L’attribuzione della lode in sede di laurea è un’eccezione, non la regola

Nella fattispecie qui esaminata un laureato lamentava la mancata attribuzione della lode, cui riteneva di avere diritto stante le sue difficoltà d’apprendimento dislessia, discalculia etc. , l’eccellente carriera accademica, la brillante tesi innovativa e l’encomiabile discussione della stessa.

L'attribuzione della lode però è un' eccezione , un premio concesso all'unanimità dalla Commissione di laurea, non avendo il laureato alcun diritto ad ottenerla ipso iure . È quindi una scelta interna alla Commissione di laurea, sottratta al sindacato del giudice. È quanto deciso dal TAR Lombardia numero 544 del 28 febbraio 2024 nel rigettare il ricorso di un laureato in filosofia col massimo dei voti, cui non era stata concessa anche la lode. Il neo dottore evidenziava non solo la sua brillante carriera accademica, malgrado i disturbi di cui è affetto dislessia, discalculia e disortografia , che erano la causa di errori di ortografia e grammaticali rilevati nel testo della tesi, ma anche che aveva avuto un breve lasso di tempo per prepararsi alla discussione della tesi ed alcune interruzioni durante la stessa. Per il TAR il ricorso è però infondato e la decisione della Commissione di laurea è insindacabile e non necessitava di alcuna motivazione suppletiva. Il laureato non può pretendere la lode Il neo dottore fondava la sua pretesa su una disposizione del Regolamento didattico dell'Ateneo che elenca i criteri e le condizioni per ottenere la lode chiarendo che «l'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi». La disposizione appena richiamata non si riferisce esclusivamente all'attribuzione della lode, bensì soprattutto all'assegnazione del punteggio complessivo minimo 66/110 . Pertanto, va anzitutto chiarito che i parametri ivi evocati – il percorso di studi, la maturità culturale e la capacità di elaborazione dello studente, nonché la qualità della tesi – devono essere considerati non tanto in relazione al riconoscimento premiale la lode , quanto al voto finale . Ne consegue che una eccellente carriera accademica, una brillante tesi e una encomiabile discussione sono le condizioni per il conseguimento di una votazione massima 110/110 , mentre non possono essere considerati il lasciapassare per l'attribuzione della lode. Questa, infatti, è un riconoscimento a carattere premiale , che la norma espressamente qualifica come eventuale e subordina alla votazione unanime della commissione . La lode, quindi, è un'eccezione , pur a fronte di una media di voti eccelsa e di un'ottima tesi di laurea, la cui attribuzione è rimessa alla decisione della commissione, con l'unico vincolo della presenza dell'unanimità dei commissari» neretto, nda . Nessun obbligo di motivazione Come detto l'attribuzione della lode è una scelta che rientra nell'insindacabile discrezionalità della Commissione di laurea, sì che il punteggio è di per sé sufficiente , laddove erano stati già individuati adeguati criteri di valutazione, come nella fattispecie non è necessaria alcuna motivazione discorsiva, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti la prassi sul punto per altro gli stessi principi sono stati ravvisati anche per gli esami di abilitazione è chiara e concorde «il giudizio finale è espressione di discrezionalità tecnica e la Commissione costituita per l'esame di laurea è l' unica autorità abilitata a esprimere il voto a seguito della discussione orale della tesi, senza poter essere in ciò condizionata né dalla media dei voti riportata dal candidato nei singoli esami di profitto nel corso degli studi, né dal nulla osta dello stesso relatore della tesi» TAR Catanzaro 873/18 e TAR Lazio 10056/20 neretto, nda .