A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, la Riforma Cartabia in materia civile D.lgs. 10.10.2022, numero 149 fa il suo primo “tagliando”. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15.2.2024, contenente alcune modifiche al d.lgs. numero 149/2022, questo contributo vuole offrire una rassegna dei più significativi interventi correttivi operati dal Legislatore sull'impianto complessivo della Riforma.
Le modifiche degli articolo 127-ter e 128 c.p.c. Al primo comma dell'articolo 127-ter c.p.c. è aggiunto, in fine, il seguente periodo «L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice». La norma prevede, innanzitutto, che la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, di cui all'articolo 127-ter c.p.c., non trovi applicazione quando la presenza personale delle parti è richiesta dalla legge o dal giudice. Si tratta di una disposizione che contiene una precisazione rispetto a quella contenuta nel primo comma dell'articolo 127-ter c.p.c., secondo cui «l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice». Il legislatore aggiunge, dunque, un'ulteriore ipotesi a quelle già previste di insostituibilità dell'udienza. Ne consegue che l'udienza non potrà essere sostituita col deposito di note scritte non solo quando è richiesta la partecipazione di soggetti diversi da quelli che “abitualmente” compaiono nel processo i difensori, le parti, il P.M., gli ausiliari del giudice , ma anche quando la presenza personale delle parti è richiesta dalla legge articolo 183 e 473-bis.21 c.p.c. o dal giudice articolo 117 e 185 c.p.c. . Le disposizioni contenute al secondo comma dell'articolo 127-ter c.p.c., dopo il secondo periodo «Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica.» e nell'ultimo periodo dell'articolo 128, comma 1 c.p.c. «Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga» riguardano la possibilità di sostituire l'udienza pubblica con il deposito di note scritte. Infine, la disposizione aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 127-ter c.p.c. «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza» contiene l'equiparazione alla lettura in udienza del deposito del provvedimento, se avvenuto il primo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive. Nella relazione illustrativa si legge che «l'intervento si propone di risolvere le questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l'udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un'interlocuzione col giudice» pag. 5 . In sostanza, la modifica più significativa pare essere quella relativa all'applicabilità del modello dell'udienza “a trattazione scritta” ex articolo 127-ter c.p.c. anche alla pubblica udienza exarticolo 128 c.p.c. La soluzione affermativa non comporta, tuttavia, l'estensione automatica dell'articolo 127-ter c.p.c. anche all'udienza dell'articolo 128 c.p.c. Il legislatore propone un contemperamento tra le esigenze sottese al modello ex articolo 127-ter c.p.c. e quelle di pubblicità dell'udienza di discussione della causa prevista dall'articolo 128 c.p.c. Questo contemperamento viene raggiunto nel senso che, se in generale l'udienza di discussione può essere sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ciò, tuttavia, non è consentito nel caso di opposizione di una delle parti. In questo caso, infatti, l'opposizione di una sola delle parti prevale sulla scelta del giudice, a differenza di quanto avviene nell'articolo 127-ter c.p.c., dove, invece, le scelte del giudice sono recessive soltanto rispetto all'istanza concorde di tutte le parti. La modifica dell'articolo 171-bis c.p.c. Nella relazione illustrativa pagg. 9-10 si precisa che la norma di cui all'articolo 171-bis c.p.c. viene integralmente riscritta in maniera tale da evidenziare le scansioni dell'attività dell'istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione – essenziale al fine di garantire la ragionevole durata e la concentrazione del processo – di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incombenti di cui all'attuale articolo 183 c.p.c. interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale . Il nuovo secondo comma dell'articolo 171-bis c.p.c. prevede, infatti, che, quando, all'esito delle verifiche preliminari, il giudice rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione oppure la necessità o l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di-terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l'udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i-termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti. In particolare, i provvedimenti sono quelli previsti dagli articolo 102, comma 2, c.p.c. ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso , articolo 107 c.p.c. chiamata del terzo per ordine del giudice , articolo 164, commi 2, 3 e 5, c.p.c. nullità dell'atto di citazione , articolo 167, commi 2 e 3, c.p.c. nullità della comparsa di risposta , articolo 182 c.p.c. difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione , articolo 269, comma 2, c.p.c. chiamata in causa del terzo da parte del convenuto , articolo 271 c.p.c. chiamata in causa del terzo ad opera del terzo , articolo 291, comma 1, c.p.c. rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e articolo 292, comma 1, c.p.c. notifiche al contumace . Per maggiore chiarezza della norma rispetto alla sua stesura iniziale, viene specificato che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti il giudice dovrà procedere di nuovo alle verifiche preliminari, al fine di controllare se gli adempimenti sono stati eseguiti e quindi, in particolare, se la notifica dell'atto di citazione è stata rinnovata e il convenuto si è questa volta costituito, se vi sono ulteriori istanze di chiamata del terzo, e così via. Per queste ulteriori verifiche preliminari è stato indicato il termine di 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata con il decreto, che corrisponde a quello ordinariamente previsto dal primo comma il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell'udienza, e