Pericolosità sociale “generica”: motivazione rigorosa

Ai fini del giudizio di pericolosità sociale c.d. generica, il provvedimento che applica la misura di prevenzione deve spiegare il contenuto specifico delle prove e degli accertamenti posti a fondamento del giudizio di pericolosità.

Lo ha ribadito la sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12699, depositata in cancelleria il 27 marzo 2024. La confisca di prevenzione Nel caso di specie, la Corte di appello di Salerno ha confermato il decreto con cui è stata disposta la confisca di prevenzione di alcuni immobili e società riferibili a Tizio e a Caia. Per entrambi è stata infatti ritenuta sussistente la pericolosità sociale c.d. generica – ai sensi dell' articolo 1, lett. b , del d.Igs. 6 settembre 2011, numero 159 – per essere gli stessi abitualmente dediti alla commissione di reati tributari. Tizio e Caia hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta pericolosità generica. Gli elementi di fattispecie della pericolosità generica secondo la Corte Costituzionale La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Più precisamente la Corte ha richiamato la sentenza numero 24 del 2019 con cui la Corte Costituzionale ha spiegato cosa debba essere accertato e come debbano essere intese le “ fattispecie di pericolosità generica ” attualmente disciplinate dall' articolo 1, lettere a e b , del d.lgs. numero 159/2011 . In primis , secondo la Consulta , l' aggettivo “ delittuoso ”, che compare nelle lettere a e b della disposizione in esame, deve essere interpretato nel senso che l'attività del proposto deve integrare un “delitto” e non genericamente un illecito Cass. Penumero , Sez. 1, numero 43826 del 19/04/ 2018 Cass. Penumero Sez. 2, numero 16348 del 23/03/2012 conseguentemente si deve escludere che « il mero status di evasore fiscale » sia sufficiente a fondare la misura, visto che l'evasione tributaria può consistere anche in meri illeciti amministrativi Cass. Penumero , Sez. 5, numero 6067 del 6/12/2017, numero 6067 Cass. Penumero Sez. 6, numero 53003 del 21/09/2017 . In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha chiarito che l' avverbio “ abitualmente ”, che ancora una volta compare sia nella lettera a che nella lettera b della disposizione, deve essere letto nel senso di richiedere una realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del soggetto. In tal senso deve potersi attribuire al soggetto una pluralità di condotte passate quali dimostrazioni che il soggetto « abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi » Cass. Penumero , Sez. 2, numero 11846 del 19/01/2018 . La Corte Costituzionale ha poi esaminato il termine “ traffici ” delittuosi , di cui alla lettera a dell' articolo 1 del d.lgs. numero 159/2011 . I traffici in una pronuncia caso sono stati definiti come « qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti [ ]», risultandovi così comprese anche attività « che si caratterizzano per la spoliazione, l'approfittamento o l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili » Cass. Penumero , Sez. 2, numero 11846 del 19/01/2018 . In altra pronuncia, come ricostruito dalla Consulta, il termine è stato invece inteso come commercio illecito di beni materiali, ad esempio stupefacenti, armi, materiale pedopornografico, denaro contraffatto, beni con marchi o segni distintivi contraffatti immateriali, ad esempio influenze illecite, notizie riservate, dati protetti dalla disciplina In tema di privacy esseri viventi umani, con riferimento ai delitti di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , e all' articolo 600 e ss. c.p. , ed animali, con riferimento alla normativa di tutela di particolari specie, condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite come quelle di usura e di corruzione, ma non necessariamente integranti delitto da cui sia derivato una qualche forma di provento. In ultimo, il termine « proventi » riferito alle attività delittuose, di cui alla lettera b della disposizione in esame, deve essere interpretato nel senso di richiedere la « realizzazione di attività delittuose che [ ] siano produttive di reddito illecito » Cass. Penumero , Sez. 1, numero 31209 del 24/03/2015 e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti. Le modalità di accertamento della pericolosità sociale Secondo la stessa Corte Costituzionale e la giurisprudenza successiva gli elementi di fattispecie così sintetizzati devono essere accertati tenendo presente che il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione, anche in assenza di procedimento penale correlato infatti è