Lesioni personali con malattia compresa tra 20 e 40 giorni: le Sezioni Unite individuano la competenza del giudice di pace

La pronuncia in commento ha affermato che appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore ai venti giorni e fino a i quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento.

L'imputato era condannato, con sentenza confermata in appello, per il delitto di cui all' articolo 582 c.p. per aver cagionato lesioni alla persona offesa trauma cranico facciale con ferita del cuoio capelluto, frattura parete laterale del seno mascellare sx, frattura 5° dito mano sx, con prognosi, dei sanitari del pronto soccorso, di giorni 30 . Proposto ricorso in Cassazione, il Procuratore Generale ha sollevato la possibilità di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena «a seguito delle modifiche apportate all' articolo 582 c.p. dal d.lgs. numero 150/2022 che, secondo alcune pronunce di questa Corte di Cassazione, hanno comportato lo spostamento di competenza , per il delitto di lesioni personali con malattia di durata fra i 21 ed i 40 giorni dal Tribunale al Giudice di pace, così non consentendo l'irrogazione di una pena detentiva», argomentando la sussistenza di un difetto di coordinamento tra l' articolo 4, comma 1, lett. a , d. lgs. 28 agosto 2000, numero 274 che stabilisce la competenza del Giudice di pace per le lesioni punibili a querela di cui all' articolo 582, comma 2, c. p. e il nuovo articolo 582, comma 2, c.p. . La Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, anche dopo le modifiche apportate dall 'articolo 2, comma 1, lett. b , d.lgs. numero 150/2022 all' articolo 582 c.p. , senza innovare l'articolo 4 d.lgs. numero 274 del 2000 , sia ravvisabile – ed eventualmente in quali limiti – la competenza del Giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibile a querela e salve le eccezioni di legge , ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all 'articolo 577, comma primo, numero 1, e comma secondo, c.p. la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale Cass., 10 ottobre 2023, numero 42858 . Sulla questione rimessa al giudice della nomofilachia esiste un contrasto giurisprudenziale . Invero, secondo un orientamento in tema di lesioni personali di durata superiore a 20 giorni e non eccedente i 40 , divenute procedibili a querela per effetto della Riforma, «sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo, il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all' articolo 4, comma 1, lett. a , d. lgs. 28 agosto 2000, numero 274 , essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di ampliare la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela» Cass., 24 marzo 2023, numero 12517 . Interpretazione, questa, nei cui confronti si è posta in consapevole contrasto altro formante interpretativo che ha affermato, in relazione al delitto di lesioni personali, con durata di malattia analoga, la permanenza, anche dopo le modifiche introdotte con la Riforma Cartabia, della competenza per materia del Tribunale Cass., 6 ottobre 2023, numero 40719 . Nella relazione illustrativa del d.lgs. numero 150/2022 si legge che l'intento normativo «mira ad ampliare il regime della procedibilità a querela del delitto di lesioni personali, senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni c.d. lesioni lievissime . Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi malattia compresa tra 21 e 40 giorni , mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni e le lesioni gravissime, di cui all' articolo 583 c.p. ». È fatta salva la procedibilità d'ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti. La relazione chiarisce anche che l'intervento di riforma «comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui al d.lgs. numero 28 agosto 2000, numero 274, articolo 4, comma 1, lett. a , che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte». Ad avviso della Suprema Corte, il mancato coordinamento della norma citata avrebbe determinato un effetto opposto a quello a cui era volta la volontà del legislatore. La pronuncia in commento osserva che nella interpretazione letterale dei testi di legge non può essere superata attraverso il richiamo ai lavori preparatori ovvero alla relazione illustrativa, perché non sottoposti al controllo di legittimità costituzionale ovvero a referendum abrogativo. Da tale premessa, il giudice della nomofilachia osserva come in ambito processual-penalistico è ammessa l' interpretazione analogica , di modo che l' articolo 4, comma 1, lett. A , d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274 deve essere letto unitamente all' articolo 15, comma 1, l. 24 novembre 1999, numero 468 , con la conseguenza che dal dato letterale risultante dal combinato disposto delle due norme il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, procedibili a querela. Al termine della sua analisi, ed in ragione del contrasto interpretativo sopra delineato, le Sezioni Unite concludono nel senso che in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell' articolo 2, comma 1, lett. b , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , sussiste la competenza per materia del giudice di pace , dovendo il manato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a , d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274, essere risolto riferendo quest'ultima disposizione alle ipotesi di lesioni personali procedibili a querela indicate nello stesso articolo 4 cit., con l'eccezione delle ipotesi riservate al tribunale in forza della sentenza numero 236/2018 della Corte costituzionale . In conclusione, in esito alle modifiche al regime di procedibilità operate dalla riforma Cartabia, la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni lesioni lievissime che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta lesioni lievi .

Presidente Cassano – Relatore Corbo Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve