Il carattere provvisorio, urgente e endoprocedimentale del provvedimento assunto in via provvisoria e urgente, nel corso di un procedimento non ancora concluso davanti al Tribunale per i minorenni, che abbia disposto la prosecuzione dell’istruttoria e adottato provvedimenti organizzatori per la prosecuzione del giudizio, porta ad escludere la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo.
La regolamentazione delle spese deve infatti trovare spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell'esito complessivo del processo e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui lo stesso si è articolato. Questo il principio di diritto che si trae dalla pronuncia in esame. Il caso La Corte di appello aveva respinto il reclamo proposto da una madre contro il decreto del Tribunale per i minorenni che, provvedendo in via provvisoria e urgente, ai sensi degli articolo 333 e 336 c.c., nel confermare il provvedimento di convalida ex articolo 403 c.c., aveva altresì confermato la prosecuzione della collocazione dei figli minori presso gli zii paterni, disponendo che i genitori potessero incontrarli secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi sociali e adottando ulteriori provvedimenti, anche istruttori, in vista della successiva udienza fissata per sentire gli zii paterni dei minori. Da qui, quindi, la decisione della donna di impugnare in Cassazione il provvedimento di rigetto solo nella parte in cui lo stesso ha statuito sulle spese di lite, in quanto, a suo dire, non vi era motivo né dovere di pronunciare sulle stesse nel provvedimento di secondo grado di conferma dell'allontanamento ex articolo 403 c.c., dal momento che, quest'ultimo, non solo si innesta nel più ampio procedimento a tutela dei bambini e ne condivide la sorte, ma è destinato ad essere assorbito dalla decisione finale. Ricorso straordinario in Cassazione e spese processuali Com'è noto, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., il ricorso straordinario, in materia civile, è ammesso contro le «sentenze» degli organi giurisdizionali. Tuttavia, ormai da tempo, tale rimedio è ammesso contro tutti i provvedimenti, comprese le ordinanze ed i decreti, connotati dal duplice requisito della decisorietà nel senso che incidano su diritti o status e della definitività nel senso che non possano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione . In particolare, il ricorso straordinario è ammissibile, tra gli altri, quando riguarda la statuizione sulle spese processuali, anche nei casi in cui non è ammesso tale rimedio in riferimento alla controversia oggetto di giudizio, perché la statuizione sulle spese riguarda posizioni giuridiche soggettivo di debito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto a quello oggetto di giudizio, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale, proprio in ragione della mancata previsione di altri mezzi di impugnazione nei confronti della statuizione che ha riguardato la materia del contendere cfr. Cass., ord., 20 gennaio 2022, numero 1799 . Non solo, ma con specifico riferimento alla statuizione sulle spese processuali del giudizio cautelare in corso di causa, esse vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole cfr. Cass., ord., 25 marzo 2022 numero 9785 . Ciò posto, nel caso in esame, il carattere provvisorio, urgente ed endoprocedimentale del provvedimento impugnato, destinato a rimanere assorbito dalla decisione finale, hanno portato la Cassazione ad estendere allo stesso le considerazioni di cui sopra sviluppatesi in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa. Secondo la S.C., quindi, il rigetto del reclamo non giustifica l'adozione di una statuizione sulle spese, la quale, essendo connotata dal carattere delle decisorietà e della definitività, è stata, di conseguenza, fondatamente oggetto di ricorso per cassazione.
