Sequestro preventivo del profitto di enti e società: necessario periculum in mora

Il decreto di sequestro preventivo disposto a carico delle società ex articolo 53 d.lgs. 231/2001 finalizzato alla successiva confisca obbligatoria ex articolo 19 d.lgs. 231/2001 richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, tenendo conto della tipologia dei beni presenti nel patrimonio del destinatario della confisca, senza, tuttavia, che le esigenze cautelari possano essere desunte esclusivamente dall’incapienza del patrimonio rispetto al presumibile ammontare della confisca.

Il Tribunale di Macerata aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del profitto derivante dall' illecito amministrativo di cui all'articolo 24 d.lgs. 231/01 in relazione ai delitti presupposto di indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture affermando, apoditticamente, che «l'attuale capienza del patrimonio non garantisce nulla sulla concreta possibilità che nelle more del giudizio lo stesso possa essere distolto». Un tale disimpegno motivazionale, quanto alla verifica della concreta ricorrenza del periculum in mora, trova, invero, uno specifico addentellato anche nella giurisprudenza di legittimità che, sia pure con orientamento isolato Cass. pen, sez. VI, numero 12513 del 23.2.2022, Grandis , ha finito con il legittimare provvedimenti apprensivi del patrimonio societario pressoché automatici ogni volta che lo spoglio cautelare sia funzionale a garantire la definitiva ablazione mediante confisca obbligatoria. Si è ritenuta sufficiente, in questi casi, la sola verifica della confiscabilità del bene senza alcuna specificazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione, in via cautelare, dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. La Cassazione, con la decisione in commento, accogliendo il ricorso della società, annulla con rinvio l'ordinanza impugnata ribaltando completamente il costrutto logico e giuridico dei giudici di prime cure e sconfessando la validità del precedente Grandis. Per disporre il sequestro preventivo, ex articolo 53 d.lgs. 231/2001, a carico di enti o società, anche se finalizzato all'assunzione della successiva confisca obbligatoria ex articolo 19 d.lgs. 231/2001, non è ammesso il ricorso a “presunzioni” la verifica delle esigenze cautelari id est del periculum in mora deve essere rigorosa. Del resto, ad analoghe conclusioni, erano giunte, tre anni or sono, anche le Sezioni Unite Ellade Cass. penumero , SS.UU. numero 36959 del 24.6.2021 in relazione all' ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato. Non ha alcun senso, hanno affermato le Sezioni unite, distinguere tra successiva confisca obbligatoria rispetto alla quale il sequestro preventivo potrebbe riposare su provvedimenti immotivati quanto al periculum in mora e facoltativa che richiederebbe, al contrario, un più penetrante obbligo motivazionale . Si tratta, infatti, di una distinzione non congruente rispetto al diverso criterio di valutazione che deve presiedere la decisione sulla necessità di disporre in via anticipata con il sequestro, appunto l'apprensione del bene, specie considerando che, ove il giudizio si concludesse favorevolmente per l'imputato, nessuna confisca, neppure quella obbligatoria, potrebbe mai essere disposta. D'altra parte, sempre per le Sezioni Unite, l'obbligo di una specifica motivazione del provvedimento di sequestro, a prescindere dal tipo di confisca a cui accede, si pone in stretta connessione con i principi di presunzione di non colpevolezza, di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura e consente di evitare indebite compressioni di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica. È dunque necessario l'accertamento del periculum in mora anche e sopratutto quando deve essere disposto un sequestro preventivo a carico di enti o società ed anche se il sequestro è finalizzato alla successiva confisca obbligatoria. Principi, questi che, per la decisione in commento, devono trovare conferma, a maggior ragione, per i sequestri a carico di società o enti sul punto si veda anche Cass. penumero sez. II, 21/09/2023, numero 47640 . La posta in gioco è, come intuibile, alta legittimare sequestri preventivi di patrimoni aziendali in assenza di una seria e puntuale verifica del pericolo di modifica, dispersione, deterioramento o utilizzo dei beni confiscabili comporta il rischio di paralisi dell'attività di impresa con ricadute nefaste sulla continuità aziendale. Non solo, come puntualmente precisato nella motivazione, esautorare l'azienda del proprio patrimonio potrebbe per giunta impedire anche l'efficace adozione delle misure riparatorie previste dal sottosistema punitivo disegnato dal d.lgs 231/2001, la cui ratio, è innegabilmente ispirata alla salvaguardia della continuità imprenditoriale come si ricava dalla previsione di plurimi strumenti premiali «[…] che consentono, nel corso del procedimento, di adottare quelle forme di recupero della legalità a fronte del quale è previsto un trattamento sanzionatorio di assoluto favore». Se a ciò si aggiunge che la confisca prevista dall'articolo 19 d.lgs. 231/01 è espressamente qualificata come sanzione è facile intuire come il sequestro preventivo si ponga come una sorta di anticipazione di pena. Di qui la necessità di apprestare «garanzie rafforzate e non certo inferiori rispetto a quanto previsto in generale per il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.».

