Sul principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo alla luce della Riforma Cartabia

Con la pronuncia in esame un imputato ricorre avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con la quale ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la riduzione di un sesto della pena ex articolo 442, comma 2- bis , c.p.p., in ordine ad alcune sentenze di condanna divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore della norma citata.

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell' articolo 2, comma 4, c.p. , nella parte in cui non consente l' applicazione della lex mitior in presenza del giudicato, anche alla luce del valore che il principio di retroattività favorevole ha assunto nell'ambito della giurisprudenza comunitaria. La doglianza è però infondata. L'articolo 442, comma 2- bis , c.p.p., introdotto dall' articolo 24, comma 1, lett. c , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 c.d. Riforma Cartabia , stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli articolo 676, comma 1 e 667, comma 4, c.p.p. Pertanto, la nuova disciplina ha natura sostanziale, «con conseguente possibilità di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell' articolo 2, comma 4, c.p. , che la Corte Costituzionale ha già ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» Corte Cost., 20 maggio 1980, numero 74 . Sempre la Consulta, con la sentenza numero 236/2011 , ha avuto modo di chiarire che, «se si ritenesse che il principio di retroattività della legge penale più favorevole , affermato dalla Corte di Strasburgo, si differenzi per la sua rigidità da quello che aveva già trovato riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte, nel senso che tale principio non tollera deroghe o limitazioni giustificate da situazioni particolari, se ne dovrebbe vedere in questa sua caratteristica il profilo veramente innovativo, fermo rimanendo in ogni caso che il momento in cui la norma CEDU va ad integrare il primo comma dell' articolo 117 Cost. , da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza». In conclusione, il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo - previsto a livello di legge ordinaria dall' articolo 2, secondo, terzo e quarto comma, c.p. - non è stato costituzionalizzato dall' articolo 25, comma 2, Cost. , che si è limitato a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa.

Presidente Rocchi – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. R.L. ricorre avverso l'ordinanza del 19 maggio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza volta a ottenere la riduzione di un sesto della pena ex articolo 442, comma 2-bis, cod. proc. penumero , in ordine ai procedimenti definiti con sentenza definitiva il 4 aprile 2021, e con sentenza definitiva il 18 dicembre 2021. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le sopra indicate sentenze erano divenuta irrevocabili prima dell'entrata in vigore della norma di cui all' articolo 442, comma 2-bis, cod. proc. penumero , che quindi non poteva trovare applicazione. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all' articolo 2, quarto comma, cod. penumero , perché il giudice dell'esecuzione, rigettando la domanda in forza del fatto che le sentenze di condanna erano divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della norma che ha introdotto il comma 2-bis nell' articolo 442 cod. proc. penumero , avrebbe omesso di considerare che la norma generale di cui all' articolo 2, quarto comma, cod. penumero non poteva più essere condizionata e impedita dall'intervento del giudicato del provvedimento di condanna. Il ricorrente, infatti, ritiene che l'assunto secondo il quale la retroattività di norma favorevole sopravvenuta non sia ammissibile dopo la sentenza definitiva o il decreto penale di condanna esecutivo debba essere rivalutato in forza del fatto che tale retroattività è legata al principio di uguaglianza e ragionevolezza ex articolo 3 Cost. Secondo il ricorrente, quindi, l'affermarsi nel tempo di valori ritenuti di maggiore rilevanza dell'intangibilità del giudicato quali, ad esempio, la legalità della pena, la libertà personale e la rieducazione del reo avrebbero dovuto far rivalutare il dogma del giudicato, unitamente a una differente concezione del principio di retroattività come già avviene per gli istituti di cui agli articolo 625-bis , 630, 669 e 671 cod. proc. penumero , nonché di cui all' articolo 30 legge 11 marzo 1953, numero 87 . Il ricorrente, pertanto, solleva questione di legittimità costituzionale dell' articolo 2, quarto comma, cod. penumero , nella parte in cui non consente l'applicazione della lex mitior in presenza del giudicato, anche alla luce del valore che il principio di retroattività favorevole ha assunto nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, secondo la quale il procedimento penale non si conclude con il giudicato, bensì con la cessazione dell'esecuzione della pena, e alla luce del fatto che la giurisprudenza di legittimità più volte ha avuto modo di chiarire che i principi della libertà personale e di legalità della pena non sono meno importanti del principio di stabilità dei rapporti giuridici. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto ricordare che l' articolo 442, comma 2-bis, cod. proc. penumero , introdotto dall'articolo 24, comma 1, lett. c , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli articolo 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. penumero Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 442, comma 2-bis, cod. proc. penumero per contrasto con gli articolo 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'articolo 7 CEDU , nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex articolo 2, comma quarto, cod. penumero ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale Sez. 1, numero 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394 . In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 2, quarto comma, cod. penumero sul punto, si evidenzia che la nuova disciplina, rispetto alla quale non sono state previste disposizioni transitorie, ha natura sostanziale, con conseguente possibilità di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell' articolo 2, quarto comma, cod. penumero , che la Corte costituzionale ha già ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» Corte cost., 20 maggio 1980, numero 74 . D'altronde, sempre la Corte costituzionale, con la sentenza numero 236 del 2011, ha avuto modo di chiarire che, «se si ritenesse che il principio di retroattività della legge penale più favorevole, affermato dalla Corte di Strasburgo, si differenzi per la sua rigidità da quello che aveva già trovato riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte, nel senso che tale principio non tollera deroghe o limitazioni giustificate da situazioni particolari, se ne dovrebbe vedere in questa sua caratteristica il profilo veramente innovativo, fermo rimanendo in ogni caso che il momento in cui la norma CEDU va ad integrare il primo comma dell' articolo 117 Cost. , da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza sentenza numero 317 del 2009 . Dalla sentenza della Corte europea del 17 settembre 2009 Scoppola contro Italia però non emerge una novità siffatta. Nulla la Corte ha detto per far escludere la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività in mitius subisca deroghe o limitazioni è un aspetto che la Corte non ha considerato, e che non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del caso oggetto della sua decisione. È però significativo che la Corte abbia espressamente posto un limite, escludendo che il principio in questione possa travolgere il giudicato nella sentenza si fa esclusivo riferimento a leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva , diversamente da quanto prevede nel nostro ordinamento l' articolo 2, secondo e terzo comma, cod. penumero ». In conclusione, il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo - previsto a livello di legge ordinaria dall' articolo 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. penumero - non è stato costituzionalizzato dall' articolo 25, secondo comma, Cost. , che si è limitato a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa. Nel caso in esame, pertanto, l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso la possibilità di applicazione retroattiva della nuova disciplina, considerato che le sentenze di condanna oggetto dell'istanza sono divenute irrevocabili prima dell'introduzione del comma 2-bis dell' articolo 442 cod. proc. penumero ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 . 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.