La S.C. accoglie il ricorso in oggetto, esprimendo un importante principio di diritto in tema di ricorso per cassazione, in caso di mancato esame di un documento.
In un giudizio inerente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale tra due genitori, la Corte d'appello accoglieva il reclamo, rilevando la mancata produzione dell'avviso di ricevimento inviato al padre per perfezionare la notifica, eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., degli atti introduttivi del giudizio e, dichiarata la nullità del decreto del Tribunale per nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, rimetteva le parti davanti al giudice di primo grado. La madre ricorre quindi in Cassazione deducendo l'errore da parte della Corte territoriale che avrebbe ritenuto non essere stato prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata, inviata dall'ufficiale giudiziario a perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. La doglianza è fondata. Il Collegio sottolinea che «il mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., se il documento non esaminato offre la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito della vertenza». Ed è per questo che «la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa». Nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti per ritenere sussistente il lamentato vizio. Pertanto, «in tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento può essere denunciato ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, come decisa dal giudice, e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza».
Presidente Acierno – Relatore Reggiani Svolgimento del processo V.C. proponeva ricorso per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale riguardante il figlio T., nato nel OMISSIS , dall'unione con G.N Instaurato il procedimento, quest'ultimo non si costituiva in giudizio e il Tribunale di Genova, con decreto del 15/06/2022, stabiliva l'affidamento esclusivo del minore stabiliva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, disciplinando le visite del padre e la misura del mantenimento del figlio a carico dello stesso. G.N. proponeva reclamo contro tale decreto, deducendo di non avere avuto notizia del procedimento e che la notificazione del ricorso introduttivo, effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., non si era perfezionata, mancando agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata dall'ufficiale giudiziario. Chiedeva quindi che la causa fosse rimessa in primo grado o che, comunque, fosse rimesso in termini, al fine di ottenere la riforma del provvedimento impugnato. V.C., nel costituirsi, deduceva la ritualità della notificazione eseguita nei confronti del G.N. che comunque era conoscenza del procedimento e la correttezza, nel merito, del provvedimento impugnato. La Corte, assunta la causa in decisione, rimetteva la causa in istruttoria, per consentire alla reclamata di produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. Con atto, datato 06/01/2023 e depositato il 09/01/2023, V.C. produceva alcuni documenti e con successivo atto di integrazione documentale datato 11/01/2023 e depositato il 09/01/2023, ne produceva altri. Successivamente, con ordinanza del 25/01/2023, la stessa Corte d'appello affermava che, nonostante il rinvio effettuato, non risultava depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ex articolo 140 c.p.c., anche se vi erano elementi messaggi fra le parti che potevano far pensare che l'atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ritenuto opportuno, salvo migliore valutazione in sede di decisione definitiva, rimettere il procedimento in istruttoria per consentire a G.N. di sviluppare le proprie difese non svolte in primo grado, la Corte rimetteva la causa in istruttoria per la successiva udienza del 19/04/2023, autorizzando entrambe le parti al deposito di memoria entro 20 giorni prima per integrare le proprie difese e di ulteriore memoria di replica entro 10 giorni prima dell'udienza per replica. Nella propria memoria difensiva, datata 14/04/2023, V.C. ribadiva di avere depositato, con l'atto d'integrazione documentale dell'11/01/2023, l'avviso di ricevimento in questione, mentre G.N. nelle memorie difensive, datate 29/03/2023 e 18/04/2023, affermava che tale avviso non era stato prodotto. Con il decreto in questa sede impugnato, la Corte d'appello accoglieva il reclamo, rilevando la mancata produzione dell'avviso di ricevimento inviato al G.N. per perfezionare la notifica, eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., degli atti introduttivi del giudizio e, dichiarata la nullità del decreto del Tribunale per nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, rimetteva le parti davanti al giudice di primo grado. Avverso tale pronuncia, V.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. L'intimato non si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto non essere stato prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata numero OMISSIS , inviata dall'ufficiale giudiziario il 02/02/2022 a perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mentre, invece, V.C. aveva provveduto ad effettuare tale produzione in data 13/01/2023 all. 14 del ricorso per cassazione , depositando il ricorso ex articolo 337 bis c.c. e il pedissequo decreto notificati, corredati della relativa cartolina numero OMISSIS all. 15 e 16 del ricorso per cassazione . 