Presidente Fidelbo – Relatore Di Geronimo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Macerata, pronunciando in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo del profitto, derivante dall'illecito amministrativo di cui all'articolo 24, D.Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, in relazione ai delitti presupposto di indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture. Tale ordinanza veniva emessa dopo che la prima decisione del Tribunale del riesame era stata annullata, da Sez.6, numero 40434 dell'11/7/2023, in quanto alla società indagata non era stato garantito il termine minimo di comparizione. 2. Nell'interesse della società ricorrente è stato formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza in re ipsa delle esigenze cautelari sottese al sequestro del profitto del reato. Evidenzia il ricorrente che, pur essendo stata prodotta documentazione idonea a comprovare la capienza del patrimonio societario e l'insussistenza del rischio di sottrazione del profitto alla eventuale e futura confisca, il Tribunale del riesame aveva ritenuto assorbente il fatto che la confisca ex articolo 19 D.Lgs. numero 231 del 2001 ha natura obbligatoria, il che escluderebbe la necessità di vagliare il periculum in mora. La difesa contesta tale affermazione richiamando i principi affermati da Sez.U, numero 36959 del 24/6/2021, Eliade, Rv. 281848, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, deve sempre contenere la motivazione in ordine alle esigenze cautelari che mira a tutelare. Né è ritenuto condivisibile l'isolato orientamento giurisprudenziale, superato da pronunce successive, secondo cui la motivazione non sarebbe richiesta nel caso di sequestro finalizzato ad ipotesi di confisca obbligatoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata, nel valutare la sussistenza del periculum in mora si è limitata ad affermare che l'attuale capienza del patrimonio non garantisce nulla sulla concreta possibilità che nelle more del giudizio lo stesso possa essere dissolto , aderendo espressamente all'indirizzo minoritario secondo cui, nei casi in cui è prevista un'ipotesi di confisca obbligatoria, il sequestro può essere legittimamente emesso sulla base del mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio Sez.6, numero 12513 del 23/2/2022, Grandis, Rv.283054 . Tale pronuncia è rimasta isolata, posto che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio tra le tante Sez.6, numero 32582 del 5/7/2022, Rv. 283619 Sez. 6, numero 20649 del 15/2/2023, Rv. 284757 Sez. 3, numero 4920 del 23/11/2022, dep.2023, Beni, Rv. 284313 Sez.6, numero 826 del 29/11/2022, Martorano, Rv. 284145 Sez. 3, numero 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 Sez.6, numero 32582 del 5/7/2022, Guarrera, Rv. 283619 . Si tratta di una conclusione fondata sui principi affermati da Sez. U, numero 36959 del 24/06/2021, Eliade, Rv. 281848, secondo cui Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria per la quale, secondo l'indirizzo ricordato, nessun obbligo motivazionale si porrebbe o, invece, come facoltativa per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili . 2.1. Tale principio, affermato in relazione alle ipotesi del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato, deve ritenersi ancor più necessitato lì dove, come nel caso di specie, il sequestro è stato emesso a carico di una società nei cui confronti si procede per la responsabilità amministrativa da reato. Nel sottosistema punitivo disegnato dal D.Lgs. numero 231 del 2001, la confisca è espressamente qualificata quale sanzione ai sensi degli articolo 9, lett. c e 19 , sicché il sequestro finalizzato alla confisca si traduce in una vera e propria anticipazione del trattamento sanzionatorio, prima ancora che si pervenga all'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente. A ben vedere, l'anticipazione dell'effetto sanzionatorio porrebbe il sequestro finalizzato alla confisca sullo stesso piano delle misure cautelari che determinano un'anticipazione della pena. Tale aspetto era stato correttamente valorizzato da una risalente pronuncia secondo cui, per procedere al sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato presupposto è necessario l'accertamento della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente indagato Sez.6, numero 34505 del 31/05/2012, Codelfa Srl, Rv. 252929 . Secondo tale impostazione, infatti, il sequestro ex articolo 53, D.Lgs. numero 231 del 2001, in