pacifico che vi sia assenza di pregiudizialità e possibilità di azione autonoma di prevenzione non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione “sulla base di elementi di fatto”, di cui alle lettere a e b del d.lgs. numero 159/2011 , va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dal successivo articolo 4 del medesimo decreto per l'individuazione delle categorie di c.d. pericolosità qualificata, dove si parla di “indiziati” esiti assolutori di eventuali procedimenti penali impediscono che tali pronunce di proscioglimento possano essere assunte a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali come il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive. In particolare, ha osservato in più occasioni la giurisprudenza, ciò che deve essere accertato è che i fatti posti alla base del provvedimento di prevenzione, non sufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, siano delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività. Dopo aver ricostruito la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Suprema Corte ha evidenziato la natura « anfibia » della materia – materia per la quale è necessario perseguire un punto di equilibrio tra legalità sostanziale e processuale . Infatti il procedimento di prevenzione si caratterizza, da un lato, per il diverso e inferiore standard probatorio necessario e sufficiente per disporre la misura, e, dall'altro, per uno statuto processuale in cui l'alleggerimento degli oneri probatori del pubblico ministero si accompagna ad un più basso livello di garanzie fondamentali inerenti al diritto di difesa e ad un sindacato di legittimità limitato alla sola violazione di legge. La natura “ anfibia ” della materia rende quindi necessaria, al fine di scongiurare il rischio di una violazione dei principi costituzionali, una valutazione rigorosa « della consistenza degli indizi, della loro connotazione strutturale, della loro capacità dimostrativa del “fatto” da provare e, soprattutto, della pericolosità sociale ». Accoglimento con rinvio Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, la Corte di appello di Salerno non ha fatto corretta applicazione dei principi ora enunciati. Infatti, il giudizio di pericolosità sociale c.d. generica è stato fatto discendere da due decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca solo genericamente richiamati . In assenza di un accertamento dei fatti nell'ambito di un procedimento penale, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto spiegare il contenuto specifico delle prove e degli accertamenti posti a fondamento del giudizio di pericolosità, secondo le coordinate tracciate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Sul crinale delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha dunque dichiarato fondati i ricorsi e annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Presidente De Amicis – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato il decreto con cui è stata disposta la confisca di prevenzione di alcuni immobili e di società riferibili a P.G. e L.E Per entrambi le persone indicate è stata ritenuta sussistente una pericolosità generica - ai sensi dell'articolo 1, lett. b , d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 - dal 2011 al 2021 -, per essere le stesse abitualmente dedite alla commissione di reati tributari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione L.E. articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta pericolosità generica fatta derivare, da una parte, dal decreto di sequestro preventivo emesso nel procedimento penale numero 9673 del 2018 R.G.N.R., in cui peraltro sarebbe stata rigettata la richiesta di misura cautelare personale, e, dall'altra, dalla sentenza - emessa in altro procedimento R.G.N.R. numero 15337 del 2013 - con cui è stata dichiarata la estinzione per prescrizione di altri reati. Assume la ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale numero 24 del 2019 , che per entrambi i procedimenti mancherebbe un accertamento in contraddittorio della responsabilità per i reati tributari posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale. Dunque, una misura di prevenzione disposta sulla base dello stato di indiziata che, tuttavia, assumerebbe rilievo solo ai fini della prova della pericolosità specifica e non anche, come nel caso di specie, per quella generica. