Il presente contributo si occupa dei correttivi apportati alla riforma Cartabia in materia penale dal d.lgs. numero 31/2024. Si tratta di modifiche necessarie al coordinamento delle nuove disposizioni introdotte nel sistema e alla semplificazione delle procedure, con l’obiettivo di una maggiore efficienza della giustizia penale. Uno degli interventi più significativi rispetto all’impianto del d.lgs. 150/2022 è rappresentato dalla modifica del sistema di sblocco della stasi al termine delle indagini preliminari
Il testo del decreto legislativo numero 31/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2024, numero 67. Uno degli interventi più significativi rispetto all'impianto del d.lgs. 150/2022 è rappresentato dalla modifica del sistema di sblocco della stasi al termine delle indagini preliminari. Invero, si tratta di un meccanismo diretto a superare le stasi procedimentali che nella sua originaria formulazione era assai farraginoso, ricco di adempimenti formali da compiere entro termini tutti ordinatori. Deve essere salutato con favore il correttivo che semplifica la disciplina che si muove lungo due direttive da un lato l'alleggerimento dell'articolo 415-bis c.p.p. che diviene norma alla quale è affidata la disciplina della fisiologia della chiusura delle indagini , dall'altro la regolamentazione delle ipotesi patologiche viene assicurata dall'articolo 415-ter c.p.p., che viene integralmente riscritto. Altro aspetto meritevole è rappresentato dall'attribuzione al GIP, in luogo del procuratore generale, dell'autorizzazione alla proroga del deposito degli atti. Desta perplessità la permanenza del richiamo contenuto nel secondo comma del nuovo articolo 415-ter c.p.p.ai termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2 , c.p.p. Il PM deve disporre la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari entro il termine delle indagini preliminari articolo 415-bis, comma 1, c.p.p. . Tale previsione è coerente con la considerazione che, una volta concluse le indagini, per un verso, la difesa ha diritto alla discovery e, per altro verso, è interesse del sistema che la riflessione sulla scelta effettiva di esercitare l'azione penale avvenga anche alla luce del contributo offerto dall'indagato ed eventualmente dalla persona offesa. Per di più, il risultato concreto del rinvio all'articolo 407-bis, comma 2, c.p.p. in luogo dell'articolo 405, comma 2, c.p.p. è quello di ingenerare un ulteriore ritardo della discovery pari a 9 mesi se in forza dell'attuale articolo 415-bis, comma 5-bis, c.p.p. il pubblico ministero è onerato di richiedere al procuratore generale il differimento entro la scadenza del termine delle indagini, secondo la nuova formulazione la richiesta andrebbe avanzata al giudice per le indagini preliminari soltanto alla scadenza del periodo di riflessione M. Gianluz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, in www.sistemapenale.it, che osserva che tale previsione non è funzionale alla ragionevole durata del procedimento penale, finendo per aggiungere un ulteriore tempo morto – non si potranno infatti svolgere indagini visto che l'articolo 407, comma 3, c.p.p. rimane invariato – che non ha alcuna giustificazione . Sicché In forza di questa modifica, almeno per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, si potrebbe arrivare all'abnormità di un'arcata temporale di 33 mesi prima che il pubblico ministero sia costretto a scoprire le sue carte 24 mesi di indagini articolo 407, comma 2, e 415-bis, comma 1, c.p.p. , più 9 mesi di riflessione articolo 407-bis, comma 2, c.p.p. . Il correttivo non ha inteso introdurre, nell'articolo 415-ter, c.p.p. un richiamo non al termine di cui all'articolo 407-bis c.p.p. ma a quello dell'articolo 405, comma 2, c.p.p. Sarebbe stato opportuno che la richiesta di differimento fosse avanzata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine delle indagini e non di quello di riflessione. Altro aspetto problematico è rappresentato da un potenziale eccesso di delega nel nuovo articolo 415-ter, comma 2, c.p.p. viene inserita una nuova ipotesi di differimento lett. c quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a e b ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, c.p.p. per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2, c.p.p. Non sembra esserci alcuna copertura normativa di tale fattispecie nell'articolo 1, comma 9, lett. f , della legge-delega. Così come – in relazione al quinto comma del nuovo articolo 415-ter c.p.p.