L’implicita domanda di mala gestio impropria

Nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto i danni da sinistro stradale, ogniqualvolta sia stata formulata la domanda di condanna del responsabile civile, del danneggiante e dell’assicuratore al pagamento degli interessi da rivalutazione, anche senza alcun riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell’assicuratore, dovrà ritenersi implicitamente formulata anche la domanda per mala gestio impropria ordinanza numero 14494/2019 .

In tali procedimenti, il peculiare titolo di responsabilità, ricadente sull'assicuratore, rende superflua l'esplicita proposizione della domanda di mala gestio, potendola ritenere implicitamente contenuta nella domanda di condanna al pagamento degli interessi da rivalutazione, anche se effettuata per la prima vola in appello. La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza in commento, si è pronunciata sulla natura della domanda del danneggiato per interessi e rivalutazione degli importi del risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, sottolineandone la sua implicita valenza anche di domanda di condanna dell'assicuratore, per mala gestio impropria. Il fatto La vicenda processuale segue l'instaurazione di due procedimenti civili per il risarcimento dei danni conseguenti alle gravi lesioni occorse al conducente e ai trasportati su un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, nel lontano 1991. In primo grado i due procedimenti venivano riuniti, stante la loro evidente connessione e si concludevano con la pronuncia di una sentenza che statuiva il concorso di responsabilità di entrambi i conducenti, nella produzione del sinistro e nella specie, definiva nella misura del 30% la responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale erano trasportate le alte parti attrici, anch'egli attore in uno dei due giudizi riuniti, nonché nella misura del 70%, quella dell'altro conducente, convenuto in giudizio unitamente alla sua assicurazione, con conseguente riduzione della liquidazione dei danni, in proporzione al grado di corresponsabilità delle parti. La sentenza veniva appellata, in via principale ed incidentale, sia dai convenuti che dagli attori, ma veniva pienamente confermata anche dai giudici di secondo grado. Avverso quest'ultima decisione, alcune delle parti proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. L'accertamento delle responsabilità e la presunzione sussidiaria dell'articolo 2054 La Terza Sezione della Suprema Corte, nel rigettare i vari motivi di ricorso presentati, ha escluso l'applicabilità, alla fattispecie in esame, del principio giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito di un giudizio per il risarcimento di un danno, riconducibile eziologicamente alla condotta di due o più corresponsabili, ognuno dei quali obbligato in solido a rispondere dell'intero risarcimento, costoro dovranno agire in regresso, nei confronti degli altri o quantomeno chiedere l'accertamento della misura delle rispettive responsabilità, poiché, in caso contrario, tale indagine resterà preclusa al giudice del merito sentenza numero 10042/2006 . La fattispecie dello scontro fra veicoli, tuttavia, è assoggettata alla presunzione sussidiaria di pari responsabilità di entrambi i conducenti, prevista dall'articolo 2054, comma 2, c.c., che opera nel caso in cui le risultanze istruttorie non consentano di stabilire concretamente in che misura ognuno dei conducenti abbia concorso a determinare il sinistro e le sue conseguenze dannose sentenza numero 9353/2019 . In ragione di ciò, secondo la Suprema Corte, il giudice sarà sempre chiamato ad indagare sull'eventuale apporto causale fornito anche del soggetto che si assume danneggiato, non potendosene esimere neppure ove abbia già di fatto accertato la colpa di uno dei due conducenti, dovendo comunque verificare se anche l'altro abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta, poiché, ove manchi tale prova, la presunzione di pari responsabilità non potrà dirsi superata sentenza 7479/2020 . La domanda implicita per mala gestio impropria I giudici della Suprema Corte, invece, riprendendo una precedente pronuncia, hanno ritenuto di dover accogliere il motivo di ricorso fondato sul principio secondo cui, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto i danni da sinistro stradale, ogniqualvolta sia stata formulata la domanda di condanna del responsabile civile, del danneggiante e dell'assicuratore al pagamento degli interessi da rivalutazione, anche senza alcun riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore, dovrà ritenersi implicitamente formulata anche la domanda per mala gestio impropria ordinanza numero 14494/2019 . In tali procedimenti, il peculiare titolo di responsabilità, ricadente sull'assicuratore, rende superflua l'esplicita proposizione della domanda di mala gestio, potendola ritenere implicitamente contenuta nella domanda di condanna al pagamento degli interessi da rivalutazione, anche se effettuata per la prima vola in appello.

