Contagio da emotrasfusione subita dopo il sinistro stradale: escluso il risarcimento

Non sussiste il rapporto di causalità fra l’evento dannoso costituito dall’epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni.

A seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1974, il soggetto trasportato sul veicolo colpito da un autocarro che aveva perso il controllo era stato sottoposto ad intervento chirurgico e a cinque emotrasfusioni . Nel 2007, a seguito di esami di laboratorio, gli era stata diagnosticata l'epatite da virus HCV e che la Commissione Medica Ospedaliera aveva espresso un giudizio positivo circa il nesso causale fra la patologia e le emotrasfusioni a cui era stato sottoposto. Il Tribunale adito rigettava la richiesta di risarcimento danni, decisione confermata poi anche in sede d'appello. Secondo i giudici di merito, infatti, la causa delle lesioni erano le emotrasfusioni e, «trattandosi di patologia del tutto avulsa dal novero delle conseguenze ordinarie di un sinistro stradale, unica causa dell'evento di danno erano le dette emotrasfusioni, sicché il sinistro stradale era il mero antecedente temporale del tutto sganciato dalla successiva autonoma e determinante condotta». La vicenda è stata portata all'attenzione della Cassazione. Nello specifico, il ricorrente invoca il riconoscimento dell'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la patologia riscontrata, consentendo alla Suprema Corte «una visione più ampia, non limitata al punto di vista del concorso di cause, e permettono di entrare più dappresso alla questione se, ancor prima della problematica dell'interruzione del nesso eziologico, la condotta che ha cagionato il sinistro stradale possa essere considerata causa antecedente in senso proprio». Secondo il c.d. criterio dello scopo della norma violata , «quando l'illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata. Il divieto di una certa condotta presuppone l'individuazione della sequenza causale che tipicamente porta all'evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. L'illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce così un peculiare nesso fra colpa ed evento». Nel caso di specie, dunque, deve escludersi che l'epatite da virus HCV contratta a seguito dell'emotrasfusione, eseguita in sede di intervento chirurgico a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il sinistro stesso, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica. Infatti, precisa la sentenza «l'esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere , sul piano eziologico, la responsabilità per l'evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell'infezione, che la regola violata non mirava a prevenire». In conclusione, rigettando il ricorso, la Cassazione formula il principio di diritto secondo cui « non sussiste il rapporto di causalità fra l'evento dannoso costituito dall'epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell'intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni».

Presidente Travaglino – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. Con atto di citazione di data 6 giugno 2011 Me.Fr. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria chiedendo la condanna al risarcimento del danno. Espose l'attore che il giorno 2 ottobre 1974 Pa.Anumero , alla guida di autocarro Fiat, a seguito di sbandamento si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell'opposta carreggiata in direzione contraria a quella di percorrenza e che con la fiancata sinistra dell'autocarro aveva impattato l'autovettura Fiat 130 di proprietà della Regione convenuta, con a bordo, fra l'altro, Anumero Gu., omissis della Regione Calabria, e l'attore medesimo. Aggiunse che a seguito del sinistro il Anumero Gu. era deceduto, mentre il Me.Fr., per le lesioni riportate, era stato sottoposto ad intervento chirurgico e cinque emotrasfusioni. Aggiunse infine che in data 11 gennaio 2007 gli era stata diagnosticata a seguito di esami di laboratorio l'epatite da virus HCV e che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina aveva espresso un giudizio positivo circa il nesso causale fra la detta patologia e le emotrasfusioni di cui sopra. La Regione chiamò in causa la società assicuratrice, e quest'ultima il Pa.Anumero , rimasto contumace. Il Tribunale adito rigettò la domanda. 2. Avverso detta sentenza propose appello il Me.Fr. Con sentenza di data 26 settembre 2019 la Corte d'appello di Catanzaro rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che, in disparte la mancata esplicitazione del titolo di responsabilità, non parendo rinvenirsi la sussistenza di una ipotizzata responsabilità del conducente del veicolo di proprietà regionale nell'atto di appello si evocava solo la responsabilità della Regione ai sensi dell' articolo 2054, comma 3, cod. civ. quale ente proprietario del mezzo , causa delle lesioni erano le emotrasfusioni e che, trattandosi di patologia del tutto avulsa dal novero delle conseguenze ordinarie di un sinistro stradale, unica causa dell'evento di danno erano le dette emotrasfusioni, sicché il sinistro stradale era il mero antecedente temporale del tutto sganciato dalla successiva autonoma e determinante condotta. 