Presidente Acierno – Relatore Reggiani Svolgimento del processo La Corte di appello di Torino, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha respinto il reclamo proposto da F.A. con il decreto del Tribunale per i minorenni di Torino che, provvedendo in via provvisoria e urgente, ai sensi degli articolo 333 e 336 c.c., nel confermare il provvedimento di convalida ex articolo 403 c.c., ha anche confermato la prosecuzione della collocazione dei minori presso gli zii paterni, disponendo che i genitori potessero incontrare i minori secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi sociali e adottando ulteriori provvedimenti, anche istruttori, in vista della successiva udienza fissata per sentire gli zii paterni dei minori. A tale statuizione è seguita la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minori e degli zii paterni di questi ultimi, liquidate in € 2.336,00 % 2 ossia in € 1.168,00 attese le difese azionate e la natura del giudizio per ciascuna delle parti convenute, oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA, spese da versarsi a favore dell'erario quanto al curatore speciale, essendo i minori ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. per la successiva udienza. Avverso tale pronuncia F.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. Nessuno degli intimati si è difeso con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo e unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura «Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 91 e 739 c.p.comma in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.comma per avere la Corte d'Appello disposto la condanna alle spese di lite all'esito di un procedimento camerale provvisorio ed interinale destinato ad essere assorbito dal provvedimento definitivo.» Secondo la ricorrente, i provvedimenti cautelari ed urgenti che intervengono nel corso del giudizio di merito in via provvisoria a tutelare aspetti della vita della prole troveranno il loro assetto definitivo con il provvedimento finale e pertanto non devono contenere un'immediata e distinta pronuncia sulle spese. A supporto di tale tesi, ha richiamato la giurisprudenza formatasi relativamente all'articolo 708 c.p.c., la cui natura provvisoria esclude la necessità di una distinta pronuncia sulle spese di lite in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle spese avvenire all'esito complessivo della lite. La natura cautelare e provvisoria del decreto in questa sede impugnato è ritenuta evincibile dall'urgente necessità ed emergenza di provvedere all'allontanamento ed alla collocazione dei quattro piccoli che, esposti ad un grave pregiudizio, sono stati provvisoriamente inseriti nel nucleo degli zii paterni, anche se, nel contempo, sono stati disposti ed attivati gli accertamenti sulle capacità genitoriali del padre e madre, nonché sulle risorse complessive della famiglia di origine in vista di quella che sarà, rebus sic stantibus, la definitiva collocazione dei piccoli. Ad opinione della ricorrente, dunque, non vi era quindi motivo né dovere di pronunciare sulle spese di lite nel provvedimento di secondo grado di conferma dell'allontanamento ex articolo 403 c.comma in quanto esso comunque si innesta nel più ampio procedimento a tutela dei bambini e ne condivide la sorte, ed è destinato ad essere assorbito dalla decisione finale. 2. Il ricorso è ammissibile ed anche fondato. 2.1. Occorre precisare che, nella specie, si tratta di reclamo proposto avverso un provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni in data 14/01/2023, a seguito di ricorso presentato dal Pubblico Ministero il 29/12/2022, quando erano già entrate in vigore le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 27, l. numero 206 del 2021 all'articolo 403 c.c., ma non anche quelle introdotte dal d.lgs. numero 149 del 2022, che ha riformato il processo civile. Il nuovo testo dell'articolo 403 c.comma prevede espressamente la reclamabilità del provvedimento del Tribunale per i minorenni che, all'esito dell'udienza, conferma la convalida della misura adottata, ma nulla statuisce sulla possibilità di proporre ricorso per cassazione. Ai fini della verifica dell'ammissibilità di tale mezzo di impugnazione, occorre pertanto tenere conto delle disposizioni normative e dell'interpretazione giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore del d.lgs. numero 149 del 2022 le cui disposizioni, come sopra evidenziato, non sono applicabili ratione temporis , tenendo conto che la materia del contendere attiene soltanto alla statuizione sulle spese adottate dal giudice del reclamo. 2.2. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., il ricorso straordinario, in materia civile, è ammesso contro le «sentenze» degli organi giurisdizionali. La S.C. si è, tuttavia, da subito orientata nel senso di consentire l'esperibilità di tale rimedio impugnatorio non solo nei confronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza e non sono assoggettati ai normali mezzi d'impugnazione v. ad esempio le ipotesi disciplinate dall'articolo 618 c.p.c. , ma anche nei confronti di ogni altro provvedimento, anche se adottato in forma diversa, che abbia comunque carattere decisorio, incidendo su diritti soggettivi, e definitivo, in quanto non altrimenti impugnabile. Tale principio, non posto successivamente in discussione, è stato sancito da Cass., Sez. U, Sentenza numero 2593 del 30/07/1953, ove si è affermato che il ricorso straordinario per cassazione è esperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che, a prescindere dalla forma che assumono, decidono in modo definitivo il merito di una controversia, la cui eventuale ingiustizia resterebbe irreparabilmente e definitivamente priva di controllo. L'interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza di legittimità, ha ricevuto l'avallo del legislatore che, come evidenziato, nel novellare il disposto dell'articolo 360 c.p.comma con l'articolo 2 del d.lgs. numero 40 del 2006, ha espressamente fatto richiamo ai «provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge». È, dunque, ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro tutti i provvedimenti, comprese le ordinanze ed i decreti, connotati dal duplice requisito della decisorietà nel senso che incidano su diritti o status e della definitività nel senso che non possano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione . Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità ha svolto il compito di verificare, con riferimento alle diverse tipologie di provvedimenti, la presenza dei requisiti della decisorietà e della definitività, in alcuni casi manifestando un orientamento sempre più consolidato e in altri casi mostrando opinioni discordanti ed anche mutevoli. 2.3. Come più volte affermato da questa Corte, il ricorso straordinario è ammissibile quando riguarda la statuizione sulle spese processuali, anche nei casi in cui non è ammesso tale rimedio in riferimento alla controversia oggetto di giudizio, perché la statuizione sulle spese riguarda posizioni giuridiche soggettivo di debito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto a quello oggetto di giudizio, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale, proprio in ragione della mancata previsione di altri mezzi di impugnazione nei confronti della statuizione che ha riguardato la materia del contendere cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza numero 1799 del 20/01/2022, riferita alla erronea statuizione sulle spese in un procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio v, anche Cass., Sez. 1, Sentenza numero 4610 del 22/02/2017, relativa a un caso di statuizione sulle spese in un procedimento di correzione di errore materiale della decisione . Con specifico riferimento alla statuizione sulle spese del giudizio cautelare in corso di causa, questa Corte ha ritenuto che, nel regime successivo alla novella introdotta con la l. numero 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite, precisando che, ove tale liquidazione sia comunque effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 12898 del 13/05/2021 . Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno, infatti, liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza numero 9785 del 25/03/2022 . In tale ottica, questa Corte ha ritenuto ricorribili per cassazione anche le statuizioni sulle spese adottate all'esito del procedimento di reclamo sui provvedimenti provvisori e urgenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale nei giudizi di separazione Cass., Sez. 1, Sentenza numero 8432 del 30/04/2020 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 13162 del 27/04/2022 e di divorzio Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 9344 del 05/04/2023 , in quanto riguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata. Infatti, quando viene adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenziale un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura sicuramente decisoria, in quanto destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto, e dotato di carattere di definitività, nei confronti del quale non è previsto alcun mezzo d'impugnazione. L'illegittimità della statuizione sulle spese è affermata guardando alla disciplina propria dei provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, pur riconoscendo significative differenze riscontrabili tra i due istituti. In particolare, la natura provvisoria dei provvedimenti in questione, destinati anch'essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, hanno condotto questa Corte, con orientamento condiviso da questo Collegio, ad estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell'esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato. 2.4. Nella specie, il decreto reclamato ha statuito come segue «V.i. gli articolo 333,336, 3° e u.c., 403 c.c. Provvedendo in via provvisoria ed urgente CONFERMA il provvedimento di convalida del 29.12.2022 CONFERMA la prosecuzione della collocazione dei minori presso gli zii DISPONE che i genitori possano incontrare i minori secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi INCARICA il servizio sociale e di NPi/Psicologia di prendere in carico il nucleo al fine di verificare la capacità genitoriali di entrambi i genitori e dare sostegno psicologico alla madre nonché INCARICA il servizio sociale di attivare un massiccio sostegno al nucleo degli zii, provvedendo ad inviare relazione di aggiornamento entro il 17.4.2023 PRESCRIVE ai genitori di collaborare con tutti i servizi. DISPONE la riunione del presente procedimento al 1249-22 rg vg ANNULLA l'udienza già fissata per il 31.1.2023 per l'audizione dei genitori nell'ambito del procomma 1249-22 rg vg CONVOCA gli zii collocatari per l'udienza del 31.1.2023 h 9.00 avanti al go delegato M. F., primo piano stanza 32». Avverso tale decreto la madre dei minori, attuale ricorrente, ha proposto reclamo, chiedendo la revoca del provvedimento ex articolo 403 c.comma e, quindi, della collocazione dei bambini agli zii, con contestuale affidamento a lei stessa dei bambini. Il reclamo è stato rigettato e il relativo provvedimento della Corte d'appello è stato in questa sede impugnato solo nella parte in cui ha statuito sulle spese di lite. Il decreto reclamato è stato chiaramente assunto in via provvisoria e urgente, nel corso di un procedimento non ancora concluso davanti al Tribunale per i minorenni, che, anzi, ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria e adottato provvedimenti organizzatori per la prosecuzione del giudizio. Il carattere provvisorio e urgente dei provvedimento in questione e il suo carattere endoprocedimentale, destinato a rimanere assorbito dalla decisione finale, inducono ad estendere allo stesso le considerazioni appena svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escludere, quindi, la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell'esito complessivo del giudizio e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato. Anche in questo caso, dunque, il rigetto del reclamo non giustifica l'adozione di una statuizione sulle spese, la quale, essendo connotata dal carattere delle decisorietà e della definitività, per i motivi già evidenziati, è stata fondatamente oggetto di ricorso per cassazione. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, limitatamente alla statuizione sulle spese. La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere disposta la revoca della statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi gli intimati difesi con controricorso. 5. Trattandosi di procedimento che riguarda minori, non si dà applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. numero 115 del 2002. 6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196 del 2003. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e, decidendo nel merito, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.comma revoca la statuizione di condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali. dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196 del 2003.