Ex dipendente MIUR: l’indennità sostitutiva delle ferie non godute rientra nel calcolo della buonuscita

In tema di pubblico impiego, l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell’indennità di buonuscita.

Il Tribunale di Viterbo veniva chiamato ad esprimersi sulla richiesta di condanna dell'INPS a ricalcolare l'indennità di buonuscita liquidata ad un ex dipendente MIUR, inserendo nella base di calcolo anche la somma riconosciuta a suo favore a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute durante il rapporto di lavoro. Il Tribunale rigettava il ricorso, ma la doglianza del lavoratore trovava accoglimento in sede di appello. L'INPS ha quindi proposto ricorso in Cassazione affermando la non computabilità nell'indennità di buonuscita dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il ricorso risulta infondato . Premettendo che la vicenda rientra nell'ambito di applicazione degli articolo 3 e 38 d.P.R. numero 1032/1973, la Cassazione ricorda che «l'indennità di buonuscita per dipendenti pubblici è un trattamento di fine servizio TFS , che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato». Ciò posto, «l'importo dell'indennità di buonuscita si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda - compresa la tredicesima mensilità - percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Diverso discorso va fatto per il TFR, il quale è un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali. Esso è determinato sommando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari all'importo della retribuzione, dovuta per l'anno stesso, divisa per il coefficiente 13,5. Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo». Nello specifico la base contributiva dell'indennità di buonuscita è costituita da una percentuale della retribuzione annua lorda, alla quale vanno aggiunti alcuni assegni e indennità specificamente elencati dall'articolo 38 d.P.R. numero 1032/1973 e «gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale». In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e cristallizza il principio di diritto secondo cui «l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973 in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex articolo 12 l. numero 153/1969».

Presidente Marotta – Relatore Cavallari Svolgimento del processo I.V. ha chiesto al Tribunale di Viterbo la condanna dell'INPS a ricalcolare l'indennità di buonuscita già liquidatagli, inserendo nella relativa base di calcolo anche l'importo di € 1.573,43, riconosciuto in suo favore con la sentenza della Corte d'appello di Roma numero 1885/2013, a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute in costanza del suo rapporto di impiego con il MIUR. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza numero 203/2015, ha rigettato il ricorso. I.V. ha proposto appello che la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza numero 4028/2018, ha accolto. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. I.V. si è difeso con controricorso e ha depositato memorie. Motivi della decisione 1 Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articolo 3 e 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973 e prospetta la non computabilità nell'indennità di buonuscita dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Afferma che, secondo la normativa e la giurisprudenza, la base contributiva da considerare per la determinazione del trattamento di fine servizio contemplerebbe solo gli assegni e le indennità previste dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Tale principio si fonderebbe sulla circostanza che il trattamento di fine servizio non consisterebbe, diversamente dal TFR, in un mero accantonamento di quote della retribuzione via via effettuato in costanza di servizio, ma sarebbe il risultato di un algoritmo che considera solamente l'ultima retribuzione annua percepita, moltiplicata per tutti gli anni di servizio. La doglianza è infondata. Oggetto del contendere è la determinazione dell'indennità di buonuscita spettante, ai sensi degli articolo 3 e 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973, al controricorrente. Egli sostiene che, ai fini di tale determinazione, avrebbe dovuto essere considerata anche l'indennità sostitutiva per ferie non godute da lui percepita. L'indennità di buonuscita per dipendenti pubblici è un trattamento di fine servizio TFS , che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato. Hanno diritto all'indennità di buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato in senso stretto assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell' articolo 3, d.lgs. numero 165 del 2001 , che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione. Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto TFR . L'importo dell'indennità di buonuscita si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda - compresa la tredicesima mensilità - percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Diverso discorso va fatto per il TFR, il quale è un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali. Esso è determinato sommando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari all'importo della retribuzione, dovuta per l'anno stesso, divisa per il coefficiente 13,5. Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo. I TFS hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori, il TFR ha carattere di salario differito in quanto, di fatto, quest'ultimo consiste nell'accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. La normativa di riferimento per la soluzione della controversia è rappresentata dagli articolo 3 e 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973. In particolare, l'articolo 3 prescrive, ai commi 2 e 3, che l'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui al successivo articolo 38, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva L'articolo 38, invece, stabilisce che ‹‹La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748 assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, numero 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato indennità prevista dall' articolo 1 della legge 16 novembre 1973, numero 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici assegno annuo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, numero 766 , per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato assegno annuo previsto dall' articolo 12 della legge 30 luglio 1973, numero 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica assegno perequativo previsto dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, numero 628 , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. … ››. Pertanto, può affermarsi che la base contributiva dell'indennità di buonuscita è costituita da una percentuale della retribuzione annua lorda, alla quale vanno aggiunti alcuni assegni e indennità specificamente elencati dall'articolo 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973 e ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››. Se ne ricava che, per stabilire se l'indennità sostitutiva delle ferie non godute vada computata ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, occorre accertare se essa, non essendo fra quelle espressamente citate dall'articolo 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973, rientri fra ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››. Al riguardo, si rileva come sia stato affermato Cass., Sez. L, numero 11262 del 10 maggio 2010 Cass., Sez. L, numero 6607 del 2004 che l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell' articolo 12 della legge numero 153 del 1969 , sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall' articolo 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - non ne impedisce la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato articolo 12, costituendo essa, comunque, un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione. In particolare, è stato ritenuto così Cass., Sez. L, numero 26160 del 17 novembre 2020 Cass., Sez. L, numero 13473 del 29 maggio 2018 Cass., Sez. L, numero 20836 dell'11 settembre 2013 Cass., numero 11462 del 9 luglio 2012 , propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall' articolo 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex articolo 12 della legge numero 153 del 1969 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. In quest'ottica, non assume valore la distinzione, prospettata da parte ricorrente, fra TFS e TFR, per la determinazione del quale la giurisprudenza ha ormai ammesso da tempo la rilevanza dell'indennità sostitutiva per ferie non godute Cass., Sez. L, numero 20836 dell'11 settembre 2013 . Infatti, ancorché l'indennità di buonuscita non possa essere considerata salario differito, diversamente dal TFR, essa è pur sempre calcolata, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973, considerando la retribuzione annua lorda e ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››, fra cui figura l'indennità sostitutiva per ferie non godute. 2 Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto ‹‹L'indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973 in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex articolo 12 della legge numero 153 del 1969 ››. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale d.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario - dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale d.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , se dovuto.