quindi il termine di cui al primo comma i 15 giorni successivi coincide con quello di 55 giorni prima dell'udienza. Quando invece, all'esito delle verifiche preliminari che siano quelle compiute per la prima volta o quelle reiterate a seguito dell'adozione dei provvedimenti previsti dal secondo comma , il giudice rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è, quindi, necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, egli e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d'ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità. Al quarto comma, infine, si prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti. Nell'originario impianto del D.lgs. numero 149/2022, infatti, tale momento era collocato nella prima udienza di comparizione, e si prevedeva che in quella sede il giudice, valutata la complessità della lite e sentite le parti, potesse disporre il mutamento del rito con ordinanza non impugnabile e quindi non revocabile articolo 183-bis c.p.c. . Tale soluzione aveva certamente il pregio di prevedere la piena partecipazione delle parti nell'adozione del provvedimento, ma aveva l'effetto di rendere quest'ultimo sostanzialmente inutile, dal momento che il mutamento del rito interveniva quando già erano decorsi più di quattro mesi dall'introduzione della causa e le parti avevano già depositato le tre memorie integrative previste dall'articolo 171-ter c.p.c. Il legislatore ha, perciò ritenuto opportuno, accogliendo sul punto le sollecitazioni giunte da alcuni dei primi commentatori, anticipare il mutamento del rito alla fase delle verifiche preliminari, in modo da far sì che, quando la causa appare di pronta soluzione, il giudice possa senz'altro disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il deposito delle memorie di cui all'articolo 171-ter c.p.c. e, quindi, consentendo una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della causa stessa. Ovviamente, nel fare questo si è tenuto conto della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio. Per questo, si è previsto – analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell'articolo 426 c.p.c. – che nel disporre il mutamento del rito il giudice debba prevedere dei-termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. La modifica ha anche lo scopo di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell'udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del 12 contraddittorio e in precedenza descritti. Ciò in quanto, una volta scaduto il termine di 15 giorni, le parti devono poter avere contezza del fatto che le verifiche preliminari sono state effettivamente svolte e quindi il processo può procedere nelle sue fasi successive il deposito delle memorie integrative e l'udienza di comparizione delle parti. In mancanza di un provvedimento espresso, infatti, le parti resterebbero sempre esposte al dubbio circa l'esito delle verifiche, non potendo sapere se queste sono state svolte con esito positivo o, al contrario, non sono state ancora effettuate dal giudice, e non sarebbero quindi messe in condizione di sapere se nel frattempo decorrono i-termini per il deposito delle memorie si cui all'articolo 171-ter c.p.c. Le modifiche dell'appello Per quanto riguarda il processo ordinario di appello, le modifiche più significative riguardano la modifica degli articolo 343 e 347 c.p.c. che corregge un difetto di coordinamento tra questi e con l'attuale articolo 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. A seguito delle modifiche apportate con il d.lgs. numero 149/2022, infatti, l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza, ma per la costituzione in giudizio era rimasto fermo, nell'articolo 347 c.p.c., il rinvio al termine previsto per il giudizio di primo grado, che tuttavia è stato portato a settanta giorni. Il difetto di coordinamento viene ora sanato intervenendo direttamente sull'articolo 347 c.p.c., nel senso di prevedere che – fermo restando, per l'appellante, il rinvio alle forme e ai termini previsti per il giudizio di primo grado, dal momento che sul punto l'articolo 165 c.p.c. non ha subito sostanziali modifiche – l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza, recuperando così il termine previsto anteriormente alla novella di cui al d.lgs. numero 149/2022, nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. All'articolo 350 c.p.c. sono aggiunti due ulteriori commi che hanno lo scopo di meglio definire, a fronte delle incertezze manifestatesi tra gli interpreti e nelle prime esperienze applicative, l'ampiezza dei poteri dell'istruttore, quando nominato, e di individuare quali provvedimenti possono essere adottati da questo e quali sono necessariamente rimessi al collegio. L'intervento precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza cfr., ad es. gli articolo 348,350,350--bis, 351,352 c.p.c. , quelli di cui agli articolo 309 c.p.c. mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo e articolo 355 c.p.c. sospensione del processo per la proposizione di querela di falso . Viene inoltre previsto, a fronte di orientamenti diversi adottati nei diversi uffici, che l'estinzione del giudizio di appello ad es., per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all'udienza sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 348 se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al collegio altrimenti, dal collegio con sentenza. Si interviene sul terzo comma dell'articolo 351 c.p.c. al fine di chiarire i rapporti tra collegio e istruttore, questa volta per l'ipotesi in cui l'appellante chieda che la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia adottata prima dell'udienza di comparizione. In particolare, il comma viene riscritto in modo che sia più chiaro che, davanti alla corte d'appello, l'udienza per la decisione sulla sospensiva sarà tenuta dall'istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio quando, viceversa, egli ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 