Circolazione con veicolo sottoposto a fermo: la Consulta boccia la revoca automatica della patente

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 214, comma 8, c.d.s., come modificato dall’articolo 23- bis , comma 1, lett. b , d.l. numero 113/2018, introdotto, in sede di conversione, dalla l. numero 1/12/2018 numero 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

Lo ha deciso la Consulta, con la sentenza numero 52, depositata in cancelleria il 28 marzo 2024 . Il G.d.P. di Forlì, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso l'ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida , ha sollevato, in riferimento all' articolo 3 Cost. , questione di legittimità costituzionale dell' articolo 214, comma, 8 c.d.s. , nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio. La Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata con riferimento al principio di proporzionalità . Trattasi di principio che trova applicazione anche al trattamento sanzionatorio di natura amministrativa, come si evince, a livello di giurisprudenza costituzionale, dai numerosi scrutini in merito alle disposizioni legislative che prevedono la revoca, in via automatica , del titolo abilitativo alla guida, sia quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, sia quale sanzione amministrativa applicata dal prefetto sentenze 27/5/2020 numero 99 20/2/2020 numero 24 19/2/2019 numero 88 9/2/2018 numero 22 . Peraltro, la Corte ricorda che, con sentenza 9/12/2022 numero 246 , in relazione all' articolo 214, comma, 8, c.d.s. , aveva già ritenuto censurabile la scelta del legislatore di applicare, sempre e comunque, la sanzione accessoria, stante che la previsione di un indifferenziato automatismo della revoca della patente indipendentemente dalla gravità del fatto, dà luogo a un trattamento sanzionatorio uniforme per qualsivoglia condotta di messa in circolazione di un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro, in ragione di una precedente violazione. Nel caso in esame, quindi, non resta che ribadire che la previsione rigida e automatica della revoca della patente , che impedisce di graduare la sanzione alla gravità della violazione, si appalesa carente sotto il profilo della necessaria proporzionalità della sanzione all'illecito commesso. Infatti, a fronte del bene giuridico protetto dalla norma, consistente nell'effettività della custodia del veicolo sottoposto a fermo, rimane in ombra l' esigenza di sicurezza della circolazione stradale , tanto che non rileva né quale sia stata la pregressa trasgressione che ha dato luogo al fermo, né chi l'abbia commessa, non essendoci necessariamente coincidenza tra trasgressore e custode - considerato che il comma 1 dell' articolo 214 c.d.s. prevede che possano essere nominati custodi, alternativamente, il proprietario, il conducente o altro soggetto obbligato in solido - né l'idoneità, o meno, del veicolo alla circolazione. La Corte ha, dunque, concluso adottando una pronuncia sostitutiva , che ha trasformato la revoca della patente da sanzione automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto operata dal prefetto e dal giudice, in sede di impugnazione .