Quando deve essere formulata la richiesta di sostituzione della pena detentiva?

La richiesta formulata dall'imputato anche nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative.

Nell'ambito di un procedimento per calunnia, la Corte d'appello di Firenze assolveva l'imputato per insussistenza del fatto e rideterminava la pena in relazione al residuo capo di imputazione per ricettazione. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto di rilevanza, di violazione di legge per l' omessa valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva avanzata in sede di conclusioni cartolari. La richiesta era infatti stata dichiarata inammissibile proprio perché proposta solo in sede di conclusioni cartolari. Il ricorso risulta fondato. Secondo la recente giurisprudenza, infatti, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell' articolo 95 d.lgs. n 150/2022 , affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'articolo 20- bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di motivi nuovi , ma che deve comunque intervenire - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello Cass. penumero sez. VI numero 33027/2023 . È stato infatti sottolineato che tale interpretazione «non è preclusa dal principio ricavato dall' articolo 597, comma 5, c.p.p. , secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria , che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2022 , senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello , con i motivi nuovi , o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive». Ribadendo tale principio, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla conversione della pena detentiva irrogata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame.

Presidente Beltrani – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 09/10/2023, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Grosseto in data 03/11/2022, assolveva G.D. dal reato di cui al capo 2 articolo 368 cod. penumero per insussistenza del fatto e rideterminava la pena in relazione al residuo capo 1 articolo 648 cod. penumero in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di G.D., è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero Primo motivo violazione di legge in relazione all'omessa valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva depositata in sede di conclusioni cartolari. La richiesta è stata erroneamente dichiarata inammissibile perché proposta solo in sede di conclusioni cartolari detta conclusione è in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istanza in parola è scrutinabile allorquando intervenga al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello. Secondo motivo violazione di legge per mancata applicazione dell' articolo 62 numero 4 cod. penumero e/o dell' articolo 648, secondo comma, cod. penumero Tenuto conto dello svolgimento dei fatti, è indubbio che la persona offesa non ha subito alcun grave danno patrimoniale o economico dalla condotta del G.D., in quanto gli assegni non sono stati bancati o addebitati alla medesima in considerazione della falsità della firma apposta sugli stessi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo ed inammissibile in relazione al secondo. 2. Con riferimento al primo motivo, evidenzia il Collegio come questa Suprema Corte abbia recentemente precisato cfr., Sez. 6, numero 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 Sez. 6, numero 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 Sez. 2, numero 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729 Sez. 4, numero 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell' articolo 95 del d.lgs. n 150/2022 c.d. riforma Cartabia , affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all' articolo 20-bis cod. penumero , è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di motivi nuovi ex articolo 585, comma 4, cod. proc. penumero , ma che deve comunque intervenire - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello. Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall' articolo 597, comma 5, cod. proc. penumero , secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2022 , senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive». Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che detta interpretazione vada ulteriormente riaffermata. Non appare condivisibile, infatti, la diversa ricostruzione della suindicata disciplina transitoria fatta propria da altra recente pronuncia Sez. 6, numero 41313 del 27/09/2023, Amato, non mass. che ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata in sede di giudizio di gravame non è idonea ad attribuire il relativo potere decisorio al Giudice di appello «se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito» considerato «che le eccezioni tassativamente indicate dall' articolo 597, comma 5, cod. proc. penumero , eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall' articolo 58 della legge numero 689 del 1981 Sez. U, numero 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01 ». Detta pronuncia ha poi rilevato che «la lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all' articolo 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. penumero in uno all' articolo 95, d.lgs. numero 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile», concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile per l'impossibilità di ampliare d'ufficio il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame. Invero, detta argomentazione - che replica il ragionamento operato dalle Sezioni unite nella sentenza Punzo in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex articolo 53 della legge numero 689 del 1981 - non tiene adeguatamente conto che il d.lgs. numero 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove pene sostitutive . In tal senso, sembra possa leggersi anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 in Supplemento speciale numero 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale numero 245 del 19.10.2022, p. 429 secondo cui L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflattivi ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello . Alla luce delle suesposte considerazioni, va confermato che anche la richiesta formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative, risultando - nella fattispecie - errata la valutazione operata dal giudice del provvedimento impugnato di non delibare la richiesta solo perché proposta in sede di conclusioni cartolari . 3. Non scrutinabile per tardività di proposizione è il secondo motivo. Invero, la doglianza in parola non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall' articolo 606, comma 3, cod. proc. penumero , come si evince dall'atto di appello. Al riguardo, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli articolo 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. penumero - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame cfr., Sez. 4, numero 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 . Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall' articolo 609, comma 1, cod. proc. penumero , il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione articolo 581, comma 1, lett. c cod. proc. penumero , e articolo 591, comma 1, lett. c cod. proc. penumero - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella del citato articolo 606, comma 3, cod. proc. penumero nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce, pertanto, la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 6. Da qui -l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla conversione della pena detentiva irrogata all'imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla conversione della pena detentiva irrogata all'imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.