349-bis, di disporre la trattazione davanti al collegio. Le modifiche del rito famiglia Si interviene sull'articolo 473-bis c.p.c. in un duplice senso. In primo luogo, viene sostituito il comma 1, relativo all'individuazione delle controversie regolate dal rito di cui si discute, al fine di precisare, alla luce dei dubbi interpretativi emersi tra i primi commentatori e in modo da prevenire pronunce di mero rito che avrebbero il solo effetto di determinare un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, che sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento del danno endo-familiare, le quali – insieme a quelle già contemplate dal comma 1 dell'articolo 473-bis c.p.c. – con l'avvio dell'attività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno a questo attribuite. Per gli stessi motivi, si specifica che sono invece sottratti all'applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno, quindi, trattati con il rito previsto per i giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria. Al contempo, le prime applicazioni pratiche della riforma hanno segnalato l'opportunità di prevedere un meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa, che sostanzialmente riproduce le previsioni di cui agli articoli 426 e 427 c.p.c. e quelle di cui all'articolo 4 d.lgs. numero 150/2011. Si interviene sull'articolo 473-bis.14 c.p.c. al fine di prevedere che tanto i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione quanto quelli previsti dall'articolo 473-bis.17 c.p.c., per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza. Si apportano modifiche all'articolo 473-bis.15 c.p.c., al fine di chiarire alcuni dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento relativo all'adozione dei provvedimenti indifferibili senza per questo ridurre le garanzie per le parti. In particolare, si introduce la precisazione secondo cui il giudice, che provvede inaudita altera parte, deve fissare l'udienza per il contradditorio delle parti “davanti a sé”. Viene così chiarito che l'udienza di cui si discute viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto e non davanti al collegio ed è sempre lo stesso giudice a pronunciare, all'esito, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. In secondo luogo, si prevede – ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera parte – che l'ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22 c.p.c In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 473-bis.15 c.p.c., ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 c.p.c., con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa. Vengono modificati il primo e il secondo comma dell'articolo 473bis.24 c.p.c. relativo al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, nel senso di rendere più chiaro agli interpreti che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori – non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all'esito della prima udienza, e che anch'esso si propone alla corte d'appello. Le modifiche in materia esecutiva Tra le principali modifiche si ricorda, in questa sede, quella relativa all'articolo 587, comma 1 c.p.c., nel quale si prevede la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell'ipotesi in cui nel termine stabilito egli non versi il prezzo, ma anche se nello stesso termine non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, comma 4, c.p.c., e cioè le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio. La modifica è particolarmente importante al fine di contrastare il ricorso alle aste giudiziarie quale strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminose, anche considerato che l'articolo 585 c.p.c. pone i due adempimenti versamento del prezzo e dichiarazione “antiriciclaggio” sullo stesso piano, e quindi non sarebbe coerente con il sistema sanzionare l'omissione del primo ma non anche del secondo. Le modifiche in tema di opposizione a decreto ingiuntivo Si interviene sotto un duplice profilo sul secondo comma dell'articolo 634 c.p.c., relativo alla prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo per crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, allo scopo di agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti, anche nell'ottica del perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR. In primo luogo, la disposizione secondo cui le scritture contabili costituiscono idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione viene finalmente aggiornata alla luce dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni, che hanno visto scomparire le scritture contabili cartacee, in favore di quelle tenute in formato elettronico, e con esse gli obblighi di bollatura e vidimazione. In secondo luogo, si aggiunge un ulteriore periodo, dopo l'ultimo, al secondo comma dell'articolo 634 c.p.c., al fine di prevedere che costituiscono prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate. La novella prevede, quindi, che anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate sia prova scritta sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, anche considerato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l'Agenzia delle Entrate Si è ritenuto opportuno intervenire anche sull'articolo 648 c.p.c., relativo alla concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di scongiurare interpretazioni della norma che avrebbero potuto comportare un significativo allungamento dei tempi necessari affinché il creditore possa agire esecutivamente per il recupero del credito. Si è, pertanto, inserito nell'articolo 648 c.p.c. un nuovo terzo comma, in base al quale – sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 351 c.p.c. – il creditore opposto può sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, al fine di prevenire abusi che intralcerebbero l'ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell'istanza il giudice solleciterà quindi il contraddittorio delle parti sul punto, e provvederà – anche in questo caso – con ordinanza non impugnabile.