Opposizione agli atti esecutivi e termini perentori

Nelle opposizioni agli atti esecutivi, il termine per l’introduzione del giudizio di merito ha certamente natura perentoria, per cui il suo mancato rispetto determina l’inammissibilità dell’opposizione, né può essere assegnato dal giudice un ulteriore termine se si è già verificata una decadenza.

La Cassazione, Sez. III civile sentenza 9451/24 del 9 aprile , ha annullato, senza rinvio, una decisione resa in materia di opposizione agli atti esecutivi, considerando – contrariamente alla valutazione del giudice di merito – tardiva l'opposizione. Il caso opposizione agli atti esecutivi senza fase sommaria ed altre peculiarità Una opposizione agli atti esecutivi veniva proposta attraverso un meccanismo processuale invero poco lineare. Infatti, nell'ambito di una espropriazione immobiliare , l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione veniva impugnata dal debitore esecutato con l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 512 e 617 c.p.c. . Ebbene, l'originario ricorso in opposizione - ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione - era stato, però, iscritto nel ruolo degli affari contenziosi e non semplicemente depositato nel fascicolo dell'esecuzione. In effetti, il Presidente del Tribunale avrebbe in un primo tempo designato per la trattazione del ricorso – benché, come accennato, diretto al giudice dell'esecuzione – un giudice addetto ai giudizi di cognizione ordinaria, che glielo avrebbe restituito perché fosse trasmesso al giudice dell'esecuzione . A questo punto, il giudice dell'esecuzione lo avrebbe a sua volta qualificato come atto introduttivo del giudizio di cognizione di merito dell'opposizione, per cui, invece di fissare davanti a sé la comparizione delle parti per lo svolgimento della fase sommaria, avrebbe disposto ed ottenuto una nuova rimessione del fascicolo al giudice della cognizione senza sentire le parti e, quindi, senza lo svolgimento della necessaria fase sommaria dell'opposizione . Il giudice, infine designato dal Presidente del Tribunale, aveva comunque fissato l'udienza di comparizione delle parti, con decreto in calce al ricorso, assegnando a tal fine alla parte opponente il termine per la notificazione dell'atto introduttivo previsto dall' articolo 618, comma 2, c.p.c. disponendo, cioè, la notificazione del ricorso nel rispetto dei termini a comparire di cui all' articolo 163- bis c.p.c. , ridotti della metà . Tuttavia – e questo è un passaggio rilevante della sequela procedimentale, per quanto sarà poi precisato dalla Cassazione – l'opponente non aveva provveduto alla notificazione entro il termine fissato dal giudice tanto che, all'udienza fissata per la comparizione delle parti e la trattazione, egli aveva chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore l'assegnazione di un nuovo termine ulteriore elemento di anomalia . Peraltro, l'opposizione veniva accolta dal Tribunale. Contro tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, assumendo, in particolare, la tardività dell'opposizione. La eccepita tardività dell'opposizione agli atti esecutivi Secondo la parte ricorrente, l' opposizione doveva essere dichiarata inammissibile ovvero improcedibile, per la sua tardiva proposizione e/o comunque per non essere stata preceduta dal regolare svolgimento della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, anche in virtù della tardiva notificazione del relativo atto introduttivo. La struttura bifasica dell'opposizione agli atti esecutivi non è stata rispettata Gli Ermellini, visto lo svolgersi del processo di prime cure, anzitutto escludono che si sia svolta regolarmente la necessaria fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione . Non è stato quindi rispettato il principio della struttura bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive, la quale richiede che sia fissata dal giudice dell'esecuzione la comparizione delle parti davanti a lui, ai sensi dell' articolo 618, comma 1, c.p.c. previa assegnazione di un termine perentorio per la notifica del ricorso , con successiva assegnazione, all'esito della fase sommaria, di un ulteriore termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, da effettuarsi con atto di citazione notificato entro detto termine di regola, e salva la necessità di applicare riti speciali, in questo caso non ricorrente , ai sensi dell' articolo 618, comma 2, c.p.c. La mancata celebrazione della fase sommaria Ma tale pur anomala circostanza non sarebbe di per sé decisiva infatti, secondo la Cassazione, sebbene da un lato la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi degli articolo 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c. è necessaria e inderogabile, dall'altro lato, l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione ex articolo 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c. . che eventualmente si discosti dal modello legale, è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione , anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente. Le conseguenze dell'incolpevole mancato svolgimento della fase sommaria In altre parole, avvertono i giudici di legittimità, l'omesso svolgimento della relativa fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione - laddove tale omissione non sia imputabile ad un'erronea