Presidente Frasca – Relatore Moscarini Fatti di causa 1. Fe.Da. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza numero 649/20, del 16 marzo 2020, della Corte d'appello di Firenze, che - respingendone il gravame avverso la sentenza numero 875/13, del 7 novembre 2013, del Tribunale di Grosseto - ha confermato la decisione del primo giudice di riconoscere la concorrente responsabilità del Fe., nella misura stimata nel 30%, nella causazione del sinistro stradale occorsogli, il 31 agosto 1991, mentre era intento a sorpassare, lungo la strada statale numero 332, la vettura di proprietà della società Boutique Les Amis di Mo.Ma. Sas d'ora in poi, Boutique Les Amis , condotta nell'occasione da Mo.Anumero e assicurata per la RCA con la società Axa Assicurazioni Spa d'ora in poi, Axa . 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che, in conseguenza del sinistro avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo sopra meglio descritte, si verificava il decesso della di lui madre, Vi.Ka., terza trasportata sull'autoveicolo dal medesimo condotto di proprietà di sua zia Fe.Ma. , riportando, invece, gravi lesioni personali tutti gli altri occupanti la vettura, ovvero - oltre al medesimo Fe.Da. - le sue sorelle Fe.Mi. e Ja.Do., nonché il fratello Ja.Da Svoltosi un duplice procedimento penale per il reato di omicidio colposo della Vi.Ka., quello a carico del Fe. si concludeva, in Cassazione, con pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto , mentre quello instaurato nei confronti del Mo. veniva definito con declaratoria di prescrizione del reato. Radicate, all'esito di quei procedimenti, due diverse cause civili poi riunite l'una, promossa dall'odierno ricorrente, nonché da Ma., Mi. e Fe.Da., l'altra da Da. e Ja.Do. , si costituivano in giudizio il Mo. e le società Boutique Les Amis e Axa, per resistere alle avversarie domande risarcitorie. Queste, in particolare, erano state proposte sull'assunto che il Mo., durante il sorpasso avviato dall'odierno ricorrente, ebbe ad allargarsi repentinamente alla sua sinistra, così interferendo nella manovra avviata dal Fe. impedendone l'ultimazione e, inoltre, provocando l'urto tra le due vetture, in conseguenza del quale il veicolo condotto dal Fe. usciva fuori strada, finendo contro un pino posto sul lato sinistro della carreggiata. Istruite entrambe le cause e pronunciata, dall'adito Tribunale grossetano, sentenza non definitiva con cui venivano decise talune questioni attinenti alla prescrizione dei diritti risarcitori, il giudizio veniva rimesso in istruttoria per un'integrazione di consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai danni subiti dalla vettura di proprietà di Fe.Ma. e per valutare se il conducente della stessa, al momento del sorpasso, tenesse una distanza adeguata da quella condotta dal Mo Con sentenza definitiva il giudice di prime cure riconosceva il concorso di responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro, nella misura già sopra indicata, con corrispondente riduzione della condanna risarcitoria pronunciata a carico dei convenuti. Esperito gravame, in via di principalità, dal Mo. e dalla Boutique Les Amis, nonché in via incidentale da tutti gli attori ad eccezione di Fe.Mi. , i quali proponevano pure appello principale, così radicando altro giudizio avverso la stessa sentenza, poi riunito al primo, il giudice di seconde cure confermava la pronuncia impugnata. 3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione il Fe., sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, numero 4 , cod. proc. civ. - violazione e inosservanza dell'articolo 115 cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia rigettato il motivo di gravame con il quale era stata lamentata la rimessione della causa in istruttoria, da parte del primo giudice, per un supplemento di CTU, adempimento volto ad accertare se la vettura condotta da esso Fe. avesse tenuto una distanza prudenziale da quella del Mo Tale accertamento, infatti, sarebbe avvenuto in violazione del principio secondo cui, allorché l'illecito sia imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato . Al giudice di merito, e al suo ausiliario, sarebbe stata, dunque, inibita - nella prospettazione del ricorrente - la verifica della circostanza relativa all'adeguatezza della distanza osservata dal veicolo condotto da esso Fe. in occasione del sorpasso, trattandosi di circostanza mai allegata da alcuno dei convenuti. Se è vero, infatti, che il giudice, nella ricostruzione del fatto storico costituito da un sinistro stradale può anche rilevare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato, resta, nondimeno, necessario - secondo il ricorrente - che il danneggiato abbia prospettato gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato . In definitiva, la Corte fiorentina avrebbe posto a fondamento della decisione un fatto la mancata adeguata distanza in fase di sorpasso non introdotto dalle parti, ma ricavato da una CTU disposta di sua iniziativa anch'essa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, perché diretta appunto alla ricerca di fatti assolutamente non allegati, prospettati e dedotti dalle parti , così giudicando in modo difforme dall'articolo 115 cod. proc. civ., che impone invece il dovere di attenersi esclusivamente ai fatti ed alle prove di parte , in particolare avendo assunto prove disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui siffatto potere in cui un siffatto potere officioso e riconosciuto e consentito al giudice è citata Cass. Sez. Unumero , sent. 30 settembre 2020, numero 20867 . 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, numero 4 , cod. proc. civ. - violazione dell'articolo 101, comma 2, cod. proc. civ., nonché comunque del diritto di difesa , con conseguente nullità della sentenza . In questo caso, si censura la sentenza impugnata in relazione alla decisione adottata quanto al motivo di appello con cui era stata dedotta l'erroneità della decisione del primo giudice, consistita nel ravvisare, a carico di esso Fe., una condotta tenuta in spregio dell'articolo 148, comma 3, cod. strada norma che impone l'effettuazione della manovra di sorpasso tenendosi ad una adeguata distanza laterale dal veicolo sorpassato , sebbene la stessa non fosse ancora applicabile, ratione temporis , al sinistro oggetto di causa. Nel respingere tale motivo di gravame la Corte territoriale ha ritenuto, comunque, di fondare la corresponsabilità del Fe. sulla inosservanza di una regola prudenziale , poi cristallizzata nel vigente codice della strada. Così decidendo, tuttavia, essa avrebbe posto a fondamento della propria decisione - lamenta il ricorrente - un assolutamente diverso profilo di colpa , ovvero quello dell'imprudenza generica , pronunciando una sentenza c.d. a sorpresa , con violazione del principio del contraddittorio e, comunque, del diritto di difesa. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, numero 4 , cod. proc. civ. - violazione e inosservanza dell'articolo 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza . La sentenza impugnata è pure censurata là dove ha ritenuto inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, la domanda con cui esso Fe. aveva chiesto che Axa rispondesse oltre il massimale, avendolo trattenuto per oltre 22 anni e, dunque, ricorrendo un'ipotesi di mala gestio impropria. Assume il ricorrente l'erroneità di tale statuizione, richiamandosi al principio secondo cui la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno da mala gestio deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui il danneggiato, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell'assicuratore o al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato - come nella specie - la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione. 4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con unico controricorso, il Mo. e la società Boutique Les Amis, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti, invece, solo intimati Mi., Da. e Fe.Ma., nonché Da. e Ja.Do., soggetti, tutti, nei riguardi dei quali si precisa che la notifica del ricorso è avvenuta ai soli fini di integrità del litisconsorzio processuale . 6. Ha invece resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, pure la società Axa, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. 6.1. Esso denuncia - ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nnumero 4 e 5 , cod. proc. civ. - violazione dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, numero 53, ovvero nullità della notificazione dell'atto di appello, asseritamente avvenuta con le modalità di cui alla norma citata, donde la nullità derivata degli atti cui la notificazione si riferisce , con conseguente inammissibilità dell'appello e della domanda riconvenzionale perché intempestiva è denunciata, inoltre, nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio tra le parti. Si assume, infatti, che l'atto di appello, notificato ad essa Axa, non fosse costituito da copia informatica dell'atto da notificarsi formato su supporto analogico , ed inoltre che dell'atto in questione non ne è stata attestata la conformità . Si rileva, poi, che l'atto fu sottoscritto non in formato digitale , così come la relazione di notificazione non sarebbe stata sottoscritta con firma digitale . Orbene, quantunque tale questione fosse stata tempestivamente posta in sede di gravame , essa non è stata minimamente delibata dalla Corte fiorentina che ha così omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio . 7. Il ricorrente Fe. ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale di Axa. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ 9. Il ricorrente principale ed entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria. 10. Non consta, invece, la presentazione di memoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. Ragioni della decisione 11. Reputa questa Corte che debba essere esaminato in via prioritaria il ricorso incidentale, giacché il suo ipotetico accoglimento - avendo quale effetto la declaratoria di inammissibilità del gravame illo tempore esperito, tra gli altri, dall'odierno ricorrente principale - comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 11.1. Il motivo è inammissibile. 11.1.1. La ricorrente incidentale si duole del fatto che, quantunque la questione relativa alla nullità della notificazione dell'atto di appello fosse stata tempestivamente posta in sede di gravame , essa non è stata minimamente delibata dalla Corte fiorentina che ha così omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio . L'illustrazione del motivo, tuttavia, è avvenuta senza riprodurre il contenuto - nella parte idonea a garantire il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - dello scritto defensionale con il quale la suddetta questione fu devoluta all'esame del giudice d'appello, non rispettando, così, il requisito di ammissibilità di cui all'articolo 366, comma 1, numero 6 , cod. proc. civ Non vale, infatti, ad escludere tale esito la constatazione che quello denunciato dal ricorso incidentale è un error in procedendo , rispetto al quale questa Corte è abilitata a compiere, quale giudice del fatto processuale , la diretta disamina degli atti di causa. Infatti, è stato ancora di recente ribadito che anche in caso di denuncia di un error in procedendo , ciò che legittima questa Corte all'esame degli atti del giudizio, in quanto l'oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato , una tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 7 giugno 2023, numero 16028, Rv. 667816-02 in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 1, sent. 13 maggio 2016, numero 9888, Rv. 639725-01 . 12. Passando, invece, all'esame del ricorso principale, lo stesso va accolto, sebbene solo in relazione al suo terzo motivo. 12.1. Il suo primo motivo, infatti, non è fondato. 12.1.1. Invero, la giurisprudenza citata dal Fe. - secondo cui la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri cfr., tra le pronunce massimate richiamate in ricorso, Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2006, numero 10042, Rv. 588739-01 -non è conferente rispetto alla presente fattispecie. Il citato indirizzo giurisprudenziale, infatti, riguarda il diverso caso in cui, a fronte del danno subito da unico soggetto e riconducibile eziologicamente alle condotte di almeno due o più responsabili - tenuti solidalmente al risarcimento del danno per l'intero, a norma dell'articolo 2055, comma 1, cod. civ. - costoro non esercitino l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque non richiedano, in vista del futuro regresso, l'accertamento della misura delle rispettive responsabilità. È, appunto, in questa ipotesi che resta precluso al giudice di stabilire la diversa misura della cor responsabilità di ciascuno nella causazione dell'evento dannoso. 12.1.2. Nel presente giudizio, viceversa, l'accertamento compiuto ha riguardato la corresponsabilità dello stesso soggetto danneggiato - o meglio, di uno di essi, vale a dire l'odierno ricorrente - nella causazione del sinistro di cui fu vittima. E ciò, peraltro, in relazione ad una fattispecie, quella dello scontro tra veicoli, normativamente assoggettata dall'articolo 2054, comma 2, cod. civ. ad una presunzione di eguale responsabilità, in relazione alla quale - in ragione della funzione meramente sussidiaria di tale presunzione, operando essa soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 4 aprile 2019, numero 9353, Rv. 653574-01 - al giudice non è affatto preclusa un'indagine sull'apporto causale della stessa vittima del sinistro. È stato, infatti, affermato da questa Corte che nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'articolo 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, numero 7479, Rv. 657167-01 nello stesso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, numero 23431, Rv. 633406-01, relativo, peraltro persino al caso in cui non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura . Sulla scorta di tali principi, dunque, deve ritenersi che la circostanza relativa all'adeguatezza della distanza laterale, osservata dal veicolo condotto dall'odierno ricorrente in occasione del sinistro per cui è causa, ben potesse formare oggetto di accertamento da parte del giudice, sebbene essa non fosse stata allegata da alcuno dei convenuti. 