3. Ha proposto ricorso per cassazione Me.Fr. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la Regione Calabria. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 380 bis.1 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Pa.Anumero Con successiva ordinanza numero 34228 del 2023 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che non può essere considerata causa esclusiva dell'evento di danno l'emotrasfusione perché in assenza del sinistro stradale non vi sarebbe stato nessun intervento chirurgico e dunque nessuna trasfusione di sangue cfr. Cass. numero 6023 del 2001 . Aggiunge che gli antecedenti, in mancanza dei quali l'evento di danno non si sarebbe verificato, devono considerarsi causa, salvo che la causa sopravvenuta costituisca un evento avente il carattere dell'assoluta atipicità, imprevedibilità ed eccezionalità e che l'epatite C ha costituito una conseguenza prevedibile, trattandosi di pericolo proprio dell'attività trasfusionale. Conclude nel senso che la Regione è responsabile in solido ai sensi dell' articolo 2054, comma 3, cod. civ. in quanto proprietaria del veicolo. 1.1. Il motivo è infondato. Benché vi sia nella rubrica e nel motivo un richiamo al vizio motivazionale, la concreta articolazione della censura attiene ad una denuncia di violazione della norma di diritto e dunque deve essere qualificata nei termini dell' articolo 360, comma 1, numero 3 cod. proc. civ. . L'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, in quanto giudizio di fatto, spetta al giudice di merito Cass. numero 14358 del 2018 , mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno cfr. Cass. numero 21772 del 2019 . Il ricorrente si duole per l'appunto del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico. Nel motivo di ricorso si richiama Cass. numero 6023 del 2001 la quale, in fattispecie analoga a quella in esame, ha riconosciuto l'esistenza del nesso eziologico sulla base della seguente motivazione l'individuazione del rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore d'una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi. Al contrario, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata - per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto - come causa sufficiente ed unica del danno Cass. numero 8 maggio 1993, numero 5325 19 maggio 1999, numero 4852 . Quindi, nel caso in esame, la questione da risolvere non era se l'evento epatite da trasfusione potesse essere considerato conseguenza normale o regolare di un incidente stradale, ma se lo possa essere quando le lesioni prodotte dall'incidente richiedono di eseguire sull'infortunato interventi chirurgici e questi impongano di far ricorso a trasfusione di sangue. E così impostato il problema v'è da osservare che, al processo, non è stato acquisito, attraverso l'indagine tecnica, alcun elemento in contrasto con l'implicita valutazione del giudice di merito, per cui l'epatite non costituisce un esito anomalo, ma un rischio insito nelle trasfusioni ed un evento che ne consegue con una determinata regolarità . Il punto di vista adottato dal menzionato risalente precedente di questa Corte è quello del mero concorso di cause, in base al quale l'efficacia interruttiva del nesso eziologico fra la causa antecedente e l'evento dannoso è escluso dal sopravvenire di un fatto contraddistinto da assoluta anormalità, ossia il fatto eccezionale rispetto all'ordinario decorso della eziologia attivata dal fatto remoto. In base al giudizio di fatto del giudice del merito il Collegio ritenne che non fosse suscettibile di apprezzamento in termini di assoluta anormalità ed eccezionalità l'emotrasfusione, richiesta dall'intervento chirurgico imposto dalle lesioni provocate dal sinistro stradale. Tale conclusione fu indotta dal motivo di censura, che verteva sull'assenza di un rapporto con gli estremi della sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, fra l'esito di epatite da trasfusione ed il sinistro stradale. L'odierno motivo di ricorso, che proviene invece da una pronuncia di rigetto del giudice del merito, invoca il riconoscimento dell'esistenza del nesso eziologico. Le caratteristiche della censura consentono a questo punto una visione più ampia, non limitata al punto di vista del concorso di cause, e permettono di entrare più dappresso alla questione se, ancor prima della problematica dell'interruzione del nesso eziologico, la condotta che ha cagionato il sinistro stradale possa essere considerata causa antecedente in senso proprio. Al riguardo, non può non essere rammentata la giurisprudenza penale di questa Corte. La divergenza circa la valutazione probatoria del nesso eziologico fra criterio civilistico più probabile che non e criterio penalistico oltre ogni ragionevole dubbio , dettata dall'essere il danno ingiusto il centro di gravità dell'illecito civile, non può arrivare ad una differenziazione del contenuto del rapporto di causalità, tale da far ritenere un soggetto per il medesimo evento responsabile sul piano civile e non responsabile sul piano penale, con inevitabile contraddittorietà fra le valutazioni dell'ordinamento giuridico. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza penale di questa Corte, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare Cass. numero 30985 del 2019 numero 40050 del 2018 numero 35585 del 2017 numero 1819 del 2015 . Il criterio dello scopo della norma violata costituisce integrazione della regola eziologica anche nella giurisprudenza civile da ultimo Cass. Sez. U. numero 13246 del 2019 , punto 50 in motivazione . Secondo questo criterio, quando l'illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata. Il divieto di una certa condotta presuppone l'individuazione della sequenza causale che tipicamente porta all'evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. L'illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce così un peculiare nesso fra colpa ed evento. Nel momento del giudizio sulla colpa specifica, relativo all'applicazione della regola cautelare, vengono svolte le seguenti valutazioni di natura schiettamente causale a verificare se l'evento dannoso prodottosi realizzi il rischio per evitare il quale la regola causale è diventata parte dell'ordinamento b verificare se l'evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita. Come non si è mancato di sottolineare in dottrina, le medesime valutazioni ricorrono anche nel caso della colpa generica, nel qual caso la regola di condotta non preesiste all'illecito, ma viene ricostruita ex post, a partire proprio dalla fattispecie concreta, valutando se l'evento si ponga quale esito di una sequenza eziologica regolare, che l'agente avrebbe potuto e dovuto prevedere ed evitare. Deve escludersi che l'epatite da virus HCV contratta a seguito dell'emotrasfusione, eseguita in sede di intervento chirurgico determinato dalle lesioni riportate nel sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il detto sinistro, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica. L'esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l'evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell'infezione, che la regola violata non mirava a prevenire. Né può affermarsi che, poiché la condotta alternativa rispettosa della regola cautelare avrebbe evitato l'evento dannoso del sinistro stradale, quella condotta avrebbe anche evitato l'emotrasfusione pregiudizievole. Affermare questo significa introdurre la problematica del concorso di cause, in relazione alla quale si dovrebbe tornare alla valutazione svolta da Cass. numero 6023 del 2001 , ma, come si è visto, di tale problematica manca la premessa, e cioè che la condotta in violazione della regola di circolazione stradale costituisca una causa in senso tecnico. Ad escludere questa premessa vi è quanto detto in ordine alla tipica eziologia dell'illecito colposo, legata al contenuto della regola cautelare violata. Più precisamente, la condotta colposa dell'agente nella circolazione stradale risulta soverchiata da un fattore eziologico, l'emotrasfusione pregiudizievole, che l'agente non poteva dominare in quanto estraneo al fuoco del comportamento che gli era prescritto dalla regola cautelare. La verifica se l'evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita va fatta, quindi, non rispetto all'evento dannoso estraneo alla regola cautelare, ma a quello che quest'ultima mirava a prevenire, e la valutazione della sua portata eziologica si esaurisce nell'apprezzamento del solo nesso con quest'ultimo evento. Ne discende che non può dirsi, in senso eziologico, che l'emotrasfusione pregiudizievole sarebbe stata evitata dal rispetto della regola cautelare di circolazione stradale. 1.2. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto non sussiste il rapporto di causalità fra l'evento dannoso costituito dall'epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell'intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni . 2. L'esistenza del risalente precedente, sulla cui base il ricorso è stato proposto, costituisce ragione di compensazione delle spese processuali. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell' articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 , che ha aggiunto il comma 1 - quater all'articolo 13 del testo unico di cui al d.P. R. 30 maggio 2002, numero 115 , della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall 'articolo 1, comma 17 della l. numero 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.