La Seconda Sezione Civile ritiene di rimettere la causa, ai sensi dell’articolo 374, comma 2, c.p.c., alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulla seguente questione «se, ai sensi dell'articolo 99 ovvero dell’articolo 170 d.P.R. numero 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex articolo 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente».
I fatti di causa La commissione per il patrocinio alle spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena,– in accoglimento della relativa istanza, ammetteva Tizio al beneficio con atto che, a seguito di successiva istanza dell'Agenzia delle Entrate di Siena, veniva revocato in ragione dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali previsti per legge. In virtù di opposizione ex articolo 99 d.P.R. numero 115/2002 proposta da Tizio, il Presidente della C.T.P. senese accoglieva la stessa e disponeva la “revoca della revoca” dell'originario provvedimento di ammissione. La Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato convocava il ricorrente per un riesame della sua posizione e revocava il precedente provvedimento di ammissione, confermata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, già effettuata dall'Agenzia delle Entrate. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Tizio. La questione Il problema che il ricorso pone riguarda il provvedimento di revoca, adottato in data 9 marzo 2018 dalla Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato istituita presso la C.T.P. di Siena a seguito del riesame della posizione del ricorrente, per il quale, in assenza di espressa previsione normativa, non è chiaro se la parte che voglia dolersi dell'ingiustizia della decisione lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto dall'articolo 99 d.P.R. numero 115/2002 , con termine di 20 giorni per la proposizione, ovvero quello dell'articolo 170 del medesimo d.P.R., per il quale il termine per la proposizione è di 30 giorni. In entrambi i casi si tratta di applicazione in via analogica di termini fissati per procedimenti diversi, prevedendo – per quanto sopra esposto - la disciplina normativa una procedura ad hoc per il processo tributario. La soluzione della S.C. Il Supremo Collegio ritiene che si tratti di questione di particolare rilevanza dal momento che il provvedimento per cui è contesa è stato adottato all'udienza del 9 marzo 2018, alla presenza del ricorrente, seppure poi notificato il successivo 19 marzo 2018, ed il ricorso è stato notificato il 6 aprile 2018. La previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio l'opposizione al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato , risponde ad un'esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l'ammissione al patrocinio dello Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all'effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa. La pronuncia della revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l'opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione si svolgono, non tra le parti del processo principale , ma tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale. Vi è, quindi, diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca dell'ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell'ammissione si riferisce. D'altra parte, l'opposizione ex articolo 170 del d.P.R. numero 115 del 2002 ha natura di rimedio generale e il sistema, pertanto, sembrerebbe non tollerare una diversificazione del sistema impugnatorio. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato nel diritto tributario Con l'entrata in vigore del d.p.r. numero 115 del 2002 e l'esplicita abrogazione dell'articolo 13 d.lgs. numero 546 del 1992, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato anche per il processo tributario è disciplinato dalla parte III, titoli I e IV del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che detta la disciplina generale del gratuito patrocinio, valida per le giurisdizioni penale, civile, amministrativa e contabile. A garanzia delle peculiarità del rito tributario, gli articolo 138 – 141 del predetto d.p.r. dettano disposizioni che riproducono nella sostanza la disciplina dell'abrogato articolo 13 d.lgs. numero 546/1992, ribadendo l'esclusiva competenza della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, costituita presso ciascuna Commissione tributaria ora Corte di giustizia tributaria a decidere sull'accoglimento delle istanze presentate dai contribuenti in vista dell'introduzione di un giudizio in primo o in grado di appello, avvalendosi di questo istituto, anche per tenere conto della peculiarità dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi al Giudice tributario, di cui all'articolo 12 d.lgs. numero 546/1992. A mente dell'articolo 138, comma 1, fanno parte della commissione del patrocinio a spese dello Stato già commissione per l'assistenza tecnica gratuita un presidente di sezione in funzione di presidente della commissione stessa, un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2 d.lgs. numero 546/1992 designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e la direzione regionale delle entrate. La commissione svolge tutte le funzioni che, per quanto concerne l'ammissione al gratuito patrocinio negli altri processi, sono attribuire dalla legge, anche in ambito ripartito, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e al magistrato procedente. L'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla Commissione non può essere riproposta, a norma dell'articolo 139, comma 1 T.U. numero 115/2002, al magistrato davanti al quale pende il processo o comunque competente a conoscere il merito della controversia. Il procedimento di impugnazione del diniego o di inammissibilità dell'istanza di gratuito patrocinio è disciplinato dall'articolo 99 d.p.r. numero 115/2002 norma che nella sua formulazione originaria si riferiva al solo processo penale , tale articolo tuttavia non è richiamato dal successivo articolo 137 che, a sua volta, indica le norme dello stesso decreto applicabili nel processo tributario disposizioni della parte III, titoli I - articolo 74 e 75 - e IV - articolo 80 – 85 . Il successivo articolo 113, inoltre, prevede che contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97 ed anche detta norma non rientra tra quelle espressamente richiamate come applicabili nel processo tributario. Ne seguirebbe, per l'istante, l'impossibilità di impugnare detti provvedimenti, con evidente contrasto con gli articolo 3 e 24 Cost. e con le norme sovranazionali sull'effettività del diritto di accesso alla giustizia, per cui l'orientamento maggioritario ne ha dedotto che anche nel processo tributario detti provvedimenti possano essere impugnati non mancano, però, orientamenti in senso opposto, che ne escludono l'impugnabilità, a differenza di quanto previsto per il processo civile, in quanto competerebbe alla speciale commissione del patrocinio a spese dello Stato, a composizione mista - avvocati e magistrati -, la verifica delle condizioni di ammissibilità e i presupposti di reddito, originari e sopravvenuti, a revocare, ad effettuare le comunicazioni v. Cons. giust. amm. Sicilia numero 628 del 2011 . Tuttavia, onde poter accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell'articolo 111 Cost., trattandosi di atto che proviene da organo specializzato che è costituito presso un giudice speciale previsto dalla stessa Carta costituzionale, atto che, pertanto, è qualificabile come atto giustiziabile, occorre in ogni caso individuare la procedura da applicare al caso di specie. La revoca del patrocinio a spese dello Stato La Suprema Corte ha già avuto occasione di esaminare nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato il rimedio della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, disciplinata dall'articolo 136 del testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con il d.P.R. numero 115 del 2002, stabilendo che, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione, ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. numero 115 del 2002, al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l'impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall'articolo 113 dello stesso d.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell'ufficio finanziario, ai sensi della lettera d del comma 1 dell'articolo 112, corrispondente all'articolo 127, comma 3 Cass. 27 maggio 2008 numero 13833 Cass. 10 giugno 2011 numero 12744 Cass. 23 giugno 2011 numero 13807 Cass. 17 ottobre 2011 numero 21400 Cass. 15 dicembre 2011 numero 26966 Cass. 20 luglio 2012 numero 12719 . In tali termini, pertanto, è stata interpretata la lacunosa disciplina afferente al rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione o di revoca dell'ammissione provvisoria al richiesto patrocinio a spese dello Stato, deducendone, di conseguenza, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal capo dell'Ufficio.
Presidente Manna – Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con provvedimento del 3 marzo 2017, la Commissione per il Patrocinio alle spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena - in accoglimento della relativa istanza - ammetteva S.D. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, atto che, a seguito di successiva istanza dell'Agenzia delle Entrate di omissis , veniva revocato in ragione dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali previsti per legge. In virtù di opposizione ex articolo 99 d.P.R. numero 115/2022 proposta dal S.D., in data 15 dicembre 2017, il Presidente della C.T.P. senese accoglieva la stessa e disponeva, con decreto del 21 dicembre 2017, la “revoca della revoca” dell'originario provvedimento di ammissione. In data 23 febbraio 2018, la Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato convocava il ricorrente per un riesame della sua posizione e con provvedimento del 9 marzo 2018 revocava il precedente provvedimento di ammissione, confermata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, già effettuata dall'Agenzia delle Entrate. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il S.D., cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Fissata la trattazione della causa all'adunanza camerale del 18.10.2022, parte ricorrente curava il deposito di comparsa di costituzione di nuovo difensore, Avv. Domenico Carrello. All'esito della camera di consiglio, la Seconda Sezione rimetteva la causa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione dell'interpretazione dell'articolo 139 d.p.r. numero 115 del 2002, in relazione al processo tributario, nel quale le funzioni attribuite d'ordinario, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato, spetterebbero solo alla speciale commissione del patrocinio a spese dello Stato, in rappresentanza di magistrati, di avvocati e dei difensori diversi dagli avvocati, unica a decidere sull'istanza di ammissione, a verificarne le condizioni di ammissibilità e i presupposti di reddito, originari e sopravvenuti, a revocare, ad effettuare le comunicazioni, a richiedere la documentazione integrativa, con conseguente problema – in ossequio ai principi di cui agli articolo 24 e 25 Cost. – di accertare il vaglio di legittimità di siffatte deliberazioni. Per la decisione sul ricorso proposto è stata, pertanto, fissata la trattazione in udienza pubblica per il giorno 10.10.2023, in vista della quale la sola parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. Considerato in diritto Con il primo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. – la violazione dell'articolo 99 del d.P.R. numero 115/2002, per aver la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato deciso sull'opposizione proposta dall'interessato ai sensi dell'articolo 99 del citato d.P.R. avverso il decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pur se attribuita dalla legge alla esclusiva cognizione del Presidente dell'Organo giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha disposto la revoca. Nel caso di specie il provvedimento di rigetto dell'opposizione è stato adottato dalla Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato e non dal Presidente della C.T.P. di Siena, organo adito dal ricorrente con il proprio atto di opposizione ed unico organo competente a decidere sull'impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al Gratuito Patrocinio. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4, c.p.c. – la violazione degli articolo 99, 126 e 139 del d.P.R. numero 115/2002, per aver la Commissione del Patrocinio a spese dello Stato presso la C.T.P. di Siena arbitrariamente disposto il riesame della ammissione al beneficio de quo, nonostante la questione fosse già stata definita con provvedimento del Presidente della C.T.P. di Siena del 21 dicembre 2017 nel giudizio promosso dal ricorrente ai sensi dell'articolo 99 dello stesso d.P.R., e nonostante nessuna norma autorizzi il Giudice di prima istanza ad operare ex officio, senza alcun nuovo impulso di parte, un riesame dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato dopo che la questione sia già stata definita dal Giudice dell'impugnazione. Ad avviso del ricorrente, seppure esistesse una norma al riguardo, vi sarebbe un vizio di incostituzionalità perché verrebbe a riconoscersi in capo al Giudice di primo grado un ingiustificabile potere di riesame di una questione già decisa e a procedimento già concluso con pronuncia definitiva. Con il terzo punto il ricorrente denuncia – ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. – la violazione dell'articolo 76, comma 2, d.P.R. numero 115/02, per aver la Commissione del Patrocinio a spese dello Stato di Siena “utilizzato ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità” al gratuito patrocinio il reddito dei genitori del richiedente il beneficio, con lui non conviventi, in contrasto con l'espressa previsione del cit. articolo 76 e della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla norma, che impone al richiedente il beneficio di indicare nell'istanza soltanto il reddito dei soggetti con lui conviventi. Difatti, soltanto se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso, appunto, l'istante. Con la quarta ed ultima censura il ricorrente si duole – ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 e numero 5 , c.p.c. – della violazione dell'articolo 132 c.p.c. ovvero dell'articolo 3, l. numero 241/90, per avere la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia “che i genitori dell'interessato vivono e hanno residenza anagrafica a Trapani, mentre il richiedente il beneficio vive ed ha residenza anagrafica a Siena”, per cui non si tratta di familiari conviventi ai sensi dell'articolo 76 del citato d.P.R. ed il mancato esame di tale fatto darebbe luogo, secondo il ricorrente, al “vizio di motivazione apparente” assimilata dalla costante giurisprudenza all'assenza di motivazione con conseguente violazione di legge. Il ricorrente, infatti, censura la parte della decisione in cui si fa rientrare nel suo nucleo familiare i genitori aventi un reddito che non consente l'ammissione al beneficio. Presupposto per l'esame dei motivi è la verifica dell'ammissibilità del ricorso, per cui assume rilievo preliminare l'esame del compendio normativo che regola la materia del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario. Con l'entrata in vigore del d.p.r. numero 115 del 2002, e l'esplicita abrogazione dell'articolo 13 d.lgs. numero 546 del 1992, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato anche per il processo tributario è disciplinato dalla parte III, titoli I e IV del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che detta la disciplina generale del gratuito patrocinio, valida per le giurisdizioni penale, civile, amministrativa e contabile. A garanzia delle peculiarità del rito tributario, gli articolo 138 – 141 del predetto d.p.r. dettano disposizioni che riproducono nella sostanza la disciplina dell'abrogato articolo 13 d.lgs. numero 546/1992, ribadendo l'esclusiva competenza della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, costituita presso ciascuna Commissione tributaria ora Corte di giustizia tributaria a decidere sull'accoglimento delle istanze presentate dai contribuenti in vista dell'introduzione di un giudizio in primo o in grado di appello, avvalendosi di questo istituto, anche per tenere conto della peculiarità dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi al Giudice tributario, di cui all'articolo 12 d.lgs. numero 546/1992, l'articolo 141 d.p.r. numero 115/2002 prevede l'applicazione alle loro prestazioni della tariffa vigente per i ragionieri. A mente dell'articolo 138, comma 1, fanno parte della Commissione del patrocinio a spese dello Stato già commissione per l'assistenza tecnica gratuita un presidente di sezione in funzione di presidente della commissione stessa, un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2 d.lgs. numero 546/1992 designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e la direzione regionale delle entrate. La commissione svolge tutte le funzioni che, per quanto concerne l'ammissione al gratuito patrocinio negli altri processi, sono attribuire dalla legge, anche in ambito ripartito, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e al magistrato procedente. L'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla Commissione non può essere riproposta, a norma dell'articolo 139, comma 1 T.U. numero 115/2002, al magistrato davanti al quale pende il processo o comunque competente a conoscere il merito della controversia. Il procedimento di impugnazione del diniego o di inammissibilità dell'istanza di gratuito patrocinio è disciplinato dall'articolo 99 d.p.r. numero 115/2002 norma che nella sua formulazione originaria si riferiva al solo processo penale , tale articolo tuttavia non è richiamato dal successivo articolo 137 che, a sua volta, indica le norme dello stesso decreto applicabili nel processo tributario disposizioni della parte III, titoli I - articolo 74 e 75 - e IV - articolo 80 – 85 . Il successivo articolo 113, inoltre, prevede che contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97 ed anche detta norma non rientra tra quelle espressamente richiamate come applicabili nel processo tributario. Ne seguirebbe, per l'istante, l'impossibilità di impugnare detti provvedimenti, con evidente contrasto con gli articolo 3 e 24 Cost. e con le norme sovranazionali sull'effettività del diritto di accesso alla giustizia, per cui l'orientamento maggioritario ne ha dedotto che anche nel processo tributario detti provvedimenti possano essere impugnati non mancano, però, orientamenti in senso opposto, che ne escludono l'impugnabilità, a differenza di quanto previsto per il processo civile, in quanto competerebbe alla speciale commissione del patrocinio a spese dello Stato, a composizione mista - avvocati e magistrati -, la verifica delle condizioni di ammissibilità e i presupposti di reddito, originari e sopravvenuti, a revocare, ad effettuare le comunicazioni v. Cons. giust. amm. Sicilia numero 628 del 2011 . Tuttavia, onde poter accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell'articolo 111 Cost., trattandosi di atto che proviene da organo specializzato che è costituito presso un giudice speciale previsto dalla stessa Carta costituzionale, atto che, pertanto, è qualificabile come atto giustiziabile, occorre in ogni caso individuare la procedura da applicare al caso di specie. Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato il rimedio della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, disciplinata dall'articolo 136 del testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con il d.P.R. numero 115 del 2002, stabilendo che in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione, ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. numero 115 del 2002, al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l'impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall'articolo 113 dello stesso d.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell'ufficio finanziario, ai sensi della lettera d del comma 1 dell'articolo 112, corrispondente all'articolo 127, comma 3 Cass. 27 maggio 2008 numero 13833 Cass. 10 giugno 2011 numero 12744 Cass. 23 giugno 2011 numero 13807 Cass. 17 ottobre 2011 numero 21400 Cass. 15 dicembre 2011 numero 26966 Cass. 20 luglio 2012 numero 12719 . In tali termini, pertanto, è stata interpretata la lacunosa disciplina afferente al rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione o di revoca dell'ammissione provvisoria al richiesto patrocinio a spese dello Stato, deducendone, di conseguenza, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal capo dell'Ufficio. Il problema che il ricorso pone riguarda il provvedimento di revoca, adottato in data 9 marzo 2018 dalla Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato istituita presso la C.T.P. di Siena a seguito del riesame della posizione del ricorrente, per il quale – in assenza di espressa previsione normativa – non è chiaro se la parte che voglia dolersi della ingiustizia della decisione lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto dall'articolo 99 d.P.R. numero 115 del 2002, con termine di 20 giorni per la proposizione, ovvero quello dell'articolo 170 del medesimo d.P.R., per il quale il termine per la proposizione è di 30 giorni. In entrambi i casi si tratta di applicazione in via analogica di termini fissati per procedimenti diversi, prevedendo – per quanto sopra esposto - la disciplina normativa una procedura ad hoc per il processo tributario. Il Collegio ritiene che si tratti di questione di particolare rilevanza dal momento che il provvedimento per cui è contesa è stato adottato all'udienza del 9 marzo 2018, alla presenza del ricorrente, seppure poi notificato il successivo 19 marzo 2018, ed il ricorso è stato notificato il 6 aprile 2018. Del resto, la previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio l'opposizione al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato , risponde ad un'esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l'ammissione al patrocinio dello Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all'effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa. La pronuncia della revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l'opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione si svolgono, non tra le parti del processo principale , ma tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale. Vi è quindi diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca dell'ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell'ammissione si riferisce. D'altra parte, l'opposizione ex articolo 170 del d.P.R. numero 115 del 2002 ha natura di rimedio generale e il sistema, pertanto, sembrerebbe non tollerare una diversificazione del sistema impugnatorio. Conclusivamente, la Seconda Sezione civile ritiene di rimettere la causa, ai sensi dell'articolo 374, comma 2, c.p.c., alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, alla stregua del complessivo quadro sistematico esposto, per l'indubbia rilevanza delle questioni sollevate qualificabili come di massima di particolare importanza , anche sul piano delle conseguenze pratiche che discendono dall'adesione all'una anziché all'altra tesi, in assenza di una specifica precedente presa di posizione diretta, effettiva e consapevole da parte della giurisprudenza di questa Corte, sussistendo pienamente le condizioni per sottoporre la risoluzione delle stesse alle Supremo consesso «se, ai sensi dell'articolo 99 ovvero dell'articolo 170 d.P.R. numero 115 del 2002, in quest'ultimo caso ex articolo 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell'organo decidente». Sicché il ricorso va trasmesso alla Prima Presidente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ove ravvisi la sussistenza delle predette condizioni. P.Q.M. La Corte trasmette gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite delle questioni di massima di particolare importanza di cui in motivazione.