quanto finalizzato ad anticipare una sanzione principale - qual è la confisca ex articolo 19 - richiederebbe una valutazione più approfondita rispetto alla astratta configurabilità del reato. In buona sostanza, si riteneva che il sequestro preventivo attui in via cautelare l'effetto della sanzione e, in quanto tale, dovrebbe applicarsi il medesimo parametro di giudizio previsto, nei confronti dell'imputato, per la sottoposizione a misure cautelari personali, cioè i gravi indizi di colpevolezza. Deve darsi atto che tale soluzione non ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva che, invece, si è attestata nel ritenere che per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dell'articolo 19 del D.Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, nè il periculum richiesto per il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 cod. proc. penumero , essendo sufficiente accertare la confiscabilità dei beni una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato Sez.2, numero 34293 del 10/07/2018, Sunflower Srl, Rv. 273516 Sez.4, numero 51806 del 18/11/2014, Calamai, Rv. 261571 Sez.2, numero 41435 del 16/9/2014, Ass.Integrazione Immigrati, Rv. 260043 . Tuttavia, il principio volto a valorizzare la peculiarità del sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 19 D.Lgs. numero 231 del 2001 ben può essere recuperato, quanto meno in relazione al profilo della necessità di motivare le esigenze cautelari che, peraltro, è l'unico aspetto rilevante in questa sede. La natura della confisca e gli effetti della sua anticipazione in fase di sequestro costituiscono elementi che rendono necessaria un'apposita motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, posto che tale requisito - già richiesto in linea generale a seguito della sentenza Eliade - è ancor più necessario nell'ambito del giudizio a carico degli enti. È significativo che proprio la sentenza Eliade , nell'illustrare le ragioni che impongono di specificare le ragioni sottese al sequestro, ha precisato come l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca consente, da un lato, di evitare le possibili frizioni con il principio della presunzione di non colpevolezza articolo 27 Cost. articolo 6, par. 2, CEDU e, dall'altro, di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità. Una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione sul periculum in mora risulta coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio così in motivazione Sez.U. Eliade . 2.2. Le Sezioni unite non hanno espressamente esaminato l'applicabilità dei principi affermati, in tema di onere motivazionale relativamente al periculum, con riguardo al sequestro preventivo nel procedimento a carico degli enti. Tuttavia, i principi affermati, stante la loro valenza generale, devono necessariamente essere attuati anche nel contesto normativo disegnato dall'articolo 53 D.Lgs. numero 231 del 2001. La necessità di subordinare il sequestro ex articolo 53, cit., anche alla sussistenza del periculum in mora, sulla base di un'adeguata motivazione, è ancor più pressante nel regime della responsabilità degli enti, nel quale la confisca, e quindi il sequestro ad essa finalizzato, possono assumere una tale incidenza da produrre effetti irreversibili rispetto alla sopravvivenza stessa dell'ente, come avviene nel caso in cui il vincolo cautelare venga apposto su risorse patrimoniali talmente ingenti da determinare la sostanziale impossibilità della prosecuzione dell'attività aziendale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il sequestro finalizzato alla confisca ricada direttamente sul compendio aziendale, posto che in tali ipotesi si può pervenire alla anticipata sottrazione dei beni strumentali per la prosecuzione dell'impresa, con il rischio di pregiudicare definitivamente la continuità della stessa, il che realizzerebbe indirettamente il medesimo effetto riconosciuto alle ben più gravi misure cautelari interdittive. In buona sostanza, l'incidenza del sequestro finalizzato alla confisca, proprio in considerazione della peculiarità della responsabilità ex D.Lgs. numero 231 del 2001 e della sua tendenziale applicazione rispetto ad attività imprenditoriali, è tale da richiedere garanzie rafforzate e non certo inferiori rispetto a quanto previsto in generale per il sequestro preventivo ex articolo 321 cod. proc. penumero Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati nella sentenza Eliade , improntati alla salvaguardia del