Cosa succede all’imputato se la parte civile rifiuta l’assegno offerto per risarcirla?

Con sentenza numero 13546, depositata il 3 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato, sottolineando l’errore della Corte territoriale che avrebbe dichiarato l’estinzione del reato contestato a quest’ultimo non essendosi perfezionati i presupposti per l’applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 162- ter c.p.

Il Collegio ribadisce a riguardo che « la somma di danaro, proposta dall'imputato come risarcimento del danno deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore , un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale. Solo il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo dell'effettività delle riparazioni ed è, altresì, rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso» Cass. numero 21517/2018 . Nel caso in esame, la persona offesa ha rifiutato il risarcimento offerto dall'imputato . Pertanto, era necessaria l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate con il fine, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, «un equipollente alla dazione diretta, da indicarsi nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona al momento del deposito della somma presso la cassa depositi e prestiti o presso un istituto bancario». Per tutti questi motivi, la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone il trasmettersi degli atti alla Corte d'Appello di Trieste per l'ulteriore corso.

Presidente Beltrani – Relatore Cersosimo Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 maggio 2023 con la quale la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza emessa, in data 05 maggio 2021, dal Tribunale di Trieste, ha dichiarato, ai sensi dell' articolo 162-ter cod. penumero , l'estinzione del reato di cui all' articolo 642 cod. penumero contestato all'imputato OMISSIS . 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell' articolo 162-ter cod. penumero La Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione del reato in mancanza di un'effettiva prestazione riparatoria, l'imputato, dopo il rifiuto dell'offerta della somma di 2.200,00 euro espresso dalla parte civile, non avrebbe depositato tale somma nelle forme dell'offerta reale di cui all' articolo 1208 cod. civ. La motivazione sarebbe, inoltre, carente in quanto circoscritta al solo profilo economico della adeguatezza del quantum offerto rispetto al danno subito dalla persona offesa, senza tenere conto della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato. 3. Il difensore della parte civile, in data 5 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Il difensore dell'imputato, in data 12 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale. Il ricorrente non avrebbe tenuto in considerazione che l'offerta banco iudicis posta in essere dall'imputato equivarrebbe ad un'offerta reale e che il primo giudice, non ritenendo congrua detta offerta, non avrebbe prospettato all'imputato di integrarla in un congruo termine o di depositare la somma offerta. Il legislatore con la previsione della causa estintiva di cui all' articolo 162-ter cod. penumero avrebbe voluto premiare il proposito risarcitorio dell'imputato e, quindi, ogni concreto comportamento sintomatico di ravvedimento e di minore pericolosità sociale, proposito riscontrabile nel caso di specie. OMISSIS infatti, mediante l'esibizione in udienza di un assegno circolare, avrebbe messo a disposizione della parte civile la somma offerta a titolo di risarcimento del danno e, quindi, adempiuto al proprio onere. L'offerta risarcitoria, immediatamente fruibile dalla parte civile, non si sarebbe perfezionata non già per la mancata consegna della somma al procuratore generale della OMISSIS ma esclusivamente perché il giudice di primo grado l'avrebbe erroneamente ritenuta incongrua. La Corte d'Appello, con motivazione coerente con le risultanze processuali, avrebbe, invece, ritenuto congrua la somma di € 2.200,00 offerta dall' OMISSIS in considerazione del fatto che la persona offesa non avrebbe sostenuto alcun esborso e non avrebbe provato il danno patrimoniale asseritamente subito. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. 1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che l'imputato, dopo che la sua proposta di risarcimento, avanzata all'udienza del 4 marzo 2020 mediante l'esibizione di un assegno circolare del valore di 2.200,00 euro, è stata rifiutata dalla parte civile e ritenuta incongrua dal Tribunale, non ha proceduto ad effettuare un'offerta reale nei termini previsti dagli articolo 1208 e ss. cod. civ. La Corte territoriale, pertanto, ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato contestato all' OMISSIS non essendosi perfezionati i presupposti per l'applicazione dell'istituto previsto dall' articolo 162-ter cod. penumero 2. Deve essere ribadito, in proposito, che la somma di danaro, proposta dall'imputato come risarcimento del danno deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale. Solo il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo dell'effettività delle riparazioni ed è, altresì, rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso vedi Sez. 5, numero 21517 dell'08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021-01 Sez. 3, numero 11573 del 29/01/2018, B, Rv. 272303 da ultimo Sez. 1, numero 7693 del 15/11/2023, Ferreri, non massimata . Nel caso di specie, la persona offesa aveva rifiutato il risarcimento offerto dall'imputato. Era dunque necessaria l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, da indicarsi nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona - con effetto liberatorio per il debitore, e salva la valutazione di congruità rimessa al giudice - al momento del deposito della somma presso la cassa depositi e prestiti o presso un istituto bancario. In mancanza di tale deposito, l'offerta dell' OMISSIS non poteva ritenersi ritualmente effettuata e, di conseguenza, la Corte di appello non poteva dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell' articolo 162-ter cod. penumero La fondatezza del motivo di impugnazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trieste per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste per l'ulteriore corso.