Dall’impianto statutario emerge un rapporto tra cittadini ed amministrazione finanziaria improntato alla fiducia, nonché al rispetto dei principi di “collaborazione e buona fede” articolo 10, l. numero 212/2000 .
In tale solco, si colloca il modello di cooperative compliance, istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, numero 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5,6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, numero 23” il quale innova il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente attraverso il riconoscimento di una serie di benefici, in favore di quelle imprese che, dotandosi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, decidano di aderire al cd. “regime dell'adempimento collaborativo”. In concreto, l'adempimento collaborativo implica un confronto costante e continuo tra amministrazione finanziaria e contribuente su circostanze di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzato ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Nell'ambito della cooperative compliance, dunque, vi rientra il dovere del contribuente di rendere noti all'Amministrazione finanziaria tutti i rischi di natura fiscale che potrebbero prodursi in conseguenza di determinate operazioni. D'altronde, in considerazione del valore sociale che ogni impresa riveste, assume maggiore rilevanza la gestione ex ante del rischio fiscale. Appare, dunque, fondamentale il confronto tra le parti e la valutazione del rischio d'impresa in un momento che precede l'assunzione della condotta Tax control framework . L'accordo “a regime” consente al fisco di limitare il contenzioso tributario, perché con la riduzione delle sanzioni il contribuente può essere stimolato ad una maggiore collaborazione. Tra le tipologie di adempimento collaborativo vi rientra, ad esempio, il cd. interpello abbreviato che obbliga l'Amministrazione Finanziaria a fornire le risposte ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa. Lo sviluppo dell'attività interpretativa, invero, contribuisce ad instaurare un dialogo trasparente con l'amministrazione finanziaria, necessario a prevenire gli inadempimenti tributari, rafforzando la fiducia nell' azione amministrativa. Tra i diversi istituti, anche l'adempimento collaborativo è stato attratto nell'orbita della riforma fiscale D.Lgs., numero 221 del 30 dicembre 2023 attuativo della l. 9 agosto 2023, numero 111 . Tra le principali novità si ravvisa l'introduzione della partecipazione endoprocedimentale, che prescrive l'obbligo dell'Ufficio di invitare il contribuente, prima della notifica di una risposta sfavorevole a un interpello o di eventuali contestazioni dell'Amministrazione, al fine di illustrargli la propria posizione. Tale istituto è assimilabile a quello di cui all'articolo 10-bis l. numero 241/1990, cd. preavviso di rigetto d'altronde buona parte della riforma sembra ispirarsi ai principi della l. numero 241/1990 . La riforma, inoltre, riduce la soglia del fatturato annuo per l'ingresso al regime di adempimento collaborativo, che è pari a 750 milioni dal 2024, a 500 milioni dal 2026 fino ad arrivare a 100 milioni a partire dal 2028. In caso di gruppo, sarà sufficiente che la soglia dimensionale sia raggiunta da una sola società aderente alla tassazione di gruppo e non più da tutte quelle che appartengono al consolidato fiscale. E, ancora, tra le innovazioni, è previsto che, quando il contribuente adotti una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni siano dimezzate e comunque non possano superare il minimo edittale con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento il contribuente proceda alla comunicazione dei rischi in modo tempestivo ed esauriente . Ancora, la riforma ha previsto che non sono punibili le condotte di dichiarazione infedele articolo 4 D.Lgs. numero 74/2000 dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi comunicati tempestivamente all'Agenzia con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni o prima del decorso delle relative scadenze fiscali. È stato inoltre riconosciuto un ruolo di preminenza ad avvocati e dottori commercialisti, i quali, hanno il compito di rilasciare la certificazione Tax control famework e possono farsi assistere anche da consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Per quanto riguarda le modalità di adesione al regime di adempimento collaborativo, è necessario presentare domanda in via telematica con l'apposito modello disponibile sul sito delle Entrate. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti d'ingresso, l'Agenzia comunica ai contribuenti l'ammissione entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale è stata trasmessa la richiesta di adesione, con rinnovo automatico qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo. Per altri approfondimenti sulla Riforma Fiscale, leggi Uno sguardo alla riforma fiscale le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente , D. Mendola L'adesione al verbale di contestazione, S. Capolupo Sanzioni tributarie più leggere per chi evade il fisco, finalmente equiparate agli standard europei. Penalizzata la recidiva, G. Durante