I corsi per praticanti organizzati dalle Scuole Forensi rientrano nel regime di esenzione IVA

Con la risposta ad interpello numero 82/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale ai fini IVA per i corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Il quesito è stato sollevato da una società che opera nel settore della formazione forense ai sensi dell' articolo 43 l. numero 247/2012 . Nel dettaglio, la società è stata riconosciuta come Scuola Forense dal CNF e pertanto può erogare il corso obbligatorio previsto per l' abilitazione alla professione forense, denominato ''Scuola Forense''. La società chiede se sia possibile applicare il regime di esenzione IVA disposto dall'articolo 10, comma 1, numero 20 , d.P.R. numero 633/1072 c.d. Decreto IVA . La risposta dell'AdE sottolinea l'importanza della sussistenza del requisito soggettivo ed oggettivo richiesto dalla norma invocata per poter beneficiare dell'esenzione. Infatti, la norma prevede che le prestazioni esenti devono essere «a di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale [ requisito oggettivo ]; b rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni [ requisito soggettivo ]». Viene poi precisato che «il requisito soggettivo è ovviamente finalizzato a concedere l'esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica o formativa, ma esclusivamente a quei soggetti che la pubblica amministrazione riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti quali l'idoneità dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc. sono in grado di offrire prestazioni didattiche o formative aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico». In merito al requisito oggettivo , viene invece richiamato l' articolo 24, comma 3, l. numero 247/2012 dal quale l'AdE deduce che «il CNF appare un soggetto idoneo ad effettuare il riconoscimento ai fini fiscali nei termini prima chiariti, sia con riferimento al requisito soggettivo che a quello oggettivo». In conclusione, ritenendo sussistenti entrambi i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, numero 20 , d.P.R. numero 633/1072, la risposta ad interpello conferma l'applicazione del regime di esenzione da IVA ai corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato tenuti dalla Società.

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello numero 82/2024