introduzione del giudizio da parte dell'opponente, ma ad un errore dell'ufficio giudiziario -, non potrebbe condurre alla dichiarazione di definitiva inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi. La questione decisiva la mancata tempestiva notificazione dell'atto introduttivo della fase di merito Invece, secondo la Suprema Corte, è assorbente considerare che è certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione dell'atto introduttivo dell'opposizione nel termine assegnatogli dal giudice infine designato per la trattazione della stessa, termine che certamente doveva ritenersi avere carattere perentorio per legge. Sono, infatti, espressamente previsti dalla legge come perentori sia il termine di cui all' articolo 618, comma 1, c.p.c. , per la notificazione del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai fini dello svolgimento della fase sommaria davanti al medesimo, sia il termine di cui all' articolo 618, comma 2, c.p.c. , per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena. E poiché il termine assegnato non risulta essere stato rispettato, il giudizio di merito dell'opposizione deve ritenersi improcedibile quanto meno per il mancato rispetto di un termine perentorio. La decisione del Tribunale era errata Pertanto, la decisione impugnata, sul punto, è da ritenersi viziata da erronea applicazione delle norme processuali, nella parte in cui afferma che « i termini assegnati per l'introduzione non sono stati qualificati espressamente come “perentori” e laddove tale specificazione manchi, devono intendersi come ordinatori». Al contrario, osservano i giudici di legittimità, in qualunque modo debba qualificarsi il termine violato dall'opponente, si tratta in ogni caso di un termine certamente previsto dalla legge come perentorio, la cui violazione impedisce il possibile svolgimento della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione. Il tribunale avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall' articolo 618 c.p.c. , certamente imputabile all'opponente, dichiarando in ogni caso l'inammissibilità del merito dell'opposizione. In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito la causa, vale a dire dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione proposta. Ma il provvedimento del giudice che aveva concesso un ulteriore termine per la notifica dell'atto introduttivo non aveva valore? La Cassazione si occupa anche di questo profilo, osservando che non si può attribuire alcuna rilevanza al fatto che il giudice avesse assegnato alla parte opponente un ulteriore termine per la notificazione. Infatti, si tratta di un provvedimento certamente non consentito dalla legge nel caso in cui, come nella specie, si era già verificata la decadenza della parte dalla relativa facoltà processuale, per la violazione di un termine perentorio .

Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da vari creditori in danno di Pa.Vi. e poi proseguito nei confronti dei suoi eredi Pa.Enumero , Pa.Gi., Pa.Fr., Pa.Ma. ed Pa.Ar., nonché Ce.Io., il giudice dell'esecuzione, disattese le contestazioni relative al progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita proposte da Pa.Enumero , ha approvato detto progetto. Avverso l'ordinanza di approvazione del progetto di riparto, il Pa.Enumero ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli articolo 512 e 617 c.p.c. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Lamezia Terme, esclusivamente con riguardo alla posizione del creditore intervenuto Credito Emiliano Spa, nelle cui posizioni soggettive era frattanto subentrata Ze. Finance Srl, che è stata esclusa dal riparto, mentre è stata rigettata in relazione alla posizione degli altri creditori. Ricorre Ze. Finance Srl, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il Pa.Enumero Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti costitute hanno depositato memorie ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Si premette che non risulta impugnata pur non apparendo in linea con la giurisprudenza di questa Corte la statuizione del giudice del merito in ordine alla non necessità di evocare nel presente giudizio gli altri creditori procedenti e/o intervenuti nel processo esecutivo, di cui deve ritenersi dunque irrilevante anche l'esatta identificazione nell'esposizione dei fatti di cui al ricorso decisione espressa nei seguenti termini Ugualmente infondata pare l'eccezione di nullità del ricorso solo ad alcuni dei creditori non sembra sussistere, infatti, alcun interesse ad agire in capo ai restanti creditori . D'altra parte, come si vedrà, l'opposizione di merito proposta dal Pa.Enumero risulta originariamente inammissibile, e ciò assorbe ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito. 2. Risulta pregiudiziale ed assorbente l'esame del secondo motivo del ricorso, con il quale si denunzia Violazione e falsa applicazione dell' articolo 618 II comma c.p.c. nonché degli articolo 156 e 158 c.p.c. in relazione all'articolo 360 I comma nnumero 3 e 4 c.p.c. . La società ricorrente sostiene che l'opposizione del Pa.Enumero avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ovvero improcedibile, per la sua tardiva proposizione e/o, comunque, per non essere stata preceduta dal regolare svolgimento della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, anche