Sono pervenute alla Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia diverse segnalazioni, relative al pagamento del contributo unificato da versare per le opposizioni a decreto ingiuntivo, introdotte dinanzi agli Uffici del Giudice di Pace, nelle forme del rito semplificato di cui all’articolo 281-decies c.p.c.
In particolare, è stato segnalato che, presso alcuni Uffici del GdP, per l'iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo instaurate nelle forme del rito semplificato di cognizione, verrebbe percepito il contributo unificato per intero, in base al valore della domanda, senza applicare alcun dimezzamento. Tale scelta verrebbe giustificata richiamando la Circolare di questa Direzione generale numero prot. DAG 72064.U del 31.03.2023 in cui è stato precisato che «i procedimenti semplificati di cognizione di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile siano assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, d.P.R. numero 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento». Ma tale interpretazione non è condivisa dalla suddetta Direzione, infatti per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'articolo 13, comma 3, d.P.R. numero 115/2002 prevede espressamente il dimezzamento del contributo unificato calcolato in base al valore e tale norma eccezionale è destinata ad applicarsi indistintamente a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a prescindere dalle forme del rito volta per volta prescelto. Pertanto, viene precisato a riguardo che «i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'articolo 281-decies c.p.c. ovvero promossi con altro modulo procedimentale, scontano il contributo unificato calcolato in base al valore del procedimento con il dimezzamento previsto dall'articolo 13, comma 3, d.P.R. numero 115/2002».