principio di proporzionalità delle misure cautelari ed alla tutela del diritto di proprietà, meritano sicuramente di trovare applicazione anche nel processo a carico degli enti. È pur vero, infatti, che l'articolo 53, D.Lgs. numero 231 del 2001, nel disciplinare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca si limita a stabilire che il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, ma tale dizione è esattamente corrispondente a quella contenuta all'articolo 321, comma 2, cod. proc. penumero , in relazione alla quale le Sezioni unite hanno ritenuto di richiedere la necessaria motivazione in merito alle esigenze cautelari, anche nel caso di confisca obbligatoria. Deve concludersi, quindi, nel ritenere che la previsione speciale dettata all'articolo 53, D.Lgs. numero 231 del 2001 non si differenzia - quanto ai presupposti di applicabilità del sequestro - da quella generale disciplinante il sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 321, comma 2, cod. proc. penumero A ciò si aggiunga che, per le ragioni ampiamente esposte nella sentenza Eliade , è la natura stessa delle misure cautelari che impone la ricorrenza del duplice requisito del fumus e del periculum, sicché non vi è ragione alcuna per ritenere che il decreto di sequestro, adottato ai sensi dell'articolo 53, D.Lgs. numero 231 del 2001, non debba contenere la sia pur sintetica motivazione in ordine alle esigenze cautelari che il sequestro mira a tutelare. Occorre aggiungere, infine, che il D.Lgs. numero 231 del 2001 è improntato alla salvaguardia della continuità imprenditoriale, posto che il sistema sanzionatorio contempla plurimi strumenti premiali che consentono, nel corso del procedimento, di adottare quelle forme di recupero della legalità a fronte del quale è previsto un trattamento sanzionatorio di assoluto favore. Rispetto alla ratio che ispira il D.Lgs. numero 231 del 2001, non appare compatibile un'interpretazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca che sia, potenzialmente, in grado di esautorare l'ente dall'utilizzo di gran parte del proprio patrimonio e della azienda, anticipando gli effetti della condanna e, di fatto, impedendo anche l'efficace adozione delle misure riparatorie, se non a fronte della rigorosa verifica dei presupposti, anche in ordine al periculum in mora. 2.3. Acclarata la necessità che il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex articolo 19, D.Lgs. numero 231 del 2001 richiede necessariamente un'adeguata motivazione in merito alle esigenze cautelari, deve precisarsi che queste ultime sono tendenzialmente da valutare con riguardo al rischio di dispersione della garanzia patrimoniale in merito all'eseguibilità della confisca. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca assume una funzione essenzialmente conservativa, tant'è che la stessa sentenza Eliade ha espressamente affermato che la ratio della misura cautelare in esame si pone in evidente parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 cod. proc. penumero che, analogamente, e con riferimento alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al pagamento della pena pecuniaria , presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. Quanto detto, tuttavia, non consente di estendere tout court al sequestro preventivo i medesimi presupposti applicativi elaborati con riferimento al sequestro conservativo, in relazione al quale la giurisprudenza ha chiarito che per ritenere sussistenti le esigenze cautelari è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 316, commi 1 e 2, cod. proc. penumero , non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore Sez. U, numero 51660 del 25/09/2014, Zambito Rv.261118 . Tale affermazione, infatti, si giustifica a fronte della previsione normativa contenuta all'articolo 316 cod. proc. penumero che contempla, quali presupposto per l'apposizione del vincolo, l'alternativa sussistenza del requisito della mancanza delle garanzie o del rischio della loro dispersione. I suddetti requisiti, nonostante l'accertata similitudine di funzione riconosciuta tra il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e quello conservativo, non sono richiamati nell'articolo 321, comma 2, cod. proc. penumero e nell'articolo 53, D.Lgs. numero 231 del 2001, in relazione ai quali, pertanto, deve ritenersi che la misura cautelare non possa essere applicata a fronte della mera sproporzione tra il profitto confiscabile e il patrimonio dell'ente, occorrendo in