in virtù della tardiva notificazione del relativo atto introduttivo. Il motivo è fondato. Si tratta, in ogni caso, di questioni rilevabili anche di ufficio ove non precluse - come nella specie - da un contrario esplicito giudicato interno , in quanto in astratto idonee a determinare la cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la domanda di merito non poteva essere proposta, ai sensi dell' articolo 382, comma 3, c.p.c. 2.1 Per quanto emerge dagli atti, l'originario ricorso in opposizione era stato ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, come emerge dall'intestazione dello stesso. Esso, peraltro, risulta iscritto nel ruolo degli affari contenziosi, non semplicemente depositato nel fascicolo dell'esecuzione. Secondo quanto riferiscono le parti, in effetti, il Presidente del Tribunale avrebbe in un primo tempo designato per la trattazione del suddetto ricorso - benché diretto al giudice dell'esecuzione - un giudice addetto ai giudizi di cognizione ordinaria, che glielo avrebbe restituito perché fosse trasmesso al giudice dell'esecuzione quest'ultimo, però, lo avrebbe a sua volta qualificato come atto introduttivo del giudizio di cognizione di merito dell'opposizione e, pertanto, invece di fissare davanti a sé la comparizione delle parti per lo svolgimento della fase sommaria, avrebbe disposto ed ottenuto una nuova rimessione del fascicolo al giudice della cognizione senza sentire le parti e, quindi, senza lo svolgimento della necessaria fase sommaria dell'opposizione . Il giudice infine designato dal Presidente del Tribunale ha, comunque, fissato l'udienza di comparizione delle parti, con decreto in calce al ricorso, assegnando a tal fine alla parte opponente il termine per la notificazione dell'atto introduttivo previsto dall' articolo 618, comma 2, c.p.c. ha, cioè, disposto la notificazione del ricorso nel rispetto dei termini a comparire di cui all' articolo 163 bis c.p.c. , ridotti della metà . L'opponente non risulta, però, aver provveduto alla notificazione entro tale termine e, all'udienza fissata per la comparizione delle parti e la trattazione, ha chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore l'assegnazione di un nuovo termine. 2.2 Orbene, in questa situazione, parrebbe effettivamente doversi escludere che si sia svolta regolarmente la necessaria fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, in conformità al principio della struttura bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive, la quale richiede che sia fissata dal giudice dell'esecuzione la comparizione delle parti davanti a lui, ai sensi dell' articolo 618, comma 1, c.p.c. previa assegnazione di un termine perentorio per la notifica del ricorso , con successiva assegnazione, all'esito della fase sommaria, di un ulteriore termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, da effettuarsi con atto di citazione notificato entro detto termine di regola, e salva la necessità di applicare riti speciali, in questo caso non ricorrente , ai sensi dell' articolo 618, comma 2, c.p.c. Nella specie, pur sottoposto il ricorso al giudice dell'esecuzione, questi come si vedrà, è irrilevante nella presente fattispecie stabilire se a torto o a ragione lo ha qualificato come atto introduttivo del giudizio di merito dell'opposizione e, di conseguenza, ha ritenuto di doverlo trasmettere direttamente ad un altro giudice dell'ufficio designato per la trattazione dei giudizi di cognizione, senza disporre lo svolgimento della fase sommaria davanti a sé. Ciò, peraltro, diversamente da quanto prospettato dalla rappresentante della Procura Generale, non potrebbe determinare, di per sé, l'inammissibilità dell'opposizione. Secondo l'indirizzo di questa Corte cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 25170 del 11/10/2018 , Rv. 651161 - 01 e 02 e successive conformi , infatti, è vero che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi degli articolo 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c. è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario onde la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena ed è altrettanto vero che l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione ex articolo 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c. . che eventualmente si discosti dal modello legale il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente resta peraltro fermo, in ogni caso, che laddove il mancato tempestivo inserimento del ricorso nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo . Non potrebbe, dunque, condurre alla dichiarazione di definitiva inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi l'omesso svolgimento della relativa fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, laddove tale omissione non sia imputabile ad un'erronea introduzione del giudizio da parte dell'opponente, ma ad un errore dell'ufficio giudiziario. Per giungere alla definitiva dichiarazione di inammissibilità della fase di merito delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione, in casi del genere, occorre che la violazione delle disposizioni sulla regolare instaurazione delle stesse, secondo la inderogabile struttura bifasica prevista dalla legge, sia imputabile all'opponente e non ad un errore dell'ufficio giudiziario in quest'ultima ipotesi, il giudizio di cognizione di merito relativo all'opposizione svoltosi senza la preventiva fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione sarà comunque nullo e dovrà essere rinnovato, previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa, ma senza alcuna decadenza per la parte opponente diversamente da quanto accadrà nel caso in cui l'omissione sia imputabile alla parte . 