Riforma fiscale: le novità in tema di semplificazione degli adempimenti tributari

Il Decreto legislativo 08/01/2024, numero 1, recante norme di “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2024, in attuazione dell’articolo 16, comma 1, della Legge delega fiscale numero 111/2023, contiene i princìpi ed i criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

Il comma 2 dell'articolo 16 citato esclude espressamente che i princìpi di cui al comma 1 si applichino ai fini della revisione e del riordino degli adempimenti previsti dal d.lgs. 504/1995 c.d. TUA - Testo Unico Accise in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, per i quali saranno osservati criteri direttivi specifici, dedicati al riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa ed alla revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco, oltre al divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina. I principi contenuti nella legge delega all'articolo 16, comma 1, lett. da a ad r , l. 111/2023 La norma richiamata, brevemente, individua i principi ed i criteri direttivi concernenti l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento lett. a , b , e , f , g , m , prevedendo l'adempimento spontaneo quale canale privilegiato di riscossione del carico fiscale, mediante la riduzione e la razionalizzare degli adempimenti degli obblighi dichiarativi per renderne meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti, incentivando altresì l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, armonizzando i termini degli adempimenti dichiarativi e di versamento, semplificando la modulistica per gli adempimenti e rendendo conoscibili i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche con un anticipo non superiore a 60 giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono gli interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'Erario lett. h , i e l , semplificando le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi da questo messi a disposizione, nonché le modalità per il rilascio delle deleghe le misure dirette a rafforzare e riequilibrare la posizione del contribuente nel rapporto con l'Erario lett. c , d , o , q , introducendo disposizioni volte ad escludere la decadenza dai benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità, ridurre i tempi di rimborso dei crediti fiscali per i contribuenti con un certo grado di “affidabilità fiscale”, sospendendo nei mesi di agosto e dicembre l'invio di comunicazioni, inviti e richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie, fermi restando tuttavia i termini di decadenza, nonché l'armonizzazione dei tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Erario e dai contribuenti gli interventi concernenti l'amministrazione finanziaria n , p , r , prevedendo il potenziamento di strumenti che favoriscano la condivisione dei dati tra l'Agenzia ed i Comuni per facilitare l'individuazione degli immobili non censiti e di quelli abusivi. Le novità del decreto legislativo Il decreto, composto di 27 articoli, introduce diposizioni finalizzate a semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta e la relativa modulistica v. articolo 1, 2, 14, 15, 16, 19, 20 ad individuare gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni v. articolo 8, 9, 11, 12, 17, 18 a semplificare gli adempimenti concernenti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA articolo 5, 6 e 7 alla sospensione dell'invio ai contribuenti di specifici atti di contestazione o di invito alla compliance articolo 10 ad introdurre una misura diretta ad evitare la decadenza dai benefici fiscali in caso di inadempimento formale in dichiarazione articolo 13 ad introdurre una disposizione concernente la creazione di un modello unico di delega per i professionisti che si interfacciano con l'Agenzia articolo 21   ad introdurre una norma volta a rafforzare i servizi digitali dell'Agenzia delle entrate per i contribuenti e gli intermediari articolo 22 ad introdurre una specifica disposizione per aumentare le informazioni disponibili nel cosiddetto “cassetto fiscale” articolo 23 ad introdurre una norma concernente la più agevole comunicazione tra l'Agenzia ed i Comuni in merito alle attività di frazionamento immobiliare articolo 25 . Tra le numerose novità introdotte dal decreto 1/2024, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Dossier della Camera numero 190/2023, si segnalano le seguenti, di maggiore rilievo. L'articolo 3 del decreto, titolato “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio”, ha introdotto il nuovo comma 6-septies all'articolo 4 del D.P.R. 322/1998, in materia dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta. È stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2024 i sostituti di imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile, sono esonerati dall'obbligo del rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, dalla consegna della certificazione ai soggetti interessati e dalla trasmissione in via telematica della stessa all'Agenzia delle entrate v. i commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell'articolo 4 del DPR 322/1998 . La disciplina del regime forfettario, contenuta nell'articolo 1, commi da 54 ad 89, l. numero 190/2015 Legge di stabilità 2015 è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno d'imposta precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ad euro 85.000 ed hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore ad euro 20.000 per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. La norma richiamata è stata da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 54, lett. a e b , l. numero 197/2022 Legge di bilancio 2023 che ha innalzato a 85.000 euro rispetto al precedente valore previsto a 65.000 euro il limite per accedere al regime forfettario agevolato ed ha altresì stabilito che chi percepisce compensi o ricavi superiori ad euro 100.000 decade