Lite conciliata? Compenso per l’avvocato aumentato

Come si interpreta l’articolo 4 del d.m. numero 55 del 2014, laddove prevede, in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale?

Un avvocato aveva proposto ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. e articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 per ottenere il pagamento dei compensi professionali spettanti per l'attività difensiva svolta in un procedimento civile a favore dei debitori, conclusosi con la conciliazione tra le parti. Il Tribunale adito accoglieva la domanda e liquidava il compenso per le fasi di studio, introduttiva e per la conciliazione nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ex articolo 4, comma 6, d.m. 55/2014. L'avvocato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione della norma appena citata per avere il Tribunale determinato l'importo del compenso professionale per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale fase, anziché nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale. In particolare, secondo il ricorrente, «la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso». Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, «le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l'aumento di un quarto» Cass. civ. numero 24462/2023 . In particolare, in tema di onorari professionali, l'articolo 4 del d.m. numero 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del favor normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che «all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto». Il ricorso trova dunque accoglimento e la Cassazione cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Presidente Manna – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il giudizio trae origine dal ricorso proposto, ex articolo 702 bis cpc e articolo 14 del D.Lgs numero 150 del 2011, dall'avvocato omissis contro omissis per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore dei medesimi in un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti. Il Tribunale di Torino, nella contumacia di omissis accolse per quanto di ragione la domanda e liquidò il compenso per le fasi di studio, introduttiva e per la conciliazione, che riconobbe nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ex articolo 4 co. 6 dm 55/2014. Ricorre per cassazione l'avvocato omissis sulla base di un unico motivo. omissis sono rimasti intimati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 4, comma 6 del DM 55/2014, per avere il Tribunale determinato l'importo del compenso professionale per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale fase, anziché nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale. In particolare, secondo il ricorrente, la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso. Il motivo è fondato. Per costante giurisprudenza di questa corte, le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l'aumento di un quarto Cass. civ. sez. II, 10/08/2023, numero 24462 . In particolare, in tema di onorari professionali, l'articolo 4 del d.m. numero 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del favor normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto di un quarto secco , dopo l'entrata in vigore del d.m. numero 147 del 2022, che ha modificato il d.m. numero 55 del 2014 . Sez. 2 -, Ordinanza numero 17325 del 16/06/2023, Rv. 668057 - 01 cfr. Sez. 2, Ordinanza numero 18047 del 06/06/2022, Rv. 664988 - 01 . Nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel liquidare la fase conciliativa nella misura del 25% di quanto sarebbe spettato per la fase decisionale, anziché aumentare l'importo previsto per tale fase nella misura del 25%. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L'ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione.