Le ultime due massime provvisorie delle Sezioni Unite

Sono state pubblicate il 28 marzo scorso le informazioni provvisorie numero 5 e 6 delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione.

Appello, prescrizione del reato e decisioni agli effetti civili e penali Con la sentenza numero 30386 dell'8 giugno 2023 la sesta sezione della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite una questione relativa al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Tettamanzi . La conclusione era la conseguenza delle implicazioni della sentenza della Corte costituzionale numero 182 del 7 luglio 2021 in relazione alla questione di legittimità dell' articolo 578 c.p.p. con la quale il giudice delle leggi ha affermato che il giudice delle impugnazione penale, spogliatosi della cognizione della responsabilità penale a seguito della dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere sulla impugnazione ai soli effetti civili confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impone unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile senza poter riconoscere, neppure incidentalmente, la responsabilità penale dell'imputato. Veniva altresì prospettata, al fine di rimettere la questione alle Sezioni Unite, che ciò fosse possibile anche in relazione alle implicazioni delle sentenze interpretative di rigetto, stante il contrasto evidenziatosi sul punto. Con la massima provvisoria le Sezioni Unite hanno affermato che, in coerenza con i principi di cui all' articolo 27 Cost dell'articolo 6 CEDU e degli articolo 48 e 53 della Carta di Nizza , il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua del principio enunciato da Cass. Sez. Unite, 29 maggio 2009 numero 35490 Tettamanzi RV 244273. Con questa decisione si era affermato che allorquando ai sensi dell' articolo 578 c.p.p. il giudice di appello, intervenuta una causa estintiva del reato e chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento di merito prevale sulla causa estintiva pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Va però sottolineato come le Sezioni Unite, come emerge dalla informativa del supremo Collegio, abbiano riscritto il quesito che risulta così formulato “Se nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie sulla base della regola di giudizio processuali penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba prevalere la estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processuali civilistica del più probabile che non”. Turbativa degli incanti, estorsione e perdita di chance nella decisione delle Sezioni Unite Nel corso di un procedimento penale per turbativa degli incanti ed estorsione su eccezione della difesa, la sesta sezione della Cassazione ha rilevato un contrasto interpretativo in materia rimettendo alle Sezioni Unite due questioni. Da un lato quella concernente la configurabilità oltre a quella del reato di cui all' articolo 629 c.p. nella condotta di chi con violenza o minaccia allontani gli offerenti da una gara dei pubblici incanti o nelle licitazioni private l'altra strettamente connessa alla prima relativa al se nella nozione di danno patrimoniale di cui all' articolo 629 c.p. rientri anche la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico. Si tratta di definire il concetto di perdita di chance stante la varietà di orientamenti al riguardo con conseguenti ricadute sull' articolo 629 c.p. e i rapporti con la turbativa. Con la massima depositata il 28 marzo le Sezioni Unite hanno precisato che, ricorrendone i presupposti, i due reati possono concorrere e che rientra nella nozione di danno di cui all' articolo 629 c.p. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.

Informazione provvisoria numero 5/2024 Informazione provvisoria numero 6/2024