2. Il motivo è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati. 2.1. La decisione impugnata ha accolto il reclamo proposto da G.N., dichiarando la nullità del decreto del Tribunale di Genova per nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, sulla scorta della seguente motivazione «… Nel presente caso il ricorso introduttivo in primo grado è in data 15 novembre 2021. Con provvedimento in data 20 dicembre 2021 il giudice fissò udienza per il 12 aprile 2022 dando termine per la notifica del ricorso e del decreto al G.N. entro il 15 febbraio 2022. L'Ufficiale Giudiziario effettuò la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. inviando raccomandata di comunicazione numero OMISSIS in data 2 febbraio 2022 come risulta dalla relata di notifica. L'avviso di ricevimento di questa raccomandata non è mai stato prodotto mentre è stato per due volte prodotto il seguente avviso di ricevimento di una raccomandata anteriore al deposito del ricorso. …». Nel proporre ricorso per cassazione, V.C. ha dedotto che, dopo il primo deposito, effettuato in data 09/01/2023, con il quale ha effettivamente prodotto un avviso di ricevimento del tutto irrilevante ai fini della decisione, ha, poi, eseguito un secondo deposito in data 13/01/2013, con il quale ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata numero OMISSIS , inviata dall'ufficiale giudiziario a perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo all. 14, 15 e 16 del ricorso per cassazione . Secondo la ricorrente, dunque, la Corte d'appello non ha considerato la documentazione depositata il 13/01/2023, dalla quale si evinceva il corretto perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo. 2.2. Com'è noto, la nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 2268 del 26/01/2022 Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 22397 del 06/09/2019 Cass., Sez. 5, Ordinanza numero 24035 del 03/10/2018 v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza numero 13024 del 26/04/2022 . Può trattarsi di un fatto principale ex articolo 2697 c.c. un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo o anche di un fatto secondario un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale , purché sia controverso e decisivo Cass., Sez. 1, Sentenza numero 17761 del 08/09/2016 , nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l'esito del giudizio. Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 2268 del 26/01/2022 Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 22397 del 06/09/2019 Cass., Sez. 2, Sentenza numero 14802 del 14/06/2017 , né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione Cass., Sez. 2, Ordinanza numero 27415 del 29/10/2018 . Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello Cass., Sez. L, Ordinanza numero 29952 del 13/10/2022 . Come appena evidenziato, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. 6-L, Ordinanza numero 28887 del 08/11/2019 Cass., Sez. 2, Ordinanza numero 27415 del 29/10/2018 . Diverso è il discorso nel caso in cui la mancata considerazione di una prova, che in sé non è riconducibile nel vizio previsto dall'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., si risolve nell'omesso esame del fatto veicolato da tale prova, quando tale fatto è decisivo. Come più volte affermato da questa Corte, proprio con riferimento alla prova documentale Cass., Sez. 5, Ordinanza numero 18859 del 03/07/2021 Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 16812 del 26/06/2018 Cass., Sez. 6-5, Ordinanza numero 19150 del 28/09/2016 Cass., Sez. 5, Sentenza numero 25756 del 05/12/2014 , il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione, quando determina l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. In altre parole, il mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., se il documento non esaminato offre la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito della vertenza. È per questo che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. In applicazione del disposto dell'articolo 366, comma 1, numero 4, c.p.c., d'altronde, la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, è, dunque, tenuta ad allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza Cass., Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07/04/2014 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 7472 del 23/03/2017 v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 13578 del 02/07/2020 2.4. Nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti per ritenere sussistente il lamentato vizio. La ricorrente ha dedotto, e dimostrato, di avere depositato nel giudizio di reclamo, in data 13/01/2013, un atto di integrazione documentale, recante in allegato il ricorso introduttivo del giudizio con il pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati ex articolo 140 c.p.c. e, in particolare, comprensivi dell'avviso di ricevimento della raccomandata numero OMISSIS , inviata dall'ufficiale giudiziario a perfezionamento della notificazione eseguita all. 14, 15 e 16 del ricorso per cassazione . Tale documentazione non risulta essere stata esaminata dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto che la ricorrente non avesse depositato l'avviso di ricevimento appena menzionato, che, se visionato, avrebbe comportato una diversa valutazione in ordine al perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto del Tribunale. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in applicazione del seguente principio «In tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento può essere denunciato ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, come decisa dal giudice, e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza.» Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato con rinvio alla Corte d'appello di Genova, chiamata a statuire, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 3. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196 del 2003. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova, chiamata a statuire, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196 del 2003.