una consulenza finanziaria offerta da un'impresa di intermediazione assicurativa, relativamente a prodotti ibridi composti da un'assicurazione sulla vita e da un investimento, quella Corte ha escluso l'applicazione della direttiva numero 2004/39/Ce, relativa agli strumenti finanziari, e inquadrato l'attività di consulenza finanziaria nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/92/Ce, sull'intermediazione assicurativa applicabile ratione temporis , quale atto preparatorio alla conclusione di un contratto di assicurazione di cui l'investimento costituisca elemento integrante Corte giust., causa C-542/16 , Strobel e a. . In linea si pone pure Corte cost. numero 32/2024 , la quale, al cospetto di una polizza unit linked che prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato e garantiva la prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria, ha senz'altro ritenuto applicabile l' articolo 2952, secondo comma, c.c. , nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, del quale ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal suddetto termine, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. 5. E allora, il motivo in esame si rivela infondato. Il giudice d'appello ha difatti ravvisato la natura assicurativo previdenziale della polizza stipulata, posto che ha accertato che «il contratto garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l'incremento dell'1% al momento del sinistro», di modo che «non vi era…alcun rischio di perdita del capitale per il beneficiario…per cui la componente assicurativa del rapporto è stata effettivamente garantita attesa la conservazione rectius incremento del capitale alla scadenza» laddove, ha precisato in narrativa, l'evento assicurato, dato dal decesso di C.A.M., non si era ancora verificato quando la polizza è stata riscattata. 5.1. L'accertamento del regolamento contrattuale non è stato contrastato e la qualificazione che ne ha tratto la corte territoriale è conforme ai principi dinanzi richiamati. Il motivo è respinto. 6. Risulta assorbito il secondo motivo, il quale, prospettando la violazione dell' articolo 23 del t.u.f. e dell'articolo 30 del regolamento di attuazione del d.lgs. numero 58/98 , postula la qualificazione della polizza come strumento finanziario. Il ricorso è rigettato. 6.1. La circostanza che la natura ibrida delle polizze unit linked abbia determinato un lungo dibattito e che l'intervento nomofilattico di questa Corte sia posteriore alla proposizione del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.