2.3 Tanto premesso, nella specie, anche a prescindere dall'imputabilità, in concreto, alla parte ricorrente ovvero all'ufficio giudiziario, dell'assegnazione del ricorso in opposizione ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione invece che al giudice dell'esecuzione, è assorbente la considerazione che certamente è imputabile all'opponente l'omessa notificazione dell'atto introduttivo dell'opposizione nel termine assegnatogli dal giudice infine designato per la trattazione della stessa, termine che certamente doveva ritenersi avere carattere perentorio per legge. Sono, infatti, espressamente previsti dalla legge come perentori sia il termine di cui all' articolo 618, comma 1, c.p.c. , per la notificazione del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai fini dello svolgimento della fase sommaria davanti al medesimo, sia il termine di cui all' articolo 618, comma 2, c.p.c. , per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena. Nella specie, il decreto con il quale il giudice infine designato per la trattazione dell'opposizione ha fissato il termine per la notificazione del ricorso - nonostante la confusione determinatasi nell'attività di assegnazione dell'affare - non potrebbe trovare altra e diversa possibile qualificazione, se non una delle due appena indicate. Ne consegue che non è rilevante stabilire se, a seguito del deposito del ricorso della parte opponente, non abbia avuto luogo la necessaria fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione perché esso era stato erroneamente iscritto nel ruolo degli affari contenziosi dallo stesso opponente, ovvero perché era stato erroneamente qualificato dal giudice dell'esecuzione cui comunque era stato trasmesso e dal Presidente del Tribunale, quale atto introduttivo del giudizio di merito erroneamente proposto nella forma del ricorso invece che dell'atto di citazione e neanche rileva stabilire se la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, infine operata dal giudice designato dal Presidente del Tribunale per la trattazione di quel ricorso, sia avvenuta ai sensi dell' articolo 618, comma 1, c.p.c. , ai fini dello svolgimento davanti a sé della fase sommaria dell'opposizione unitamente al merito per quanto in violazione del carattere bifasico della fase introduttiva delle opposizioni esecutive , ovvero se tale fissazione sia avvenuta esclusivamente ai fini dello svolgimento del solo giudizio di merito, perché a nel primo caso, il termine assegnato all'opponente per la notificazione del ricorso costituirebbe il termine perentorio di cui all' articolo 618, comma 1, c.p.c. b nel secondo caso, il suddetto termine non potrebbe che costituire quello, ugualmente perentorio, previsto dall' articolo 618, comma 2, c.p.c. , per l'introduzione del giudizio di merito. In entrambi i casi, il mancato rispetto di quel termine impedisce la proposizione ovvero la regolare prosecuzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all'opposizione. Non è, del resto, predicabile altra possibile qualificazione del termine assegnato per la notificazione di quel ricorso, in quanto tale ricorso - tertium non datur - può essere qualificato esclusivamente a come ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell'opposizione ricorso che va notificato nel termine perentorio di cui all' articolo 618, coma 1, c.p.c. b come atto introduttivo del giudizio di merito dell'opposizione stessa il quale va notificato nel termine perentorio di cui all' articolo 618, comma 2, c.p.c. . E poiché il suddetto termine assegnato non risulta essere stato rispettato, in entrambe le ipotesi il giudizio di merito dell'opposizione deve ritenersi improcedibile quanto meno per il mancato rispetto di un termine perentorio nel primo caso, per il mancato rispetto del termine perentorio per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti ai fini del regolare svolgimento della fase sommaria, in mancanza del quale regolare svolgimento il giudizio di merito non è proponibile nel secondo caso, per il mancato rispetto del termine perentorio per l'introduzione dello stesso giudizio di merito, che anche a voler ritenere non imputabile all'opponente il mancato svolgimento della fase sommaria determina analoga conseguenza in entrambi i casi, comunque, per il mancato rispetto di un termine perentorio imputabile all'opponente. 