– sussistono dubbi sul mantenimento in capo al Procuratore generale del potere di intimare al pubblico ministero di attivarsi si è infatti conservato il potere di avocazione ed è quello il rimedio di cui dispone una volta chiamato in causa per rimediare alla stasi il giudice per le indagini preliminari – in linea con quanto previsto dalla legge-delega – non pare abbia molto senso mantenere anche l'iniziativa del procuratore generale. Infine, non può sottacersi il rapporto tra discovery patologica dell'articolo 415-ter c.p.p. ed avviso di cui all'articolo 415-bis c.p.p. ovviamente, laddove il pubblico ministero non opti per l'archiviazione sarà indispensabile far precedere l'azione penale dall'avviso di conclusione arg. exarticolo 416 c.p.p. . Il legislatore ha inflazionato gli avvisi e le conseguenti notificazioni, mentre sarebbe stato sufficiente prevedere l'equipollenza tra i due istituti. In conclusione, per quel che riguarda lo sblocco della stasi, il correttivo presta il fianco a numerose critiche, giacché il legislatore delegato avrebbe potuto prevedere una serie di rimedi diversi rispetto a patologie che sono differenti da un canto, si colloca infatti l'inerzia nella discovery e, dall'altro, la stasi decisionale. La prima avrebbe potuto essere disciplinata in un'apposita disposizione l'articolo 415-ter c.p.p. , contenente la disciplina della discovery coatta patologica e la regolamentazione del differimento in questa previsione sarebbe stato preferibile prevedere che l'avviso di deposito notificato a causa dell'inerzia sia corredato da una sommaria enunciazione del fatto per cui si sono svolte le indagini, delle norme che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e che ad esso si applichino quanto meno le norme previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 415-bis c.p.p. con la naturale esclusione dell'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa . E, a valle di tutto ciò, si sarebbe potuto sancire la piena equiparazione del nuovo avviso a quello dell'articolo 415-bis c.p.p.ai fini dell'esercizio dell'azione penale, intervenendo con un'interpolazione nell'articolo 416, comma 1, c.p.p. e nell'articolo 552, comma 2, c.p.p. oppure con una specificazione nello stesso articolo 415-ter, c.p.p. La stasi in senso stretto avrebbe potuto trovare regolamentazione in una disposizione ad hoc articolo 415-quater c.p.p. , diretta a disciplinare in modo più puntuale l'intervento di chiusura del giudice, sia su richiesta di parte che d'ufficio. Invero, tanto nel d.lgs. numero 150/2022, quanto nello schema di correttivo, il GIP interviene solo ed esclusivamente su istanza della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa, mentre la direttiva di cui all'articolo 1, comma 9, lett. g – che prescrive di prevedere “in ogni caso” rimedi alla stasi mediante il coinvolgimento del GIP – avrebbe richiesto un intervento ufficioso del giudice M. Gianluz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, op. cit., osserva che non vi sono rischi di snaturare il ruolo del GIP, posto che già si danno ipotesi di chiusura nelle quali – a tutela dell'obbligatorietà dell'azione penale – questi è chiamato a prescrivere un facere al pubblico ministero . Per altri approfondimenti sulla Riforma Penale, leggi Gli ultimi interventi correttivi alla Riforma Cartabia un primo commento, F. Agnino Gli ultimi interventi correttivi alla Riforma Cartabia l’udienza di sentencing, F. Agnino Gli ultimi interventi correttivi alla Riforma Cartabia procedimento degli enti e ampliamento del potere di revoca delle pene sostitutive, F. Agnino