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta pericolosità generica. La Corte avrebbe valorizzato gli elementi assunti nei due indicati procedimenti in assenza di contraddittorio rispetto ad uno dei quali, come detto, vi era stato peraltro il rigetto della richiesta di misura cautelare personale e la emissione del solo titolo cautelare reale. Quanto alla valenza della sentenza dichiarativa della prescrizione, evidenzia la ricorrente come essa possa essere valorizzata nell'ambito del giudizio di prevenzione solo quando sopraggiunga dopo una sentenza accertativa della responsabilità e non anche quando, come nella specie, sia assente un pregresso accertamento in tal senso il riferimento giurisprudenziale contenuto nel provvedimento impugnato sarebbe errato perché, appunto, nel caso richiamato, la prescrizione era stata dichiarata dopo una precedente sentenza di condanna. Quanto al sequestro preventivo, il decreto impugnato sarebbe viziato per non avere la Corte considerato che quel titolo fu emesso nell'ambito di un procedimento poi trasferito a Taranto per ragioni di competenza e non confermato ai sensi dell' articolo 27 cod. proc. penumero Dunque, atti di indagini unilaterali e assenza di accertamento. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della competenza territoriale, affermata sulla base del luogo di dimora della ricorrente. Secondo la ricorrente, ai fini della individuazione della competenza territoriale, si dovrebbe avere riguardo - così come avrebbe chiarito la giurisprudenza - al luogo in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale, che, nella specie, sarebbe Taranto. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione P.G., P.J.L. e P.N.G. articolando due motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta pericolosità generica il motivo è sostanzialmente sovrapponibile ai primi due del ricorso in precedenza esaminato. Si aggiunge che nel presente procedimento non sarebbe stato riversato nessun atto di indagine proveniente dai due procedimenti penali ma solo la informativa della Guardia di Finanza che, tuttavia, conteneva unicamente l'elenco dei procedimenti penali pendenti a carico di P.G Non sarebbe stato nemmeno allegato il decreto di sequestro preventivo e, si aggiunge, a P.G. nel procedimento penale sarebbero stati contestati alcuni reati tributari commessi nella qualità di amministratore di fatto di una determinata società anche sotto tale profilo, non sarebbe stata compiuto nessun accertamento quanto alla qualifica di amministratore di fatto. 3.2. Con il secondo motivo si deduce omessa e contraddittorietà della motivazione quanto al requisito della sproporzione in relazione ai due immobili di proprietà di P.G. e P.J.L., rispettivamente figlio e compagna convivente del proposto. Quanto all'immobile di P.G., l'assunto accusatorio è che P.G. tra il 7 e 8 ottobre 2014 avrebbe versato sul proprio conto corrente 214.000 euro, poi prelevati per emettere vaglia postali utilizzati per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile. Sostengono i ricorrenti che sarebbe inverosimile che l'acquisto dell'immobile possa essere stato effettuato con sostanze illecite, tenuto conto che fino al 2014 a P.G. era stata contestata solo l'evasione dell'iva e delle accise relative all'anno 2013. Né, si aggiunge, la Corte avrebbe considerato la prova a discarico, relativa alla documentazione delle somme lecite ricevute nell'ambito del rapporto di lavoro e della sua cessazione. Quanto all'acquisto dell'immobile della P.J.L., avvenuto nel 2017 per la somma di 330.000 euro, il pagamento del prezzo sarebbe stato compiuto anche, per la somma di 59.999 euro, con vaglia postali emessi da I.R., persona ritenuta riferibile a P.G In tale contesto il ricorrente evidenzia, da una parte, l'inesistenza di detto collegamento e, dall'altra, la liceità dei fondi utilizzati dalla I.R. in quanto derivanti dalla vendita di un immobile nel 2017 per l'importo di 110.000 euro. Non sarebbe fondato l'assunto della Corte secondo cui la vendita in questione sarebbe avvenuta dopo due mesi rispetto all'acquisto dell'immobile in sequestro, essendo in atti invece la prova che parte del prezzo dell'immobile venduto dalla P.J.L. sarebbe stato corrisposto prima dell'acquisto del bene in sequestro. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati. 2. E' inammissibile il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di L.E., relativo alla competenza territoriale e che ha una valenza pregiudiziale. Si tratta di un motivo non solo non specificamente dedotto in appello, ma del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunché. 