ogni caso - a differenza di quanto avviene nel caso del sequestro conservativo - un quid pluris che giustifichi l'effetto ablativo anticipato rispetto alla condanna che disponga la confisca. Con una recente pronuncia, questa Corte ha già avuto modo di affermare tale principio, chiarendo che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto perii sequestro conservativo Sez.3, numero 31025 del 6/4/2023, Benzoni, Rv285042 si veda anche Sez.3, numero 44874 dell'11/10/22, Fricano, Rv. 283769 . Tale decisione ha espressamente preso spunto dalle considerazioni svolte in motivazione dalle Sezioni unite nella sentenza Eliade , precisando che lì dove si fa riferimento al parallelismo tra sequestro conservativo e sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non si è inteso operare una equiparazione, essendosi esclusivamente sottolineata la necessità che la motivazione, per entrambe le tipologie di sequestro, non possa limitarsi al solo aspetto del fumus. Le Sezioni unite, con specifico riguardo alla funzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, hanno rilevato la necessità che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo . Sulla base di tali indicazioni ermeneutiche, si ritiene, pertanto, di poter affermare il principio secondo cui il decreto di sequestro preventivo finalizzato richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, tenendo conto della tipologia dei beni presenti nel patrimonio del destinatario della confisca, senza, tuttavia, che le esigenze cautelari possano essere desunte esclusivamente dall'incapienza del patrimonio rispetto al presumibile ammontare della confisca. 3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole rilevare come l'ordinanza impugnata abbia reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, limitandosi ad affermare che l'attuale capienza del patrimonio non garantisce nulla sulla concreta possibilità che nelle more del giudizio lo stesso possa essere dissolto . Si tratta di un'affermazione che, peraltro, sovrappone due diversi elementi, da un lato, infatti, sembrerebbe affermarsi che il patrimonio attuale della società risulterebbe incapiente e, al contempo, si afferma che nelle more del giudizio il patrimonio potrebbe essere dissolto, sottintendendo l'esistenza di elementi sintomatici di un eventuale depauperamento della garanzia patrimoniale. Tali affermazioni, tuttavia, slegate da qualsivoglia motivazione in ordine all'entità e alla composizione del patrimonio, non consentono di far ritenere rispettato l'obbligo di motivazione del sequestro. Il Tribunale, pertanto, nel rivalutare il provvedimento impugnato dovrà stabilire l'entità della confisca e valutarla in correlazione al patrimonio della società, valutandone sinteticamente la consistenza e composizione, al fine di stabilire se, tenendo conto della tipologia dei beni, della destinazione o meno all'attività produttiva ed alla continuità della stessa, nonché all'agevole monetizzazione dei beni, diversi dal denaro, suscettibili di confisca, sussista un effettivo periculum in mora, essenzialmente in relazione alla possibilità di sottrazione dei beni in vista della futura confisca. In buona sostanza, si richiede una valutazione del periculum che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti ai fini di stabilire il rischio di impossibilità di procedere alla confisca, all'esito del giudizio, in assenza di un'apprensione cautelare dei beni. A tal riguardo, il mero dato della sproporzione tra l'entità del profitto confiscabile e il patrimonio dell'ente destinatario del sequestro non è un elemento di per sé dirimente e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione, dovendosi pur sempre verificare la ricorrenza del periculum tenendo conto dello stato patrimoniale presenza di beni immobili, beni produttivi, capacità di produrre reddito, liquidità agevolmente distraibile , nonché di indici dai quali desumere il rischio concreto di condotte elusive e di occultamento, dissipazione o deterioramento dei beni. Nel compiere tale verifica, il giudice del rinvio dovrà altresì considerare che in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. penumero Sez.3, numero 3038 del 14/11/2023, dep.2024, Emme Ci Tex Srl, Rv. 285747 . 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Macerata che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi indicati in motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata competente ai sensi dell'articolo 324, co.5, c.p.p.