Gli ultimi interventi correttivi alla Riforma Cartabia: procedimento degli enti e ampliamento del potere di revoca delle pene sostitutive

Il presente contributo si occupa dei correttivi apportati alla riforma Cartabia in materia penale dal d.lgs. numero 31/2024. Si tratta di modifiche necessarie al coordinamento delle nuove disposizioni introdotte nel sistema e alla semplificazione delle procedure, con l’obiettivo di una maggiore efficienza della giustizia penale. Degni di attenzione sono da un lato l’intervento diretto ad estendere la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all’articolo 425, comma 3, c.p.p. al procedimento agli enti, dall’altro quello relativo al potere di revoca delle pene sostitutive.

Il testo del decreto legislativo numero 31/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2024, numero 67. Il provvedimento si compone di 11 articoli ed interviene con alcune modifiche alle disposizioni del d.lgs. numero 150/2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma. Sullo sfondo rimane sempre l'obiettivo, richiesto anche dal Pnrr, di una maggiore efficienza della giustizia penale. L'articolo 7, comma 1, lett. b mira a estendere la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3, c.p.p. al procedimento agli enti. L'obiettivo è più che meritevole anche se la giurisprudenza ha già risolto il problema, stabilendo che si applica in effetti la nuova regola anche agli enti Trib. Milano, 15 febbraio 2023 , la modifica proposta non è affatto condivisibile. Secondo il nuovo articolo 61 d.lgs. numero 231/2001 «il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna » .  La modifica dell'articolo 61 d.lgs. numero 231/2001, introduce, similmente all'articolo 425 c.p.p., il nuovo parametro decisorio che deve indurre il GUP ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una ragionevole previsione di condanna. Duplicare le regole di giudizio, aggiungendo la nuova regola di giudizio alla vecchia reca il rischio di generare confusione.  Sarebbe stato opportuno sostituire la nuova regola – “ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna” – alla vecchia “o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente” . Infine, il legislatore è intervenuto anche in merito alla proposta di integrazione relativa al potere di revoca delle pene sostitutive. L'articolo 62 l. numero 689/1981, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, lett. m , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, disciplina l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare. Il primo comma prevede che il magistrato di sorveglianza competente verifichi l'attualità delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, imposte con la sentenza di condanna. Così, ad esempio, verificherà l'attuale disponibilità del domicilio indicato come luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, ovvero la necessità di mantenere la previsione del controllo con braccialetto elettronico. Tale verifica precede l'esecuzione della pena e può concludersi, ai sensi del primo comma dell'articolo 62 l. numero 689/1981, con un duplice e alternativo esito la conferma delle prescrizioni imposte con la sentenza oppure, ove necessario, la modifica delle modalità di esecuzione e delle prescrizioni della pena.  Non è tuttavia disciplinata una diversa ipotesi, già presentatasi nella prassi quella in cui nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di condanna e la valutazione del magistrato di sorveglianza in sede di avvio dell'esecuzione della pena sostitutiva siano intervenuti fatti nuovi che siano indici di una sopravvenuta maggiore pericolosità sociale, tale da non poter essere neutralizzata attraverso una mera modifica di modalità esecutive o prescrizioni relative alla pena sostitutiva. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, l. numero 689/1981, in attuazione della legge delega, l'imposizione di prescrizioni è un presupposto necessario per «assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Le pene sostitutive non possono essere applicate dal giudice di cognizione quando tale pericolo non può essere fronteggiato attraverso opportune prescrizioni. Ebbene, l'attuale formulazione dell'articolo 62 l. numero 689/1981 consente al magistrato di sorveglianza, in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale, di modificare le prescrizioni e le modalità esecutive, aggravandole, ma non di revocare la pena stessa, come ragionevolmente deve accadere quando non sia sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni. Per tale ragione, sarebbe stato opportuno aggiungere un periodo al primo comma dell'articolo 62, al fine di consentire in tale ipotesi di revocare la pena sostitutiva attraverso la procedura prevista dall'articolo 66 M. Gianluz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, in www.sistemapenale.it, che ha ipotizzato che all'articolo 62, primo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689 dopo il terzo periodo poteva essere aggiunto il seguente «quando, per fatti sopravvenuti alla sentenza di condanna, la modifica delle modalità di esecuzione e delle prescrizioni della pena non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, il magistrato di sorveglianza può revocare la pena sostitutiva, che si converte nella pena detentiva sostituita. Si applica il terzo comma dell'articolo 66» . È stato infine previsto che «le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale».   Per altri approfondimenti sulla Riforma Penale, leggi Gli ultimi interventi correttivi alla Riforma Cartabia un primo commento, F. Agnino Gli ultimi interventi correttivi alla Riforma Cartabia l’udienza di sentencing, F. Agnino