3. Sono invece fondati i primi due motivi del ricorso proposto da L.E 4. La Corte costituzionale con la sentenza numero 24 del 2019 ha spiegato cosa debba essere accertato e come debbano essere intese le fattispecie di pericolosità generica - disciplinate dall' articolo 1, numeri 1 e 2 , della legge numero 1423 del 1956 e - oggi - dall' articolo 1, lettere a e b , del d.lgs. numero 159 del 2011 . L'aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a che nella lettera b della disposizione, deve essere interpretato nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di delitto e non di un qualsiasi illecito Corte di cassazione, Sez. 1, numero 43826 del 19/04/ 2018 Sez. 2, numero 16348 del 23/03/2012 , dovendosi escludere che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l'evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi Sez. 5, numero 6067 del 6/12/2017, numero 6067 Sez. 6, numero 53003 del 21/09/2017 . Ha chiarito la Corte costituzionale, inoltre, che l'avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a che nella lettera b della disposizione, deve essere letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [ .] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» Cass., numero 31209 del 2015 , in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» Sez. 1, numero 349 del 15/06/2017 , talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi Sez. 2, numero 11846 del 19/01/2018 ». Ha aggiunto la Corte che il termine «traffici» delittuosi, di cui alla lettera a del medesimo articolo, è stato in un caso definito come «qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti [ .]», risultandovi così comprese anche attività «che si caratterizzano per la spoliazione, l'approfittamento o l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili» Cass., numero 11846 del 2018 in altra pronuncia, il termine è stato invece inteso come «commercio illecito di beni tanto materiali in via meramente esemplificativa di stupefacenti, di armi, di materiale pedopornografico, di denaro contraffatto, di beni con marchi o segni distintivi contraffatti, di documenti contraffatti impiegabili a fini fiscali, di proventi di delitti in tutte le ipotesi di riciclaggio quanto immateriali di influenze illecite, di notizie riservate, di dati protetti dalla disciplina in tema di privacy, etc. , o addirittura concernente esseri viventi umani, con riferimento ai delitti di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , o di cui all' articolo 600 cod. penumero e segg., ed animali, con riferimento alla normativa di tutela di particolari specie , nonché a condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite usura, corruzione , ma comunque evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto [ .] da cui sia derivato una qualche forma di provento» Cass., numero 53003 del 2017 . Il riferimento ai «proventi» di attività delittuose, di cui alla lettera b della disposizione censurata, viene poi interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [ .] siano produttive di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti così ancora la Corte . Quanto alle modalità di accertamento di detti requisiti di fattispecie, è consolidata l'affermazione secondo cui, se è vero che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione» Cass., numero 43826 del 2018 , è altrettanto vero tuttavia che a «non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall' articolo 4 del d.lgs. numero 159 del 2011 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di indiziati » b l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'articolo 28, comma 1, lett. b , che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali c occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che, tuttavia, contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto così, testualmente, Corte cost. sent. numero 24 del 2019 . 5. In senso conforme ed esplicativo si pone la successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, che in più occasioni ha affermato in modo condivisibile che il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli articolo 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione tuttavia che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata, ad esempio, su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali. In particolare, ciò che deve essere accertato è che siano delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono tuttavia essere posti alla base di un giudizio di pericolosità Sez. 2, numero 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284485 Sez. 2, numero 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 Sez. 1, numero 36080 del 11/09/2020, Cavassa, Rv. 280027 . 