Il Tribunale di Milano si pronuncia sul valore dei giudizi tecnici delle commissioni mediche

All’indomani delle Sezioni Unite sent. numero 19129-2023 , il Tribunale di Milano si esprime sul valore dei giudizi tecnici espressi dalle commissioni mediche ai sensi della l. numero  210/1992 nel successivo giudizio di risarcimento del danno da infezione derivante da emotrasfusione.

Condividendo i principi affermati dalle Sezioni Unite e rimeditando anche la propria precedente giurisprudenza, il Tribunale esclude valenza “confessoria” di tali giudizi tuttavia, enfatizzando le indicazioni provenienti dalla Cassazione stessa, attribuisce all'accertamento tecnico del nesso di causa medico-legale da parte delle commissioni mediche e al successivo riconoscimento ministeriale dell'indennizzo valore di prova presuntiva del nesso causale tra trasfusione e infezione ai fini della domanda risarcitoria. Il Tribunale si esprime altresì sulla natura dell'indennizzo riconosciuto ai familiari del soggetto contagiato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l. numero 210/1992 ne esclude la natura di emolumento erogato iure successionis, ritenendo al contrario che si tratti di indennizzo erogato ai familiari iure proprio, non in virtù di un vincolo successorio ma per ragioni di vicinanza e solidarietà familiari. La circostanza assume particolare rilevanza in quanto, alla luce di tale qualificazione, tale indennizzo può essere dedotto dal risarcimento liquidato ai familiari iure proprio per la perdita del congiunto. Fonte ius.giuffrefl.it/RESPONSABILITA' CIVILE