La riforma fiscale: le modifiche al processo tributario

Gli interventi riformistici hanno riguardato anche la disciplina del processo tributario. Il d.lgs. numero 220/2023, in attuazione della legge 9 agosto 2023, numero 111, ha previsto una serie di importanti novità. Tra le più rilevanti si ravvisa l’inserimento del rifiuto all’autotutela facoltativa tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all’articolo 19 d.lgs. 546/92, in quanto si presume che sia un atto “lesivo della sfera giuridica del destinatario”.

Pertanto, il contribuente, qualora abbia ricevuto un diniego conseguente alla presentazione di una istanza di autotutela facoltativa, può procedere all' impugnazione del rifiuto per ottenere tutela alla propria situazione giuridico - soggettiva. Ancora, si segnala il rafforzamento degli strumenti probatori , mediante l'introduzione della testimonianza scritta su richiesta della Corte di Giustizia all' articolo 7, comma 4, d.lgs. numero 546/92 . In particolare, l'Organo Giudiziario, qualora lo ritenga necessario e senza accordo delle parti, può acquisire la testimonianza secondo le forme di cui all'articolo 257- bis c.p.c. Si tratta soltanto in parte di una deroga al divieto di prove orali che governa il processo tributario il quale è, appunto, essenzialmente documentale , in quanto la testimonianza di cui trattasi è pur sempre contenuta all'interno di un atto e, dunque, non assume i caratteri di una prova costituenda, ma precostituita. La testimonianza, inoltre, può essere trasmessa anche per via telematica mediante i modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento della Giustizia Tributaria. Degna di nota è anche la previsione della compensazione delle spese , come previsto dall' articolo 15, comma 2, d.lgs n 546/92 , a tenore del quale «le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio». Viene, dunque, rafforzato il principio della compensazione delle spese , a prescindere dall'esito del processo. Il medesimo articolo, al comma 2- octies prevede che, qualora il giudice abbia formulato una proposta conciliativa non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo restano, a carico della parte che ha rifiutato, le spese maggiorate del 50%, se il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Tale previsione, tuttavia, è funzionale a stimolare il raggiungimento di un accordo e prevenire, in tal modo, il contenzioso. Il legislatore prosegue, dunque, la linea già intrapresa con le precedenti riforme di rafforzare gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario . La riforma ha, inoltre, abrogato l'istituto del reclamo - mediazione articolo 17-b is , d.lgs. numero 546/92 , rafforzando, appunto, quello della conciliazione tributaria. La riforma fiscale è intervenuta anche sulla fase cautelare del processo tributario prevedendo l'impugnabilità del provvedimento che dichiara la sospensione cautelare. In particolare, il legislatore con la l. numero 130/2022 ha modificato il comma 4 dell' articolo 47, d.lgs. numero 546/92 , disponendo che l'ordinanza debba essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno la facoltà di impugnarla nel termine di 15 giorni è, tuttavia, esclusa la facoltà di impugnazione dell'ordinanza di secondo grado dinnanzi alla Corte di Cassazione . L' impugnabilità dell'ordinanza di sospensione cautelare è una importante innovazione, in quanto, la fase cautelare è temporanea e interinale e, dunque, non dovrebbe far sorgere l'interesse ad agire. Invece, al fine di rafforzare la posizione del contribuente è prevista una anticipazione della tutela in suo favore. Inoltre, in linea con il processo di digitalizzazione , qualora la parte ne faccia richiesta, è garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Tra le novità, vi è anche la previsione di un giudice unico per tutte le controversie di valore entro i tremila euro e con riguardo ai ricorsi notificati dal primo gennaio 2023. Novità si registrano anche in tema di capacità di stare in giudizio , in particolare, nell' articolo 11, d.lgs. numero 546/1992 , è stato inserito il comma 3- ter per consentire alle Regioni nei cui confronti sia stato proposto il ricorso di poter stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento. La stessa legittimazione spetta anche all'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, in quanto, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. Per altri approfondimenti sulla Riforma Fiscale, leggi Il pactum fiduciae tra amministrazione finanziaria e contribuente il neoriformato adempimento collaborativo , D. Mendola Uno sguardo alla riforma fiscale le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente , D. Mendola L'adesione al verbale di contestazione , S. Capolupo Sanzioni tributarie più leggere per chi evade il fisco, finalmente equiparate agli standard europei. Penalizzata la recidiva , G. Durante