12.1.3. Analogo potere di accertamento, inoltre, spettava all'ausiliario del giudice, e ciò anche in ragione del carattere percipiente proprio della CTU espletata, concernendo la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale cfr., sul carattere percipiente di una consimile consulenza, Cass. Sez. 3, sent. 25 novembre 2021, numero 36638, Rv. 663298-02 . Né, d'altra parte, in relazione ad essa, può ipotizzarsi - nemmeno astrattamente - la violazione dell'articolo 115 cod. proc. civ., per avere il giudice assunto prove disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui siffatto potere officioso e riconosciuto e consentito al giudice , dato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, numero 326, Rv. 656801-01 . Non senza, infine, considerare che quanto viene acquisito tramite la consulenza risulta esaminabile dal giudice in forza del principio di c.d. acquisizione processuale i fatti emersi all'esito dell'istruttoria sono esaminabili automaticamente, salvo che non evidenzino eccezioni in senso stretto, il cui potere di rilevazione è precluso al giudice. 12.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale - che ipotizza la ricorrenza di una sentenza c.d. a sorpresa o della terza via - non è fondato. 12.2.1. Infatti, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'articolo 101, comma 2, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto qual è, con tutta evidenza, quella consistita nell'aver ravvisato, nella mancata osservanza di un'adeguata distanza laterale dall'auto sorpassata, la violazione di un obbligo generico di prudenza, poi cristallizzato dal legislatore, in epoca successiva al sinistro per cui è causa, in una specifica prescrizione di legge , ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese cfr., tra le molte, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2022, numero 1617, Rv. 663636-01 . Nelle specie, dunque, il fatto rimaneva lo stesso - la verifica della distanza laterale tra i veicoli al momento del sorpasso -come identica, a ben vedere, era anche la questione della sua rilevanza sul piano del diritto. Difatti, secondo un'impostazione penalistica mutuabile nell'ambito della responsabilità aquiliana, la colpa generica ravvisata dal primo giudice, nella specie, per imprudenza del conducente risulta configurabile, pur sempre, in presenza della violazione di una regola cautelare di matrice esperienziale Cass. Sez. 4 Penumero , sent. dep. 24 marzo 2016, numero 12478 , ovvero non specificamente positivizzata, ma frutto di giudizi - ripetuti nel tempo, e dunque cristallizzatisi in obblighi di condotta da osservare - in relazione tanto alla pericolosità di certi comportamenti, quanto alla necessità delle opportune misure da adottare per neutralizzare i rischi in essi insiti. 12.3. Il terzo motivo del ricorso principale è, invece, fondato. 12.3.1. Poiché il ricorrente principale cfr. pag. 12 ha documentato - con ciò assolvendo l'onere di cui all'articolo 366, comma 1, numero 6 , cod. proc. civ., almeno sotto il profilo della puntuale indicazione cfr. Cass. Sez. Unumero , ord. 18 marzo 2022, numero 8950, Rv. 664409-01 - di aver richiesto ab origine rivalutazione e interessi sulle somme domandata anche ad Axa, deve darsi seguito al principio secondo cui, nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per mala gestio cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore , sicché non costituisce domanda nuova quella con la quale in appello i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 luglio 2020, numero 14494, Rv. 658419-01 . 13. Tirando, pertanto, le fila dello scrutinio compiuto, questa Corte, in accoglimento del solo terzo motivo del ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto nel giudizio risarcitolo promosso per il ristoro di danni da sinistro stradale, nel quale si chieda la condanna, per i rispettivi titoli di responsabilità, del responsabile, del danneggiante e dell'assicuratore per la R.C.A. , la peculiarità del titolo di responsabilità di quest'ultimo comporta che non sia necessaria un'espressa domanda di riconoscimento dell'eventuale mala gestio , potendo ritenersi implicitamente formulata nella domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche effettuata per la prima volta in appello . 14. A carico della ricorrente incidentale, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Unumero , sent. 20 febbraio 2020, numero 4315, Rv. 657198-01 , ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. P.Q.M. La Corte dichiara non fondati il primo e il secondo motivo di ricorso principale, accogliendo invece il terzo e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.