2.4 Ad identica conclusione si perviene, sia laddove voglia negarsi rilevanza all'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, in quanto non imputabile all'opponente ma alla erronea decisione di quest'ultimo, che ha disposto la immediata trasmissione del ricorso al giudice della cognizione, sia laddove, per ipotesi, si volesse addirittura ritenere in qualche modo comunque avvenuto lo svolgimento della fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia pure in modo non regolare , per essere stato comunque a quest'ultimo trasmesso il ricorso. In ogni caso, vi è un dato oggettivo del quale, anche in tali ipotesi, non può dubitarsi il giudice dell'esecuzione, pur essendo venuto a conoscenza dell'opposizione, non ha assegnato alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito. In tali casi, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiedere al giudice la fissazione di tale termine, con istanza ai sensi dell' articolo 289 c.p.c. , nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine perentorio giurisprudenza costante per tutte, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 22033 del 24/10/2011 , Rv. 620286 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 5060 del 04/03/2014, Rv. 630644 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 26285 del 17/10/2019, Rv. 655494 - 06 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 - 02 . D'altra parte, è altrettanto consolidato il principio di diritto secondo il quale l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte cfr. per tutte Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 6237 del 02/03/2023 , Rv. 667141 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 5809 del 09/03/2018, Rv. 648347 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 10643 del 15/05/2014, Rv. 630775 - 01 . In base ai suddetti principi di diritto, anche ad escludere che possa aver rilievo la sostanziale omissione della fase sommaria dell'opposizione, ovvero che la si voglia ritenere svolta sia pure irritualmente, ma per ragioni imputabili al giudice dell'esecuzione , e sia che debba intendersi la fissazione del termine per la notificazione del ricorso depositato dal Pa.Enumero come fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, sia che debba escludersi che una siffatta fissazione vi sia stata, deve quanto meno convenirsi che l'opponente avrebbe avuto l'onere di instaurare il giudizio di merito dell'opposizione, mediante notificazione del relativo atto introduttivo alla controparte, quanto meno, nel termine perentorio di cui all' articolo 289 c.p.c. , decorrente al più tardi dal momento in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la trasmissione del ricorso al giudice della cognizione, senza assegnare egli stesso il termine di cui all' articolo 618, comma 2, c.p.c. Ciò certamente non è avvenuto, in quanto la notificazione dell'atto di opposizione risulta effettuata solo nel giugno del 2011, dopo che il giudice designato per la trattazione della stessa, a seguito della trasmissione del fascicolo da parte del giudice dell'esecuzione, nel mese di ottobre 2010 aveva già fissato l'udienza del 25 febbraio 2011, assegnando il termine per la notifica di cui all' articolo 618, comma 2, c.p.c. cioè, i termini di cui all' articolo 163 bis c.p.c. ridotti della metà . Ed è, infine, appena il caso di osservare che nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che, proprio all'udienza del 25 febbraio 2011, sia stato dal giudice stesso assegnato un ulteriore termine per effettuare la suddetta notificazione, trattandosi di provvedimento certamente non consentito dalla legge nel caso in cui, come nella specie, si era già verificata la decadenza della parte dalla relativa facoltà processuale, per la violazione di un termine perentorio. 2.5 Le segnalate irregolarità della fase introduttiva del giudizio di opposizione imputabili all'opponente sono oggetto delle censure formulate dalla parte opposta ricorrente nella presente fase del giudizio , con il motivo di ricorso in esame e risultano, in ogni caso, già avanzate nel corso del giudizio di merito, come emerge dalla stessa sentenza impugnata esse sarebbero, d'altra parte, rilevabili anche di ufficio. La decisione impugnata, sul punto, è da ritenersi certamente viziata da erronea applicazione delle norme processuali, nella parte in cui afferma che i termini assegnati per l'introduzione non sono stati qualificati espressamente come perentori e laddove tale specificazione manchi, devono intendersi come ordinatori . Si è già visto, infatti, che, in qualunque modo debba qualificarsi il termine violato dall'opponente, si tratta in ogni caso di un termine certamente previsto dalla legge come perentorio, la cui violazione impedisce il possibile svolgimento della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione. Il tribunale avrebbe dovuto, pertanto, rilevare, anche al di là dell'omissione della necessaria fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, quanto meno il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall' articolo 618 c.p.c. , certamente imputabile all'opponente, dichiarando in ogni caso l'inammissibilità del merito dell'opposizione. La sentenza impugnata, che ha invece ritenuto ammissibile e giudicato fondata l'opposizione stessa, va, di conseguenza, cassata, in accoglimento del secondo motivo del ricorso e, decidendo nel merito, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Pa.Enumero Tutti gli altri motivi del ricorso restano assorbiti. 3. È accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l'opposizione proposta dal Pa.Enumero dichiarata inammissibile. Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal Pa.Enumero - condanna il controricorrente Pa.Enumero a pagare le spese del giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.534,00 per il giudizio di merito ed in Euro 7.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, per quello di legittimità.