sin da subito dal regime forfettario conseguentemente sarà dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite . Chi invece supera la nuova soglia degli 85.000 euro ma resta sotto i 100.000, cessa di essere assoggettato al regime forfettario a partire dall'anno successivo, come già previsto dalla norma vigente. L'accesso a tale a tale regime comporta una determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico l'applicazione al reddito imponibile di un'unica imposta, fissata nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap , e ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti di legge. Da ultimo, a partire dal 1° gennaio 2024, è stato previsto per i forfettari e per i soggetti in regime fiscale di vantaggio il venire meno dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, a cui tali soggetti sono ora obbligati. L'articolo 5 del decreto, titolato “Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 9-bis d.l. numero 50/2017, che reca la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale c.d. ISA , prevedendo che l'attività di revisione di tali indici debba tenere in considerazione l'analisi finalizzata a garantirne la capacità di rappresentare le realtà economiche nonché le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Tale novità va letta unitamente alle modifiche apportate, in argomento, dal successivo articolo 14 del decreto 1/2024, il quale ha modificato le lettere a e b del comma 11 dell'articolo 9-bis citato. Il d.l. numero 50/2017 ha introdotto, dal periodo d'imposta 2018, i nuovi indicatori statistici ISA da parte dell'Agenzia, i quali sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri, al fine di valutare l'affidabilità fiscale di imprese e lavoratori autonomi. Creati in funzione dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari tax compliance , al ricorrere di determinati punteggi raggiunti dal contribuente sono previsti significativi benefici premiali per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili”, quali esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative articolo 30, L. 724/1994, istituto sul quale è intervenuta da ultimo la Corte UE, in C-341/22 del 7.3.2024, su rinvio del giudice italiano, ritenendo contraria alla direttiva IVA la norma italiana che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA a monte a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate a valle esclusione dagli accertamenti “analitico induttivi” di cui all'articolo 39, comma 1, lett. d , del DPR 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, del DPR 633/1972 anticipazione di un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, DPR 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e dall'articolo 57, comma 1, DPR 633/1972 esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 DPR 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato esclusione dalla prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell'articolo 47 d.lgs. 546/1992. A tal fine gli ISA forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, quale risultato dell'applicazione di singoli indicatori, in modo tale che più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità maggiori sono i benefici premiali per gli interessati, i quali sono tenuti a comunicare all'Agenzia, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali. È prevista, inoltre, una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro articolo 8, comma 1, d.lgs. 471/1997 in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli ISA comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati. Prima della contestazione l'Agenzia deve sia mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi sia tenere conto del comportamento del contribuente per la graduazione della misura della sanzione v. sul sito dell'Agenzia il provv. numero 140005/2023 del 27 aprile 2023, nonché le Specifiche tecniche - ISA 2023 All. 1 - V1 del 3 maggio 2023, e la Nota Prot. numero 55564/2023 circa l'Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA . L'articolo 10 del decreto, titolato “Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti”, stabilisce che, nei mesi di agosto e dicembre, l'Agenzia sospende l'invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all'adempimento c.d. lettere di compliance . Nello specifico è previsto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti da parte dell'Agenzia comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articolo 36-bis del DPR 699/1973 e 54-bis del DPR  633/1972. Il primo riguarda l'accertamento delle imposte sui redditi e le operazioni di liquidazione dell'imposta attraverso un controllo automatizzato sulle dichiarazioni volto a correggere eventuali errori commessi dal contribuente ad es. determinazione dell'imponibile, dell'importo delle eventuali detrazioni e deduzioni spettanti, ecc. . A seguito di queste operazioni, qualora emergano differenze tra l'importo calcolato dal contribuente e quello calcolato dall'Erario, vengono segnalate al contribuente le irregolarità rilevate attraverso un “avviso bonario”, che, indicando al contribuente le rettifiche effettuate, le sanzioni e gli interessi da versare, ha lo scopo di consentire al contribuente di conoscere gli errori commessi al fine di non reiterarli in futuro. Se entro trenta giorni dalla comunicazione il contribuente provvede al pagamento di quanto dovuto incluse sanzioni ridotte a un terzo e interessi le somme non sono iscritte a ruolo. In caso contrario esse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Medesima attività di controllo formale viene effettuata con riferimento alle dichiarazioni IVA di cui all'articolo 54-bis citato. comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973. Il termine per procedere a controllo è fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione ed in tale lasso di tempo l'Erario può chiedere al contribuente di fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e di trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. Nel caso si riscontrino anomalie la loro rettifica deve essere comunicata al contribuente con la relativa motivazione e se entro trenta giorni dalla comunicazione non viene effettuato il pagamento delle somme si procede all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto. comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, l. numero 311/2004. A seguito della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, prima di procedere ad iscrizione a ruolo, l'Agenzia deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo. inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, l. numero 190/2014 c.d. lettere di compliance . L'Agenzia, al fine di favorire l'adempimento spontaneo del contribuente, mette a disposizione di questo gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla posizione fiscale dello stesso contribuente, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta non spettanti. Le comunicazioni sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili. Il comma 2 dell'articolo 10 fa salve le sospensioni dei pagamenti già previste dall'articolo 7-quater, comma 17, d.l. numero 193/2016 e dall'articolo 37, comma11-bis, secondo periodo, d.l. numero 223/2006, rispettivamente circa la sospensione dal 1º agosto al 4 settembre dei termini di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici riguardanti l'imposta sui redditi e l'IVA, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter DPR 600/1973 ed a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché circa la sospensione dal 1º agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA. L'articolo 13 del decreto, titolato “Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione”, introduce una norma di civiltà giuridica, ed espressione anche di alcuni interventi di prassi in tal senso, v. da ultimo risposta a interpello numero 396/2021 nonché interpello 47/2018 per la quale la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articolo 1 imposte sui redditi e IRAP , 4 dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta e 8 IVA del DPR numero 322/1998, qualora spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. La disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022. Da ultimo, l'articolo 19 del decreto, titolato “Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA”, disponendo modifiche all'articolo 1 d.lgs. 175 del 2014 dal titolo “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” , prevede che, a partire dal 2024 e con riferimento al periodo d'imposta 2023, l'Agenzia renda disponibile, in via sperimentale, entro il 30 aprile, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, consentendo in tal modo ai contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, nonché agli intermediari da loro delegati, di disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili compresi quelli sostenuti per i familiari a carico e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 del decreto 175/2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica , sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata . Circa i vantaggi sui controlli va operata una distinzione e, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall'Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato sostituto, Caf o professionista , è prevista una diversa procedura sui controlli documentali v. Agenzia delle Entrate - Guida 01/05/2023, La dichiarazione precompilata 2023 . A. Presentazione diretta o tramite sostituto d'imposta Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all'Agenzia delle entrate da soggetti terzi medici, strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del terzo settore. Se il contribuente modifica la precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta l'Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche come accadeva in passato su tutti gli altri dati che non sono stati modificati. A prescindere dall'accettazione o dalla modifica della dichiarazione, l'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali e il controllo sui dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica CU . La dichiarazione si considera modificata, per esempio, se vengono modificati i redditi e gli oneri o se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato. Si considera accettata, invece, quando il contribuente modifica i dati del sostituto che effettua il conguaglio o inserisce il codice fiscale del coniuge non a carico. B. Presentazione tramite Caf o professionista abilitato Se inviato senza modifiche, dal periodo d'imposta 2022 non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri in essa indicati, forniti dai soggetti terzi. Se presentato con modifiche, che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all'Agenzia delle entrate da soggetti terzi. Il controllo formale non viene comunque eseguito sui dati delle spese sanitarie che non sono stati modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Il Caf, o il professionista, deve prendere in visione la documentazione esibita dal contribuente e verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale solo sui documenti di spesa che non erano stati indicati nella dichiarazione precompilata. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l'eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, può essere controllata l'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile. Per altri approfondimenti sulla Riforma Fiscale, leggi Uno sguardo alla riforma fiscale le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente , D. Mendola L'adesione al verbale di contestazione, S. Capolupo Sanzioni tributarie più leggere per chi evade il fisco, finalmente equiparate agli standard europei. Penalizzata la recidiva, G. Durante Il pactum fiduciae tra amministrazione finanziaria e contribuente il neoriformato adempimento collaborativo, D. Mendola