6. È necessario perseguire in questa materia anfibia un punto di equilibrio tra legalità sostanziale e processuale. Il procedimento di prevenzione si caratterizza, da una parte, per il diverso e inferiore standard probatorio necessario e sufficiente per disporre la confisca, attesa la natura giudica di questa e la sua non riconducibilità - secondo l'orientamento, allo stato, del tutto consolidato - alla materia penale e alla nozione di pena , e, dall'altra, per uno statuto processuale obiettivamente debole , in cui l'alleggerimento degli oneri probatori del pubblico ministero si accompagna ad un più basso livello di garanzie fondamentali inerenti al diritto di difesa e ad un sindacato da parte della Corte di cassazione limitato alla sola violazione di legge. Ciò rende necessaria, al fine di scongiurare il rischio di un'ablazione sganciata da criteri di adeguatezza e proporzionalità e di dubbia compatibilità con i principi costituzionali, una valutazione rigorosa e di garanzia della consistenza degli indizi, della loro connotazione strutturale, della loro capacità dimostrativa del fatto da provare e, soprattutto, della pericolosità sociale. Una valutazione della piattaforma indiziaria che si faccia carico, quasi in funzione compensativa della struttura del procedimento e degli alleggerimenti probatori per il pubblico ministero, della necessità di spiegare in modo puntuale le ragioni per cui si ritengono sussistenti i requisiti di legittimità della pericolosità sociale e, quindi, della ablazione. Detta esigenza si impone soprattutto quando, come si dirà, il procedimento penale a carico del proposto non si concluda con una sentenza di condanna ovvero, comunque, con un accertamento dei fatti poi posti a fondamento della proposta di applicazione della misura di prevenzione. La legalità delle misure di prevenzione passa dalla necessità che i fatti e i presupposti legittimanti il provvedimento ablatorio siano accertati lasciando alle spalle e abbandonando impalpabili sospetti, pseudo elementi indiziari, denunce non seguite da accertamenti investigativi, segnalazioni di polizia rimaste mute, dichiarazioni instabili di collaboratori di giustizia, rivoli inconsistenti di motivazioni di informative di polizia giudiziaria, elementi assunti in palese violazione di regole probatorie discendenti da principi costituzionali. Una motivazione, quella del giudice della prevenzione, non solo non apparente e non assertiva, ma che espliciti in concreto perché l'ablazione non è adottata in violazione di legge e che dia conto della conformità delle conclusioni cui si giunge rispetto al contenuto degli atti e delle argomentazioni difensive. Un rigore che si giustifica, come detto, oltre che per le caratteristiche strutturali di tale tipo di ablazione, per la esigenza primaria che essa si mantenga in linea con i principi della Costituzione - con i diritti di cui agli articolo 41-42 Cost. - e si riveli rispettosa del principio di proporzionalità una confisca che, da una parte, come quella che si dispone all'esito del processo penale, ha tra i suoi presupposti la commissione di reati da parte del soggetto che ne è colpito, ma che, dall'altra, è disposta al di fuori dell'accertamento penale di detti reati e delle regole del processo e non richiede una sentenza di condanna. Una via parallela alla regiudicanda penale che porta, con moduli accertativi meno garantiti, allo stesso risultato. Ciò impone rigore argomentativo. Una confisca che si distingue anche dalle ipotesi di c.d. confisca senza condanna, pure disciplinate dal diritto dell'Unione, e che si riferiscono essenzialmente alle ipotesi in cui, essendo stato avviato un procedimento penale nei confronti di un soggetto, il processo non possa concludersi in ragione della morte, della malattia o della fuga dell'imputato, ma, nondimeno, i fatti sui quali la confisca si basa risultano accertati. Il procedimento di prevenzione è autonomo ma non insensibile all'accertamento penale ed ai suoi esiti e tuttavia, tanto più il procedimento penale si conclude con un esito assolutorio o con una valutazione di inconsistenza dei fatti e della loro attribuibilità soggettiva al proposto che può sfociare anche in un provvedimento di archiviazione o in una sentenza dichiarativa della prescrizione che, tuttavia, non accerti alcunché , quanto più il giudice della prevenzione è tenuto a provare tutto e ad accertare in modo più rigoroso i presupposti di legittimità della confisca. Nel sistema della prevenzione, si è osservato in dottrina, l'avvio di un procedimento penale nei confronti del titolare del bene è un dato quasi accessorio, nel senso che la possibilità che nei riguardi del soggetto proposto si stiano svolgendo indagini o un processo penale, costituisce un fatto possibile o probabile, ma non necessario e neppure decisivo rispetto al procedimento parallelo che conduce alla confisca, che ha proprie regole di giudizio, propri moduli accertativi, coinvolge giudici diversi e può essere impermeabile alle sorti di quello penale, ben potendo, come detto, la confisca di prevenzione essere disposta anche in caso di demolizione e di inconsistenza dalle accuse penali eventualmente formulate nei confronti del titolare dei beni. E tuttavia, è stato evidenziato, il procedimento di prevenzione si distingue da quello penale non tanto per l'oggetto della prova quanto, piuttosto, per il modo con cui si accerta, per come, cioè, si deve provare . Tanto il procedimento penale quanto quello di prevenzione hanno infatti ad oggetto sostanzialmente la prova di una pregressa attività criminosa del soggetto nel processo di prevenzione, tuttavia, l'oggetto della prova è più generico, più lato, dovendo essere provata solo una attività criminosa compiuta nel passato della quale non è tuttavia necessario avere specifici riferimenti temporali e spaziali. Ciò è consentito in ragione della natura giuridica della confisca di prevenzione, ma ciò deve essere compensato da una valutazione accertativa che è tanto maggiore quanto più l'esito del procedimento penale è favorevole al proposto. 7. La Corte di appello di Salerno non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Il giudizio di pericolosità sociale c.d. generica è stato fatto discendere dalla evocazione di due decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca, per il primo dei quali la Corte si è limitata ad affermare che dalla informativa della Guardia di Finanza emergeva che una data società per gli anni 2016-2017 non aveva presentato nessuna dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e, per il secondo decreto, emesso in un procedimento per il quale era stata rigettata la richiesta di misura cautelare personale, che la società denominata OMISSIS , riconducibile direttamente o indirettamente al proposto, aveva acquistato una quantità di prodotto petrolifero in misura di gran lunga maggiore a quella indicata nelle dichiarazioni annuali, e che, si assume, sarebbe stato poi rivenduto in totale evasione delle imposte dal 2013 al 2017. In tale contesto si è poi dato atto che altri decreti di sequestro sarebbero stati emessi da altre Autorità giudiziarie, aggiungendo a quanto alla società OMISSIS , che nessuna documentazione contabile era stata rinvenuta, per essere stata essa persa a causa di un furto, verosimilmente non veritiero, e che di detta società amministratore di fatto sarebbe stato P.G. b che gli accertamenti bancari e della Guardia di Finanza avevano consentito di riscontrare l'ipotesi di vendita in nero . A fronte della inesistenza di una sentenza di condanna ovvero anche solo di provvedimenti cautelari personali stabilizzati e relativi alla sussistenza dei fatti, si tratta di un accertamento sincopato e sostanzialmente fondato su provvedimenti di sequestro, solo genericamente richiamati, da cui non è dato comprendere a il contenuto specifico degli accertamenti posti a fondamento del giudizio di pericolosità, soltanto genericamente evocati cfr., pag. 13-14 decreto impugnato b il contenuto delle prove poste a fondamento del giudizio di pericolosità c la oggettività di quei fatti e, soprattutto, gli esiti di quei procedimenti nel cui ambito furono emessi quei decreti di sequestro preventivo d se quei decreti di sequestro furono impugnati, e, posto che lo furono, se furono confermati e le ragioni per cui P.G. sarebbe stato amministratore di fatto della società OMISSIS f il senso e la portata della ricostruzione analitica reddituale operata dalla Guardia di Finanza. Un provvedimento, quello impugnato, che, in assenza di un accertamento dei fatti per cui si procede nell'ambito di un procedimento penale, avrebbe dovuto spiegare tutto e che, invece, si è limitato a richiamare genericamente il contenuto di atti di indagine trasfusi in provvedimenti di sequestro di cui non è dato sapere alcunché in relazione, come chiarito dalla Corte costituzionale, alla oggettiva sussistenza del fatto e alla sua commissione da parte dei soggetti per i quali si procede. 8. Ne deriva che il decreto impugnato deve essere annullato la Corte di appello applicherà i principi indicati e spiegherà se e in che termini sia possibile emettere un giudizio di pericolosità sociale generica nei riguardi dei proposti. I residui motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.