Tossicomane e senza fissa dimora ruba al supermercato: era debole e malnutrita

Ruba al supermercato alcuni generi alimentari per un valore complessivo di 46.71 euro. Si può parlare di stato di necessità e precarietà?

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non integrato l'invocato stato di necessità per le condizioni di indigenza e precarietà della ricorrente per il solo motivo che esistono molteplici realtà di assistenza benefica cui è possibile rivolgersi, senza considerare la situazione assolutamente peculiare della stessa, tossicomane affetta da HIV e senza fissa dimora . La stessa Polizia di Stato, commossa dalla situazione, aveva un sacchetto di pane per l'imputata presso il medesimo supermercato dove era avvenuto il fatto, data la debolezza e malnutrizione dell'accusata. La Corte ha quindi omesso di compiere la dovuta verifica sulla suddetta situazione descritta, pertanto, la pronuncia in esame deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.

Presidente Zaza – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per tentato furto di generi alimentari in un supermercato, per un valore complessivo di euro 46,71. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, mediante il difensore di fiducia, avv. Marco Marullo, articolando due motivi di impugnazione, di seguito sintetizzati nei limiti richiesti dall' articolo 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell' articolo 54 cod. penumero nonché correlata mancanza e manifesta illogicità delia motivazione della pronuncia della Corte territoriale laddove la stessa ha ritenuto non integrato l'invocato stato di necessità per le sue condizioni di indigenza e precarietà per il solo motivo che esistono molteplici realtà di assistenza benefica cui è possibile rivolgersi. Secondo la prospettazione della difesa la pronuncia non avrebbe tenuto conto della situazione assolutamente peculiare della ricorrente, tossicomane affetta da HIV e senza fissa dimora. Queste circostanze risultavano peraltro sia dall'annotazione del Commissariato di Polizia di Stato di Sesto San Giovanni nella quale si dava atto che gli stessi operanti, commossi per la situazione, avevano un sacchetto di pane per l'imputata presso il medesimo supermercato dove era avvenuto il fatto, sia dall'annotazione di Polizia Giudiziaria della stazione dei Carabinieri di OMISSIS del OMISSIS dove era stato evidenziato che la ricorrente si presentava estremamente debole e malnutrita. 2.2. La A.V. deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione dell' articolo 626, comma 1, numero 2, cod. penumero e correlato vizio di motivazione laddove è stata denegata la riqualificazione del fatto in tentato furto d'uso per ragioni di bisogno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, poiché la pronuncia impugnata, con una motivazione apodittica e di qui sostanzialmente carente, ha escluso tanto la ricorrenza dell'invocato stato di necessità quanto la possibilità di riqualificare il delitto in quello di furto d'uso ex articolo 626 cod. penumero ricorrendo ad argomentazioni, in toto sovrapponibili, nel senso della possibilità per la A.V. di rivolgersi ad istituti di assistenza benefica. La Corte territoriale ha così omesso di compiere la dovuta verifica, alla luce delle emergenze in atti - quali, ad esempio, le precarie condizioni di salute della ricorrente, affetta da HIV e apparsa gravemente malnutrita anche agli operanti accorsi sul posto - sulla situazione concreta e, in particolare, circa la effettiva possibilità per la A.V. di soddisfare proprie esigenze primarie di vita, persino di carattere alimentare, rivolgendosi ad istituti di assistenza benefica. Quest'assenza di indagine ridonda sia sul piano del vaglio in ordine alla ricorrenza, nel caso in esame, degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo di cui all' articolo 54 cod. penumero , sia in ordine alla possibilità di riqualificare il delitto in quello meno grave del tentato furto d'uso, vieppiù alla luce dei principi affermati in proposito dalla recente giurisprudenza di legittimità v., ex aliis, Sez. 4, numero 38888 del 13/06/2023, Rv. 285006 - 01 . 2. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.